TRIB
Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/11/2024, n. 2065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2065 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1023/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Stefania Schiava Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.3.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e, premesso di essere alle Controparte_1 sue dipendenze dal 8.11.2013 con qualifica di operaio e mansione di operatore di esercizio, inquadrato al livello 158B del CCNL Autoferrotranvieri, lamentava che nei periodi di godimento delle ferie aveva percepito una retribuzione inferiore a quella spettante poichè non erano state incluse nella relativa base di calcolo elementi retributivi fissi e continuativi quali l'indennità di turni avvicendati, premio di produzione e indennità di agente unico.
Dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno giurisprudenza di legittimità e comunitaria, assumeva di essere rimasta creditrice, a titolo di differenze retributive relative al periodo da novembre 2013 al giugno 2022, dell'importo di € 3.195,23 come da perizia di parte.
1 Concludeva chiedendo “[..] Accertare e dichiarare che durante le ferie, vanno mantenuti i compensi che remunerano qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni, allo status personale e professionale del lavoratore, con esclusione dei soli elementi della retribuzione diretti a coprire spese occasionali o accessorie;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata inclusione in busta paga delle voci retributive denominate
Indennità Turni Avvicendati pari ad euro 0,52 al giorno, Premio di produzione pari ad euro 11,00 al giorno, Agente unico pari a euro 3,50 al giorno al giorno fino al 01/03/2019 e da tale data in avanti di €. 4,50, durante il periodo di ferie, nonché eventuali disposizioni della contrattazione collettiva che non includono tali indennità nella nozione di retribuzione mensile ai fin del computo della retribuzione durante le ferie, perché in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale di cui sopra si è detto, con conseguente nullità di esse;
Condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a
[...] corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per tutte le ragioni spiegate nel presente ricorso ed alla luce dei calcoli espletati dal
Consulente tecnico di parte, la somma complessiva di €. 3.195,23, o di quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre con interessi e rivalutazione come per legge;
Condannare al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive sul TFR trattandosi di somme dovute in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale ed il cui valore deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma che sarà liquidata per le tre indennità non corrisposte durante le ferie [..]”.
benchè citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.11.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito delle note scritte
– e decisa come da dispositivo in calce.
Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella corrisposta per le giornate di lavoro effettivamente svolto e, quindi, nello specifico, di quello al computo nella base di calcolo della
2 retribuzione feriale dell'indennità turni avvicendati, del premio produzione e dell'indennità di agente unico, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze stipendiali quantificate in ricorso.
La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la
“retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.” (Cass. civile, sez. lav., 17 maggio 2019, n.
13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401). E ciò sul presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Corte di Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 ). Persona_1
Richiamandosi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito da recentissima sentenza n. 14089 pubblicata il 21 maggio
2024, la SC ha ripetutamente affermato che “La nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C350/06 e C-520/06, Persona_2 nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea,
Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una
3 diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, ; CGUE Per_3
13.12.2018, C385/17, ). Parte_2
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE
13.1.2022, C-514/20, DS c. ). Per_4
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019). […]
Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della
Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass.
n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie,
Cass. n. 37589/2021)”.
Da quanto esposto emerge che per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di
4 retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; inoltre b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Al contrario, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento le proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie;
così Tribunale di Milano, sezione lavoro, sent. del 19.6.2018).
Richiamandosi le recenti pronunce del Tribunale di Napoli (sent. n. 1457/2023
e n. 1412/2023) Deve, invero, osservarsi che, nel nostro ordinamento, non sussiste un generale principio di onnicomprensività della retribuzione feriale;
alcuni elementi della retribuzione, infatti, possono anche non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti se il loro computo non è espressamente contemplato dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva. Sul punto la S.C. ha da ultimo chiarito che “In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato,
a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio (Cass., 23 ottobre 2020, n. 23366).
Tale rilievo appare sufficiente a ritenere priva di pregio la tesi di parte ricorrente che fa discendere dal carattere fisso e continuativo delle indennità in esame anche il loro inserimento nella base della retribuzione feriale, tenuto conto che siffatta inclusione risulta esclusa in base alle intese negoziali collettive, disciplinanti la fattispecie in esame. Assume, pertanto, rilievo
5 l'allegazione di parte ricorrente fondata sull'orientamento espresso dalla suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione della
CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. Ritiene, in particolare, il tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione Europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di
Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_5
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “ Persona_2
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove Per_3 si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore
(...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo
6 lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del
2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
7 Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della Suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status personale o professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Ora, partendo dall'indennità di presenza, istituita con Accordo Aziendale
“Misure di efficientamento e organizzazione del lavoro” del 4 agosto 2017, si osserva che questa è stata istituita dapprima quale parte del premio di produttività, all'interno del quale, per gli operatori di esercizio assunti in servizio dopo il 31.12.2005, confluisce tanto la predetta indennità che l'indennità di agente unico allo scopo di incentivare economicamente il
8 lavoratore nonché di promuovere il miglioramento e l'efficientamento dell'organizzazione del lavoro e della produttività.
Tale accordo prevede espressamente per i dipendenti assunti dopo il
31.12.2005 che per l'erogazione del premio di risultato devono essere raggiunti determinati obiettivi, ossia l'incremento complessivo medio pro capite di presenza effettiva rispetto alla presenza media dell'anno precedente e, nel prosieguo dell'accordo, si legge che tutte le giornate di assenza effettuate a qualsiasi titolo non saranno computate nel predetto calcolo.
L'accordo prosegue poi stabilendo l'entità di tale premio di risultato su base annua pro capite, facendo riferimento esclusivamente all'Indennità di Presenza, chiarendo che la stessa viene erogata mensilmente ai lavoratori a titolo di acconto nella misura del 95%, per poi essere saldata nel febbraio dell'anno successivo se e allorquando l'obiettivo sia stato raggiunto.
Dalla lettura dell'accordo emerge chiaramente che tale indennità viene corrisposta in misura variabile a tutti i dipendenti sulla base della (eventuale e mera) presenza media annua con i valori economici previsti alla data di sottoscrizione dell'Accordo Aziendale;
nel caso in cui l'obiettivo della presenza, in quel dato numerico, non sia raggiunto, il lavoratore dovrà restituire la somma percepita.
Alla luce della disamina dell'accordo istitutivo, può affermarsi che si tratta di indennità variabile prevista indistintamente per tutti i lavoratori aventi lo stesso livello professionale, senza alcun nesso con l'esecuzione delle mansioni o con lo status personale o professionale, siccome legata alla mera presenza in servizio e come tale, legittimamente esclusa dalla retribuzione durante i periodi di assenza per ferie.
Con riferimento all'indennità di agente unico e turni avvicendati, per come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Napoli (sentenza n. 5054/2021), con motivazione cui si presta adesione e che si richiama qui integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. “L'indennità di agente unico, secondo la ricostruzione dell'istituto fatta dalla giurisprudenza richiamata in ricorso che il tribunale fa propria, perché conforme alle disposizioni istitutive dell'emolumento e alla successiva evoluzione, deve ritenersi ormai giustificata,
9 nel sinallagma lavorativo, dalla circostanza che l'agente sia “unico” vale a dire che operi senza l'ausilio di altro dipendente a bordo e dunque per il solo fatto dello svolgimento della prestazione in condizioni di maggior responsabilità e disagio in caso di anomalie. Tale interpretazione deve ritenersi ferma anche in seguito all'evoluzione della classificazione del personale di cui all'Accordo del
27.11.2000. Ne consegue che l'erogazione di detta indennità entra nel sinallagma del rapporto di lavoro, in quanto volta a compensare la peculiarità della prestazione di lavoro di cui si è detto.
L'indennità giornaliera turnista è volta, inoltre, a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
Entrambe dette indennità appaiono, pertanto, connesse all'esecuzione delle mansioni di lavoro del ricorrente, e vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse e sono, quindi, assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - art. 3 e art. 5 del CCNL 27.11.2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo
1980 - che escludono, o meglio non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie l'importo dovuto per le indennità di agente unico e di turni avvicendati.
10 Sulla scorta del conteggio predisposto dalla ricorrente – ed espunti gli importi conteggiati a titolo di indennità di presenza (per un totale di € 2.552,00) - la somma dovuta alla parte ammonta ad € 1.070,00.
Alcunchè compete alla parte ricorrente a titolo di “differenze retributive sul
TFR” tenuto conto che detto emolumento (il TFR) presuppone la cessazione del rapporto di lavoro ed il ricorrente non ha dedotto di essere cessato dal servizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e condanna la società convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 1.070,00 oltre interessi e rivalutazione della debenza al saldo;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 278,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Cosenza, 19 novembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
11
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1023/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Stefania Schiava Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.3.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e, premesso di essere alle Controparte_1 sue dipendenze dal 8.11.2013 con qualifica di operaio e mansione di operatore di esercizio, inquadrato al livello 158B del CCNL Autoferrotranvieri, lamentava che nei periodi di godimento delle ferie aveva percepito una retribuzione inferiore a quella spettante poichè non erano state incluse nella relativa base di calcolo elementi retributivi fissi e continuativi quali l'indennità di turni avvicendati, premio di produzione e indennità di agente unico.
Dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno giurisprudenza di legittimità e comunitaria, assumeva di essere rimasta creditrice, a titolo di differenze retributive relative al periodo da novembre 2013 al giugno 2022, dell'importo di € 3.195,23 come da perizia di parte.
1 Concludeva chiedendo “[..] Accertare e dichiarare che durante le ferie, vanno mantenuti i compensi che remunerano qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni, allo status personale e professionale del lavoratore, con esclusione dei soli elementi della retribuzione diretti a coprire spese occasionali o accessorie;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata inclusione in busta paga delle voci retributive denominate
Indennità Turni Avvicendati pari ad euro 0,52 al giorno, Premio di produzione pari ad euro 11,00 al giorno, Agente unico pari a euro 3,50 al giorno al giorno fino al 01/03/2019 e da tale data in avanti di €. 4,50, durante il periodo di ferie, nonché eventuali disposizioni della contrattazione collettiva che non includono tali indennità nella nozione di retribuzione mensile ai fin del computo della retribuzione durante le ferie, perché in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni dell'ordinamento sovranazionale di cui sopra si è detto, con conseguente nullità di esse;
Condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a
[...] corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per tutte le ragioni spiegate nel presente ricorso ed alla luce dei calcoli espletati dal
Consulente tecnico di parte, la somma complessiva di €. 3.195,23, o di quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre con interessi e rivalutazione come per legge;
Condannare al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive sul TFR trattandosi di somme dovute in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale ed il cui valore deve essere calcolato dividendo per 13,5 (art. 2120 cod. civ.) la somma che sarà liquidata per le tre indennità non corrisposte durante le ferie [..]”.
benchè citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 19.11.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito delle note scritte
– e decisa come da dispositivo in calce.
Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella corrisposta per le giornate di lavoro effettivamente svolto e, quindi, nello specifico, di quello al computo nella base di calcolo della
2 retribuzione feriale dell'indennità turni avvicendati, del premio produzione e dell'indennità di agente unico, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze stipendiali quantificate in ricorso.
La domanda è in parte fondata e deve, pertanto, essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la
“retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.” (Cass. civile, sez. lav., 17 maggio 2019, n.
13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401). E ciò sul presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Corte di Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 ). Persona_1
Richiamandosi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito da recentissima sentenza n. 14089 pubblicata il 21 maggio
2024, la SC ha ripetutamente affermato che “La nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C350/06 e C-520/06, Persona_2 nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea,
Cass. n. 20216/2022).
I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una
3 diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, ; CGUE Per_3
13.12.2018, C385/17, ). Parte_2
In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE
13.1.2022, C-514/20, DS c. ). Per_4
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019). […]
Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della
Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012).
Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass.
n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie,
Cass. n. 37589/2021)”.
Da quanto esposto emerge che per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di
4 retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; inoltre b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Al contrario, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento le proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie;
così Tribunale di Milano, sezione lavoro, sent. del 19.6.2018).
Richiamandosi le recenti pronunce del Tribunale di Napoli (sent. n. 1457/2023
e n. 1412/2023) Deve, invero, osservarsi che, nel nostro ordinamento, non sussiste un generale principio di onnicomprensività della retribuzione feriale;
alcuni elementi della retribuzione, infatti, possono anche non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti se il loro computo non è espressamente contemplato dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva. Sul punto la S.C. ha da ultimo chiarito che “In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato,
a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio (Cass., 23 ottobre 2020, n. 23366).
Tale rilievo appare sufficiente a ritenere priva di pregio la tesi di parte ricorrente che fa discendere dal carattere fisso e continuativo delle indennità in esame anche il loro inserimento nella base della retribuzione feriale, tenuto conto che siffatta inclusione risulta esclusa in base alle intese negoziali collettive, disciplinanti la fattispecie in esame. Assume, pertanto, rilievo
5 l'allegazione di parte ricorrente fondata sull'orientamento espresso dalla suprema Corte di Cassazione in materia di disciplina delle ferie annuali e alla retribuzione dovuta per tale istituto, anche alla luce dell'interpretazione della
CGUE sulla portata precettiva delle disposizioni eurounitarie. Ritiene, in particolare, il tribunale di dover condividere consapevolmente quanto statuito dalla sentenza Cassazione civile sez. lav. - 17/05/2019, n. 13425, e dalla successiva conforme Cassazione civile sez. lav. - 15/10/2020, n. 22401. Tali decisioni hanno statuito la sussistenza di una “nozione Europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003” per come interpretato dalla Corte di
Giustizia nelle pronunce richiamate nelle decisioni della Cassazione, che ha sancito che “ Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri Persona_5
(punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “ Persona_2
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto 21) dove Per_3 si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore
(...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo
6 lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”. Ritiene il Tribunale, in adesione al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, “che l'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del
2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicchè “ In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
7 Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della Suprema Corte, dunque, emerge che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni, che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status personale o professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Ora, partendo dall'indennità di presenza, istituita con Accordo Aziendale
“Misure di efficientamento e organizzazione del lavoro” del 4 agosto 2017, si osserva che questa è stata istituita dapprima quale parte del premio di produttività, all'interno del quale, per gli operatori di esercizio assunti in servizio dopo il 31.12.2005, confluisce tanto la predetta indennità che l'indennità di agente unico allo scopo di incentivare economicamente il
8 lavoratore nonché di promuovere il miglioramento e l'efficientamento dell'organizzazione del lavoro e della produttività.
