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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/05/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.5.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5843/2024 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello De Vivo Parte_1
ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta ed Enrico Boursier Niutta resistente oggetto: riconoscimento anzianità di servizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.6.2024, – premesso di aver prestato servizio alle Parte_1
dipendenze di a decorrere dal 12.1.2008, in virtù di contratto di lavoro Controparte_1
subordinato a tempo indeterminato e che la sede di lavoro è la stazione autostradale di Foggia dell'A/14 Bologna-Bari-Taranto – ha adito l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze della predetta società, prima di essere definitivamente assunta, in forza di plurimi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nel periodo compreso tra l'1.7.1997 e l'8.9.2007; di aver svolto, sin dal primo rapporto di lavoro, attività di esattore, con inquadramento nel livello C del sistema di classificazione previsto dal C.C.N.L. per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori;
che tali mansioni sono rimaste immutate nel tempo, anche dopo l'assunzione a tempo indeterminato;
che, nel calcolo dell'anzianità di servizio valevole ad ogni fine contrattuale e retributivo (anzitutto, ai fini della corresponsione dei relativi scatti), la società datrice di lavoro ha riconosciuto in suo favore esclusivamente l'esperienza professionale maturata nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e non anche quella concernente i precedenti contratti a tempo determinato e ciò in aperta violazione della clausola n. 4)
pagina 1 di 9 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE; che, in particolare, ha diritto al riconoscimento dei periodi lavorativi svolti nell'ambito dei rapporti a tempo determinato che hanno preceduto la sua assunzione a tempo indeterminato, da computarsi quale parte integrante dell'anzianità di servizio dal medesimo maturata, a tutti i fini contrattuali e retributivi;
che, sebbene in base all'art. 26 C.C.N.L. cit., i dipendenti di avessero diritto a n. 9 scatti CP_1
biennali di anzianità, a tutt'oggi “ la convenuta ha riconosciuto tale quantità di scatti di anzianità in favore dell'istante soltanto a decorrere dal mese di gennaio 2024”.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dell'istante al riconoscimento dell'anzianità di servizio via via maturata nel tempo come indicata sub colonna “IV” della tabella che precede ovvero, in via gradata, la diversa anzianità di servizio ritenuta di giustizia, comunque maggiore di quella allo stato riconosciuta dalla impresa datrice di lavoro;
per l'effetto, condannare in persona del suo legale CP_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, a riparametrare all'anzianità di servizio ut supra tutti gli istituti contrattuali ed economici – primo fra tutti gli scatti retributivi – e a corrispondere in favore dell'istante le relative differenze retributive, da quantificarsi in separato e autonomo giudizio in difetto di spontaneo adempimento”. Vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita eccependo, in via Controparte_1
preliminare, la inammissibilità della domanda “perché la richiesta formulata ha il carattere della domanda di mero accertamento e/o perché difetta l'interesse ad agire e/o perché le (eventuali) pretese economiche sono “coperte” dal verbale di conciliazione sindacale del 7 gennaio 2008 e/o dal verbale di conciliazione sindacale del 6 agosto 2014 e/o perché rese improponibili dall'intervenuta novazione”; sempre in via preliminare, ha chiesto di rigettare il ricorso per l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto di credito e in via gradata di rigettare il ricorso perché integralmente infondato in fatto ed in diritto.
La ricorrente, con note scritte depositate il 24.4.2025, ha aderito, “quanto alla consistenza dell'anzianità di servizio precario che l'istante ha diritto a vedersi riconoscere, alla quantificazione compiuta dalla parte resistente nella memoria difensiva (pari a mesi 20,6 da sommare a quella maturata in ruolo), al solo fine di evitare lungaggini processuali” (pag.1).
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni già rese in fattispecie analoghe dal Tribunale di Foggia con le sentenze n. 162/2024 del 11.1.2024 e n. 141/2025 del 9.1.2025 (Giudice est. dott.
pagina 2 di 9 Ivano Caputo), i cui principali passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Preliminarmente, devono rigettarsi le eccezioni d'inammissibilità sollevate dalla resistente.
Parte ricorrente ha esplicitamente rivendicato – previo riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato – il pagamento delle differenze retributive scaturenti dalla riparametrazione di tutti gli istituti contrattuali ed economici, primo fra tutti gli scatti retributivi.
