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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/02/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2110/2024 su domanda congiunta avente ad oggetto separazione personale dei coniugi
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Clelia De Leo ed elettivamente domiciliati in Montoro (Av) alla via Ferrovia n. 10;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 13.09.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.09.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 5.06.2005 e che dalla loro unione sono nate le figlie il Per_1
12.06.2006 e il 12.03.2009, hanno esposto che la convivenza è divenuta intollerabile a Per_2 causa di continui litigi e discussioni dovute a gravi incompatibilità caratteriali.
Con note scritte depositate per l'udienza del 28.11.2024 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse delle figlie con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1/2 Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2110/2024 su domanda congiunta avente ad oggetto separazione personale dei coniugi
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Clelia De Leo ed elettivamente domiciliati in Montoro (Av) alla via Ferrovia n. 10;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 13.09.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.09.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 5.06.2005 e che dalla loro unione sono nate le figlie il Per_1
12.06.2006 e il 12.03.2009, hanno esposto che la convivenza è divenuta intollerabile a Per_2 causa di continui litigi e discussioni dovute a gravi incompatibilità caratteriali.
Con note scritte depositate per l'udienza del 28.11.2024 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse delle figlie con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1/2 Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2