Tale accordo prevede espressamente per i dipendenti assunti dopo il
31.12.2005 che per l'erogazione del premio di risultato devono essere raggiunti determinati obiettivi, ossia l'incremento complessivo medio pro capite di presenza effettiva rispetto alla presenza media dell'anno precedente e, nel prosieguo dell'accordo, si legge che tutte le giornate di assenza effettuate a qualsiasi titolo non saranno computate nel predetto calcolo.
L'accordo prosegue poi stabilendo l'entità di tale premio di risultato su base annua pro capite, facendo riferimento esclusivamente all'Indennità di Presenza, chiarendo che la stessa viene erogata mensilmente ai lavoratori a titolo di acconto nella misura del 95%, per poi essere saldata nel febbraio dell'anno successivo se e allorquando l'obiettivo sia stato raggiunto.
Dalla lettura dell'accordo emerge chiaramente che tale indennità viene corrisposta in misura variabile a tutti i dipendenti sulla base della (eventuale e mera) presenza media annua con i valori economici previsti alla data di sottoscrizione dell'Accordo Aziendale;
nel caso in cui l'obiettivo della presenza, in quel dato numerico, non sia raggiunto, il lavoratore dovrà restituire la somma percepita.
Alla luce della disamina dell'accordo istitutivo, può affermarsi che si tratta di indennità variabile prevista indistintamente per tutti i lavoratori aventi lo stesso livello professionale, senza alcun nesso con l'esecuzione delle mansioni o con lo status personale o professionale, siccome legata alla mera presenza in servizio e come tale, legittimamente esclusa dalla retribuzione durante i periodi di assenza per ferie.
Con riferimento all'indennità di agente unico e turni avvicendati, per come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Napoli (sentenza n. 5054/2021), con motivazione cui si presta adesione e che si richiama qui integralmente ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. “L'indennità di agente unico, secondo la ricostruzione dell'istituto fatta dalla giurisprudenza richiamata in ricorso che il tribunale fa propria, perché conforme alle disposizioni istitutive dell'emolumento e alla successiva evoluzione, deve ritenersi ormai giustificata,
9 nel sinallagma lavorativo, dalla circostanza che l'agente sia “unico” vale a dire che operi senza l'ausilio di altro dipendente a bordo e dunque per il solo fatto dello svolgimento della prestazione in condizioni di maggior responsabilità e disagio in caso di anomalie. Tale interpretazione deve ritenersi ferma anche in seguito all'evoluzione della classificazione del personale di cui all'Accordo del
27.11.2000. Ne consegue che l'erogazione di detta indennità entra nel sinallagma del rapporto di lavoro, in quanto volta a compensare la peculiarità della prestazione di lavoro di cui si è detto.
L'indennità giornaliera turnista è volta, inoltre, a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore ricorrente è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
Entrambe dette indennità appaiono, pertanto, connesse all'esecuzione delle mansioni di lavoro del ricorrente, e vanno a compensare specifiche penosità nell'espletamento delle stesse e sono, quindi, assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - art. 3 e art. 5 del CCNL 27.11.2000 e dell'art. 10 CCNL 12 marzo
1980 - che escludono, o meglio non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie l'importo dovuto per le indennità di agente unico e di turni avvicendati.
10 Sulla scorta del conteggio predisposto dalla ricorrente – ed espunti gli importi conteggiati a titolo di indennità di presenza (per un totale di € 2.552,00) - la somma dovuta alla parte ammonta ad € 1.070,00.
Alcunchè compete alla parte ricorrente a titolo di “differenze retributive sul
TFR” tenuto conto che detto emolumento (il TFR) presuppone la cessazione del rapporto di lavoro ed il ricorrente non ha dedotto di essere cessato dal servizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e condanna la società convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di € 1.070,00 oltre interessi e rivalutazione della debenza al saldo;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 278,00 oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Cosenza, 19 novembre 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
11