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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/05/2025, n. 5174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5174 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27615/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27615/2021 R.G. avente ad oggetto: mutuo
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Paganini Parte_1 C.F._1
), presso lo studio del quale, in OL, via Diocleziano n. 146, è C.F._2
elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dagli avv. ti Raffaele Zurlo ( ) ed Andrea Ornati , C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente, che non ha depositato nota per la trattazione scritta in funzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., deve ritenersi aver precisato le conclusioni come da atto di citazione in opposizione.
L'opposta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 14.3.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 6776/2021 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare ad la somma di euro 10.625,00, oltre interessi e Controparte_1
pagina 1 di 5 spese del procedimento monitorio sulla base del contratto n. 10563018857110 dal medesimo concluso con il giorno 8.10.2008. L'opponente ha: 1) dedotto l'esistenza, Pt_1 Controparte_2
nel ricorso per decreto ingiuntivo, di un errore nella propria identificazione atteso che, pur facendosi il ricorso riferimento a tale “nato in provincia di OL a [...] il [...]”, Parte_1
egli è, in realtà, nato a [...] (e non in provincia di OL) in diversa data, secondo quanto risulta dalla carta di identità; 2) dedotto che non gli sono mai stati correttamente notificati la cessione del credito “con gli elementi essenziali ed identificativi dell'accordo traslativo della Banca IFIS dell'Agos Alphabet Italia”; 3) eccepito la prescrizione del credito;
4) allegato che il credito è stato erroneamente quantificato dovendo, in realtà, esser dichiarata la nullità “dell'anatocismo trimestrale pattuito ante delibera CICR 09.02.2020”. ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: i) che l'indicazione (in Chiaiani) del Controparte_1
luogo di nascita dell'opponente è frutto di un mero errore materiale, non potendo sorgere dubbi quanto alla corretta identificazione del debitore del quale sono, nel ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., correttamente riportati la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale;
ii) che rituale è stata la cessione di crediti in blocco;
iii) che l'eccezione di prescrizione, oltre ad essere generica, è pure infondata atteso che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data di scadenza dell'ultima rata e, pertanto, nel 12 ottobre 2013 (essendo stato il decreto ingiuntivo notificato il giorno 11 ottobre 2021 non può quindi ritenersi maturata la prescrizione decennale); iv) che infondata risulta pure la doglianza, formulata in termini estremamente generici, relativa al preteso anatocismo.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, assegnati, dapprima, il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (in data 10.10.2022 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione) e, successivamente, i termini previsti dall'art. 183, co. 6
c.p.c. (la sola opposta ha depositato la -sola- memoria prevista dal numero 2 della norma da ultimo citata) è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Mutato il Giudice istruttore, la causa è stata effettivamente trattenuta in decisione con provvedimento del 24.3.2025 con il quale sono stati altresì assegnati termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali (la sola parte opposta ha depositato la comparsa conclusionale).
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, non dovendo adottarsi alcun provvedimento ai sensi dell'art. 654 c.p.c. risultando il decreto ingiuntivo opposto già munito della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
2.1. È vero che il ricorso per decreto ingiuntivo reca un erroneo luogo di nascita (non anche la data) dell'opponente. Tale circostanza non consente tuttavia di inficiare la validità del ricorso (e,
pagina 2 di 5 soprattutto, del decreto ingiuntivo), atteso che lo stesso ricorso reca corretta indicazione della data di nascita e, soprattutto, del codice fiscale del debitore (che, peraltro, neppure ha contestato di avere concluso il contratto dal quale deriva il credito azionato in sede monitoria).
Tanto comporta il rigetto del motivo di opposizione sopra indicato al n. 1).
2.2. Anche il motivo di opposizione indicato al n. 2) risulta infondato. Mediante tale doglianza l ha lamentato la sola, pretesa irritualità della notificazione della cessione del credito. Pt_1
L'opponente (che dopo il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non ha più svolto attività processuale) non ha tuttavia considerato che la notificazione della cessione non rileva ai fini del perfezionamento del contratto di cessione di crediti (che ha struttura bilaterale ed al quale è estraneo il ceduto), ma, solo, ai fini dell'opponibilità al cessionario del pagamento dal debitore effettuato al cedente. Non avendo l dedotto di aver pagato le somme portate dal decreto Pt_1
ingiuntivo, l'irritualità della notificazione della cessione (ove pure fosse effettivamente riscontrabile
-circostanza che non è necessario esaminare) non consentirebbe comunque di revocare il decreto ingiuntivo.
2.3. Anche l'eccezione di prescrizione (formulata, in realtà, in modo quanto mai generico) risulta palesemente infondata.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232, conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 30 agosto 2011, n. 17798 e
Cass., sez. 3, sent. 3 febbraio 1994, n. 1110, nonché, quanto alla prescrizione relativa agli interessi,
Cass., sez. 1, sent. 8 agosto 2013, n. 18951).
Ebbene, atteso che l avrebbe dovuto pagare l'ultima delle 60 rate dovute il giorno Pt_1
8.10.2013, deve escludersi la prescrizione (decennale) del credito risultando il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione notificato il giorno 11.10.2021.
2.4. Il motivo di opposizione sopra indicato al n. 4) non può essere accolto. Lo stesso risulta infondato già in fatto poiché (secondo quanto risulta dallo scarno tenore dell'atto introduttivo del presente giudizio) basato sulla pretesa nullità della capitalizzazione trimestrale prevista da una clausola “ante delibera CICR 09.02.2020”. L è tuttavia incorso in un evidente errore Pt_1
poiché la delibera alla quale lo stesso (verosimilmente) intendeva far riferimento è la delibera CICR
pagina 3 di 5 del 9 febbraio 2000 (e non 2020), sì che la pattuizione contenuta nel contratto concluso nel 2008 non può ritenersi anteriore (come invece prospettato) all'atto (erroneamente) richiamato in citazione.
In ogni caso, non può non rilevarsi come non sia -dal documento contrattuale depositato- evincibile la pattuizione di una differente capitalizzazione degli interessi attivi e di quelli passivi (del resto, lo stesso opponente neppure si è premurato di indicare quale sarebbe la clausola contrattuale integrante la -genericamente- prospettata violazione).
3. Tanto detto con riferimento alla infondatezza dei motivi di opposizione proposti dall , Pt_1
considerato che il decreto ingiuntivo qui opposto è fondato su un contratto concluso con un consumatore, occorre procedere ad esaminare (ed escludere) la vessatorietà (nell'accezione del codice del consumo) di tutte (e sole) le clausole rilevanti ai fini dell'”oggetto della controversia”
(Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, . Infatti, come osservato da Controparte_3 una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esame officioso della abusività
(art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre,
Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. w Bielsku Białej). In Parte_2 particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22, nonchè, già, Controparte_4
Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, , il giudice è tenuto ad esaminare la CP_5 possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, . Controparte_3
Ebbene, con riferimento all'art. 23 del contratto (esclusa la rilevanza, ai fini dell'oggetto della presente controversia, della parte in cui tale clausola individua i presupposti in presenza dei quali la parte può avvalersi della clausola risolutiva espressa ovvero della decadenza dal beneficio del termine -il ricorso per decreto ingiuntivo è stato infatti depositato allorquando era ampiamente decorso il termine per il pagamento dell'ultima rata) ritiene questo Giudice che non sia vessatoria
(art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons.) la pattuizione dell'interesse moratorio. Tale pattuizione non comporta, infatti, il riconoscimento di un vantaggio per l'imprenditore superiore al t.a.n. aumentato del doppio della maggiorazione media che, per il settore di mercato al quale va ascritto il contratto qui in esame, presentavano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi (Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA; Corte di giustizia, 14 marzo 2011, C-
415/11, secondo le rilevazioni statistiche a riguardo condotte dalla Banca d'Italia Persona_1
con riferimento al momento della conclusione del contratto.
pagina 4 di 5 Ancora, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 2 e 3 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile Persona_2
sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso (anche) perchè non risultano elementi per ritenere che tali clausole non sarebbero state inserite ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre
2019, C-621/17, . Per_3
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi di cognizione ordinaria innanzi al tribunale di valore sino ad euro 26.000,00 quanto alle fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei medesimi valori ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) per le fasi istruttoria e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.386,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in OL, il 25 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27615/2021 R.G. avente ad oggetto: mutuo
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Paganini Parte_1 C.F._1
), presso lo studio del quale, in OL, via Diocleziano n. 146, è C.F._2
elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
), in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dagli avv. ti Raffaele Zurlo ( ) ed Andrea Ornati , C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'opponente, che non ha depositato nota per la trattazione scritta in funzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., deve ritenersi aver precisato le conclusioni come da atto di citazione in opposizione.
