Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00185/2026REG.PROV.COLL.
N. 00996/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 996 del 2022, proposto da NE EL VI, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Genco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castelvetrano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vasile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 01693/2022, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento:
- del provvedimento prot. n. 20/2013 del 16 dicembre 2013, pervenuto il 20 dicembre 2013, di accertamento dell’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n. 92/94 del 19 agosto 1994;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato a quello impugnato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castelvetrano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. ST Di TT e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia si colloca nell’ambito del contenzioso insorto a seguito dell’attivazione, da parte del Comune di Castelvetrano, del procedimento sanzionatorio edilizio concernente un manufatto abusivo sito in Contrada Triscina di Selinunte, Strada n. 33, identificato catastalmente alla particella n. 848 del foglio di mappa n. 172, bene pervenuto all’odierna appellante, NE EL VI, per successione ereditaria dal padre, VI SE.
Risulta dagli atti di causa che, in relazione al predetto immobile, l’amministrazione comunale aveva adottato, in epoca risalente, l’ordinanza di demolizione n. 92 del 19 agosto 1994 e che, successivamente, nell’ambito della pratica n. 890/95, con provvedimento n. 20/2013, prot. n. 56954 del 16 dicembre 2013, notificato il 20 dicembre 2013, aveva accertato l’inottemperanza al suddetto ordine demolitorio, così ponendo in essere l’atto prodromico alla successiva sequenza procedimentale finalizzata all’acquisizione del bene al patrimonio comunale.
2. Avverso tale provvedimento la Sig.ra NE EL VI ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, notificato il 9 gennaio 2014 e iscritto al n. 414/2014 R.G., chiedendone l’annullamento, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali.
A fondamento del gravame introduttivo, la ricorrente ha dedotto, in sintesi, l’illegittimità del provvedimento comunale per violazione dell’art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78 del 1976, assumendo che il manufatto ricadesse in una porzione di fascia costiera che, per effetto di una estesa e risalente urbanizzazione, avrebbe ormai perduto, sul piano fattuale, quei caratteri di libera e diretta fruibilità del mare che la disciplina vincolistica intende salvaguardare. In tale prospettiva, la ricorrente ha sostenuto che l’area di Contrada Triscina Manicalunga fosse da lungo tempo interessata da una diffusa edificazione, tale da rendere non più concretamente perseguibile la finalità sottesa al divieto di edificazione entro i centocinquanta metri dalla battigia e, per conseguenza, irragionevole l’applicazione, nella fattispecie, della misura repressiva adottata dal Comune.
Il Comune di Castelvetrano non si è costituito nel giudizio di primo grado e il T.A.R. adito, con sentenza n. 1693/2022, pubblicata il 23 maggio 2022, ha respinto il ricorso, senza statuizione sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
Per quanto ancora rileva nella presente sede, il primo giudice ha osservato che l’atto impugnato non aveva nuovamente inciso sulla qualificazione abusiva dell’opera, né aveva riesercitato il potere repressivo in ordine alla realizzazione del manufatto, limitandosi, piuttosto, ad accertare il mancato adempimento dell’ordinanza di demolizione n. 92/1994 e, quindi, la sussistenza del presupposto necessario per la successiva adozione dell’atto acquisitivo. Muovendo da tale premessa, il T.A.R. Sicilia ha ritenuto che, in difetto di specifiche deduzioni circa una tempestiva impugnazione del pregresso ordine demolitorio, gli effetti di quest’ultimo dovessero reputarsi ormai consolidati e, come tali, non più suscettibili di essere rimessi in discussione per il tramite dell’impugnazione del successivo accertamento di inottemperanza.
3. Avverso detta sentenza la Sig.ra NE EL VI ha interposto appello, notificato il 18 ottobre 2022 e iscritto al n. 996/2022 R.G. del presente grado, chiedendone l’integrale riforma.
