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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/01/2024, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ON
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Pier Giorgio Palestini Presidente relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere
Dott. Sergio Casarella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 541/2021RG vertente tra
,corrente a JE (AN) in Via Coppetella II Parte 1 (P.IVA P.IVA 1 Parte 2 (C.F. )C.F. 1n. 106, in persona del liquidatore pro-tempore Dr. rappresentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Pauri (C.F.
C.F. 2 fax 071/2075194 - PEC Email 1
Francesco Tardella (C.F. C.F.
3 - fax 071/2074973 - PEC Email_2 [...]
ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del primo ad NC, in Email 3
Corso Mazzini n. 148;
-parte appellante e
P.IVA 2 con sede in Via Gentile da Fabriano 60125 ON CP 1 c.f.
,
(AN), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Maria Satta
c.f. C.F. 4 pec: Email 4 fax 0718065020,
dell'Avvocatura regionale, elettivamente domiciliata presso la sede della stessa in NC, piazza
Cavour n. 23, giusta Delibera di giunta Regionale n. 1812 del 27 dicembre 2022;
-parte appellata e
nata a [...] il [...], residente in [...](codice fiscale CP 2
[…]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Nino Triggiani (codice fiscale C.F. 5
[...] Email 5 fax 071*4606166) C.F. 6 ' рес domiciliati in IM (AN) alla Via Verdi, 15;
-parte interveniente
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità,
deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Il presente giudizio di rinvio costituisce autonoma fase processuale originata da Cass n.
3628/2021 che di seguito si riporta:
Parte 3 dichiarata fallita, convenne in giudizio il "CP_3 in qualità di creditore della (
CP 1 lamentando l'inerzia degli curatore del fallimento, il liquidatore della società e la organi fallimentari nella riscossione di un credito di Euro 4.131.655,19, oltre interessi, vantato dalla società fallita nei confronti della CP_1 a titolo di finanziamenti deliberati ma non erogati,
e chiedendo pertanto, in via surrogatoria, la condanna della CP_1 al pagamento della predetta somma, nonchè al risarcimento dei danni da lui subiti a causa della mancata percezione degli interessi corrispettivi sul credito di Euro 1.934.313,56, da lui vantato nei confronti della (...). Si costituì la CP 1 ed eccepì la prescrizione del credito e l'infondatezza della domanda, della quale chiese il rigetto.
Si costitui inoltre la (...), nel frattempo tornata in bonis a seguito della chiusura del fallimento, chiedendo la condanna della CP_1 al pagamento della somma richiesta dall'attore.
1.1. Con sentenza del 3 aprile 2009, il Tribunale di NC dichiarò l'estinzione del processo Cont limitatamente alla domanda proposta dal vendo quest'ultimo rinunciato agli atti del giudizio.
Rigettò invece la domanda proposta dalla (...), rilevando che il finanziamento dalla stessa ottenuto era stato dapprima sospeso e poi revocato.
2. L'impugnazione proposta dalla (...) è stata rigettata dalla Corte d'appello di NC.
Premesso che il M. aveva proposto due distinte domande, aventi ad oggetto rispettivamente la condanna della CP 1 al pagamento in favore della (...) della somma a quest'ultima dovuta ed il risarcimento dei danni da lui subiti a causa del mancato pagamento della medesima somma, e precisato che la (...) aveva fatto propria la domanda proposta dall'attore in via surrogatoria, la
Corte ha rilevato innanzitutto che la citazione in appello del M. aveva avuto luogo a titolo di mera litis denuntiatio, dal momento che la sentenza di primo grado era rimasta incensurata nella parte in cui aveva dichiarato estinto per rinuncia il processo nei confronti dell'attore.
