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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/08/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.558/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIALE PRINCIPE UMBERTO, 6 95041 CodiceFiscale_1
CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. CATANIA GIACOMO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All' udienza del 14.7.2025 parte ricorrente discuteva la causa e il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.6.2024 chiedeva pronunciarsi la sua Parte_1 separazione personale da formulando altresì contestualmente domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponeva che il matrimonio , celebrato in data 25.8.1992 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Caltagirone con atto n. 134 anno 1992 Parte II Serie A) da cui era nata in data [...] la figlia era entrato in crisi da alcuni anni, a seguito di Persona_1 contrasti insorti tra i coniugi tra i quali non vi era più una comunione affettiva e sentimentale.
Deduceva , quanto alle ulteriori domande, che era in cerca di occupazione mentre il resistente lavorava come operaio presso una cooperativa di servizi percependo una retribuzione mensile di circa €. 1.000,00 e che la figlia maggiorenne era ancora priva di reddito.
Per tali ragioni chiedeva che a carico del marito venisse posto l'obbligo di corrisponderle un mantenimento per essa ricorrente e par la figlia maggiorenne con lei convivente.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi il resistente non compariva né si costituiva in giudizio .
Disattesa la richiesta di parte ricorrente di disporre accertamenti tributari in danni del resistente la causa veniva rinviata per la decisione e, all'esito, della relativa udienza, il Presidente si riservava di riferire al Collegio. .
La domanda principale diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da lugo tempo separate (circa 8 anni) lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie il che è per sé sufficiente a ritenere fondata la domanda di separazione
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Venendo alle ulteriori domande formulate da parte ricorrente, va rilevato che la coppia ha una figlia maggiorenne nata nel luglio del 1999 e dunque ormai ventiseienne. Relativamente alla figlia, convivente con la ricorrente, la stessa, in seno al proprio ricorso introduttivo si è limitata a rilevare che non lavora e sta cercando un'occupazione, salvo poi precisare, in sede di prima udienza di comparizione che la ragazza sta effettuando studi al conservatorio e si trova, in ogni caso, in condizioni di salute che le impediscono una proficua ricerca di inserimento nel mondo del lavoro.
Solo in sede di deposito di note di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha versato in atti documentazione medica a suo avviso attestante tali condizioni di salute della figlia, documentazione, depositata tardivamente e comunque insufficiente, ad avviso del Collegio a ritenere provati i presupposti per il riconoscimento in capo alla ricorrente di un contributo per il mantenimento della figlia ormai più che maggiorenne.
Sul punto va qui anzitutto ricordato che il raggiungimento dell'età adulta da parte dei figli (come deve ritenersi nel caso di specie , trattandosi, come detto di una giovane donna di 26 anni) comporta la presunzione del raggiungimento di una propria indipendenza economica.
Tale presunzione può tuttavia essere superata dalla prova non solo del mancato raggiungimento di tale indipendenza - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro ovvero, in alternativa, di essere ancora stabilmente e proficuamente impegnato in un percorso di studi (con la precisazione, in quest'ultimo caso, che tale circostanza avrà un impatto progressivamente minore con l'avanzare dell'età, non potendosi comunque prevedere un impegno economico potenzialmente illimitato in capo ai genitori). Così delimitato il generale perimetro di legittimazione sostanziale alla permanenza del contributo economico in capo ai genitori, si ritiene di dover ora meglio chiarire – poiché determinante proprio nella fattispecie concreta – la parte su cui grava tale onere probatorio, dovendosi individuare quest'ultima non nel soggetto passivo del rapporto (ossia il genitore tenuto al mantenimento, in questo caso il padre) bensì in colui che ritiene permanere l'obbligo citato: dunque, il figlio maggiorenne, ovvero, se quest'ultimo non è intervenuto in giudizio, il genitore a favore del quale il contributo economico verrebbe disposto a tale titolo (in questo senso la più recente giurisprudenza di legittimità, cfr. Cassazione civile n. 17183 del
2020). E d'altra parte, ciò è coerente con il principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, seppure negativa (ex plurimis: Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). E' dunque evidente che, nelle situazioni citate, la prova della (incolpevole) incapacità economica del figlio maggiorenne potrà essere data più agevolmente proprio da quest'ultimo ovvero dal genitore che con lui coabita o che, in ogni caso, sostiene la sussistenza di tale condizione per vedere confermato il contributo da parte dell'altro genitore.
In buona sostanza, ciò che si ritiene comunque di dover evitare è il sostanziale esonero dagli oneri di allegazione probatoria, cui è invece sempre tenuta la parte che pretende il riconoscimento di un diritto
(nella specie di natura economica) e non quella che invece ne risulterebbe il soggetto obbligato. Ed allora, calando nel caso di specie i suesposti criteri generali, si osserva che la ricorrente, non ha sufficientemente provato che la figlia abbia in corso studi universitari o professionalizzanti, né che la stessa abbia una situazione di salute tale da impedirle l'accesso ad una qualunque attività lavorativa
Al riguardo va qui ribadita la tardività del deposito della documentazione prodotta da parte ricorrente solo in sede di precisazione delle conclusioni e comunque la sua insufficienza a dimostrare la sussistenza dei sopra ricordati necessari presupposti, non risultando dalla detta documentazione l'inabilità dell'interessata al lavoro, non risultando in particolare essere stata depositata alcuna certificazione inerente la patologia da cui la stessa sarebbe affetta.
Analoga insufficienza probatoria caratterizza la domanda di contributo per il proprio mantenimento pur formulata dalla ricorrente.
Nel proprio ricorso introduttivo la ricorrente si è limitata a chiedere di porre un contributo a carico del marito ed in suo favore “se ancora economicamente non autosufficiente, a titolo di mantenimento e solidarietà familiare”, specificando, solo in sede di comparsa conclusionale di avere sempre svolto l'attività di casalinga e che nel lungo periodo decorso dalla separazione di fatto (circa 8 anni) in mancanza di contributo da parte del marito, trasferitosi in altra regione, sarebbe stata aiutata dai propri genitori, circostanze , anche queste, dedotte tardivamente e non suffragate da prova alcuna, dovendo al contrario presumersi che la ricorrente nel lungo arco di tempo decorso dal momento in cui le parti si sono separate di fatto (otto anni) senza che tra le stesse sia mai intercorso alcun tipo di rapporto, abbia comunque acquisito una propria capacità reddituale .
Le domande di natura economica formulate dalla ricorrente vanno pertanto disattese .
Avendo parte ricorrente formulato contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa va infine rimessa sul ruolo per l'esame di tale domanda .
La regolamentazione delle spesa va riservata alla sentenza che definirà interamente il procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 25.8.1992 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Caltagirone con atto n. 134 anno 1992 Parte II Serie A);
rigetta le ulteriori domande proposte dalla ricorrente;
dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo al fine di provvedere sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese alla sentenza di divorzio
Caltagirone 7.8.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Grillo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA nella causa n.558/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIALE PRINCIPE UMBERTO, 6 95041 CodiceFiscale_1
CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. CATANIA GIACOMO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale
Visto il ricorso depositato in data 21.76.2021; rilevato che con lo stesso sono state proposte contestualmente domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
rilevato che con sentenza resa in data odierna è stata pronunciata la separazione dei coniugi e deve pertanto provvedersi sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dispone la rimessione della casa sul ruolo e fissa a tal fine l'udienza del 24.9.2026 innanzi al
Presidente dott.ssa Grillo
Caltagirone 7.8.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.558/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIALE PRINCIPE UMBERTO, 6 95041 CodiceFiscale_1
CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. CATANIA GIACOMO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All' udienza del 14.7.2025 parte ricorrente discuteva la causa e il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il P.M. nulla opponeva .
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.6.2024 chiedeva pronunciarsi la sua Parte_1 separazione personale da formulando altresì contestualmente domanda Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponeva che il matrimonio , celebrato in data 25.8.1992 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Caltagirone con atto n. 134 anno 1992 Parte II Serie A) da cui era nata in data [...] la figlia era entrato in crisi da alcuni anni, a seguito di Persona_1 contrasti insorti tra i coniugi tra i quali non vi era più una comunione affettiva e sentimentale.
Deduceva , quanto alle ulteriori domande, che era in cerca di occupazione mentre il resistente lavorava come operaio presso una cooperativa di servizi percependo una retribuzione mensile di circa €. 1.000,00 e che la figlia maggiorenne era ancora priva di reddito.
Per tali ragioni chiedeva che a carico del marito venisse posto l'obbligo di corrisponderle un mantenimento per essa ricorrente e par la figlia maggiorenne con lei convivente.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi il resistente non compariva né si costituiva in giudizio .
Disattesa la richiesta di parte ricorrente di disporre accertamenti tributari in danni del resistente la causa veniva rinviata per la decisione e, all'esito, della relativa udienza, il Presidente si riservava di riferire al Collegio. .
La domanda principale diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Orbene, nel caso di specie, il fatto che le parti vivano ormai da lugo tempo separate (circa 8 anni) lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie il che è per sé sufficiente a ritenere fondata la domanda di separazione
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Venendo alle ulteriori domande formulate da parte ricorrente, va rilevato che la coppia ha una figlia maggiorenne nata nel luglio del 1999 e dunque ormai ventiseienne. Relativamente alla figlia, convivente con la ricorrente, la stessa, in seno al proprio ricorso introduttivo si è limitata a rilevare che non lavora e sta cercando un'occupazione, salvo poi precisare, in sede di prima udienza di comparizione che la ragazza sta effettuando studi al conservatorio e si trova, in ogni caso, in condizioni di salute che le impediscono una proficua ricerca di inserimento nel mondo del lavoro.
Solo in sede di deposito di note di precisazione delle conclusioni la ricorrente ha versato in atti documentazione medica a suo avviso attestante tali condizioni di salute della figlia, documentazione, depositata tardivamente e comunque insufficiente, ad avviso del Collegio a ritenere provati i presupposti per il riconoscimento in capo alla ricorrente di un contributo per il mantenimento della figlia ormai più che maggiorenne.
Sul punto va qui anzitutto ricordato che il raggiungimento dell'età adulta da parte dei figli (come deve ritenersi nel caso di specie , trattandosi, come detto di una giovane donna di 26 anni) comporta la presunzione del raggiungimento di una propria indipendenza economica.
Tale presunzione può tuttavia essere superata dalla prova non solo del mancato raggiungimento di tale indipendenza - che è la precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro ovvero, in alternativa, di essere ancora stabilmente e proficuamente impegnato in un percorso di studi (con la precisazione, in quest'ultimo caso, che tale circostanza avrà un impatto progressivamente minore con l'avanzare dell'età, non potendosi comunque prevedere un impegno economico potenzialmente illimitato in capo ai genitori). Così delimitato il generale perimetro di legittimazione sostanziale alla permanenza del contributo economico in capo ai genitori, si ritiene di dover ora meglio chiarire – poiché determinante proprio nella fattispecie concreta – la parte su cui grava tale onere probatorio, dovendosi individuare quest'ultima non nel soggetto passivo del rapporto (ossia il genitore tenuto al mantenimento, in questo caso il padre) bensì in colui che ritiene permanere l'obbligo citato: dunque, il figlio maggiorenne, ovvero, se quest'ultimo non è intervenuto in giudizio, il genitore a favore del quale il contributo economico verrebbe disposto a tale titolo (in questo senso la più recente giurisprudenza di legittimità, cfr. Cassazione civile n. 17183 del
2020). E d'altra parte, ciò è coerente con il principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, seppure negativa (ex plurimis: Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). E' dunque evidente che, nelle situazioni citate, la prova della (incolpevole) incapacità economica del figlio maggiorenne potrà essere data più agevolmente proprio da quest'ultimo ovvero dal genitore che con lui coabita o che, in ogni caso, sostiene la sussistenza di tale condizione per vedere confermato il contributo da parte dell'altro genitore.
In buona sostanza, ciò che si ritiene comunque di dover evitare è il sostanziale esonero dagli oneri di allegazione probatoria, cui è invece sempre tenuta la parte che pretende il riconoscimento di un diritto
(nella specie di natura economica) e non quella che invece ne risulterebbe il soggetto obbligato. Ed allora, calando nel caso di specie i suesposti criteri generali, si osserva che la ricorrente, non ha sufficientemente provato che la figlia abbia in corso studi universitari o professionalizzanti, né che la stessa abbia una situazione di salute tale da impedirle l'accesso ad una qualunque attività lavorativa
Al riguardo va qui ribadita la tardività del deposito della documentazione prodotta da parte ricorrente solo in sede di precisazione delle conclusioni e comunque la sua insufficienza a dimostrare la sussistenza dei sopra ricordati necessari presupposti, non risultando dalla detta documentazione l'inabilità dell'interessata al lavoro, non risultando in particolare essere stata depositata alcuna certificazione inerente la patologia da cui la stessa sarebbe affetta.
Analoga insufficienza probatoria caratterizza la domanda di contributo per il proprio mantenimento pur formulata dalla ricorrente.
Nel proprio ricorso introduttivo la ricorrente si è limitata a chiedere di porre un contributo a carico del marito ed in suo favore “se ancora economicamente non autosufficiente, a titolo di mantenimento e solidarietà familiare”, specificando, solo in sede di comparsa conclusionale di avere sempre svolto l'attività di casalinga e che nel lungo periodo decorso dalla separazione di fatto (circa 8 anni) in mancanza di contributo da parte del marito, trasferitosi in altra regione, sarebbe stata aiutata dai propri genitori, circostanze , anche queste, dedotte tardivamente e non suffragate da prova alcuna, dovendo al contrario presumersi che la ricorrente nel lungo arco di tempo decorso dal momento in cui le parti si sono separate di fatto (otto anni) senza che tra le stesse sia mai intercorso alcun tipo di rapporto, abbia comunque acquisito una propria capacità reddituale .
Le domande di natura economica formulate dalla ricorrente vanno pertanto disattese .
Avendo parte ricorrente formulato contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa va infine rimessa sul ruolo per l'esame di tale domanda .
La regolamentazione delle spesa va riservata alla sentenza che definirà interamente il procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in data 25.8.1992 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Caltagirone con atto n. 134 anno 1992 Parte II Serie A);
rigetta le ulteriori domande proposte dalla ricorrente;
dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo al fine di provvedere sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese alla sentenza di divorzio
Caltagirone 7.8.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Grillo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa ORIANA CALVO Giudice
Dott.ssa GIULIA FERRATINI Giudice ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA nella causa n.558/ 2024 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nata a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIALE PRINCIPE UMBERTO, 6 95041 CodiceFiscale_1
CALTAGIRONE presso lo studio dell'avv. CATANIA GIACOMO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro nato a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Il Tribunale
Visto il ricorso depositato in data 21.76.2021; rilevato che con lo stesso sono state proposte contestualmente domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
rilevato che con sentenza resa in data odierna è stata pronunciata la separazione dei coniugi e deve pertanto provvedersi sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dispone la rimessione della casa sul ruolo e fissa a tal fine l'udienza del 24.9.2026 innanzi al
Presidente dott.ssa Grillo
Caltagirone 7.8.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Grillo