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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
755/2024 RG
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
) con l'avv. Parte_1 C.F._1
GALLIMBERTI PIERO
contro
) con l'avv. BARBIERO Controparte_1 P.IVA_1
SILVIO
( ) con l'avv. BARBIERO CP_2 C.F._2
SILVIO
( con l'avv. Controparte_3 P.IVA_2
ROSSATO CAROLA
oggetto: solo danni a cose;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni:
1 per la parte appellante : Parte_1
Voglia la Corte di Appello di Venezia, in totale riforma della sentenza impugnata In via preliminare Revocarsi entrambe le ordinanze emesse in data 2.2.2024 nel presente giudizio e, conseguentemente accogliere l'istanza ex art.281duodecies cpc depositata da parte ricorrente in data
15.1.2024 e da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, conseguentemente, disporre la riunione dei giudizi oggi separati e ammettere le istanze istruttorie formulate nel ricorso introduttivo Nel merito Voglia il Tribunale di Padova, contrariis reiectis, acclarato C quanto dedotto e per le causali sopraesposte: - Condannare
sito in Padova in C.so Umberto I° n.126 Controparte_1
(c.f. ) in persona dell'Amm.re pro tempore geom. P.IVA_1 CP_2
con studio in 35141 Padova, via Sorio n.114/A, nonché - il
[...]
geom. , nato a [...] il [...] e domiciliato in CP_2
via Sorio n.114A -35141 - Padova (c.f. ), in C.F._2
solido tra loro, a far eseguire le riparazioni al manto di copertura del tetto soprastante alla Soffitta di proprietà dell'arch. , sita Parte_1
nel in Padova, C.so Umberto I° ai civici da Controparte_5
n.122 a n.130, al fine di rimuovere le cause produttrici delle infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale sovrastante la Soffitta di proprietà
C dell'arch. ; - Condannare Parte_1 Controparte_1
sito in Padova in C.so Umberto I° n.126 (c.f. in persona P.IVA_1
dell'Amm.re pro tempore geom. con studio in 35141 CP_2
Padova, via Sorio n.114/A, nonché - il geom. , nato a CP_2
Padova il 6 aprile 1965 e domiciliato in via Sorio n.114A -35141 -
Padova (c.f. ), in solido tra loro, al ripristino dei C.F._2
danni subiti dalla già menzionata Soffitta del condomino arch. Pt_1
2 provocati dalle citate infiltrazioni di acque meteoriche dal tetto Pt_1
di copertura condominiale;
In via istruttoria – Si chiede venga disposta idonea CTU vòlta ad accertare la tipologia e l'entità dei lavori da effettuare sul tetto al fine di eliminare le lamentate infiltrazioni, con CP_6
specifica indicazione dei lavori da svolgere e il relativo costo, nonché la tipologia e l'entità dei lavori da effettuare nella soffitta di proprietà dell'arch. al fine di rimuovere i danni provocati dalle Parte_1
anzidette infiltrazioni, con specifica indicazione dei lavori da svolgere e il relativo costo. Con integrale rifusione delle spese di giudizio;
per la parte appellata e Controparte_1 CP_2
: voglia l'adita Corte d'Appello di Venezia, contrariis
[...]
reiectis: in via principale nel merito: rigettare tutte le domande formulate dall'attore, sia nel merito che in via istruttoria, in quanto del tutto infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni indicate nella parte espositiva della presente comparsa di costituzione e risposta, sia per il sia per il Geom. , confermando Controparte_5 CP_2
in toto la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, onorari della fase monitoria e di entrambi i gradi di giudizio;
per la terza chiamata in causa Controparte_3
in via preliminare di rito: in accoglimento delle preliminari eccezioni formulate dai resistenti in comparsa di costituzione e risposta del
28/9/2022 e per le ragioni ivi dedotte, pronunciarsi ogni conseguente provvedimento;
nel merito, in via principale: respingersi le domande avversarie poiché infondate in fatto e diritto e comunque non provate, mandandosi di
3 conseguenza assolti i resistenti e la terza chiamata in causa
[...]
per le ragioni dedotte dalla difesa dei resistenti in Controparte_3
comparsa 28/09/2023 e per quanto esposto in parte narrativa del presente atto;
n via subordinata di merito e salvo gravame: per la denegata non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, dichiararsi l'inoperatività della polizza n. CP_3
1/10801/122/101278906 la decadenza e prescrizione della garanzia per le ragioni tutte esposte in narrativa del presente atto e in via ulteriormente subordinata con salvezza di gravame mantenersi l'eventuale manleva da parte di per il periodo di vigenza CP_3
della stessa e per quanto non prescritto, nei limiti delle previsioni contrattuali di polizza, ove operante, massimali, franchigie e scoperti compresi, con riserva di regresso nei confronti di eventuali condebitori in solido o rivalsa nei confronti dei responsabili civili per quanto effettivamente la Compagnia dovesse sborsare. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, rimborso forfettario 15% ed altri accessori di legge compresi ex DM55/2014 e ss.mm.ii.
In via istruttoria: ci si oppone alla CTU richiesta da parte ricorrente in quanto esplorativa e volta a superare le carenze allegatorie e probatorie del ricorso introduttivo, contestando l'irrilevanza e l'inconferenza della documentazione ex adverso riversata in atti, per le ragioni esposte in narrativa. Senza inversione dell'onere probatorio, non assolto da parte attrice, si fa comunque ogni riserva in concedende memorie integrative autorizzate ex art. 281-duodecies co.4 cpc ove il Giudice adito ritenesse di rimettere la causa in decisione. Si richiamano le produzioni in atti. Si dimette nota spese. Con ogni ulteriore riserva, di rito, di merito e
4 istruttoria, al prosieguo, nei termini e nelle forme di legge ed in particolare all'udienza di discussione.”