Nel merito, ha richiamato la L.R. Marche 23 giugno 1986, n. 15, art. 1, secondo cui la (...) aveva natura di società consortile e la partecipazione della CP 1 alla stessa era disciplinata dalle norme del codice civile, osservando che in tali società la provvista dei mezzi finanziari necessari per l'erogazione delle prestazioni a favore delle imprese socie può aver luogo sia mediante il pagamento di un corrispettivo, sia mediante il versamento di contributi in denaro, i quali costituiscono una forma di finanziamento che, a differenza dei prestiti sociali, non genera alcun obbligo di remunerazione o di restituzione. Ciò posto, e precisato che nella specie la domanda aveva ad oggetto il pagamento di finanziamenti già approvati, ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c. e, rilevato che i finanziamenti erano stati deliberati nell'anno 1991, ha affermato che, anche a voler attribuire effetto interruttivo alla sospensione disposta nel 1992, la costituzione in mora doveva ritenersi tardiva, in quanto intervenuta soltanto nell'anno 2002, non essendo stato dedotto il compimento di altri atti interruttivi, salvo l'appostamento del credito nei bilanci relativi agli anni 1992 e 1993.
3. Avverso la predetta sentenza la (...) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. La CP 1 ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con CP memoria. Il M. non ha svolto attività difensiva. Ha spiegato intervento nel giudizio dichiarando di aver interesse a sostenere le ragioni della ricorrente, essendo creditrice di Perso quest'ultima, in qualità di erede di 0..
Diritto RAGIONI DELLA DECISIONE
CP in
1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato nel giudizio da qualità di erede di Per 2 essendo quest'ultimo rimasto estraneo al giudizio di merito, e dovendosi pertanto escludere la sua legittimazione o quella dei suoi successori ad assumere la posizione di parte del giudizio di cassazione.
Sebbene, infatti, la giurisprudenza più recente riconosca l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 110 c.p.c., anche nel giudizio di legittimità, in virtù della considerazione che la stessa non risulta espressamente esclusa dalla legge e neppure incompatibile con le forme proprie del procedimento, a condizione che sia assicurato il rispetto del contraddittorio (cfr. Cass., Sez. Un.,
22/04/2013, n. 9692; Cass., Sez. III, 15/05/2020, n. 8973; Cass., Sez. V, 17/07/2019, n. 19172), la relativa legittimazione deve ritenersi circoscritta ai successori a titolo universale dei soggetti che hanno rivestito la qualità di parte nelle precedenti fasi processuali, non essendo consentito in sede di legittimità l'intervento di terzi, fatta eccezione soltanto per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, a condizione che non vi sia stata precedente costituzione del dante causa (cfr.
Cass., Sez. III, 10/10/2019, n. 25423; Cass., Sez. II, 7/08/2018, n. 20565; Cass., Sez. VI, 6/10/2017,
n. 23439).
2. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2937 e 2944 c.c., nonchè l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel dichiarare il credito estinto per prescrizione, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del sopravvenuto riconoscimento del debito da parte della CP 1 che comportava la tacita rinuncia ad avvalersi della prescrizione. Premesso di aver dedotto, nella memoria difensiva depositata in primo grado, che la CP_1 nel definire transattivamente la vertenza con il M., aveva posto a disposizione di essa ricorrente la somma di Euro 3.000.000,00, con Delib. Giunta Regionale n. 687 del 2007, e precisato che la sentenza di primo grado aveva ritenuto irrilevante tale impegno, in quanto assunto per un titolo del tutto diverso da quello allegato a sostegno della domanda, osserva che la Corte d'appello non ha tenuto conto della successiva Delib. n. 354 del 2009, con cui era stata approvata la transazione, fondata proprio sul presupposto che essa ricorrente vantasse un credito nei confronti della CP_1 nè dell'atto sottoscritto il 17 febbraio 2009, con cui la CP 1 aveva corrisposto al M. l'importo di Euro
1.000.000,00, a tacitazione della pretesa da lui azionata in via surrogatoria.
2.1. Il motivo è inammissibile.
La stessa ricorrente riconosce infatti che la questione concernente l'incidenza dell'accordo Cont transattivo intervenuto tra la CP 1 ed il ulla prescrizione del credito da essa vantato per i finanziamenti deliberati in suo favore era stata sollevata in primo grado ed espressamente disattesa dal Tribunale, in virtù della considerazione che la Delib. n. 687 del 2007, con cui erano state stanziate le relative somme, si riferiva ad un titolo diverso da quello fatto valere in giudizio. Nel lamentare l'omesso esame della Delib. n. 354 del 2009, con cui fu approvata la stipulazione della transazione, quale atto di riconoscimento del debito che implicava la rinuncia tacita a far valere la prescrizione, la ricorrente si limita a richiamare le argomentazioni svolte al riguardo nella comparsa conclusionale depositata in appello, senza tuttavia precisare se la questione fosse stata riproposta mediante uno specifico motivo di gravame. Com'è noto, infatti, la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, e non è quindi utilizzabile, in sede di gravame, per la proposizione di censure non sollevate con i motivi d'impugnazione (cfr. Cass., Sez. III, 5/08/2005, n. 16582; 29/07/2002, n. 11175; 1/02/2000,
n. 1074), dovendo gli stessi essere compiutamente formulati nell'atto di appello, non suscettibile d'integrazione successiva, in quanto la sua proposizione comporta la consumazione del diritto potestativo d'impugnazione, fissando una volta per tutte i limiti della devoluzione della controversia al giudice di secondo grado (cfr. Cass., Sez. II, 14/11/2005, n. 22906; 27/10/1995, n. 11193; Cass.,
Sez. lav., 27/01/1989, n. 498). In mancanza della predetta precisazione, la questione, non trattata nella sentenza impugnata, non può dunque trovare ingresso in questa sede, dovendosi considerare definitivamente preclusa in conseguenza della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha negato efficacia interruttiva o abdicativa all'accordo transattivo: l'art. 346 c.p.c., disponendo che le domande e le eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado, che non siano riproposte in appello, si intendono rinunciate, configura infatti il giudizio di appello come un gravame ad effetto devolutivo limitato alle specifiche questioni sollevate dall'appellante con i motivi d'impugnazione o riproposte dall'appellato, escludendo quindi la possibilità di riproporre con il ricorso per cassazione le domande e le eccezioni sulle quali, per effetto del disinteresse della parte, si sia formato il giudicato interno (cfr. Cass., Sez. V, 1/07/2003, n. 10330;
Cass., Sez. III, 24/01/2000, n. 750).
3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.
2946 e 2949 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile il termine breve di prescrizione previsto dall'art. 2949 c.c., in virtù della riconduzione del rapporto all'ambito societario, e della conseguente assimilazione del finanziamento ai versamenti a fondo perduto.
Premesso che tale assimilazione non comporta necessariamente l'assoggettamento del credito al predetto termine di prescrizione, non applicabile ai diritti dei soci che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che la società può contrarre al pari di ogni altro soggetto, sostiene che il rapporto con CP_1 non è inquadrabile tra i rapporti sociali in senso stretto, in quanto sorto dalla legge e non dal contratto sociale, osservando inoltre che il finanziamento è collegato al rapporto sociale soltanto in via di fatto, in quanto volto alla soddisfazione delle esigenze finanziarie della società, a meno che non abbia la sua fonte in un obbligo derivante da una deliberazione o dal contratto sociale. Afferma comunque che, anche a voler inquadrare la vicenda nei rapporti sociali, il diritto alla liquidazione del finanziamento dovrebbe essere considerato il frutto di un rapporto esauritosi con la delibera di stanziamento del relativo importo, alla quale dovrebbe far seguito esclusivamente la materiale erogazione del contributo.
3.1. Il motivo è fondato.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha richiamato il principio di diritto enunciato da una pronuncia di legittimità emessa in un giudizio vertente proprio tra il fallimento della (...) e ed avente ad oggetto l'ammissione al passivo di un credito fatto valere da la CP_1
quest'ultima a titolo di restituzione di versamenti effettuati in favore della società, secondo cui, ove un ente territoriale abbia assunto una partecipazione al capitale di una società consortile per azioni "secondo le norme del codice civile", i contributi in denaro versati in aggiunta al conferimento per la copertura dei costi di gestione vanno nettamente distinti dai prestiti sociali ed assimilati ai versamenti a fondo perduto, costituendo una forma di finanziamento che non genera alcun obbligo di remunerazione o di restituzione (cfr. Cass., Sez. I, 11/06/2004, n. 11081): da tale principio la sentenza impugnata ha dedotto che i rapporti intercorrenti tra l'ente e la società relativamente all'erogazione di finanziamenti vanno ricondotti in ogni caso all'ambito societario, con il conseguente assoggettamento dei crediti dagli stessi scaturenti al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2949 c.c., per i diritti derivanti dai rapporti sociali.
Tale conclusione non può ritenersi condivisibile, costituendo il frutto di un inadeguato approfondimento della fattispecie alla quale si riferisce il principio richiamato, che ha indotto la
Corte territoriale a considerarne possibile l'estensione a qualsiasi forma di versamento eseguito dal socio in favore della società, indipendentemente dall'accertamento della relativa causa. Nel caso esaminato dalla pronuncia citata, era stato infatti accertato che il credito fatto valere mediante l'istanza d'insinuazione al passivo aveva ad oggetto la restituzione di somme versate a titolo non già di mutuo, ma di contributo per le spese di acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione di un centro merci intermodale, dovuto ai sensi della L.R. 23 giugno 1986, n. 15, che prevedeva la partecipazione della CP 1 alla società consortile, assoggettandola alla disciplina dettata dal codice civile. In applicazione di tale disciplina, la sentenza richiamata escluse il potere della CP 1 di disporre autoritativamente la decadenza dal contributo, sottolineando il carattere paritetico del rapporto, ed assimilò i versamenti effettuati ai contributi previsti dall'art. 2615 ter c.c., comma 2, evidenziandone la finalità di garantire alla società i mezzi finanziari necessari per la copertura dei costi di gestione, ed escludendo pertanto l'obbligo della restituzione. L'applicazione del predetto principio, con le conseguenze che ne sono state tratte in tema d'individuazione del termine di prescrizione, avrebbe dunque richiesto, nel caso di specie, che si accertasse preventivamente la causa dei versamenti effettuati dalla CP_1 rimasta invece imprecisata, non risultando sufficiente, ai fini dell'applicabilità del termine di cui all'art. 2949 c.c., il mero assoggettamento della partecipazione sociale alla disciplina dettata dal codice civile, il quale non esclude di per sè l'ipotesi di un versamento eseguito a titolo diverso da quello previsto dall'art. 2615-ter c.c., comma 2.
In tema di società, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare ripetutamente che l'erogazione di somme effettuata a vario titolo dai soci può aver luogo sia a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, sia di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale" (o altrimenti denominata), il quale dà luogo ad un credito esigibile solo in caso di scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale residual claimant (cfr. tra le più recenti, Cass.,
Sez. I, 20/04/2020, n. 7919; 9/12/2015, n. 24861; 23/02/ 2012, n. 2758). Tale principio deve ritenersi applicabile anche alle società consortili, non risultando incompatibile con il dettato dell'art. 2615-ter c.c., comma 2, il quale, nel disporre che "l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro", contempla una forma ulteriore di finanziamento, la cui previsione nell'atto costitutivo non rappresenta affatto un obbligo, ma una semplice facoltà, il cui esercizio non impedisce comunque alla società di fare ricorso ad altre forme di finanziamento.
L'obbligo di versamento dei contributi, nel caso in cui sia previsto dall'atto costitutivo, costituisce infatti espressione dello scopo mutualistico proprio della società, l'adesione alla quale mira ad assicurare ai partecipanti un vantaggio economico, che può consistere tanto nella riduzione dei costi sopportati quanto in un aumento dei ricavi conseguiti nella gestione delle rispettive imprese, attraverso la fruizione dei servizi resi dalla società senza l'intermediazione di terzi. La realizzazione di tale scopo ha luogo mediante la creazione di un'organizzazione sociale, le cui spese di gestione possono essere coperte sia mediante l'imposizione a carico dei soci del pagamento di un corrispettivo per la prestazione dei predetti servizi, sia attraverso la previsione del versamento di somme di denaro ulteriori rispetto ai conferimenti iniziali. Tali diverse forme di copertura costituiscono manifestazione della duplicità di rapporti che lega i soggetti consorziati alla società, inquadrandosi il pagamento del corrispettivo nel rapporto di scambio inerente alla fruizione del servizio da parte del singolo socio, ed il versamento del contributo nel rapporto associativo sotteso all'esercizio in comune dell'attività economica, quale prestazione accessoria rispetto al conferimento, prevista dallo art. 2615-ter c.c., in deroga alla regola generale secondo cui il socio è obbligato ad eseguire esclusivamente i conferimenti determinati dal contratto sociale.
I contributi si differenziano peraltro sia dai conferimenti che da altre erogazioni effettuate dai soci a titolo di prestito in favore della società, in quanto hanno contenuto variabile e scadenza periodica, non entrano a far parte del capitale sociale e, come detto in precedenza, non danno luogo nè a remunerazione nè a restituzione in favore dei soci, configurandosi pertanto come finanziamenti a fondo perduto. Anche per tali versamenti, tuttavia, così come per quelli effettuati a titolo di prestito o in conto capitale, trova applicazione il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la qualificazione nell'uno o nell'altro senso dipende in definitiva dalla interpretazione della volontà delle parti, dovendosi trarre la relativa prova, posta a carico del socio che agisca in restituzione, dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche avute di mira e dagli interessi che vi sono sottesi (cfr. Cass., Sez. I, 23/03/2017, n.
7471; 3/12/2014, n. 25585; 23/02/2012, n. 2758). Nella specie, poi, occorre valutare anche la riconducibilità dei versamenti effettuati dalla CP_1 all'obbligo previsto dalla legge regionale n.
15 del 1986, richiamata nel precedente di legittimità citato dalla sentenza impugnata, o alla L.R. n.
13 del 1991, art. 29, invocato dalla (OMISSIS) a sostegno dell'affermata non ripetibilità degl'importi erogati, in quanto aventi il loro fondamento nella legge, anzichè nell'atto costitutivo della società.
La predetta operazione ermeneutica risulta decisiva ai fini dell'applicabilità del termine breve di prescrizione previsto dall'art. 2949 c.c., il quale è riferibile soltanto ai diritti derivanti dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, restando pertanto esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto (cfr. Cass., Sez. I, 1/06/1993,
n. 6107; 23/11/1978, n. 5489). In conformità di tale principio, è stata affermata l'applicabilità del predetto termine al credito vantato da una società cooperativa nei confronti dei soci per il versamento dei contributi posti a carico degli stessi con Delibera assembleare, quali prestazioni accessorie previste dallo statuto per far fronte alle spese di normale funzionamento della società
(cfr. Cass., Sez. I, 25/09/2013, n. 21903), mentre è stato ritenuto applicabile il termine ordinario di prescrizione al credito fatto valere dal socio per la restituzione di un finanziamento (cfr. Cass., Sez.
