Accoglimento
Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01866/2026REG.PROV.COLL.
N. 07582/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7582 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Domenicantonio D’Alessandro e CO Botti, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione terza, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026, il consigliere CO ID e viste le conclusioni scritte depositate dagli avvocati Domenicantonio D’Alessandro e CO Botti per l’appellante e dall’avvocato dello Stato Emiliano Pepe per l’amministrazione appellata;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dalla decisione della Commissione disciplinare per ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria presso la Corte d’appello di Salerno depositata in data 5 gennaio 2021 nel procedimento disciplinare n. 4/2020 del reg. comm. disc., nella parte in cui ha dichiarato il luogotenente dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS- responsabile dell’addebito ascrittogli al capo a) dell’incolpazione e conseguentemente gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura;
b) all’occorrenza, dall’atto di incolpazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno del 15 giugno 2020 emesso nel procedimento disciplinare del p.g. n. 2/2020.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il luogotenente -OMISSIS- venne sottoposto a procedimento penale numero r.g. 744/2019 - mod. 21 avviato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Vallo della Lucania per delitti di cui agli articoli 323, 326 e 328 c.p. in relazione a fatti relativi al periodo in cui l’interessato aveva ricoperto il ruolo di Comandante presso la stazione dei Carabinieri di Santa Maria di Castellabate;
b) detto procedimento originò dall’analisi in altro procedimento penale del contenuto di messaggistica dell’applicativo “WhatsApp”, da cui era emerso un rapporto di « estrema familiarità » del luogotenente con il responsabile dell’ufficio tecnico comunale del Comune di Castellabate, con riferimento a tre conversazioni dove il militare diede informazioni su un procedimento penale, ricevette una richiesta di procedere possibilmente a un sequestro nei confronti di un soggetto e dei suoi familiari in stato di inimicizia con il responsabile dell’ufficio tecnico e dove quest’ultimo informò il militare di un controllo da parte dei carabinieri di Agropoli su un fabbricato in corso di costruzione;
c) le indagini si conclusero con richiesta di archiviazione della procura della Repubblica del 4 gennaio 2020, in quanto « dalle successive indagini, tuttavia, è emerso come il comportamento del -OMISSIS-, Comandante della Stazione CC di Castellabate, per quanto deprecabile (e certamente suscettibile di rilievo disciplinare) non sia idoneo ad integrare nessuna delle fattispecie delittuose per cui si procede »;
d) la richiesta venne accolta dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Vallo della Lucania con decreto di archiviazione del 2 marzo 2020;
e) successivamente, con nota prot. n. 75/2020, del 14.01.2020, la procura della Repubblica presso il tribunale di Vallo della Lucania trasmise al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Salerno e al Comandante provinciale dei carabinieri di Salerno copia degli atti del procedimento penale « al fine di valutare la posizione disciplinare del militare in oggetto »;
f) il procedimento disciplinare militare si concluse provvedimento prot. n. 173/14-2020, con il quale la Legione carabinieri Campania, compagnia di Eboli, dispose l’irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero ai sensi dell’art. 1360 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (recante il codice dell’ordinamento militare) « per violazione degli artt. 713, commi 2 -3- (Doveri attinenti al grado), 717 (Senso di Responsabilità) ed art. 732, comma 5, lett. b (Contegno del militare) del T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare » recato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2020, n. 90;
g) con atto di incolpazione, datato 15 giugno 2020 e notificato all’interessato l’8 luglio 2020, il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Salerno esercitò l’azione disciplinare per « l’illecito disciplinare previsto dall’art. 16 e 17 del D.lgs. n. 271/89 perché, quale Comandante della Stazione dei Carabinieri di S. Maria di Castellabate, venendo meno ai propri doveri di correttezza ed imparzialità (art. 97 Cost. e 55 e ss. c.p.p.), nonché di doveroso distacco istituzionale, nell’esercizio delle sue funzioni di polizia giudiziaria » il luogotenente aveva intrattenuto « rapporti particolarmente confidenziali e di familiarità con (…) , responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di Castellabate »; h) in data 9 dicembre 2020, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 17, comma 2, disp. att. c.p.p., l’interessato presentò osservazioni scritte;
i) con decisione depositata il 5 gennaio 2021 la Commissione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria presso la Corte d’appello di Salerno, a seguito dell’udienza camerale del 16 dicembre 2020, reputò « sussistente la responsabilità del L.gt. -OMISSIS- esclusivamente in relazione alla condotta contestata al capo a) dell’incolpazione », siccome « violativa di disposizioni di legge relative all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria » per contrarietà « al dovere di segretezza e riservatezza che deve orientare, in qualsiasi momento ed in qualsiasi circostanza, il contegno e l’agire degli ufficiali di PG » e, quindi, « passibile di rilievo disciplinare ai sensi dell’art. 16, comma primo, disp. att. c.p.p. »; invece, con riferimento alle condotte contestate ai capi b) e c), ritenne non ravvisabili elementi di rilievo disciplinare correlabili alla violazione delle norme che regolamentano l’attività di polizia giudiziaria; per l’effetto, dichiarò il luogotenente responsabile dell’incolpazione a lui ascritta al capo a) e gli applicò la sanzione disciplinare della censura ai sensi art. 16, comma 1, disp. att. c.p.p. e lo assolse per le condotte di cui ai capi di incolpazione di cui ai capi b) e c).
