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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.802/2023 R.G. avente ad oggetto: occupazione sine titulo
PROMOSSA DA
(c.f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
14/11/1992, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Di Gennaro ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
, nato a [...], il [...] – (c.f. ,) residente in Controparte_1 C.F._2
Latronico (PZ) al vico V. Monti n. 2 e 3;
convenuto contumace
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo degli immobili Controparte_1
di sua proprietà siti in Latronico (PZ), al vico Vincenzo Monti n. 2 e 3, censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di Latronico al foglio 37, part. 578, sub. 8, piano T, cat. A/4, classe
7, vani 3,5, R.C. € 151.84 e part. 539, sub8, piano T, cat. C/2, classe 6, cons. 14 mq, s.c.
21 mq, R.C. € 17,35.
In conseguenza chiedeva di ordinare a l'immediato rilascio dei predetti Controparte_1
immobili e la condanna dello stesso al risarcimento del danno per il mancato godimento degli immobili.
Il convenuto non si costituiva nonostante la ritualità della notifica. In seguito al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., essendo la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. All'udienza del 16 dicembre 2024 parte attrice, in seguito alla trattazione ex art. 127 ter c.p.c., chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il giudice tratteneva la causa in decisione e la causa viene decisa come segue.
In via preliminare va dato atto della procedibilità del presente procedimento essendo stata data in atti la prova dell'effettuazione dell'obbligatorio procedimento di mediazione.
Sempre in via preliminare va confermata la contumacia di come dichiarata Controparte_1
con il decreto del 17.11.2023.
Quanto al merito, va evidenziato che la questione circa la qualificazione giuridica della domanda di rilascio o consegna di un bene nei confronti di chi lo occupa abusivamente
(senza titolo) è stato oggetto di intervento da parte delle Sezioni Unite della Cassazione
(Cass. civ., sez. un.,28 marzo 2014, n. 7305).
Le Sezioni Unite hanno affermato che “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che
è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario (…) l'azione di rivendicazione deve essere proposta quando la domanda sia diretta a ottenere la riconsegna da chi dispone del bene sine titulo”.
Nel caso di specie è lo stesso attore che qualifica la domanda come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c..
In particolare, tale azione, concessa a chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso e/o la detenzione, è volta, da un lato, a far accertare il diritto di proprietà vantato dal titolare sul bene, dall'altro, a far condannare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione.
In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, pertanto, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene, in quanto egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Il rivendicante, quindi, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare o di essere fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario, o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, potendo a tal fine eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (ex multis, Cass., 28865 del 2021; Cass., n. 21940 del 2018;
Cass., n. 1210 del 2017; Cass. n. 25643 del 2014).
Dall'esame della documentazione prodotta (atto di compravendita e ispezione ipotecaria) ed in assenza di richieste istruttorie atte, eventualmente, a dimostrare l'acquisto per usucapione, non viene ad essere raggiunta la prova di un acquisto a titolo originario in capo all'attore. Ne consegue che la domanda non può trovare accoglimento in assenza della prova della legittimazione attiva di . Parte_1
Quanto alle spese, esse restano in capo a chi le ha anticipate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio recante il numero di R.G.
802/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
1) dichiara la carenza di legittimazione attiva di;
Parte_1
2) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Lagonegro il 4 febbraio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.802/2023 R.G. avente ad oggetto: occupazione sine titulo
PROMOSSA DA
(c.f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
14/11/1992, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Di Gennaro ed elettivamente domiciliato come in atti
attore
CONTRO
, nato a [...], il [...] – (c.f. ,) residente in Controparte_1 C.F._2
Latronico (PZ) al vico V. Monti n. 2 e 3;
convenuto contumace
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di accertare e dichiarare l'occupazione senza titolo degli immobili Controparte_1
di sua proprietà siti in Latronico (PZ), al vico Vincenzo Monti n. 2 e 3, censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di Latronico al foglio 37, part. 578, sub. 8, piano T, cat. A/4, classe
7, vani 3,5, R.C. € 151.84 e part. 539, sub8, piano T, cat. C/2, classe 6, cons. 14 mq, s.c.
21 mq, R.C. € 17,35.
In conseguenza chiedeva di ordinare a l'immediato rilascio dei predetti Controparte_1
immobili e la condanna dello stesso al risarcimento del danno per il mancato godimento degli immobili.
Il convenuto non si costituiva nonostante la ritualità della notifica. In seguito al deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., essendo la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c.. All'udienza del 16 dicembre 2024 parte attrice, in seguito alla trattazione ex art. 127 ter c.p.c., chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione.
Il giudice tratteneva la causa in decisione e la causa viene decisa come segue.
In via preliminare va dato atto della procedibilità del presente procedimento essendo stata data in atti la prova dell'effettuazione dell'obbligatorio procedimento di mediazione.
Sempre in via preliminare va confermata la contumacia di come dichiarata Controparte_1
con il decreto del 17.11.2023.
Quanto al merito, va evidenziato che la questione circa la qualificazione giuridica della domanda di rilascio o consegna di un bene nei confronti di chi lo occupa abusivamente
(senza titolo) è stato oggetto di intervento da parte delle Sezioni Unite della Cassazione
(Cass. civ., sez. un.,28 marzo 2014, n. 7305).
Le Sezioni Unite hanno affermato che “l'azione personale di restituzione, come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che
è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario (…) l'azione di rivendicazione deve essere proposta quando la domanda sia diretta a ottenere la riconsegna da chi dispone del bene sine titulo”.
Nel caso di specie è lo stesso attore che qualifica la domanda come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c..
In particolare, tale azione, concessa a chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso e/o la detenzione, è volta, da un lato, a far accertare il diritto di proprietà vantato dal titolare sul bene, dall'altro, a far condannare chi lo possiede o lo detiene alla sua restituzione.
In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. All'attore, pertanto, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene, in quanto egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario. Il rivendicante, quindi, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare o di essere fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario, o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, potendo a tal fine eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa (ex multis, Cass., 28865 del 2021; Cass., n. 21940 del 2018;
Cass., n. 1210 del 2017; Cass. n. 25643 del 2014).
Dall'esame della documentazione prodotta (atto di compravendita e ispezione ipotecaria) ed in assenza di richieste istruttorie atte, eventualmente, a dimostrare l'acquisto per usucapione, non viene ad essere raggiunta la prova di un acquisto a titolo originario in capo all'attore. Ne consegue che la domanda non può trovare accoglimento in assenza della prova della legittimazione attiva di . Parte_1
Quanto alle spese, esse restano in capo a chi le ha anticipate.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa
Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio recante il numero di R.G.
802/2023, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
1) dichiara la carenza di legittimazione attiva di;
Parte_1
2) nulla per le spese di lite.
Così deciso in Lagonegro il 4 febbraio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara