Sentenza 2 agosto 2002
Massime • 1
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, alla disposizione del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001 (in forza della quale la domanda di equo indennizzo si propone con ricorso sottoscritto da un difensore munito di procura speciale) si applicano tutti i principi sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla procura speciale a proporre il ricorso per cassazione. Ne consegue che la specialità della procura in questione deve essere valutata alla luce del collegamento della medesima alla domanda di equa riparazione, per effetto della sua collocazione a margine del ricorso e del riferimento al "presente procedimento".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2002, n. 11579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11579 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi IGg.ri Magistrati:
Dott. MARIO DELLI PRISCOLI - Presidente -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC OR, anche nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della SOCIETÀ CC OR & C. SAS, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UGO BASSI 3, presso l'avvocato LUCIANA SELVI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENNIO MAZZOCCO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il provvedimento della Corte d'Appello di BARI, depositato il 31/10/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MAZZOCCO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato PALATIELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi, assorbito il terzo, inammissibile il quarto motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'interesse di LE CI veniva proposta dinanzi alla Corte d'appello di Bari una domanda ai sensi degli artt. 2 e segg. della legge 24 marzo 2001 n. 89, volta ad ottenere un'equa riparazione sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo dalla medesima introdotto, anche nella qualità di socia accomandataria e di legale rappresentante della CI LE & C. s.a.s., davanti al Tribunale civile di Isernia. Il Ministero della Giustizia si costituiva resistendo in giudizio.
Con decreto del 16-31 ottobre 2001, la Corte d'appello di Bari dichiarava inammissibile la domanda e condannava la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, osservando:
a) che la ricorrente non si era avvalsa di un difensore munito di procura speciale, come prescritto dall'art. 31, comma 2, della legge n. 89 del 2001;
b) che non era possibile una sanatoria, dovendo la procura speciale essere rilasciata in data anteriore o coeva alla domanda. Avverso la decisione della Corte d'appello LE CI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria.
Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, depositando una memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo mezzo d'impugnazione la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge 24 marzo 2001 n. 89, dell'art. 83, commi 3 e 4, c.p.c., nonché omessa o insufficiente motivazione.
Poiché l'art. 3 citato ricalcava la disciplina prevista dall'art. 365 c.p.c. relativamente alla procura speciale per il ricorso in cassazione, poteva tenersi conto degli orientamenti giurisprudenziali in quella materia.
La procura rilasciata dalla IG.ra CI ai suoi difensori integrava gli estremi della procura speciale richiesta dal citato art. 3, comma 2, in quanto: 1) era stata apposta a margine del ricorso;
2) faceva riferimento al "presente giudizio" e conteneva una puntuale elezione di domicilio in Bari;
c) era stata rilasciata anteriormente alla notificazione del ricorso.
2. Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 24 marzo 2001 n. 89, la domanda di equa riparazione si propone (dinanzi alla corte d'appello) con ricorso sottoscritto da un difensore munito di procura speciale.
La procura è speciale quando viene conferita con riferimento ad una singola lite. Il legislatore ha evidentemente ritenuto che la domanda di cui trattasi esulasse dall'ambito del processo svoltosi con ritardo e che la proposizione di essa comportasse per la parte la necessità, da un lato, di procedere ad un'autonoma valutazione della situazione determinata dal ritardo e dei danni che ne erano derivati e, dall'altro, di manifestare la propria volontà di richiedere l'equa riparazione prevista dalla legge, dandone specifico incarico ad un avvocato.
Nella specie, la procura è stata apposta a margine del ricorso ed il suo tenore è il seguente: "Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avv. Luciana Selmi e Massimo Malena anche disgiuntamente tra loro e conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge. Eleggo domicilio in Bari, via Leonoci n. 6". Nell'intestazione del ricorso è richiamata la "delega a margine del presente atto".
In materia di ricorso per cassazione, per il quale è pure prevista la necessità della procura speciale (art. 365 c.p.c.), si ritiene che soddisfi il requisito della specialità e che quindi sia validamente conferita la procura rilasciata a margine del ricorso con riferimento esplicito al "presente procedimento" (da ultimo, Cass. 2 agosto 2001 n. 10550). È stato anche sottolineato che l'art. 83, comma 3, c.p.c., nell'attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura calce o a margine di specifici e tipici atti del processo dà fondamento alla presunzione che il mandato così conferito abbia effettivà attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l'atto che lo contiene inerisce, sicché la procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l'atto cui si riferisce, garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore (Cass. 25 gennaio 2001 n. 1058). Inoltre, è stato rilevato che la procura a ricorrere per cassazione apposta a margine del ricorso, ancorché con espressioni generiche, ma che tuttavia non escludono univocamente la volontà della parte di proporre ricorso per cassazione, deve ritenersi nel dubbio speciale, non generica, in applicazione del principio interpretativo di conservazione dell'atto giuridico di cui è espressione, in materia processuale, l'art. 159 cod. proc. civ. (Cass. 8 gennaio 2001 n. 200). Ora, secondo il Collegio, non vi è ragione per escludere l'applicabilitlà di tali principi anche alla procura speciale richiesta dalla legge per la proposizione della domanda di equa riparazione dinanzì alla corte d'appello.
Il provvedimento impugnato ha invece ritenuto che la parte si era avvalsa dell'ausilio di due difensori muniti di una procura ad litem di carattere generale e non speciale (art. 83, commi 3 e 4 nella quale mancava qualsiasi riferimento al procedimento attivato dai detti legali ed all'autorità giudiziaria davanti alla quale l'opera dei professionisti si sarebbe esplicata.
Il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione della legge, dovendo la specialità della procura in questione essere valutata alla luce del collegamento della medesima alla domanda di equa riparazione per effetto della sua collocazione a margine del ricorso e del riferimento al "presente procedimento".
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001 n. 89, nonché omessa o insufficiente motivazione.
La sentenza del Tribunale di Isernia, pubblicata il 29 gennaio 2001, non era ancora divenuta definitiva, per mancato decorso dei termini di cui all'art. 327 c.p.c., al momento del deposito del ricorso alla Corte d'appello di Bari (30 giugno 2001).
4. Il morivo non è ammissibile per difetto d'interesse. La pronuncia d'inammissibilità del ricorso è stata fondata unicamente sulla mancanza della procura speciale, avendo la Corte d'appello nella parte finale della motivazione osservato che quanto costatato in ordine alla procura rendeva superflua ogni ulteriore verifica in ordine alla tempestività della domanda proposta dalla CI.
5. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso riguardante le spese processuali liquidate dalla Corte d'appello, mentre è inammissibile il quarto motivo, il quale ha per oggetto il merito della domanda di equa riparazione, non esaminabile da parte del giudice di legittimità.
6. Il decreto impugnato deve essere, pertanto, cassato e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Bari che, in altra composizione, la riesaminerà uniformandosi ai principi sopra enunciati. Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili il secondo ed il quarto, assorbito il terzo;
cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2002