Trattasi, com'è evidente, di una domanda di condanna generica, finalizzata ad ottenere una pronuncia
(definitiva), che è certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr. Cass. Sez. Lav. 26.2.2014, n.
4587, cui adde Cass. Sez. III 16.10.2007, n. 21620; Cass. Sez. Lav. 5.5.2004, n. 8576 e Cass. Sez. Lav.
30.8.2007, n. 18283), non essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta (cfr. Cass. Sez.
Un. 13.2.1997, n. 1324, e succ. conf., tra cui Cass. Sez. II 9.11.2009, n. 23707 e Cass. Sez. II
24.9.2014, n. 20127).
Contrariamente a quanto prospettato in via ulteriore dalla società resistente, poi, la lavoratrice non si è limitata ad esperire un'azione di mero accertamento dell'anzianità di servizio, avendo proposto – come si evince chiaramente dall'univoco tenore dell'atto introduttivo e come appena evidenziato innanzi – una domanda di condanna (sia pure in forma generica), avente ad oggetto gli scatti retributivi.
Siffatta anzianità, come affermato dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. Sez.
Lav. n. 33226 del 10 novembre 2022; Cass. Sez. Lav. n. 28271 del 28 settembre 2022), non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità); essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi, ed è insuscettibile di autonoma prescrizione distinta, come tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale.
Nella specie, il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo antecedente all'assunzione a tempo indeterminato non è stato chiesto quale autonomo bene della vita, ma quale mero presupposto di fatto del credito retributivo azionato dalla lavoratrice, diritto - quest'ultimo - che integra il petitum immediato della domanda.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna carenza d'interesse ad agire in capo alla ricorrente, rivelandosi inconferente la giurisprudenza di legittimità richiamata nella memoria di costituzione.
pagina 3 di 9 È infondata l'eccezione di inammissibilità del capo di domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso del rapporto di lavoro precario anche con riferimento alle statuizioni contenute nei verbali di conciliazione sottoscritti in data 7.1.2008 e 6.8.2014.
Sul punto, basti rimarcare che: “L'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi” (Cass. Sez. Lav.
26.4.2018, n. 10131; nella specie, la S.C. ha ritenuto che la rinunzia ai pregressi scatti di anzianità operata dai lavoratori nei verbali di conciliazione non potesse impedire agli stessi di avvalersi della anzianità pregressa ai fini del computo degli scatti di anzianità maturati dopo l'assunzione).
Ed ancora, Cass. Sez. Lav. 30.1.2020, n. 2232, ha precisato che: “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere
l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente,
e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (in termini, si veda anche Cass. Sez. VI-Lav. 18.7.2022, n.
22486).
Quanto invece al capo di domanda relativo ai diritti patrimoniali asseritamente derivanti dal chiesto riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, deve in primo luogo osservarsi come sia solo parzialmente accoglibile l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente.
Deve invero farsi applicazione del condivisibile principio di diritto, enunciato da Cass. Sez. Lav.
6.9.2022, n. 26246, secondo il quale: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
In sostanza, diversamente che nel pubblico impiego contrattualizzato (per il quale la prescrizione tuttora decorre in corso di rapporto, poiché in quell'ambito la reintegrazione rimane ed appare sanzione pagina 4 di 9 “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso), nei rapporti di lavoro di natura privatistica sono venuti meno (per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015) i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e della loro tutela adeguata, sicché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato, non può più ritenersi assistito da un regime di stabilità.
Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al 18 luglio 2012, momento di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92 (cioè, in sostanza, considerando il termine quinquennale, per tutti i diritti sorti in epoca posteriore al 18 luglio
2007).
Nel caso di specie, dunque, potrebbero ritenersi prescritti solo i crediti patrimoniali eventualmente sorti fino al 18 luglio 2007.
Tale conclusione, peraltro, risulta assorbita in ragione della fondatezza dell'eccezione relativa alla inammissibilità del capo di domanda relativo ai diritti patrimoniali asseritamente derivanti dal chiesto riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, in considerazione del verbale di conciliazione sottoscritto in data 6.8.2014, ovviamente con riferimento (solo) a quelli maturati fino a tale data.
Ed invero, deve ritenersi che: “L'accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia, nella specie "all'eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo", può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione” (ex plurimis Cass. Sez. Lav.
21.3.2022, n. 9160 e Cass. Sez. Lav. 28.8.2013, n. 19831).
Orbene, nel predetto verbale si rileva che – a fronte di specifiche concessioni da parte della società – la lavoratrice aveva ex professo dichiarato quanto di seguito si trascrive:
“2) La Lavoratrice rinuncia a far valere giudizialmente il suo diritto alle differenze retributive da lei asseritamente maturate nello svolgimento dell'attività lavorativa fino ad oggi intercorsa e non
pagina 5 di 9 corrisposte; dichiara di aderire all'accordo siglato in data 12 giugno 2014, di cui al punto c) delle premesse, e di accettare le condizioni del rapporto di lavoro ivi definite;
[…]
6) La Lavoratrice dichiara di rinunziare in via definitiva e generale, ad ogni eventuale ragione, pretesa, domanda ed azione dedotta e/o deducibile, anche se qui non espressamente richiamata che nel rapporto di lavoro fino ad oggi intercorso, a qualsiasi titolo o ragione, con la Società e con
Società controllanti e/o controllate e/o comunque collegate alla stessa possano trovare origine e/o fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale e risarcitorio, quali a mero titolo di esempio, non esaurendone la elencazione la casistica: eventuale riconoscimento a qualsiasi titolo di differenze retributive dovute, anche in applicazione dell'art. 24 del ccnl, ed eventualmente non corrisposte, riconoscimento di premi ed emolumenti a qualsiasi titolo eventualmente non corrisposti, con relative differenze retributive ed incidenze sugli istituti retributivi indiretti (13° ferie ecc.) e/o differiti (T.F.R.); riconoscimento di ferie e/o festività non godute con eventuale relative differenze retributive;
eventuale riconoscimento di accessori (interessi e rivalutazione) su ogni differenza retributiva a qualsiasi titolo richiesta;
riconoscimento di anzianità aziendale superiore e relative differenze retributive, eventuale risarcimento danni a qualsiasi titolo richiesto anche ai sensi degli artt. 2043, 2087 e 2116 c.c.”.
A fronte di un così articolato tenore testuale dell'accordo transattivo e in mancanza di alcun contrario elemento deducibile aliunde, non pare al Tribunale che possa mettersi in dubbio la piena volontà e consapevolezza della lavoratrice di rinunciare (anche) alle differenze retributive eventualmente derivanti dalla maggiore anzianità di servizio, trattandosi di diritti certamente all'epoca già determinabili.
Sicché, all'esito dell'esame delle questioni preliminari prospettate da parte resistente, deve ritenersi che, nel caso di specie, i diritti patrimoniali, asseritamente derivanti dal chiesto riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, potranno essere eventualmente attribuiti solo con decorrenza dal
7.8.2014.
Venendo ora all'esame del merito, concernente la domanda di riconoscimento dell'integrale anzianità maturata nel corso dei vari contratti a termine succedutisi prima dell'assunzione a tempo indeterminato, è necessario richiamare i principi di diritto reiteratamente enunciati sull'argomento dalla Suprema Corte, potendosi ex plurimis riportare quanto esposto da Cass. Sez. Lav. 16.7.2020, n.
15231 (e dalle molteplici sentenze ivi citate) in termini così sintetizzabili:
- deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, in applicazione del principio di non discriminazione, fondato sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in merito alla interpretazione pagina 6 di 9 della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, secondo cui: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione;
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva;
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate;
- l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa nei casi in cui il rapporto abbia acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, dovendosene fornire un'interpretazione non restrittiva perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio;
- in ordine alla computabilità, ai fini del calcolo dell'anzianità complessiva dell'assunto a tempo indeterminato, dei rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE, occorre avere riguardo all'epoca in cui sorge il diritto del quale l'anzianità stessa costituisce un presupposto di fatto;
- infatti, non viene in rilievo alcuna modifica delle condizioni di impiego in relazione al periodo antecedente l'entrata in vigore dell'accordo quadro, bensì viene invocato quest'ultimo per ottenere la parificazione agli assunti ab origine a tempo indeterminato nei successivi sviluppi di carriera ed in pagina 7 di 9 particolare in relazione all'anzianità riconosciuta al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, stipulato in piena vigenza della direttiva;
- può, pertanto, essere esteso alla fattispecie il medesimo principio affermato dalla Corte di Giustizia con riferimento all'applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale, principio secondo cui il diritto alla parità di trattamento può essere fatto valere, facendo leva su contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva, per ottenere la parificazione in ordine ad un trattamento spettante in data successiva, atteso che una nuova norma si applica, salvo deroghe, immediatamente agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge, mentre nessuna espressa deroga a detto principio, proprio dell'ordinamento eurounitario, è contenuta nella clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/10/CE, che sostanzialmente ricalca quella interpretata dalla Corte di Giustizia nei termini sopra indicati;
- non occorre, pertanto, fare ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale, perché lo stesso presuppone il dubbio interpretativo su una norma del diritto dell'Unione, dubbio che non ricorre, oltre che nei casi in cui il senso della disposizione sia evidente, qualora sulla stessa, o su norme analoghe, la
Corte di Giustizia si sia già pronunciata.
Facendo applicazione al caso di specie di siffatti principi di diritto, non essendo stato evidenziato alcun preciso e concreto elemento di differenziazione tra le modalità di lavoro – quanto a natura e caratteristiche delle mansioni espletate – nei periodi in cui il rapporto era basato su contratti a termine rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, appare del tutto consequenziale l'accoglimento della domanda, dovendo essere dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso del rapporto di lavoro precario, nella misura di complessivi 20,6 mesi
(misura pacifica inter partes, a seguito di adesione della ricorrente con le note depositate il 24.4.2025), da aggiungersi a quella maturata e in corso di maturazione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La resistente va, quindi, condannata a riparametrare tutti gli istituti contrattuali ed economici, compresi gli scatti retributivi, all'anzianità di servizio così rivalutata, limitatamente ai crediti patrimoniali maturati a far tempo dal 7.8.2014 (alla stregua di quanto precedentemente già osservato), oltre accessori di legge.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, vanno poste a carico della parte resistente, in ragione e nei limiti della sua soccombenza, dovendosi peraltro rimarcare che non è sufficiente che sia stata richiesta una condanna generica sull'an affinché la causa possa ritenersi di valore indeterminabile, potendosi ravvisare l'indeterminabilità soltanto quando la controversia sia pagina 8 di 9 assolutamente insuscettibile di valutazione economica (cfr. ex plurimis Cass. Sez. II 20.7.1999, n.
7757), ciò che all'evidenza è da escludersi nel caso di specie.
Del resto, avuto riguardo al parziale accoglimento delle eccezioni formulate da parte resistente e, dunque, al solo parziale accoglimento della domanda, il valore della controversia va fissato - ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente - sulla base del criterio del contenuto effettivo della decisione (criterio del decisum: cfr. Cass. Sez. Un. 11.9.2007, n. 19014, e succ. conf.).
Inoltre, occorre avere riguardo esclusivamente alle somme differenziali maturate fino alla data della domanda (cfr. Cass. Sez. III 14.4.2000, n. 4850 e Cass. Sez. III 19.4.2006, n. 9082) ovvero, al massimo, fino alla data della presente pronuncia (cfr. Cass. Sez. Lav. 31.1.2011, n. 2148 e Cass. Sez.
Lav. 18.9.2012, n. 15656), non potendosi considerare anche i crediti maturati successivamente.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei contratti a termine intercorsi prima dell'assunzione a tempo indeterminato, nella misura di complessivi 20,6 mesi, da aggiungersi a quella maturata e in corso di maturazione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- condanna la società resistente a riparametrare tutti gli istituti contrattuali ed economici, compresi gli scatti retributivi, all'anzianità di servizio così rivalutata, limitatamente ai crediti patrimoniali maturati a far tempo dal 7.8.2014, con accessori di legge;
- condanna, altresì, la resistente alla refusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.695,00, oltre al rimborso del contributo unificato di euro 118,50, nonché I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione dell'avv. Marcello De
Vivo, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 2.5.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzura de Salvia)
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.5.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5843/2024 R.G.L.
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello De Vivo Parte_1
ricorrente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta ed Enrico Boursier Niutta resistente oggetto: riconoscimento anzianità di servizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.6.2024, – premesso di aver prestato servizio alle Parte_1
dipendenze di a decorrere dal 12.1.2008, in virtù di contratto di lavoro Controparte_1
subordinato a tempo indeterminato e che la sede di lavoro è la stazione autostradale di Foggia dell'A/14 Bologna-Bari-Taranto – ha adito l'intestato Tribunale del Lavoro, esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze della predetta società, prima di essere definitivamente assunta, in forza di plurimi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, nel periodo compreso tra l'1.7.1997 e l'8.9.2007; di aver svolto, sin dal primo rapporto di lavoro, attività di esattore, con inquadramento nel livello C del sistema di classificazione previsto dal C.C.N.L. per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori;
che tali mansioni sono rimaste immutate nel tempo, anche dopo l'assunzione a tempo indeterminato;
che, nel calcolo dell'anzianità di servizio valevole ad ogni fine contrattuale e retributivo (anzitutto, ai fini della corresponsione dei relativi scatti), la società datrice di lavoro ha riconosciuto in suo favore esclusivamente l'esperienza professionale maturata nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e non anche quella concernente i precedenti contratti a tempo determinato e ciò in aperta violazione della clausola n. 4)
pagina 1 di 9 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE; che, in particolare, ha diritto al riconoscimento dei periodi lavorativi svolti nell'ambito dei rapporti a tempo determinato che hanno preceduto la sua assunzione a tempo indeterminato, da computarsi quale parte integrante dell'anzianità di servizio dal medesimo maturata, a tutti i fini contrattuali e retributivi;
che, sebbene in base all'art. 26 C.C.N.L. cit., i dipendenti di avessero diritto a n. 9 scatti CP_1
biennali di anzianità, a tutt'oggi “ la convenuta ha riconosciuto tale quantità di scatti di anzianità in favore dell'istante soltanto a decorrere dal mese di gennaio 2024”.
Sulla scorta di quanto dedotto, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto dell'istante al riconoscimento dell'anzianità di servizio via via maturata nel tempo come indicata sub colonna “IV” della tabella che precede ovvero, in via gradata, la diversa anzianità di servizio ritenuta di giustizia, comunque maggiore di quella allo stato riconosciuta dalla impresa datrice di lavoro;
per l'effetto, condannare in persona del suo legale CP_1 Controparte_1
rappresentante pro tempore, a riparametrare all'anzianità di servizio ut supra tutti gli istituti contrattuali ed economici – primo fra tutti gli scatti retributivi – e a corrispondere in favore dell'istante le relative differenze retributive, da quantificarsi in separato e autonomo giudizio in difetto di spontaneo adempimento”. Vinte le spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita eccependo, in via Controparte_1
preliminare, la inammissibilità della domanda “perché la richiesta formulata ha il carattere della domanda di mero accertamento e/o perché difetta l'interesse ad agire e/o perché le (eventuali) pretese economiche sono “coperte” dal verbale di conciliazione sindacale del 7 gennaio 2008 e/o dal verbale di conciliazione sindacale del 6 agosto 2014 e/o perché rese improponibili dall'intervenuta novazione”; sempre in via preliminare, ha chiesto di rigettare il ricorso per l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'eventuale diritto di credito e in via gradata di rigettare il ricorso perché integralmente infondato in fatto ed in diritto.
La ricorrente, con note scritte depositate il 24.4.2025, ha aderito, “quanto alla consistenza dell'anzianità di servizio precario che l'istante ha diritto a vedersi riconoscere, alla quantificazione compiuta dalla parte resistente nella memoria difensiva (pari a mesi 20,6 da sommare a quella maturata in ruolo), al solo fine di evitare lungaggini processuali” (pag.1).
Acquisite note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni già rese in fattispecie analoghe dal Tribunale di Foggia con le sentenze n. 162/2024 del 11.1.2024 e n. 141/2025 del 9.1.2025 (Giudice est. dott.
pagina 2 di 9 Ivano Caputo), i cui principali passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Preliminarmente, devono rigettarsi le eccezioni d'inammissibilità sollevate dalla resistente.
Parte ricorrente ha esplicitamente rivendicato – previo riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato – il pagamento delle differenze retributive scaturenti dalla riparametrazione di tutti gli istituti contrattuali ed economici, primo fra tutti gli scatti retributivi.
Trattasi, com'è evidente, di una domanda di condanna generica, finalizzata ad ottenere una pronuncia
(definitiva), che è certamente ammissibile anche nel rito del lavoro (cfr. Cass. Sez. Lav. 26.2.2014, n.
4587, cui adde Cass. Sez. III 16.10.2007, n. 21620; Cass. Sez. Lav. 5.5.2004, n. 8576 e Cass. Sez. Lav.
30.8.2007, n. 18283), non essendosi peraltro specificamente opposta la parte convenuta (cfr. Cass. Sez.
Un. 13.2.1997, n. 1324, e succ. conf., tra cui Cass. Sez. II 9.11.2009, n. 23707 e Cass. Sez. II
24.9.2014, n. 20127).
Contrariamente a quanto prospettato in via ulteriore dalla società resistente, poi, la lavoratrice non si è limitata ad esperire un'azione di mero accertamento dell'anzianità di servizio, avendo proposto – come si evince chiaramente dall'univoco tenore dell'atto introduttivo e come appena evidenziato innanzi – una domanda di condanna (sia pure in forma generica), avente ad oggetto gli scatti retributivi.
Siffatta anzianità, come affermato dalla giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (Cass. Sez.
Lav. n. 33226 del 10 novembre 2022; Cass. Sez. Lav. n. 28271 del 28 settembre 2022), non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti (quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità); essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi, ed è insuscettibile di autonoma prescrizione distinta, come tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale.
Nella specie, il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel periodo antecedente all'assunzione a tempo indeterminato non è stato chiesto quale autonomo bene della vita, ma quale mero presupposto di fatto del credito retributivo azionato dalla lavoratrice, diritto - quest'ultimo - che integra il petitum immediato della domanda.
Non si ravvisa, pertanto, alcuna carenza d'interesse ad agire in capo alla ricorrente, rivelandosi inconferente la giurisprudenza di legittimità richiamata nella memoria di costituzione.
pagina 3 di 9 È infondata l'eccezione di inammissibilità del capo di domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso del rapporto di lavoro precario anche con riferimento alle statuizioni contenute nei verbali di conciliazione sottoscritti in data 7.1.2008 e 6.8.2014.
Sul punto, basti rimarcare che: “L'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi” (Cass. Sez. Lav.
26.4.2018, n. 10131; nella specie, la S.C. ha ritenuto che la rinunzia ai pregressi scatti di anzianità operata dai lavoratori nei verbali di conciliazione non potesse impedire agli stessi di avvalersi della anzianità pregressa ai fini del computo degli scatti di anzianità maturati dopo l'assunzione).
Ed ancora, Cass. Sez. Lav. 30.1.2020, n. 2232, ha precisato che: “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere
l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente,
e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti” (in termini, si veda anche Cass. Sez. VI-Lav. 18.7.2022, n.
22486).
Quanto invece al capo di domanda relativo ai diritti patrimoniali asseritamente derivanti dal chiesto riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, deve in primo luogo osservarsi come sia solo parzialmente accoglibile l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente.
Deve invero farsi applicazione del condivisibile principio di diritto, enunciato da Cass. Sez. Lav.
6.9.2022, n. 26246, secondo il quale: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
In sostanza, diversamente che nel pubblico impiego contrattualizzato (per il quale la prescrizione tuttora decorre in corso di rapporto, poiché in quell'ambito la reintegrazione rimane ed appare sanzione pagina 4 di 9 “contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso), nei rapporti di lavoro di natura privatistica sono venuti meno (per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015) i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e della loro tutela adeguata, sicché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato, non può più ritenersi assistito da un regime di stabilità.
Da ciò consegue, non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al 18 luglio 2012, momento di entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92 (cioè, in sostanza, considerando il termine quinquennale, per tutti i diritti sorti in epoca posteriore al 18 luglio
2007).
Nel caso di specie, dunque, potrebbero ritenersi prescritti solo i crediti patrimoniali eventualmente sorti fino al 18 luglio 2007.
Tale conclusione, peraltro, risulta assorbita in ragione della fondatezza dell'eccezione relativa alla inammissibilità del capo di domanda relativo ai diritti patrimoniali asseritamente derivanti dal chiesto riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, in considerazione del verbale di conciliazione sottoscritto in data 6.8.2014, ovviamente con riferimento (solo) a quelli maturati fino a tale data.
Ed invero, deve ritenersi che: “L'accordo transattivo sottoscritto dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia, nella specie "all'eventuale risarcimento danni per qualsiasi titolo", può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile, in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione” (ex plurimis Cass. Sez. Lav.
21.3.2022, n. 9160 e Cass. Sez. Lav. 28.8.2013, n. 19831).
Orbene, nel predetto verbale si rileva che – a fronte di specifiche concessioni da parte della società – la lavoratrice aveva ex professo dichiarato quanto di seguito si trascrive:
“2) La Lavoratrice rinuncia a far valere giudizialmente il suo diritto alle differenze retributive da lei asseritamente maturate nello svolgimento dell'attività lavorativa fino ad oggi intercorsa e non
pagina 5 di 9 corrisposte; dichiara di aderire all'accordo siglato in data 12 giugno 2014, di cui al punto c) delle premesse, e di accettare le condizioni del rapporto di lavoro ivi definite;
[…]
6) La Lavoratrice dichiara di rinunziare in via definitiva e generale, ad ogni eventuale ragione, pretesa, domanda ed azione dedotta e/o deducibile, anche se qui non espressamente richiamata che nel rapporto di lavoro fino ad oggi intercorso, a qualsiasi titolo o ragione, con la Società e con
Società controllanti e/o controllate e/o comunque collegate alla stessa possano trovare origine e/o fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale e risarcitorio, quali a mero titolo di esempio, non esaurendone la elencazione la casistica: eventuale riconoscimento a qualsiasi titolo di differenze retributive dovute, anche in applicazione dell'art. 24 del ccnl, ed eventualmente non corrisposte, riconoscimento di premi ed emolumenti a qualsiasi titolo eventualmente non corrisposti, con relative differenze retributive ed incidenze sugli istituti retributivi indiretti (13° ferie ecc.) e/o differiti (T.F.R.); riconoscimento di ferie e/o festività non godute con eventuale relative differenze retributive;
eventuale riconoscimento di accessori (interessi e rivalutazione) su ogni differenza retributiva a qualsiasi titolo richiesta;
riconoscimento di anzianità aziendale superiore e relative differenze retributive, eventuale risarcimento danni a qualsiasi titolo richiesto anche ai sensi degli artt. 2043, 2087 e 2116 c.c.”.
A fronte di un così articolato tenore testuale dell'accordo transattivo e in mancanza di alcun contrario elemento deducibile aliunde, non pare al Tribunale che possa mettersi in dubbio la piena volontà e consapevolezza della lavoratrice di rinunciare (anche) alle differenze retributive eventualmente derivanti dalla maggiore anzianità di servizio, trattandosi di diritti certamente all'epoca già determinabili.
Sicché, all'esito dell'esame delle questioni preliminari prospettate da parte resistente, deve ritenersi che, nel caso di specie, i diritti patrimoniali, asseritamente derivanti dal chiesto riconoscimento della maggiore anzianità di servizio, potranno essere eventualmente attribuiti solo con decorrenza dal
7.8.2014.
Venendo ora all'esame del merito, concernente la domanda di riconoscimento dell'integrale anzianità maturata nel corso dei vari contratti a termine succedutisi prima dell'assunzione a tempo indeterminato, è necessario richiamare i principi di diritto reiteratamente enunciati sull'argomento dalla Suprema Corte, potendosi ex plurimis riportare quanto esposto da Cass. Sez. Lav. 16.7.2020, n.