L'opposta ha precisato le conclusioni come da nota per la trattazione scritta depositata il 14.3.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 6776/2021 mediante il quale questo Parte_1
Tribunale gli ha ingiunto di pagare ad la somma di euro 10.625,00, oltre interessi e Controparte_1
pagina 1 di 5 spese del procedimento monitorio sulla base del contratto n. 10563018857110 dal medesimo concluso con il giorno 8.10.2008. L'opponente ha: 1) dedotto l'esistenza, Pt_1 Controparte_2
nel ricorso per decreto ingiuntivo, di un errore nella propria identificazione atteso che, pur facendosi il ricorso riferimento a tale “nato in provincia di OL a [...] il [...]”, Parte_1
egli è, in realtà, nato a [...] (e non in provincia di OL) in diversa data, secondo quanto risulta dalla carta di identità; 2) dedotto che non gli sono mai stati correttamente notificati la cessione del credito “con gli elementi essenziali ed identificativi dell'accordo traslativo della Banca IFIS dell'Agos Alphabet Italia”; 3) eccepito la prescrizione del credito;
4) allegato che il credito è stato erroneamente quantificato dovendo, in realtà, esser dichiarata la nullità “dell'anatocismo trimestrale pattuito ante delibera CICR 09.02.2020”. ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo: i) che l'indicazione (in Chiaiani) del Controparte_1
luogo di nascita dell'opponente è frutto di un mero errore materiale, non potendo sorgere dubbi quanto alla corretta identificazione del debitore del quale sono, nel ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., correttamente riportati la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale;
ii) che rituale è stata la cessione di crediti in blocco;
iii) che l'eccezione di prescrizione, oltre ad essere generica, è pure infondata atteso che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data di scadenza dell'ultima rata e, pertanto, nel 12 ottobre 2013 (essendo stato il decreto ingiuntivo notificato il giorno 11 ottobre 2021 non può quindi ritenersi maturata la prescrizione decennale); iv) che infondata risulta pure la doglianza, formulata in termini estremamente generici, relativa al preteso anatocismo.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, assegnati, dapprima, il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (in data 10.10.2022 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione) e, successivamente, i termini previsti dall'art. 183, co. 6
c.p.c. (la sola opposta ha depositato la -sola- memoria prevista dal numero 2 della norma da ultimo citata) è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Mutato il Giudice istruttore, la causa è stata effettivamente trattenuta in decisione con provvedimento del 24.3.2025 con il quale sono stati altresì assegnati termini minimi per il deposito degli scritti conclusionali (la sola parte opposta ha depositato la comparsa conclusionale).
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, non dovendo adottarsi alcun provvedimento ai sensi dell'art. 654 c.p.c. risultando il decreto ingiuntivo opposto già munito della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
2.1. È vero che il ricorso per decreto ingiuntivo reca un erroneo luogo di nascita (non anche la data) dell'opponente. Tale circostanza non consente tuttavia di inficiare la validità del ricorso (e,
pagina 2 di 5 soprattutto, del decreto ingiuntivo), atteso che lo stesso ricorso reca corretta indicazione della data di nascita e, soprattutto, del codice fiscale del debitore (che, peraltro, neppure ha contestato di avere concluso il contratto dal quale deriva il credito azionato in sede monitoria).
Tanto comporta il rigetto del motivo di opposizione sopra indicato al n. 1).
2.2. Anche il motivo di opposizione indicato al n. 2) risulta infondato. Mediante tale doglianza l ha lamentato la sola, pretesa irritualità della notificazione della cessione del credito. Pt_1
L'opponente (che dopo il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non ha più svolto attività processuale) non ha tuttavia considerato che la notificazione della cessione non rileva ai fini del perfezionamento del contratto di cessione di crediti (che ha struttura bilaterale ed al quale è estraneo il ceduto), ma, solo, ai fini dell'opponibilità al cessionario del pagamento dal debitore effettuato al cedente. Non avendo l dedotto di aver pagato le somme portate dal decreto Pt_1
ingiuntivo, l'irritualità della notificazione della cessione (ove pure fosse effettivamente riscontrabile
-circostanza che non è necessario esaminare) non consentirebbe comunque di revocare il decreto ingiuntivo.
2.3. Anche l'eccezione di prescrizione (formulata, in realtà, in modo quanto mai generico) risulta palesemente infondata.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232, conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 30 agosto 2011, n. 17798 e
Cass., sez. 3, sent. 3 febbraio 1994, n. 1110, nonché, quanto alla prescrizione relativa agli interessi,
Cass., sez. 1, sent. 8 agosto 2013, n. 18951).
Ebbene, atteso che l avrebbe dovuto pagare l'ultima delle 60 rate dovute il giorno Pt_1
8.10.2013, deve escludersi la prescrizione (decennale) del credito risultando il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione notificato il giorno 11.10.2021.