I, 24/06/2015, n. 13084). Qualora pertanto dovesse accertarsi, nel caso di specie, che i versamenti effettuati dalla CP 1 non costituivano un contributo riconducibile all'art. 2615-ter c.c., o comunque alla partecipazione sociale, in qualità di conferimenti previsti dall'atto costitutivo della società consortile o dalla legge, ma rappresentavano una forma di finanziamento riconducibile ad un contratto di mutuo, dovrebbe escludersi l'applicabilità del termine breve, indipendentemente dallo intento dell'ente di fornire alla società partecipata le risorse finanziarie necessarie per consentirle di operare sul mercato, il quale non spiega alcun effetto ai fini dell'individuazione della causa del versamento, restando confinato sul piano dei motivi.
4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 116
c.p.c., nonchè la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2943 c.c. e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare la questione concernente la decadenza dal finanziamento, da essa sollevata con l'atto di appello. Premesso di aver contestato l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui il titolo allegato a sostegno della domanda era divenuto inefficace per effetto della
Delib. n. 3144 del 1993, con cui la Giunta regionale aveva dichiarato la predetta decadenza, osserva che la Corte d'appello non ha considerato che tale Delibera non recava alcun riferimento a quella con cui era stato concesso il finanziamento.
4.1. Il motivo è inammissibile.
L'omesso esame del motivo di appello volto a censurare l'affermazione dell'intervenuta decadenza dal finanziamento, in virtù della quale il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, trova infatti giustificazione nello accoglimento dell'eccezione di prescrizione, riproposta dalla CP_1 ai sensi dell'art. 346 c.p.c., ed avente carattere preliminare rispetto alla questione sollevata con il predetto motivo, il quale è stato pertanto ritenuto assorbito dalla dichiarazione di prescrizione della pretesa azionata: per tale ragione, la questione non può trovare ingresso in questa sede, non essendo deducibile come motivo di ricorso per cassazione, per carenza d'interesse, e potendo essere fatta eventualmente valere nel giudizio di rinvio, per l'ipotesi di rigetto dell'eccezione di prescrizione. La declaratoria, espressa o implicita, di assorbimento di una questione, in conseguenza della decisione di un'altra idonea a rendere superflua una pronuncia di merito sulla prima, esclude infatti l'interesse della parte che l'aveva dedotta a proporre ricorso per cassazione, non essendo configurabile alcuna decisione sul merito della questione rimasta assorbita, e difettando quindi, sul punto, una specifica soccombenza, idonea a legittimare l'impugnazione (cfr.
Cass., Sez. I, 19/09/2013, n. 21472; 23/04/2008, n. 10545; Cass., Sez. V, 5/11/2014, n. 23558).
4. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dal motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di NC, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di NC, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
3.Sulla natura e sulla disciplina del giudizio di rinvio va precisato quanto segue:
. "il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio).... integra.... una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti" (Cass. n. 24372/2022);
"(...)i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la decisione di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione (cfr. Cass. n. 12817 del 2014; Cass. n. 27337 del 2019), come, sostanzialmente avvenuto nel caso che ci occupa. Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla pronuncia della Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 12347 del 1999;
Cass. n. 5769 del 1999; Cass. n. 188 del 1994; Cass. n. 3572 del 1987; Cass. n. 27337 del
2019, in motivazione); nella seconda, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente (cfr. Cass., SU, n. 18303 del
2020; Cass. n. 31901 del 2018); nella terza ipotesi, infine, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr. Cass. n. 6707 del 2004;
Cass. n. 22989 del 2018; Cass. n. 27337 del 2019).Inoltre, come ancora ribadito da Cass. n.
11202 del 2018 (cfr. in motivazione), il giudice di rinvio non può anche soltanto implicitamente rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto (cfr., ex aliis, Cass. n. 16171 del
2015). In altri termini, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato
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implicito ed interno, poichè il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (cfr. Cass. n. 7656 del 2011, nonchè, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 636 del 2019). Ciò perchè il giudizio di rinvio è un "processo chiuso", in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese nè formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale (cfr. Cass. n. 26200 del 2014; Cass. n. 18600 del 2015. In senso sostanzialmente conforme si veda anche la più recente Cass. n. 5137 del 2019)”. (Cass. n.
392/2021).
4.In via preliminare la Corte rileva che:
• la riassunzione è stata notificata anche a SC AM benché nei suoi confronti non siano state proposte domande;
in realtà la posizione del SC risulta già definita nei gradi di merito con efficacia di giudicato di talché egli non assume la qualità di parte nel presente giudizio di rinvio con ogni conseguenza anche riferita alle spese di lite;
CP 2 ha dispiegato, nel presente giudizio di rinvio, nuovo intervento (adesivo dipendente) poi rinunziato con atto dep. il 6.2.2023 (rinunzia all'azione e non al diritto); nel giudizio di legittimità la medesima parte aveva dispiegato intervento dichiarato inammissibile dalla Cassazione;
deve essere rilevato che la parte pur avendo dichiarato di rinunciare all'intervento in sede di rinvio nondimeno ha poi continuato a svolgere attività difensiva seguendo un contegno processuale contraddittorio ed irrituale;
in ogni caso l'intervento adesivo dipendente dispiegato nella presente sede di rinvio è inammissibile (ex art. 344 cpc); per le ragioni sopra esposte debbono essere liquidate, a carico della parte rinunziante ed a favore della CP_1 le spese di lite della presente fase e di quella di Cassazione tenendo conto del valore dell'intervento, dei parametri per la Cassazione e per la Corte di Appello (fasi di studio, introduttiva e decisoria).
5.Tanto premesso osserva la Corte che in esito alla riassunzione della causa, l'oggetto del contenzioso si estende all'esame di due fondamentali questioni con la propria domanda, (a) l'accertamento del diritto fatto valere in giudizio dalla Pt 1
(b) la verifica della prescrizione del diritto stesso eccepita dalla CP 1 Ritiene la Corte che, in osservanza dell'art. 276 comma 2 c.p.c. relativo all'ordine delle questioni da decidere in sentenza e per ragioni evidenti logico-giuridiche, occorre:
• prima scrutinare nel merito la domanda verificando l'esistenza del diritto azionato in giudizio,
• solo all'esito del primo scrutinio valutare se il diritto azionato, ove ritenuto sussistente, sia o meno prescritto.
6.Sotto il profilo dell'accertamento del diritto va ben chiarito che il titolo della pretesa fatta valere in giudizio è la deliberazione della Giunta Regionale n. 7210 del 1991.
In altri termini in giudizio sono richiamati gli effetti giuridici derivanti dalla richiamata delibera cioè da uno specifico atto amministrativo che costituisce il presupposto (titolo) della domanda.
7.Secondo quanto desumibile dagli atti e dai vari provvedimenti di legittimità e merito richiamati a r.l.CP 1 Controparte_6 denominata Parte 1 già costituita, in virtù della L.R. 23.6.1986, n. 15, modificata 11la L.R.
Parte 1 contributi per o 8 milioni di 29.7.1988, n.32. Sino al 1991, la CP 1 ha erogato al d euro.
Parte 1 di unCon la D.G.R. n. 7210 del 30.12.1991, era decisa l'assegnazione, in fav del ulteriore contributo per oltre 4 milioni di euro.
Successivamente era avviato un procedimento penale a carico egli amministratori della società consortile per l'illegale gestione dei contributi regionali e gati per la realizzazione del centro intermodale di JE.
Con deliberazione del Consiglio Regionale erano formulati rilievi e chiesti chiarimenti alla Giunta
Regionale all'attività svolta ed alle spese soster ate dal CP 7 .
Con D.G.R. n. 3214 del 5.10.1992, era sospesa l'erogazione del contributo da ultimo deliberato e venivano richieste alla società notizie circa l'impiego dei contributi regionali già erogati.
