Articolo 6 della Legge 11 maggio 1990, n. 108
Articolo 5
Versione
26 maggio 1990
Art. 6. Abrogazioni 1. Nel primo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , sono soppresse le parole "dell'articolo 18 e".
2. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , e' abrogato.
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 35 della legge n. 300/1970 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
Art. 35 (Campo di applicazione). - Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa piu' di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano piu' di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresi', alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque dipendenti anche se ciascuna unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante (*)".
- Il testo dell' art. 11 della legge n. 604/1966 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 11. - La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale e' esclusa dalle disposizioni della presente legge".
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(*) Con sentenza 26 marzo 1987, n. 96 (Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1987, n. 5 - 1a serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' dell' art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 , nella parte in cui non prevede l'applicabilita' della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione; nonche' l'illegittimita' dell' art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 , nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge.
Entrata in vigore il 26 maggio 1990
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