Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 16/01/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1428/2024 R.G., promossa da: nato a CAPO D'ORLANDO (ME) il 27/08/1953 cf: Parte 1 '
rappresentato e difeso dall'avv. AMADORE EMILIANO, giusta procura C.F. 1 '
in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
- resistente contumace-
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/05/2024, la ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro lamentando che l'CP_1, con provvedimento del 09.10.2023 le aveva comunicato che “per il periodo dal 01.07.2019 al 28.02.2021 sulla pensione n. 10060150 cat. VO del sig. Persona_1
eliminata per decesso del titolare, è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di €. 58,49 per i seguenti motivi: a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa (pratica indebito n.
15939403)", chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand' anche erroneamente erogata dall'Ente.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L'CP 1 rimaneva contumace.
La causa veniva istruita documentalmente.
Parte 1 chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui è titolare, che l'CP_1 chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato.
L'CP_1, sia in fase amministrativa, che nel presente giudizio (ove, peraltro, ha scelto di restare contumace), ha omesso di allegare e provare le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione, senza per ciò chiarire per quali concrete ragioni la prestazione effettivamente spettante al titolare sarebbe inferiore rispetto a quella concretamente pagata.
L'unico documento in atti, a disposizione del giudicante (e del pensionato, ai fini di un pur doveroso controllo della legittimità della richiesta dell' CP 1), consiste esclusivamente nella nota
CP 1 del 9.10.2023 con cui l' CP_1 , laconicamente, comunica che “a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa".
La domanda va, quindi, sol per questo accolta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Il provvedimento di indebito impugnato va annullato, e con esso ogni atto presupposto e consequenziale, con condanna dell' CP_1 a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate, nel rispetto del limite di cui all'art. 152 disp. Att. c.p.c..
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla contro l' CP_1 con ricorso depositato il 14/05/2024,domanda proposta da Parte 1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Dichiara la contumacia dell' CP_1;
Annulla il provvedimento di indebito impugnato, ed ogni atto presupposto e consequenziale,
-
ed ordina all' CP_1 la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
Condanna l'CP_1 al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 58,49 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 16/01/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena