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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/02/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Dott.ssa Ida Ponticelli
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
all'esito della camera di consiglio successiva all'udienza del 10.2.2025 ha pronunciato tramite lettura contestuale di dispositivo e motivazione ex art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nel giudizio recante rg 15735/2024
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Moscatiello e Bruno Parte_1
Moscatiello con i quali elettivamente domicilia come in atti
Ricorrente
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Parte_2
difesa come in atti dagli avv.ti Alessandro Zampella e Renata Di Micco
Resistente
Avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe – dipendente della società resistente dal 31.5.2023 all'11.7.2024- ha chiesto dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole dalla convenuta e, per l'effetto, condannarsi quest'ultima a reintegrarla nel posto di lavoro ed a corrisponderle una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (maggiorata di rivalutazione ed interessi come per legge), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito nonché l'intervenuta decadenza dell'impugnativa di licenziamento e, nel merito, ha variamente contestato l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto il rigetto.
In particolare, la società resistente ha dedotto di aver ricevuto l'impugnativa di licenziamento in data 30.7.2024 unicamente a mezzo di posta elettronica certificata dall'indirizzo del procuratore di parte ricorrente, peraltro diverso da quello costituito, alla quale veniva allegata una copia scansionata in pdf della lettera di impugnativa. Tale documento non era firmato digitalmente né dal lavoratore né dal procuratore di parte ricorrente. Inoltre alla suddetta pec non veniva allegata né procura alle liti né un'attestazione di conformità degli atti allegati. In virtù delle superiori considerazioni, la società convenuta ha ritenuto il documento in questione inidoneo a far salvo il termine di decadenza di sessanta giorni, perché privo dei requisiti di forma di cui all'art. 2702 c.c.
All'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi alla scrivente che, all'esito della camera di consiglio, emetteva il seguente provvedimento.
Va superata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata in memoria di costituzione.
Ed invero, la sottoscrizione del contratto di assunzione in Gricignano di Aversa (cfr. contratto in produzione parte ricorrente) ben consente di radicare la competenza in capo all'intestato Tribunale.
Ciò premesso, merita invero accoglimento la preliminare eccezione di decadenza formulata dalla parte resistente in memoria di costituzione poiché emerge dalla documentazione in atti che l'impugnativa di licenziamento non è stata validamente effettuata entro il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 6 della legge n. 604/1966
(così come modificato dall'art. 32 della l. n. 183/2010). Anzitutto, giova ricordare che l'art. 6 l. n. 604/1966 stabilisce al comma 1 che “il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso
l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”.
Com'è noto, l'atto di impugnazione di licenziamento, quale negozio giuridico unilaterale recettizio dispositivo ricettizio, deve giungere a conoscenza del datore di lavoro per produrre i suoi effetti.
Quanto alla forma di tale atto di impugnazione, la Suprema Corte di Cassazione è granitica nel ritenere che il licenziamento può essere impugnato con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, purché idoneo a manifestare al datore di lavoro, indipendentemente dalla terminologia usata e senza necessità di formule sacramentali, la volontà del lavoratore di contestare la validità e l'efficacia del licenziamento (ex plurimis, cfr. Cass. n. 2200/1999;
Cass. n. 7405/1994).
Facendo applicazione della menzionata disposizione di legge e dei principi giurisprudenziali sopra illustrati, si può osservare che, a ben vedere, ad essere libero è esclusivamente il contenuto dell'atto di impugnativa di licenziamento ma non il mezzo della rappresentazione documentale, che il legislatore richiede expressis verbis essere quello della scrittura.
Ma perché un documento redatto per iscritto possa inequivocabilmente manifestare la volontà da parte del lavoratore di contestare la legittimità del recesso, il prius logico è che con sicurezza possa ricondursi quel documento (che detta manifestazione di volontà contiene) al suo autore (sul punto cfr. anche Cass. n. 7610/1991, secondo cui l'atto scritto deve essere incontrovertibilmente riferibile al lavoratore).
Le modalità mediante cui può essere individuata la provenienza del documento - il mancato rispetto delle quali comporta l'inidoneità del documento a soddisfare il requisito legale richiesto (con la conseguente impossibilità di attribuzione del documento al suo autore) - sono strettamente disciplinati dalla legge e si differenziano a seconda della
“materia” del documento stesso: e se per il documento cartaceo soccorrono sul punto (per lo più) le norme contemplate dal codice civile, per il documento informatico e le copie informatiche di documenti analogici le disposizioni di riferimento sono contenute nel d.lgs.
n. 82/2005, così come modificato dal d.lgs. 179/2016 e d.lgs. n. 217/2017 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale – c.a.d.).
Specificamente, per quel che in tale sede interessa, la copia per immagine su supporto informatico di un documento in originale cartaceo trova la sua disciplina nell'art. 22 d.lgs.
n. 82/2005, rubricato per l'appunto “copie informatiche di documenti analogici”, che recita: “
1. I documenti informatici contenenti copia di attipubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non
è espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.”
Alla luce della superiore disposizione, quindi, la scansione dell'impugnazione cartacea può avere la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è estratta nei seguenti casi: 1) se ad essa è apposta una firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata dal lavoratore e/o dal difensore (giusto il richiamo operato dal comma 1 dell'art. 22 d.lgs. n.
82/2005 all'art. 20 comma 1 bis primo periodo d.lgs. cit.); in tale caso, infatti, l'atto scansionato acquista natura di “documento informatico”; 2) se è accompagnata da valida attestazione di conformità di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole stabilite ai sensi dell'art. 71 d.lgs. n. 82/2005 (art. 22, comma 2, d.lgs. n.
82/2005) ; 3) se è stata formata in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 d.lgs. 82/2005 e la sua conformità all'originale non è espressamente disconosciuta (art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82/2005).
Nel caso di specie, l'atto cartaceo scansionato non è sottoscritto dal lavoratore e/o difensore né digitalmente né elettronicamente, così come non è dotato di alcuna attestazione di conformità nei termini richiesti dalla legge né è stato formato nel rispetto delle linee guida GI (richiamate dal citato art. 71 d.lgs. 82/2005).
Non è stata allegata, inoltre, alcun procura alle liti, circostanza ancor più rilevante se si considera che la pec di impugnativa stragiudiziale proviene da un procuratore diverso da quello costituito in giudizio.
Non ricorrendo neanche uno dei tre elementi testé indicati, non si può che concludere che la trasmissione al datore di lavoro, tramite la pec del difensore, di una siffatta scansione di una comunicazione cartacea di impugnativa di licenziamento non è idonea ad impedire la decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966.
Infatti, come correttamente rilevato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Monza del 29 gennaio 2020 e Trib. Palermo del 27 ottobre 2020), la procedura di trasmissione mediante
PEC da parte del difensore si limita a certificare l'avvenuta spedizione e ricezione della comunicazione, con conseguente individuazione sia del mittente che del destinatario, ma non può certificare la conformità degli atti allegati.
Assorbita ogni altra questione, il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
Si dichiarano integralmente compensate le spese di lite tra le parti, tenuto conto della novità della questione.
P.Q.M.
Il Giudice dott.ssa Ida Ponticelli, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Aversa, 10 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Ida Ponticelli)