Con l’atto di gravame l’appellante ha, nella sostanza, reiterato la prospettazione già svolta innanzi al T.A.R. Sicilia, insistendo nel sostenere che l’immobile ricadrebbe in un contesto territoriale ormai da lungo tempo integralmente o comunque largamente edificato, con conseguente venir meno, in concreto, della finalità di tutela che il vincolo di inedificabilità assoluta sarebbe preordinato ad assicurare. Ha, inoltre, censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui questa ha ritenuto non dimostrata l’avvenuta impugnazione dell’originaria ordinanza di demolizione, deducendo che il Tribunale avrebbe fatto ricorso ad una mera presunzione, in assenza di una specifica eccezione della controparte, rimasta contumace nel giudizio di prime cure.
Si è costituito nel giudizio di appello il Comune di Castelvetrano, che, con memoria del 18 maggio 2023, ha chiesto il rigetto del gravame, eccependone in via preliminare l’inammissibilità per difetto di specificità ai sensi dell’art. 101 c.p.a., sul rilievo che l’atto di appello si risolverebbe in una sostanziale riproposizione delle censure formulate avverso il provvedimento amministrativo, senza una effettiva e puntuale confutazione delle rationes decidendi poste dal primo giudice a fondamento della pronuncia appellata. Nel merito, l’amministrazione ha comunque insistito per la conferma della sentenza, ribadendo che il provvedimento impugnato nel 2014 si limitava ad accertare l’inottemperanza ad un ordine demolitorio ormai non più contestabile.
Nel prosieguo del giudizio l’appellante, con memoria di merito depositata l’8 novembre 2024, ha sviluppato un ulteriore profilo difensivo, incentrato sulla dedotta mancata notificazione dell’ordinanza di demolizione n. 92/1994 nei propri confronti. In particolare, ha sostenuto che il predetto ordine sarebbe stato notificato unicamente al dante causa e non anche a lei, odierna proprietaria del bene per successione ereditaria, con la conseguenza che l’atto di accertamento dell’inottemperanza non avrebbe potuto legittimamente essere adottato nei confronti di chi, non essendo responsabile dell’abuso e non avendo ricevuto formale conoscenza dell’ordine demolitorio, non avrebbe potuto essere considerata inadempiente.
A tali deduzioni il Comune ha replicato dapprima con memoria conclusionale del 28 gennaio 2026 e poi con memoria di replica del 4 febbraio 2026, eccependo che il tema relativo alla mancata notificazione dell’ordine demolitorio all’erede costituirebbe un motivo nuovo, introdotto soltanto in epoca successiva all’atto di appello e, prima ancora, non dedotto nel giudizio di primo grado, sicché esso non potrebbe trovare ingresso nel presente giudizio ai sensi dell’art. 104 c.p.a..
Con ulteriore memoria del 29 gennaio 2026, depositata in vista dell’udienza pubblica del 5 marzo 2026, l’appellante ha ribadito tanto le originarie censure articolate nell’atto di gravame quanto il successivo profilo concernente la mancata notificazione dell’ordine demolitorio alla propria persona, insistendo nel sostenere che, quale proprietaria iure successionis e non autrice dell’abuso, ella non avrebbe potuto essere destinataria dell’accertamento di inottemperanza in assenza di una rinnovata notificazione dell’ordine presupposto.
All’udienza pubblica del 5 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. In via preliminare, il Collegio reputa necessario distinguere l’eccezione di inammissibilità dell’intero gravame, sollevata dal Comune appellato ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., dal diverso e più circoscritto profilo concernente l’introduzione, nel corso del giudizio di appello, di una censura ulteriore ed autonoma, imperniata sulla dedotta mancata notificazione dell’ordinanza di demolizione all’odierna appellante nella qualità di erede del dante causa.
Quanto al primo aspetto, l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, pur non priva di apprezzabile consistenza alla luce del tenore complessivo dell’atto introduttivo del gravame, non si presta ad essere accolta nei termini radicali prospettati dalla difesa comunale, né impone di arrestare su tale piano il giudizio. Il gravame, pur connotato da una non compiuta elaborazione critica del decisum di primo grado, consente nondimeno di individuare un nucleo minimo di doglianza devoluta, sì da non imporre, in questa sede, una declaratoria di inammissibilità complessiva del mezzo.
Ben diverso esito deve, invece, riguardare il secondo profilo preliminare, che il Collegio reputa decisivo ai fini della esatta delimitazione dell’oggetto del presente giudizio.
Dagli atti emerge con sufficiente nettezza che solo in epoca successiva alla proposizione dell’appello, e segnatamente con la memoria di merito dell’8 novembre 2024, l’appellante ha introdotto una distinta linea difensiva, fondata sull’assunto secondo cui l’ordinanza di demolizione n. 92/1994, notificata al dante causa, non sarebbe mai stata notificata né comunicata alla medesima appellante, la quale, in quanto proprietaria iure successionis e non autrice dell’abuso, non avrebbe potuto essere destinataria del successivo avviso di accertamento dell’inottemperanza senza una preventiva rinnovazione dell’ordine demolitorio nei propri confronti. Tale prospettazione è stata poi ulteriormente ribadita, sino ad essere elevata a questione preliminare e assorbente, nella memoria depositata il 29 gennaio 2026 in vista dell’udienza pubblica, ove l’appellante ha espressamente sostenuto che la mancata notificazione dell’ordine demolitorio all’attuale proprietaria determinerebbe l’illegittimità derivata dell’intero procedimento sanzionatorio e imporrebbe l’annullamento dell’atto impugnato.
Una simile censura non può, tuttavia, trovare ingresso nel presente giudizio.
Essa, infatti, non si atteggia a mera puntualizzazione, esplicitazione o migliore illustrazione di doglianze già tempestivamente devolute con l’atto di appello, ma integra un motivo nuovo in senso proprio, fondato su un distinto presupposto di fatto, su un diverso titolo di illegittimità e su una differente prospettiva di censura dell’azione amministrativa. L’atto di appello originario resta, infatti, interamente costruito, per quanto qui rileva, attorno alla dedotta insussistenza, in concreto, della finalità di tutela sottesa al vincolo dei centocinquanta metri dalla battigia e alla contestazione della sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe presuntivamente ritenuto non impugnata l’ordinanza demolitoria; esso non contiene, invece, alcuna compiuta deduzione circa la pretesa necessità di rinotificare l’ordine di demolizione all’erede, né investe il tema, logicamente e giuridicamente distinto, della posizione del proprietario non responsabile dell’abuso rispetto alla successiva sanzione acquisitiva. Né tale questione risulta essere stata dedotta nel giudizio di primo grado, il quale, per come emerge dalla sentenza impugnata e dagli stessi atti delle parti, era stato introdotto esclusivamente sul terreno della contestazione sostanziale del vincolo di inedificabilità e della sua applicazione alla specifica area di Triscina.
Ne consegue che l’argomentazione successivamente introdotta dall’appellante non si risolve in una diversa modulazione di censure già comprese nel perimetro devolutivo del gravame, ma determina, piuttosto, un indebito ampliamento della materia del contendere, attraverso l’aggiunta di una questione che esorbita dalla critica alla sentenza impugnata e si traduce nell’introduzione di un nuovo tema di merito, non rilevabile d’ufficio, volto a spostare l’asse del giudizio dal piano della contestazione sostanziale del potere repressivo a quello, del tutto distinto, della dedotta invalidità procedimentale derivante dalla omessa notificazione dell’ordine demolitorio all’erede.
Pertanto, il Collegio ritiene che la questione relativa alla mancata notificazione dell’ordinanza di demolizione all’odierna appellante, quale proprietaria subentrata per successione, debba essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a., in quanto dedotta per la prima volta nel corso del giudizio di appello mediante memorie illustrative e, dunque, al di fuori del perimetro segnato dai motivi ritualmente devoluti con l’atto introduttivo del gravame.
Così delimitato l’oggetto del giudizio, l’esame del Collegio può concentrarsi esclusivamente sui motivi originariamente proposti con l’appello, nei limiti in cui essi risultano effettivamente rivolti contro la sentenza impugnata.
II. Venendo, dunque, all’esame delle censure ritualmente devolute, con il primo motivo l’appellante torna a dedurre la violazione dell’art. 15, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 78 del 1976, assumendo, in estrema sintesi, che il provvedimento comunale impugnato sarebbe illegittimo in quanto riferito ad un immobile insistente in una porzione del litorale di Triscina da lungo tempo intensamente edificata, sì che la finalità di tutela sottesa al divieto di edificazione entro la fascia dei centocinquanta metri dalla battigia non sarebbe, nel caso concreto, più utilmente perseguibile. Muovendo da tale premessa, l’appellante sostiene, in sostanza, che la situazione materiale dei luoghi, ormai contraddistinta da una risalente e diffusa saturazione edilizia, renderebbe irragionevole, se non addirittura priva di giustificazione, la perdurante applicazione della misura repressiva.
Il motivo non merita accoglimento.
Il Collegio osserva, infatti, come l’intera censura, pur formalmente indirizzata avverso la sentenza appellata e, per il suo tramite, contro il provvedimento n. 20 del 2013, continui in realtà a svilupparsi sul terreno, del tutto diverso, della contestazione sostanziale dell’originario ordine demolitorio, vale a dire dell’atto con il quale, a monte, l’amministrazione ha qualificato l’opera come abusiva ed ha imposto la sua rimozione. L’argomentazione dell’appellante è interamente costruita sull’assunto secondo cui, avuto riguardo alla conformazione urbanistica della zona costiera interessata, non sussisterebbero più, in concreto, le ragioni che giustificherebbero il rigore del vincolo di inedificabilità assoluta; una simile prospettazione, quand’anche astrattamente riferibile alla legittimità dell’originaria ordinanza di demolizione, non vale certo ad infirmare la legittimità dell’atto qui direttamente impugnato, il quale non contiene una nuova ed autonoma valutazione dell’abusività dell’intervento, non rinnova il giudizio amministrativo circa l’incompatibilità dell’opera con il regime vincolistico, né riapre il tema della conformità o meno dell’edificazione alla disciplina della fascia costiera, limitandosi, più semplicemente, ad accertare il mancato adempimento di un ordine già impartito ed a registrare, sul piano procedimentale, una situazione oggettiva di inottemperanza.
Proprio in ciò risiede il nucleo della decisione resa dal primo giudice, il quale ha correttamente posto in evidenza come il provvedimento gravato non costituisca l’atto genetico dell’esercizio del potere repressivo, bensì un atto successivo e consequenziale, destinato unicamente a prendere atto del mancato rispetto dell’ingiunzione demolitoria e a porre il presupposto per il seguito della sequenza sanzionatoria. Ne discende che l’appellante, anziché confrontarsi effettivamente con tale decisiva ratio decidendi , insiste ancora una volta nello svolgere argomentazioni che, per la loro intrinseca struttura, mirano a colpire non già l’accertamento dell’inottemperanza, bensì il fondamento sostanziale dell’ordine di demolizione risalente al 1994. Ma è appunto questo slittamento del fuoco della censura a renderla non conferente.
Una volta che il giudizio abbia ad oggetto non l’ingiunzione a demolire, ma il successivo atto che si limita a constatare l’omessa esecuzione di quella ingiunzione, non è più consentito traslare, sul piano dell’impugnazione dell’atto consequenziale, contestazioni che attengono alla fase genetica del potere e che avrebbero dovuto essere fatte valere, nei tempi e nei modi di legge, avverso il provvedimento originario. Diversamente opinando, ogni atto meramente esecutivo o ricognitivo della sequenza sanzionatoria finirebbe per trasformarsi in un improprio veicolo di riapertura del sindacato giurisdizionale su atti presupposti ormai consolidati, con evidente frustrazione dei principi di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità degli effetti dell’azione amministrativa.
Né giova all’appellante insistere sull’asserita irragionevolezza che deriverebbe dall’applicazione della disciplina vincolistica in un contesto territoriale già compromesso da una risalente edificazione. Anche tale rilievo, pur suggestivo sul piano meramente fattuale, non coglie il punto decisivo della controversia, poiché continua a presupporre che il presente giudizio abbia ancora ad oggetto la verifica diretta della legittimità sostanziale del potere repressivo esercitato con l’ordinanza demolitoria, mentre il thema decidendum , per come correttamente circoscritto dal primo giudice, attiene unicamente alla legittimità del successivo accertamento di inottemperanza. Ed è appena il caso di soggiungere che l’appellante non individua alcun vizio proprio di tale atto, non deduce alcun autonomo difetto istruttorio o motivazionale riferibile all’accertamento dell’omesso adempimento in sé considerato, non spiega per quale ragione il Comune non avrebbe potuto prendere atto, sul piano procedimentale, della mancata esecuzione di un ordine già impartito; essa si limita, piuttosto, a ribadire che quell’ordine, a monte, non avrebbe dovuto essere emanato o, comunque, non avrebbe dovuto spiegare gli effetti che l’ordinamento vi ricollega.
Ne consegue che il mezzo in esame deve essere respinto, poiché non attinge la reale giustificazione del provvedimento impugnato e non incrina la ratio portante della pronuncia di primo grado, la quale ha correttamente rilevato che l’atto gravato si limita a prendere atto della circostanza oggettiva del mancato adempimento dell’ordine demolitorio, senza riaprire in alcun modo il tema della originaria abusività dell’intervento.
III. Con il motivo successivo, che costituisce, in realtà, il solo profilo dell’originario atto di appello effettivamente rivolto contro la struttura motivazionale della sentenza gravata, l’appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto consolidati gli effetti dell’ordinanza di demolizione n. 92/1994 sulla base di una mera presunzione, assumendo, in particolare, che l’eventuale mancata impugnazione di tale atto avrebbe dovuto essere eccepita dal Comune resistente e non già rilevata dal primo giudice in assenza di una specifica deduzione di parte, tanto più a fronte della contumacia dell’amministrazione nel giudizio di primo grado. Da ciò l’appellante fa discendere la pretesa illegittimità della sentenza per carenza di motivazione, sul rilievo che il primo giudice, anziché arrestarsi su tale presupposto, avrebbe dovuto scrutinare nel merito le censure rivolte avverso il provvedimento impugnato.
Anche tale motivo non può essere condiviso.
La censura muove, anzitutto, da una non esatta ricostruzione del percorso argomentativo seguito dal primo giudice e, ancor prima, da un non corretto inquadramento della distribuzione degli oneri di allegazione nel giudizio introdotto dall’odierna appellante. Il giudice di prime cure , invero, non ha affatto fatto ricorso ad una impropria presunzione in senso tecnico, né ha surrettiziamente supplito ad una eccezione in senso stretto che sarebbe spettata alla parte resistente formulare. Esso si è limitato a trarre, dal contenuto stesso del ricorso introduttivo e dalla oggettiva conformazione della vicenda processuale devolutagli, una conseguenza logicamente lineare e processualmente corretta: poiché il provvedimento direttamente impugnato era l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, e poiché le censure articolate dalla ricorrente erano in larga parte rivolte contro il fondamento sostanziale di quell’ordine, incombeva sulla stessa ricorrente l’onere di dedurre, in modo chiaro ed esplicito, le ragioni per cui tale provvedimento presupposto non dovesse ritenersi ormai consolidato.
In altri termini, una volta che la parte attrice scelga di impostare il proprio gravame contro l’atto consequenziale in termini tali da investire, in realtà, la legittimità sostanziale dell’ordine demolitorio presupposto, essa non può esimersi dall’allegare il fatto processuale che solo potrebbe consentire al giudice di oltrepassare la barriera della definitività dell’atto a monte, vale a dire l’avvenuta e tempestiva impugnazione di quest’ultimo, ovvero altra specifica ragione idonea a escluderne il consolidamento. In difetto di una siffatta allegazione, non sorge a carico del giudice alcun obbligo di scrutinare nel merito doglianze che postulano, logicamente e giuridicamente, la perdurante contestabilità di un atto del quale la stessa parte non ha dimostrato, né prima ancora dedotto, la rituale messa in discussione nei tempi e nei modi di legge.