15231 (e dalle molteplici sentenze ivi citate) in termini così sintetizzabili:
- deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, in applicazione del principio di non discriminazione, fondato sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in merito alla interpretazione pagina 6 di 9 della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, secondo cui: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione;
c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva;
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate;
- l'applicabilità della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa nei casi in cui il rapporto abbia acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, dovendosene fornire un'interpretazione non restrittiva perché l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio;
- in ordine alla computabilità, ai fini del calcolo dell'anzianità complessiva dell'assunto a tempo indeterminato, dei rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE, occorre avere riguardo all'epoca in cui sorge il diritto del quale l'anzianità stessa costituisce un presupposto di fatto;
- infatti, non viene in rilievo alcuna modifica delle condizioni di impiego in relazione al periodo antecedente l'entrata in vigore dell'accordo quadro, bensì viene invocato quest'ultimo per ottenere la parificazione agli assunti ab origine a tempo indeterminato nei successivi sviluppi di carriera ed in pagina 7 di 9 particolare in relazione all'anzianità riconosciuta al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, stipulato in piena vigenza della direttiva;
- può, pertanto, essere esteso alla fattispecie il medesimo principio affermato dalla Corte di Giustizia con riferimento all'applicazione della clausola 4 dell'accordo quadro 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale, principio secondo cui il diritto alla parità di trattamento può essere fatto valere, facendo leva su contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva, per ottenere la parificazione in ordine ad un trattamento spettante in data successiva, atteso che una nuova norma si applica, salvo deroghe, immediatamente agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l'impero della vecchia legge, mentre nessuna espressa deroga a detto principio, proprio dell'ordinamento eurounitario, è contenuta nella clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 99/10/CE, che sostanzialmente ricalca quella interpretata dalla Corte di Giustizia nei termini sopra indicati;
- non occorre, pertanto, fare ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale, perché lo stesso presuppone il dubbio interpretativo su una norma del diritto dell'Unione, dubbio che non ricorre, oltre che nei casi in cui il senso della disposizione sia evidente, qualora sulla stessa, o su norme analoghe, la
Corte di Giustizia si sia già pronunciata.
Facendo applicazione al caso di specie di siffatti principi di diritto, non essendo stato evidenziato alcun preciso e concreto elemento di differenziazione tra le modalità di lavoro – quanto a natura e caratteristiche delle mansioni espletate – nei periodi in cui il rapporto era basato su contratti a termine rispetto ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, appare del tutto consequenziale l'accoglimento della domanda, dovendo essere dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso del rapporto di lavoro precario, nella misura di complessivi 20,6 mesi
(misura pacifica inter partes, a seguito di adesione della ricorrente con le note depositate il 24.4.2025), da aggiungersi a quella maturata e in corso di maturazione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La resistente va, quindi, condannata a riparametrare tutti gli istituti contrattuali ed economici, compresi gli scatti retributivi, all'anzianità di servizio così rivalutata, limitatamente ai crediti patrimoniali maturati a far tempo dal 7.8.2014 (alla stregua di quanto precedentemente già osservato), oltre accessori di legge.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, vanno poste a carico della parte resistente, in ragione e nei limiti della sua soccombenza, dovendosi peraltro rimarcare che non è sufficiente che sia stata richiesta una condanna generica sull'an affinché la causa possa ritenersi di valore indeterminabile, potendosi ravvisare l'indeterminabilità soltanto quando la controversia sia pagina 8 di 9 assolutamente insuscettibile di valutazione economica (cfr. ex plurimis Cass. Sez. II 20.7.1999, n.
7757), ciò che all'evidenza è da escludersi nel caso di specie.
Del resto, avuto riguardo al parziale accoglimento delle eccezioni formulate da parte resistente e, dunque, al solo parziale accoglimento della domanda, il valore della controversia va fissato - ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente - sulla base del criterio del contenuto effettivo della decisione (criterio del decisum: cfr. Cass. Sez. Un. 11.9.2007, n. 19014, e succ. conf.).
Inoltre, occorre avere riguardo esclusivamente alle somme differenziali maturate fino alla data della domanda (cfr. Cass. Sez. III 14.4.2000, n. 4850 e Cass. Sez. III 19.4.2006, n. 9082) ovvero, al massimo, fino alla data della presente pronuncia (cfr. Cass. Sez. Lav. 31.1.2011, n. 2148 e Cass. Sez.
Lav. 18.9.2012, n. 15656), non potendosi considerare anche i crediti maturati successivamente.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel corso dei contratti a termine intercorsi prima dell'assunzione a tempo indeterminato, nella misura di complessivi 20,6 mesi, da aggiungersi a quella maturata e in corso di maturazione nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- condanna la società resistente a riparametrare tutti gli istituti contrattuali ed economici, compresi gli scatti retributivi, all'anzianità di servizio così rivalutata, limitatamente ai crediti patrimoniali maturati a far tempo dal 7.8.2014, con accessori di legge;
- condanna, altresì, la resistente alla refusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.2.695,00, oltre al rimborso del contributo unificato di euro 118,50, nonché I.V.A.,
C.P.A. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione dell'avv. Marcello De
Vivo, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 2.5.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzura de Salvia)
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