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle avverse istanze, in particolare alla richiesta CTU in quanto inconferente oltre che evidentemente esplorativa. Con ogni ulteriore riserva sia di merito che di rito nelle note in sostituzione di udienza, in eventuali concedende memorie ed agli scritti conclusionali. In ogni caso, con rifusione integrale di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge, 15% di rimborso forfettario compreso, ex DM 55/2014.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 700/2024 emessa il 26.3.2024 il tribunale di
Padova ha deciso la causa promossa da nei confronti Parte_1
del e del geom. , con la Controparte_1 CP_2
chiamata di , per ottenere il risarcimento Controparte_3
dei danni provocati dall'acqua meteorica penetrata dal tetto condominiale nella soffitta appartenente a . Parte_1
2. Secondo il tribunale, la domanda contro il va CP_1
dichiarata inammissibile per litispendenza, poiché già oggetto di un precedente procedimento (n. 2410/2021 RG) deciso con sentenza del
10.2.2023, attualmente impugnata;
quella analoga contro CP_2
va respinta, poiché l'attore non ha specificato i
[...] Parte_1
danni causati dall'omissione del geom. nel periodo in cui è CP_2
rimasto in carica come amministratore condominiale, ovvero fino al
4.6.2020; inoltre, quanto alla riparazione del tetto (condanna a un facere), il geom. non può essere destinatario di una condanna, CP_2
non essendo più amministratore del condominio. va Parte_1
5 quindi condannato a rifondere le spese di giudizio sia ai convenuti, sia a . Controparte_3
3. Con atto del 30.4.2024, ha proposto appello Parte_1
deducendo sette motivi, quali: I) mancata concessione dello spostamento dell'udienza: violazione degli articoli 281-duodecies e
269 cpc Il giudice ha respinto la richiesta di chiamata in causa della società senza adeguata motivazione;
II) separazione Parte_2
dei giudizi: violazione degli articoli 103 e 104 cpc Il giudice ha separato la causa relativa alla riparazione del tetto condominiale da quella relativa al ripristino della soffitta, senza motivare adeguatamente;
III) reiezione delle istanze istruttorie: Violazione degli articoli 281-duodecies e 177 cpc Il giudice ha respinto tutte le istanze istruttorie, ritenendo erroneamente la causa matura per la decisione;
IV) dichiarazione di litispendenza: Violazione dell'articolo 39 cpc Il giudice ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni, confondendo la richiesta di ripristino con una domanda di risarcimento;
V) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto
e pronunciato: violazione dell'articolo 112 cpc Il giudice ha omesso di pronunciare su tutte le domande proposte nei confronti del CP_5
VI) reiezione delle domande contro il geom. :
[...] CP_2
violazione dell'articolo 112 cpc Il giudice ha respinto le domande contro , nonostante la documentazione dimostrasse la sua CP_2
responsabilità come amministratore del condominio;
VII) condanna alle spese a favore della Compagnia assicurativa: violazione dell'articolo 91 cpc Il giudice ha condannato il ricorrente alle spese anche nei confronti della Compagnia assicurativa, nonostante le domande non fossero state respinte.
6 4. Il e Controparte_1 CP_2 [...]
si sono costituiti ritualmente, resistendo al gravame. Controparte_3
5. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
6. Osserva la Corte. Per inquadrare il contenzioso fra le parti, è opportuno rammentare che «…dal 2013, il Parte_3
coinvolge il parte delle domande che oggi il Controparte_1
ricorrente pone all'attenzione di Codesto Ill.mo Giudice, sono già state poste all'attenzione del medesimo Ufficio Giudiziario, che si è già pronunciato con sentenza di primo grado, avverso la quale lo stesso
ha proposto impugnazione in appello. Ci si riferisce Parte_3
alla causa n. 2410/2021 R.G., promossa dal in opposizione a Pt_1
D.I. n. 129- 2021 (cfr doc. 11 e 12), emesso dal Tribunale di Padova e con il quale era stato ingiunto all'odierno ricorrente di pagare al
Condominio la somma di € 8.279,19 a titolo di spese condominiali, oltre a spese di lite, quantificate in € 540,00, oltre accessori di legge ed anticipazioni. Il predetto titolo si basava sulla delibera assembleare del
04.06.2020 (cfr docc. 6 e 8) che, pur impugnata dal nell'ambito Pt_1
del procedimento 6332/2020 R.G., Tribunale di Padova, Dott.ssa
non era stata privata della propria efficacia esecutiva, non Parte_4
avendo il esperito la relativa richiesta in sede di impugnazione. Pt_1
Opponendosi al DI 129/2021, il non contestava il dovuto, ma Pt_1
pretendeva di abbattere il credito vantato dal Condominio mediante la dimostrazione, non avvenuta, della sussistenza di una serie di pretese creditorie che asseriva vantare nei confronti del Condominio, tra cui anche la richiesta, in via riconvenzionale, dei danni alla propria soffitta che l'attore, anche in quel caso, affermava essere stati prodotti da
7 infiltrazioni derivanti dalla copertura condominiale e che aveva quantificato, guarda caso, nella cifra di € 8.264,08 mediante deposito di una perizia di parte redatta dal Geom. , la medesima perizia Per_1
che ora controparte ha prodotto sub doc. 19 del ricorso introduttivo»
(comparsa di primo grado del 20.9.2023 del ). CP_1
7. In pratica, , dopo essere risultato soccombente Parte_1
nella prima causa dove ha chiesto il pagamento del risarcimento, ha introdotto la seconda (ora in trattazione) per ottenere il risarcimento in forma specifica: nel ricorso introduttivo, ha infatti chiesto di condannare condominio e amministratore a intervenire per «…far eseguire le riparazioni al manto di copertura del tetto soprastante alla
Soffitta di proprietà dell'arch. subiti dalla predetta Persona_2
Soffitta del condomino arch. , provocati dalle citate Parte_1
infiltrazioni…» (p. 12): questa domanda per quanto attiene alla posizione del è stata separata, poiché «già pendente in altro CP_1
processo, sorto antecedentemente» (p. 8), visto che nessuna domanda di pagare un risarcimento pecuniario è stata proposta nel ricorso introduttivo di questo giudizio, che in effetti si concentra sui lavori necessari per sistemare il tetto eliminando le cause delle infiltrazioni.