Sotto tale profilo, deve dunque escludersi che il rilievo compiuto dal primo giudice postulasse una eccezione riservata alla disponibilità del Comune resistente. Non si è, infatti, in presenza di una difesa in senso stretto rimessa all’iniziativa esclusiva della controparte, bensì di una verifica che attiene direttamente alla conformazione del thema decidendum , alla pertinenza delle censure dedotte e, in definitiva, alla possibilità stessa di utilizzare l’impugnazione di un atto consequenziale per censurare, in via mediata, il provvedimento presupposto. Si tratta, pertanto, di un apprezzamento che il giudice era pienamente legittimato a compiere sulla base degli atti di causa, senza che la contumacia dell’amministrazione valesse a paralizzarne il potere-dovere di qualificare correttamente la domanda e di verificarne la portata effettiva.
Né può utilmente sostenersi che la sentenza impugnata avrebbe invertito il carico probatorio. A ben vedere, non vi è stata alcuna indebita traslazione di oneri, ma soltanto l’applicazione della regola elementare secondo cui chi intende ottenere una pronuncia di annullamento fondata su censure che presuppongono la persistente sindacabilità di un atto anteriore ha l’onere di allegare i fatti processuali che tale sindacabilità rendano tuttora configurabile. Nel caso di specie, invece, l’odierna appellante non solo non ha fornito prova dell’avvenuta impugnazione dell’ordinanza di demolizione, ma neppure ha dedotto, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che detta impugnazione fosse stata proposta, limitandosi a rivolgere contro l’atto del 2013 censure che, per la loro struttura, investivano in realtà il presupposto ordine repressivo. Il passaggio motivazionale del primo giudice, secondo cui, in assenza di ogni deduzione in tal senso, doveva presumersi la mancata impugnazione dell’ordine demolitorio, va pertanto inteso non già come ricorso ad un artificio presuntivo sganciato dagli atti, ma come constatazione della totale mancanza, nel materiale difensivo della ricorrente, di qualsiasi allegazione idonea a impedire il consolidamento dell’atto presupposto.
Del resto, proprio il tenore della doglianza oggi riproposta conferma, piuttosto che smentire, la correttezza dell’impostazione seguita dal primo giudice. L’appellante, infatti, non indica neppure in questa sede quale sarebbe stato l’atto di impugnazione dell’ordinanza demolitoria, in quale data esso sarebbe stato proposto, con quali forme e davanti a quale giudice; né deduce circostanze precise dalle quali inferire che l’ordine del 1994 fosse ancora sub iudice o, comunque, non consolidato all’epoca dell’adozione dell’avviso di inottemperanza.
Neppure è esatto affermare che il primo giudice avrebbe, per tale via, omesso di pronunciarsi sul merito. Al contrario, il primo giudice ha esaminato il ricorso proprio nei limiti in cui esso poteva essere giuridicamente scrutinato, rilevando che le doglianze proposte non erano idonee a colpire l’atto direttamente impugnato, poiché si risolvevano in un tardivo tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dell’abusività delle opere e il provvedimento che ne aveva ordinato la demolizione. Non vi è stata, dunque, alcuna carenza di motivazione, ma, semmai, una motivazione pienamente coerente con la struttura della domanda e con la natura dell’atto gravato, la quale ha condotto il Tribunale a negare ingresso a censure non pertinenti rispetto al thema decidendum concretamente devoluto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello deve, pertanto, essere respinto, risultando inammissibile, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., la censura introdotta soltanto con le memorie del presente grado in ordine alla dedotta mancata notificazione dell’ordinanza di demolizione all’odierna appellante, ed essendo, per il resto, infondati i motivi ritualmente devoluti avverso la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del Comune appellato nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello (n.g.r. n. 996 del 2022), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Castelvetrano, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB LI, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
ST Di TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST Di TT | OB LI |
IL SEGRETARIO