2.4. Il motivo di opposizione sopra indicato al n. 4) non può essere accolto. Lo stesso risulta infondato già in fatto poiché (secondo quanto risulta dallo scarno tenore dell'atto introduttivo del presente giudizio) basato sulla pretesa nullità della capitalizzazione trimestrale prevista da una clausola “ante delibera CICR 09.02.2020”. L è tuttavia incorso in un evidente errore Pt_1
poiché la delibera alla quale lo stesso (verosimilmente) intendeva far riferimento è la delibera CICR
pagina 3 di 5 del 9 febbraio 2000 (e non 2020), sì che la pattuizione contenuta nel contratto concluso nel 2008 non può ritenersi anteriore (come invece prospettato) all'atto (erroneamente) richiamato in citazione.
In ogni caso, non può non rilevarsi come non sia -dal documento contrattuale depositato- evincibile la pattuizione di una differente capitalizzazione degli interessi attivi e di quelli passivi (del resto, lo stesso opponente neppure si è premurato di indicare quale sarebbe la clausola contrattuale integrante la -genericamente- prospettata violazione).
3. Tanto detto con riferimento alla infondatezza dei motivi di opposizione proposti dall , Pt_1
considerato che il decreto ingiuntivo qui opposto è fondato su un contratto concluso con un consumatore, occorre procedere ad esaminare (ed escludere) la vessatorietà (nell'accezione del codice del consumo) di tutte (e sole) le clausole rilevanti ai fini dell'”oggetto della controversia”
(Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, . Infatti, come osservato da Controparte_3 una ormai ultraventennale giurisprudenza della Corte di giustizia, l'esame officioso della abusività
(art. 33, cod. cons.) delle clausole contenute nel contratto concluso tra professionista ed imprenditore costituisce “norma procedurale gravante sugli organi giurisdizionali” (tra le altre,
Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. w Bielsku Białej). In Parte_2 particolare, “a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine” (di recente, Corte di giustizia, 18 gennaio 2024, C-531/22, nonchè, già, Controparte_4
Corte di giustizia, 4 giugno 2009, C-243/08, , il giudice è tenuto ad esaminare la CP_5 possibile abusività delle clausole contrattuali rilevanti con riferimento all'oggetto del giudizio (Corte di giustizia, sent. 11 marzo 2020, C-511/17, . Controparte_3
Ebbene, con riferimento all'art. 23 del contratto (esclusa la rilevanza, ai fini dell'oggetto della presente controversia, della parte in cui tale clausola individua i presupposti in presenza dei quali la parte può avvalersi della clausola risolutiva espressa ovvero della decadenza dal beneficio del termine -il ricorso per decreto ingiuntivo è stato infatti depositato allorquando era ampiamente decorso il termine per il pagamento dell'ultima rata) ritiene questo Giudice che non sia vessatoria
(art. 33, co. 2, lett. f, cod. cons.) la pattuizione dell'interesse moratorio. Tale pattuizione non comporta, infatti, il riconoscimento di un vantaggio per l'imprenditore superiore al t.a.n. aumentato del doppio della maggiorazione media che, per il settore di mercato al quale va ascritto il contratto qui in esame, presentavano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi (Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA; Corte di giustizia, 14 marzo 2011, C-
415/11, secondo le rilevazioni statistiche a riguardo condotte dalla Banca d'Italia Persona_1
con riferimento al momento della conclusione del contratto.
pagina 4 di 5 Ancora, occorre escludere la possibilità di effettuare il sindacato di abusività con riferimento alle clausole contenute agli artt. 2 e 3 del contratto. Tali clausole (relative “alla determinazione dell'oggetto del contratto”) sono infatti formulate in modo intellegibile sotto il profilo grammaticale ed illustrano in maniera trasparente (pur con il necessario tecnicismo del contratto alla base del ricorso monitorio) il funzionamento concreto della clausola “di modo che il consumatore è posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano” (Corte di giustizia, sent. 30 aprile 2014, C-26/13, ; un simile Persona_2
sindacato deve, in ogni caso (cfr. Corte di giustizia, sent. 12 gennaio 2023, C-395/21, D.V. c. M.A.), essere escluso (anche) perchè non risultano elementi per ritenere che tali clausole non sarebbero state inserite ove l'imprenditore avesse contrattato secondo buona fede (Corte di giustizia, 3 ottobre
2019, C-621/17, . Per_3
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi di cognizione ordinaria innanzi al tribunale di valore sino ad euro 26.000,00 quanto alle fasi di studio ed introduttiva ed alla luce dei medesimi valori ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta) per le fasi istruttoria e decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna al pagamento, in favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.386,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in OL, il 25 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 5 di 5