8. Col primo motivo di gravame (pagg. 5s), lamenta Parte_1
di non essere stato autorizzato a chiamare in causa la , Parte_2
evidenziando che l'esigenza della chiamata è sorta dopo la costituzione del avendo quest'ultimo sostenuto che Controparte_1
all'epoca dei fatti amministratore era non il geom. , ma CP_2
la predetta società.
9. Premesso che nel caso in esame l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo era discrezionale (come ammette anche l'appellante alla p. 6 dell'impugnazione), e che il tribunale ha esposto le ragioni della
8 decisione presa, il motivo non è comunque fondato, poiché
l'autorizzazione alla chiamata non può mai neutralizzare l'errore commesso dalla parte istante nell'individuare il proprio contraddittore: nello specifico, spettava all'attore effettuare Parte_1
un'accurata indagine per chiarire chi fosse il soggetto titolare della rappresentanza dell'ente e quindi evocarlo in giudizio come amministratore dello stesso.
10. D'altro canto, l'art. 281-duodecies, 2° comma cpc stabilisce che
«l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto». Nella specie però, è evidente che la norma non può trovare applicazione, dal momento che l'appellante era sapeva perfettamente chi fosse amministratore: infatti in data 4.6.2020 ha partecipato all'assemblea condominiale e dal relativo verbale (vd. doc. 6, all. comparsa costituzione di , fasc. I grado) risulta al punto 2) CP_2
dell'ordine del giorno la «nomina amministratore art. 1129 cc». In tale occasione, come si legge nel documento richiamato, l'assemblea ha deliberato a maggioranza (con la sola esclusione di ), la Parte_1
nomina dello quale nuovo amministratore del Parte_2
Parte_5
. Col secondo motivo (pagg. 6s) l'appellante lamenta che il tribunale abbia deciso di separare la causa contro il condominio e relativa al risarcimento pecuniario del danno (vd. citazione in Cont opposizione a el 25.3.2021, p. 11: «…accertata la responsabilità del per i danni subiti dalla proprietà Controparte_5 Pt_1
condannare il a risarcire il danno patito Controparte_5
quantificato nella misura di € 8.264,08»), trattenendo l'altra relativa all'obbligo di ripristinare la soffitta in sua proprietà, ammalorata dalle
9 continuate infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale perduranti dal 2018 (vd. ricorso 23.6.2023, p. 12, introduttivo della presente causa:
«condannare il e in solido a eseguire le CP_5 CP_2
riparazioni al manto di copertura del tetto soprastante alla Soffitta di proprietà dell'arch. »). La separazione è stata motivata Parte_1
dal tribunale anche col rilievo che la causa introdotta con la prima domanda, a differenza dell'altra, non era matura per la decisione (vd. sent. pagg. 2s).
12. Il motivo non è fondato, poiché il fatto presupposto dalle due domande è in realtà sempre il medesimo, ovvero le infiltrazioni d'acqua dentro la soffitta del per le quali questi ha chiesto di individuare Pt_1
la causa e i responsabili. Che l'attore abbia poi chiesto il risarcimento mediante la condanna di controparte a eseguire direttamente i lavori necessari a risolvere il problema, oppure a pagare l'equivalente in denaro parametrato ai costi per riparare il tetto sopra la soffitta, non sposta i termini della questione. Infatti, lo stesso appellante asserisce che la separazione delle cause era stata determinata dalla litispendenza
(pag. 7 e 8 appello).
13. Collegato al precedente è il quarto motivo (pagg. 9s), che lamenta l'erronea dichiarazione di litispendenza quanto alla domanda contro il
Condominio relativa al ripristino dei danni arrecati alla soffitta in proprietà solitaria: il motivo va disatteso, poiché «la sentenza dichiarativa della litispendenza è impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza, come si evince dall'art. 42 cpc, che si riferisce alla sentenza emanata ai sensi dell'art. 39 cpc, che prevede e definisce la litispendenza» (Cass. 19131/2005).
14. L'appellante sostiene che comunque doveva essere fatta istruttoria per decidere sulla domanda di «ripristino della soffitta di sua
10 proprietà in relazione alla posizione del Condominio» (p. 9): non spiega però in qual modo fosse ammissibile un'attività istruttoria rispetto a una questione (ripristino della soffitta, quindi condanna a un facere) oggetto anche della causa separata.
15. Infatti, che si tratti di risarcimento mediante pagamento di una somma di denaro o mediante esecuzione di lavori edìli, non cambia la sostanza, nel senso che occorre accertare il fatto produttivo del lamentato danno, e su questo punto il medesimo appellante ammette che «la separazione di cause appare determinata dalla poi ritenuta litispendenza sia in relazione alla causa separata (n.643/2024 RG, poi sospesa per continenza di cause in diverso grado ex art.39 2° comma cpc), sia in relazione alla domanda mantenuta nel giudizio n.3851/2023
RG, poi effettivamente dichiarata in sentenza» (p. 7). Diversamente opinando, si delinea il rischio che sul medesimo fatto storico produttivo di danno intervengano due decisioni contrastanti. Sotto altro dirimente profilo si osserva che la statuizione sulla litispendenza avrebbe dovuto essere impugnata con regolamento di competenza (Cass. 8975/2022).
16. Ne deriva il rigetto anche del terzo motivo (pagg. 8s), con cui l'appellante contesta l'ordinanza resa in data 2.2.2024 dove il tribunale, dopo aver separato le cause, non ha ammesso alcun mezzo istruttorio
«…e ha ritenuto la causa, che a questo punto era limitata alla chiesta condanna del e del geom. al ripristino della soffitta CP_5 CP_2
di proprietà del ricorrente, matura per la decisione».
17. Col quinto motivo (pagg. 10s) l'appellante deduce violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato in relazione alle domande formulate nei confronti del e del geom. CP_5 CP_2
e sostiene che, dopo la separazione delle cause, il tribunale ha
[...]
omesso di decidere su quelle proposte contro il condominio, decidendo
11 solo su quelle contro il geom. «in ordine alla riparazione del CP_2
tetto condominiale, sia in ordine al ripristino della soffitta dell'arch.
ricorrente, ammalorata per le infiltrazioni provenienti dal Pt_1
tetto».
18. Anche questo motivo va respinto, poiché presuppone di accertare la causa del danno lamentato, già oggetto del giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo originario, nel quale il ha chiesto Pt_1
l'accertamento per paralizzare la pretesa creditoria del a CP_1
titolo di spese condominiali per un importo praticamente equivalente.
La domanda nei confronti del è oggetto dell'altro CP_5
procedimento, sospeso in attesa della pronuncia della Corte d'appello sulla domanda risarcitoria.
19. Col sesto motivo (pagg. 12s) contesta la sentenza Parte_1
laddove esclude un coinvolgimento del geom. nella vicenda CP_2
controversa, posto che costui è stato amministratore condominiale fino al 4.6.2020. La tesi d'appello è che «…al di là del dato formale della nomina a verbale dello quale Amministratore del Parte_2
il geom. ha sempre ed Controparte_5 CP_2
esclusivamente esercitato l'attività di Amministratore del Condominio, senza mai rappresentare il suo agìre quale delegato ovvero incaricato della società . Parte_2
20. Il motivo è infondato, poiché la qualifica di amministratore condominiale presuppone una formale investitura come legale rappresentante dell'ente: non rileva una eventuale gestione di fatto da parte del geom. – che del resto non è stata neppure esplicitata in CP_2
atto di appello, oppure che il non si sia mai qualificato come CP_2
delegato dell'«amministratore formale e invece Parte_2
abbia sempre agito spendendo il proprio nome nella veste di
12 amministratore. Parte appellante non supera il dato testuale che CP_2
è stato convenuto in giudizio come legale rappresentante del
[...]
condominio, quando invece tale era la (vd. ricorso p. Parte_2
2, nonché doc. 3): è evidente che, se pure residuasse la domanda di ripristino-eliminazione dei danni, la decisione non potrebbe essere utilmente data nei confronti di un soggetto che è cessato dalla carica il
4.6.2020 – circostanza fra l'altro nota a il quale, come Parte_1
risulta dal doc. 3 di parte convenuta in primo grado, ha partecipato all'assemblea condominiale del 14.6.2021 che ha deliberato la nomina della , e anche a quella del 7.6.2022 votando contro (il Parte_2
ricorso introduttivo del giudizio è del 23.6.2023). Inoltre il Tribunale, nel rimarcare che era stato amministratore condominiale CP_2
solo fino al 4.06.2020 (v. suo doc. 3), ha rilevato che la prima infiltrazione meteorica lamentata da risaliva ad aprile Parte_1
2018, ha preso in considerazione il periodo fino alla data del 4.06.2020 ed ha affermato che, rispetto a tale intervallo temporale, l'attore non aveva specificato i singoli danni che avrebbero dovuto causalmente ricollegarsi alla dedotta omissione-inerzia dell'amministratore , CP_2
il quale avrebbe dovuto rispondere solo di essi e non di altri. Detto percorso motivazionale non è censurato con una critica compiuta e pertinente.
21. Con l'ultimo motivo l'appellante lamenta di essere condannato a rifondere le spese anche alla Compagnia assicurativa chiamata in causa dal Condominio in forza della polizza assicurativa stipulata da quest'ultimo. Sul punto, si rileva che l'onere delle spese ricade sulla parte soccombente, anche a beneficio di quella che non sia stata da essa medesima chiamata in causa – vd. Cass. 10364/2023: «in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a
13 titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria».
22. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da non Parte_1
può essere accolto. Le spese del grado sono regolate secondo la soccombenza, e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022).
23. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese liquidate in € Parte_1
5.000,00 per compenso a favore di ciascuna parte separatamente costituita, oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
14 Venezia, 13.3.2025.
Il Consigliere estensore
Marco Campagnolo
La Presidente
Clotilde Parise
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
755/2024 RG
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere relatore
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
) con l'avv. Parte_1 C.F._1
GALLIMBERTI PIERO
contro
) con l'avv. BARBIERO Controparte_1 P.IVA_1
SILVIO
( ) con l'avv. BARBIERO CP_2 C.F._2
SILVIO
( con l'avv. Controparte_3 P.IVA_2
ROSSATO CAROLA
oggetto: solo danni a cose;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni:
1 per la parte appellante : Parte_1
Voglia la Corte di Appello di Venezia, in totale riforma della sentenza impugnata In via preliminare Revocarsi entrambe le ordinanze emesse in data 2.2.2024 nel presente giudizio e, conseguentemente accogliere l'istanza ex art.281duodecies cpc depositata da parte ricorrente in data
15.1.2024 e da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, conseguentemente, disporre la riunione dei giudizi oggi separati e ammettere le istanze istruttorie formulate nel ricorso introduttivo Nel merito Voglia il Tribunale di Padova, contrariis reiectis, acclarato C quanto dedotto e per le causali sopraesposte: - Condannare
sito in Padova in C.so Umberto I° n.126 Controparte_1
(c.f. ) in persona dell'Amm.re pro tempore geom. P.IVA_1 CP_2
con studio in 35141 Padova, via Sorio n.114/A, nonché - il
[...]
geom. , nato a [...] il [...] e domiciliato in CP_2
via Sorio n.114A -35141 - Padova (c.f. ), in C.F._2
solido tra loro, a far eseguire le riparazioni al manto di copertura del tetto soprastante alla Soffitta di proprietà dell'arch. , sita Parte_1
nel in Padova, C.so Umberto I° ai civici da Controparte_5
n.122 a n.130, al fine di rimuovere le cause produttrici delle infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale sovrastante la Soffitta di proprietà
C dell'arch. ; - Condannare Parte_1 Controparte_1
sito in Padova in C.so Umberto I° n.126 (c.f. in persona P.IVA_1
dell'Amm.re pro tempore geom. con studio in 35141 CP_2
Padova, via Sorio n.114/A, nonché - il geom. , nato a CP_2
Padova il 6 aprile 1965 e domiciliato in via Sorio n.114A -35141 -
Padova (c.f. ), in solido tra loro, al ripristino dei C.F._2
danni subiti dalla già menzionata Soffitta del condomino arch. Pt_1
2 provocati dalle citate infiltrazioni di acque meteoriche dal tetto Pt_1
di copertura condominiale;
In via istruttoria – Si chiede venga disposta idonea CTU vòlta ad accertare la tipologia e l'entità dei lavori da effettuare sul tetto al fine di eliminare le lamentate infiltrazioni, con CP_6
specifica indicazione dei lavori da svolgere e il relativo costo, nonché la tipologia e l'entità dei lavori da effettuare nella soffitta di proprietà dell'arch. al fine di rimuovere i danni provocati dalle Parte_1
anzidette infiltrazioni, con specifica indicazione dei lavori da svolgere e il relativo costo. Con integrale rifusione delle spese di giudizio;
per la parte appellata e Controparte_1 CP_2
: voglia l'adita Corte d'Appello di Venezia, contrariis
[...]
reiectis: in via principale nel merito: rigettare tutte le domande formulate dall'attore, sia nel merito che in via istruttoria, in quanto del tutto infondate in fatto e diritto per tutte le ragioni indicate nella parte espositiva della presente comparsa di costituzione e risposta, sia per il sia per il Geom. , confermando Controparte_5 CP_2
in toto la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, onorari della fase monitoria e di entrambi i gradi di giudizio;
per la terza chiamata in causa Controparte_3
in via preliminare di rito: in accoglimento delle preliminari eccezioni formulate dai resistenti in comparsa di costituzione e risposta del
28/9/2022 e per le ragioni ivi dedotte, pronunciarsi ogni conseguente provvedimento;
nel merito, in via principale: respingersi le domande avversarie poiché infondate in fatto e diritto e comunque non provate, mandandosi di
3 conseguenza assolti i resistenti e la terza chiamata in causa
[...]
per le ragioni dedotte dalla difesa dei resistenti in Controparte_3
comparsa 28/09/2023 e per quanto esposto in parte narrativa del presente atto;
n via subordinata di merito e salvo gravame: per la denegata non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, dichiararsi l'inoperatività della polizza n. CP_3
1/10801/122/101278906 la decadenza e prescrizione della garanzia per le ragioni tutte esposte in narrativa del presente atto e in via ulteriormente subordinata con salvezza di gravame mantenersi l'eventuale manleva da parte di per il periodo di vigenza CP_3
della stessa e per quanto non prescritto, nei limiti delle previsioni contrattuali di polizza, ove operante, massimali, franchigie e scoperti compresi, con riserva di regresso nei confronti di eventuali condebitori in solido o rivalsa nei confronti dei responsabili civili per quanto effettivamente la Compagnia dovesse sborsare. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, rimborso forfettario 15% ed altri accessori di legge compresi ex DM55/2014 e ss.mm.ii.
In via istruttoria: ci si oppone alla CTU richiesta da parte ricorrente in quanto esplorativa e volta a superare le carenze allegatorie e probatorie del ricorso introduttivo, contestando l'irrilevanza e l'inconferenza della documentazione ex adverso riversata in atti, per le ragioni esposte in narrativa. Senza inversione dell'onere probatorio, non assolto da parte attrice, si fa comunque ogni riserva in concedende memorie integrative autorizzate ex art. 281-duodecies co.4 cpc ove il Giudice adito ritenesse di rimettere la causa in decisione. Si richiamano le produzioni in atti. Si dimette nota spese. Con ogni ulteriore riserva, di rito, di merito e
4 istruttoria, al prosieguo, nei termini e nelle forme di legge ed in particolare all'udienza di discussione.”
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle avverse istanze, in particolare alla richiesta CTU in quanto inconferente oltre che evidentemente esplorativa. Con ogni ulteriore riserva sia di merito che di rito nelle note in sostituzione di udienza, in eventuali concedende memorie ed agli scritti conclusionali. In ogni caso, con rifusione integrale di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge, 15% di rimborso forfettario compreso, ex DM 55/2014.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con sentenza n. 700/2024 emessa il 26.3.2024 il tribunale di
Padova ha deciso la causa promossa da nei confronti Parte_1
del e del geom. , con la Controparte_1 CP_2
chiamata di , per ottenere il risarcimento Controparte_3
dei danni provocati dall'acqua meteorica penetrata dal tetto condominiale nella soffitta appartenente a . Parte_1
2. Secondo il tribunale, la domanda contro il va CP_1
dichiarata inammissibile per litispendenza, poiché già oggetto di un precedente procedimento (n. 2410/2021 RG) deciso con sentenza del
10.2.2023, attualmente impugnata;
quella analoga contro CP_2
va respinta, poiché l'attore non ha specificato i
[...] Parte_1
danni causati dall'omissione del geom. nel periodo in cui è CP_2
rimasto in carica come amministratore condominiale, ovvero fino al
4.6.2020; inoltre, quanto alla riparazione del tetto (condanna a un facere), il geom. non può essere destinatario di una condanna, CP_2
non essendo più amministratore del condominio. va Parte_1
5 quindi condannato a rifondere le spese di giudizio sia ai convenuti, sia a . Controparte_3
3. Con atto del 30.4.2024, ha proposto appello Parte_1
deducendo sette motivi, quali: I) mancata concessione dello spostamento dell'udienza: violazione degli articoli 281-duodecies e
269 cpc Il giudice ha respinto la richiesta di chiamata in causa della società senza adeguata motivazione;
II) separazione Parte_2
dei giudizi: violazione degli articoli 103 e 104 cpc Il giudice ha separato la causa relativa alla riparazione del tetto condominiale da quella relativa al ripristino della soffitta, senza motivare adeguatamente;
III) reiezione delle istanze istruttorie: Violazione degli articoli 281-duodecies e 177 cpc Il giudice ha respinto tutte le istanze istruttorie, ritenendo erroneamente la causa matura per la decisione;
IV) dichiarazione di litispendenza: Violazione dell'articolo 39 cpc Il giudice ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni, confondendo la richiesta di ripristino con una domanda di risarcimento;
V) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto
e pronunciato: violazione dell'articolo 112 cpc Il giudice ha omesso di pronunciare su tutte le domande proposte nei confronti del CP_5
VI) reiezione delle domande contro il geom. :
[...] CP_2
violazione dell'articolo 112 cpc Il giudice ha respinto le domande contro , nonostante la documentazione dimostrasse la sua CP_2
responsabilità come amministratore del condominio;
VII) condanna alle spese a favore della Compagnia assicurativa: violazione dell'articolo 91 cpc Il giudice ha condannato il ricorrente alle spese anche nei confronti della Compagnia assicurativa, nonostante le domande non fossero state respinte.
6 4. Il e Controparte_1 CP_2 [...]
si sono costituiti ritualmente, resistendo al gravame. Controparte_3
5. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
6. Osserva la Corte. Per inquadrare il contenzioso fra le parti, è opportuno rammentare che «…dal 2013, il Parte_3
coinvolge il parte delle domande che oggi il Controparte_1
ricorrente pone all'attenzione di Codesto Ill.mo Giudice, sono già state poste all'attenzione del medesimo Ufficio Giudiziario, che si è già pronunciato con sentenza di primo grado, avverso la quale lo stesso
ha proposto impugnazione in appello. Ci si riferisce Parte_3
alla causa n. 2410/2021 R.G., promossa dal in opposizione a Pt_1
D.I. n. 129- 2021 (cfr doc. 11 e 12), emesso dal Tribunale di Padova e con il quale era stato ingiunto all'odierno ricorrente di pagare al
Condominio la somma di € 8.279,19 a titolo di spese condominiali, oltre a spese di lite, quantificate in € 540,00, oltre accessori di legge ed anticipazioni. Il predetto titolo si basava sulla delibera assembleare del
04.06.2020 (cfr docc. 6 e 8) che, pur impugnata dal nell'ambito Pt_1
del procedimento 6332/2020 R.G., Tribunale di Padova, Dott.ssa
non era stata privata della propria efficacia esecutiva, non Parte_4
avendo il esperito la relativa richiesta in sede di impugnazione. Pt_1
Opponendosi al DI 129/2021, il non contestava il dovuto, ma Pt_1
pretendeva di abbattere il credito vantato dal Condominio mediante la dimostrazione, non avvenuta, della sussistenza di una serie di pretese creditorie che asseriva vantare nei confronti del Condominio, tra cui anche la richiesta, in via riconvenzionale, dei danni alla propria soffitta che l'attore, anche in quel caso, affermava essere stati prodotti da
7 infiltrazioni derivanti dalla copertura condominiale e che aveva quantificato, guarda caso, nella cifra di € 8.264,08 mediante deposito di una perizia di parte redatta dal Geom. , la medesima perizia Per_1
che ora controparte ha prodotto sub doc. 19 del ricorso introduttivo»
(comparsa di primo grado del 20.9.2023 del ). CP_1
7. In pratica, , dopo essere risultato soccombente Parte_1
nella prima causa dove ha chiesto il pagamento del risarcimento, ha introdotto la seconda (ora in trattazione) per ottenere il risarcimento in forma specifica: nel ricorso introduttivo, ha infatti chiesto di condannare condominio e amministratore a intervenire per «…far eseguire le riparazioni al manto di copertura del tetto soprastante alla
Soffitta di proprietà dell'arch. subiti dalla predetta Persona_2
Soffitta del condomino arch. , provocati dalle citate Parte_1
infiltrazioni…» (p. 12): questa domanda per quanto attiene alla posizione del è stata separata, poiché «già pendente in altro CP_1
processo, sorto antecedentemente» (p. 8), visto che nessuna domanda di pagare un risarcimento pecuniario è stata proposta nel ricorso introduttivo di questo giudizio, che in effetti si concentra sui lavori necessari per sistemare il tetto eliminando le cause delle infiltrazioni.
8. Col primo motivo di gravame (pagg. 5s), lamenta Parte_1
di non essere stato autorizzato a chiamare in causa la , Parte_2
evidenziando che l'esigenza della chiamata è sorta dopo la costituzione del avendo quest'ultimo sostenuto che Controparte_1
all'epoca dei fatti amministratore era non il geom. , ma CP_2
la predetta società.
9. Premesso che nel caso in esame l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo era discrezionale (come ammette anche l'appellante alla p. 6 dell'impugnazione), e che il tribunale ha esposto le ragioni della
8 decisione presa, il motivo non è comunque fondato, poiché
l'autorizzazione alla chiamata non può mai neutralizzare l'errore commesso dalla parte istante nell'individuare il proprio contraddittore: nello specifico, spettava all'attore effettuare Parte_1
un'accurata indagine per chiarire chi fosse il soggetto titolare della rappresentanza dell'ente e quindi evocarlo in giudizio come amministratore dello stesso.
10. D'altro canto, l'art. 281-duodecies, 2° comma cpc stabilisce che
«l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto». Nella specie però, è evidente che la norma non può trovare applicazione, dal momento che l'appellante era sapeva perfettamente chi fosse amministratore: infatti in data 4.6.2020 ha partecipato all'assemblea condominiale e dal relativo verbale (vd. doc. 6, all. comparsa costituzione di , fasc. I grado) risulta al punto 2) CP_2
dell'ordine del giorno la «nomina amministratore art. 1129 cc». In tale occasione, come si legge nel documento richiamato, l'assemblea ha deliberato a maggioranza (con la sola esclusione di ), la Parte_1
nomina dello quale nuovo amministratore del Parte_2
Parte_5
. Col secondo motivo (pagg. 6s) l'appellante lamenta che il tribunale abbia deciso di separare la causa contro il condominio e relativa al risarcimento pecuniario del danno (vd. citazione in Cont opposizione a el 25.3.2021, p. 11: «…accertata la responsabilità del per i danni subiti dalla proprietà Controparte_5 Pt_1
condannare il a risarcire il danno patito Controparte_5
quantificato nella misura di € 8.264,08»), trattenendo l'altra relativa all'obbligo di ripristinare la soffitta in sua proprietà, ammalorata dalle
9 continuate infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale perduranti dal 2018 (vd. ricorso 23.6.2023, p. 12, introduttivo della presente causa:
«condannare il e in solido a eseguire le CP_5 CP_2
riparazioni al manto di copertura del tetto soprastante alla Soffitta di proprietà dell'arch. »). La separazione è stata motivata Parte_1
dal tribunale anche col rilievo che la causa introdotta con la prima domanda, a differenza dell'altra, non era matura per la decisione (vd. sent. pagg. 2s).
12. Il motivo non è fondato, poiché il fatto presupposto dalle due domande è in realtà sempre il medesimo, ovvero le infiltrazioni d'acqua dentro la soffitta del per le quali questi ha chiesto di individuare Pt_1
la causa e i responsabili. Che l'attore abbia poi chiesto il risarcimento mediante la condanna di controparte a eseguire direttamente i lavori necessari a risolvere il problema, oppure a pagare l'equivalente in denaro parametrato ai costi per riparare il tetto sopra la soffitta, non sposta i termini della questione. Infatti, lo stesso appellante asserisce che la separazione delle cause era stata determinata dalla litispendenza
(pag. 7 e 8 appello).
13. Collegato al precedente è il quarto motivo (pagg. 9s), che lamenta l'erronea dichiarazione di litispendenza quanto alla domanda contro il
Condominio relativa al ripristino dei danni arrecati alla soffitta in proprietà solitaria: il motivo va disatteso, poiché «la sentenza dichiarativa della litispendenza è impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza, come si evince dall'art. 42 cpc, che si riferisce alla sentenza emanata ai sensi dell'art. 39 cpc, che prevede e definisce la litispendenza» (Cass. 19131/2005).
14. L'appellante sostiene che comunque doveva essere fatta istruttoria per decidere sulla domanda di «ripristino della soffitta di sua
10 proprietà in relazione alla posizione del Condominio» (p. 9): non spiega però in qual modo fosse ammissibile un'attività istruttoria rispetto a una questione (ripristino della soffitta, quindi condanna a un facere) oggetto anche della causa separata.