3. Gli atti indicati al paragrafo 1 sono stati impugnati dal luogotenente -OMISSIS- con il ricorso n. 245 del 2021 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, e affidato a quattro motivi.
4. Il Ministero della giustizia si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. Con l’impugnata sentenza n. n. -OMISSIS- il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione terza, ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese processuali.
5.1. In particolare, il collegio di primo grado ha considerato riconducibile la condotta al quadro ordinamentale sanzionatorio e ha reputato insussistenti i lamentati difetti di istruttoria e di motivazione, nonché la dedotta violazione della corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare; infine, ha ritenuto infondata la censurata violazione del principio di tempestività dell’azione disciplinare e dei termini perentori per la conclusione del relativo procedimento.
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 15 settembre 2023 e in data 19 settembre 2023 – -OMISSIS- ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando cinque motivi.
7. Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
8. In vista dell’udienza di discussione l’appellante ha depositato una memoria in data 14 dicembre 2025, con cui ha ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle proprie posizioni.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 20 gennaio 2026.
10. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni.
11. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 7 a pagina 11 del gravame – l’appellante ha lamentato « ERROR IN JUDICANDO E PROCEDENDO – DIFETTO ED ERRONEITA' DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 5, Legge n. 97/2001 – artt. 16, 17 e 18, disp. att. c.p.p. di cui al D. Lgs. n. 271/89 - artt. 55 e segg., c.p.p. - artt. 24 e 97, Cost. - art. 3, L. n. 241/90 – art. 120, d.P.R. n. 3/1957 - Violazione del giusto procedimento – Violazioni principi in materia di avvio e conclusione dei procedimenti disciplinari) ».
In sintesi, l’interessato ha dedotto di aver censurato con il quarto motivo del ricorso di primo grado: « la violazione dei termini di conclusione del procedimento disciplinare per due distinte ed autonome ipotesi: a.- violazione del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento (art. 5, co. 4, l. n. 97/2001); b.- decorso del termine di 90 giorni dall’ultimo atto senza che, nelle more, venisse adottato un ulteriore atto della procedura (art. 120, d.P.R. n. 3/1957) » e che ciononostante « con l’impugnata sentenza, pur correttamente aderendo alla prospettazione che il procedimento de quo non potesse non avere un termine di conclusione, il Giudice di prime cure ha ritenuto applicabile alla fattispecie esclusivamente il suddetto art. 5, co. 4, l. n. 97/2001, ritenendo - in maniera palesemente erronea - essere stato rispettato il termine di 180 giorni ivi previsto ».
12. Siffatta doglianza è fondata nella parte relativa al lamentato superamento del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare.
13. Va premesso che l’art. 17 disp. att. c.p.p. in tema di procedimenti nei confronti degli ufficiali ed agenti che svolgono funzioni di polizia giudiziaria non prevede termini procedimentali, sicché, trattandosi senza dubbio di un procedimento avente natura amministrativa (a seguito della sentenza della Corte costituzionale 4 dicembre 1998, n. 394, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, disp. att. c.p.p., che prevedeva l’impugnabilità, mediante, ricorso per cassazione avverso le decisioni della commissione disciplinare), deve sussistere un suo termine finale di conclusione, non potendosi derogare alle garanzie stabilite per tutti i procedimenti disciplinari del pubblico impiego, in attuazione degli articoli 24 e 97, commi 2 e 3, della Costituzione.
Ne deriva che, come congruamente affermato dal T.a.r. con disamina a cui il Collegio presta adesione, « la lacuna rilevabile nell’art. 17 delle disposizioni di attuazione al c.p.p. in ordine alla regolazione del rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare deve essere colmata con l’integrazione dello stesso con la disciplina generale di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche). (…) il Collegio ritiene applicabile alla fattispecie in esame l’art. 5, comma 4, parte seconda, della legge n. 97 del 2001 (nel testo in vigore dal 15 novembre 2009, applicabile ratione temporis), che costituisce il principio di garanzia che la giurisprudenza ha ritenuto estensibile alla generalità dei procedimenti disciplinari ».