15. Infatti, che si tratti di risarcimento mediante pagamento di una somma di denaro o mediante esecuzione di lavori edìli, non cambia la sostanza, nel senso che occorre accertare il fatto produttivo del lamentato danno, e su questo punto il medesimo appellante ammette che «la separazione di cause appare determinata dalla poi ritenuta litispendenza sia in relazione alla causa separata (n.643/2024 RG, poi sospesa per continenza di cause in diverso grado ex art.39 2° comma cpc), sia in relazione alla domanda mantenuta nel giudizio n.3851/2023
RG, poi effettivamente dichiarata in sentenza» (p. 7). Diversamente opinando, si delinea il rischio che sul medesimo fatto storico produttivo di danno intervengano due decisioni contrastanti. Sotto altro dirimente profilo si osserva che la statuizione sulla litispendenza avrebbe dovuto essere impugnata con regolamento di competenza (Cass. 8975/2022).
16. Ne deriva il rigetto anche del terzo motivo (pagg. 8s), con cui l'appellante contesta l'ordinanza resa in data 2.2.2024 dove il tribunale, dopo aver separato le cause, non ha ammesso alcun mezzo istruttorio
«…e ha ritenuto la causa, che a questo punto era limitata alla chiesta condanna del e del geom. al ripristino della soffitta CP_5 CP_2
di proprietà del ricorrente, matura per la decisione».
17. Col quinto motivo (pagg. 10s) l'appellante deduce violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato in relazione alle domande formulate nei confronti del e del geom. CP_5 CP_2
e sostiene che, dopo la separazione delle cause, il tribunale ha
[...]
omesso di decidere su quelle proposte contro il condominio, decidendo
11 solo su quelle contro il geom. «in ordine alla riparazione del CP_2
tetto condominiale, sia in ordine al ripristino della soffitta dell'arch.
ricorrente, ammalorata per le infiltrazioni provenienti dal Pt_1
tetto».
18. Anche questo motivo va respinto, poiché presuppone di accertare la causa del danno lamentato, già oggetto del giudizio in opposizione al decreto ingiuntivo originario, nel quale il ha chiesto Pt_1
l'accertamento per paralizzare la pretesa creditoria del a CP_1
titolo di spese condominiali per un importo praticamente equivalente.
La domanda nei confronti del è oggetto dell'altro CP_5
procedimento, sospeso in attesa della pronuncia della Corte d'appello sulla domanda risarcitoria.
19. Col sesto motivo (pagg. 12s) contesta la sentenza Parte_1
laddove esclude un coinvolgimento del geom. nella vicenda CP_2
controversa, posto che costui è stato amministratore condominiale fino al 4.6.2020. La tesi d'appello è che «…al di là del dato formale della nomina a verbale dello quale Amministratore del Parte_2
il geom. ha sempre ed Controparte_5 CP_2
esclusivamente esercitato l'attività di Amministratore del Condominio, senza mai rappresentare il suo agìre quale delegato ovvero incaricato della società . Parte_2
20. Il motivo è infondato, poiché la qualifica di amministratore condominiale presuppone una formale investitura come legale rappresentante dell'ente: non rileva una eventuale gestione di fatto da parte del geom. – che del resto non è stata neppure esplicitata in CP_2
atto di appello, oppure che il non si sia mai qualificato come CP_2
delegato dell'«amministratore formale e invece Parte_2
abbia sempre agito spendendo il proprio nome nella veste di
12 amministratore. Parte appellante non supera il dato testuale che CP_2
è stato convenuto in giudizio come legale rappresentante del
[...]
condominio, quando invece tale era la (vd. ricorso p. Parte_2
2, nonché doc. 3): è evidente che, se pure residuasse la domanda di ripristino-eliminazione dei danni, la decisione non potrebbe essere utilmente data nei confronti di un soggetto che è cessato dalla carica il
4.6.2020 – circostanza fra l'altro nota a il quale, come Parte_1
risulta dal doc. 3 di parte convenuta in primo grado, ha partecipato all'assemblea condominiale del 14.6.2021 che ha deliberato la nomina della , e anche a quella del 7.6.2022 votando contro (il Parte_2
ricorso introduttivo del giudizio è del 23.6.2023). Inoltre il Tribunale, nel rimarcare che era stato amministratore condominiale CP_2
solo fino al 4.06.2020 (v. suo doc. 3), ha rilevato che la prima infiltrazione meteorica lamentata da risaliva ad aprile Parte_1
2018, ha preso in considerazione il periodo fino alla data del 4.06.2020 ed ha affermato che, rispetto a tale intervallo temporale, l'attore non aveva specificato i singoli danni che avrebbero dovuto causalmente ricollegarsi alla dedotta omissione-inerzia dell'amministratore , CP_2
il quale avrebbe dovuto rispondere solo di essi e non di altri. Detto percorso motivazionale non è censurato con una critica compiuta e pertinente.
21. Con l'ultimo motivo l'appellante lamenta di essere condannato a rifondere le spese anche alla Compagnia assicurativa chiamata in causa dal Condominio in forza della polizza assicurativa stipulata da quest'ultimo. Sul punto, si rileva che l'onere delle spese ricade sulla parte soccombente, anche a beneficio di quella che non sia stata da essa medesima chiamata in causa – vd. Cass. 10364/2023: «in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a
13 titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria».
22. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da non Parte_1
può essere accolto. Le spese del grado sono regolate secondo la soccombenza, e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022).
23. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e conferma la Parte_1
sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese liquidate in € Parte_1
5.000,00 per compenso a favore di ciascuna parte separatamente costituita, oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
14 Venezia, 13.3.2025.
Il Consigliere estensore
Marco Campagnolo
La Presidente
Clotilde Parise
15