13.1. Ciò posto, in base all’art. 5, comma 4, terzo periodo, della legge 27 marzo 2001, n. 97, applicabile al caso di specie, « Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centottanta giorni » dal suo inizio.
13.2. Il T.a.r. ha rilevato che « è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento disciplinare fissato in 180 giorni decorrenti dall’inizio del procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 », poiché « dalla data della notifica dell’avviso di avvio del procedimento disciplinare - 18.08.2020 - alla data di pubblicazione della decisione della Commissione disciplinare di primo grado, istituita presso la Corte di Appello di Salerno, ossia al 5.01.2021 - risultano, infatti, decorsi centoquaranta giorni, per cui la sanzione disciplinare deve considerarsi legittima in quanto applicata entro il termine decadenziale di centottanta giorni fissato dall’art. 5, comma 4, parte seconda, della legge n. 97 del 2001 per la conclusione del procedimento ».
13.3. In realtà, come risulta inequivocabilmente dagli atti causa (e come riportato anche dalla sentenza impugnata nella parte in fatto), l’atto di incolpazione è stato notificato all’interessato l’8 luglio 2020 e non già il 18 agosto 2020.
Pertanto tra la notifica dell’atto di incolpazione (8 luglio 2020) e l’adozione del provvedimento disciplinare (5 gennaio 2021) è intercorso un lasso temporale di 181 giorni e non di 140 giorni, il che assorbe la questione della decorrenza del termine dall’adozione dell’atto di incolpazione (come sostenuto primariamente dall’interessato) ovvero dalla sua notificazione, in quanto anche facendo riferimento a quest’ultimo evento (chiaramente successivo al primo) il termine massimo finale è stato superato.
13.4. Va sottolineato, altresì, che il termine di 180 giorni non è stato oggetto di sospensione a causa della pandemia per Covid-19, in quanto esso ha iniziato a decorrere (a differenza del termine di 90 giorni per l’inizio del procedimento disciplinare, che, per tale ragione, è stato rispettato) successivamente alla data del 15 maggio 2020, non rientrando, quindi, in alcun modo nel perimetro operativo della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in generale e dei procedimenti disciplinari dal 23 febbraio 2020 e al 15 aprile 2020, disposta dall’art. 103 (rispettivamente con i commi 1 e 5) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione in legge 24 aprile 2020 n. 27 e poi prorogata fino al 15 maggio 2020 dall’art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni in legge 5 giugno 2020, n. 40.
13.5. Né al procedimento oggetto di causa (di natura puramente amministrativa per quanto illustrato al paragrafo 13) può essere applicata la sospensione feriale dei termini di 31 giorni del mese di agosto di cui all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, trattandosi, invero, di disposizione attinente esclusivamente ed espressamente ai « termini processuali », afferenti, quindi, alle procedure (e neanche a tutte) giurisdizionali.
13.6. Tanto premesso, il riscontrato inequivoco superamento del termine di 180 giorni, di natura senz’altro perentoria (siccome la disposizione legislativa utilizza la locuzione « deve concludersi »), previsto dall’art. 5, comma 4, della legge n. 97/2001 inficia irrimediabilmente il provvedimento finale di conclusione del procedimento.
14. L’acclarato mancato rispetto del termine perentorio di 180 giorni per la conclusione della procedura determina di per sé l’illegittimità del provvedimento finale adottato (nella parte impugnata, non potendo la presente pronuncia travolgere parti non impugnate e, quindi, ormai inoppugnabili, ancorché anch’esse affette dal viziante ritardo) e, pertanto, l’integrale accoglimento della tutela demolitoria veicolata dall’interessato, il cui interesse all’annullamento della sanzione della censura è pienamente soddisfatto, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione e degli altri quattro motivi d’appello.
15. In conclusione l’appello deve essere accolto e, pertanto, in riforma della gravata sentenza, deve essere accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento della decisione della Commissione disciplinare del 5 gennaio 2021 nella parte in cui ha dichiarato l’interessato responsabile dell’addebito ascrittogli al capo a) dell’incolpazione e gli ha inflitto la sanzione della censura.
16. La notevole peculiarità, anche in fatto, della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 7582 del 2023, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado n. 245 del 2021 e conseguentemente annulla la decisione della Commissione disciplinare per ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria presso la Corte d’appello di Salerno depositata in data 5 gennaio 2021 nel procedimento disciplinare n. 4/2020 del reg. comm. disc., nella parte in cui ha dichiarato il luogotenente dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS- responsabile dell’addebito ascrittogli al capo a) dell’incolpazione e conseguentemente gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità dell’appellante, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarlo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
AB TA, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
CO ID, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO ID | AB TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.