Quindi, con D.G.R. n. 3144 Zel 5.7.1993, era dichiarata la "decadenza" del Parte 1 dai finanziamenti concessi, per il fatto che essi non erano utilizzati correttamente e per gli scopi per i quali erano stati richiesu e concessi, con incarico al servizio legale di provvedere al recupero dei finanziamenti stessi.
Nel mese di novembre 1993, l'assemblea dei soci del Parte 1 deliberava lo scioglimento anticipato della società, a causa dell'impossibilità di raggiungere lo scopo sociale, in conseguenza dell'interruzione dei finanziamenti regionali e nominava un liquidatore. Nel medesimo arco di Parte 1 e dalla tempo, erano presentate istanze di fallimento da parte di imprese creditrici del
Procura della Repubblica di NC.
Con sentenza n. 8 del 21.1.1994 il Tribunale di NC dichiarava il fallimento della Pt 1 poi revocato dalla Corte di Appello di NC con sentenza n. 557 del 19.9.2009 impugnata in
Cassazione con ricorso dichiarato inammissibile per difetto di interesse per sopravvenuta chiusura del fallimento, per soddisfacimento integrale dei creditori.
Nelle more di questi eventi principali veniva emessa la sentenza del Tribunale di NC n. 858 dell'8.10.1996, che rigettava l'opposizione allo stato passivo da parte della CP 1 per la inesistenza del diritto alla ripetizione delle sovvenzioni liquidate al Parte 1 Detta sentenza era confermata in appello (sent. n. 124 del 15.4.2000), e, quindi, dalla Corte di Cassazione con le pronunce a SS.UU n. 5617 del 10.4.2003 e, Sez. I, n. 11081 dell'11.6.2004 con le quali si affermava che i contributi già versati dalla CP_1 in quanto socia del Parte 1 avrebbero rappresentato una forma di finanziamento che, stante la natura della società consortile, sarebbero stati improduttivi di remunerazione o di obbligo di restituzione, con la conseguenza allora che, in assenza di un obbligo di restituzione, era insussistente il credito per il quale la CP 1 chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento.
8.Come già rilevato dal Tribunale nella decisione poi superata in grado di appello, risulta dagli atti che a seguito della deliberazione della giunta regionale n. 3214 del 5 ottobre 1992, l'erogazione del contributo previsto dalla deliberazione numero 7210 del 1991 è stata sospesa.
La sospensione è avvenuta per l'insufficienza ed inadeguatezza della documentazione trasmessa del
Pt 1
Si riporta la deliberazione di Giunta 3214/1992 : LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la legge reg.le n. 13 del 31/05/1991 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1991 agli articoli 29 e 30 ha previsto la concessione di contributi al CEMIM S.p.A. per complessive lire 10 miliardi per la realizzazio- ne del centro merci intermodale delle Marche;
CHE la Giunta reg.le con deliberazione n. 7210 del 30/12/1991 ha deciso di asse- gnare al CEMIM S.p.A. contributi per lire 8 miliardi in attuazione delle suindica- te disposizioni di legge e lire 500 milioni a titolo di incentivazione per la realizzazione di impianti fissi quale quota del finanziamento di lire 1 miliardo concesso dallo Stato a norma delle legge n. 87 dell'11/03/1988.
La stessa deliberazione stabilisce che alla liquidazione si provvede con successi- vi atti deliberativi sulla base di richieste del Presidente della Società CEMIM;
PREMESSO che la legge reg.le n. 33 del 30/07/1992 di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 1992 prevede contributi al CEMIM per complessivi 5.539 milioni;
PREMESSO altresì che la Giunta reg.le con deliberazioni n. 2386 del 16/05/1988, 2053 del 06/04/1989, n. 5574, n. 5575 e n. 5576 del 04/09/1989, n. 8555, n.
8556 del 28/02/1989 e n. 5448 del 12/07/1990 ha già concesso al CEMIM contribu- n. ti di 17 miliardi e 399 milioni per tutte le attività inerenti la realizzazione del centro merci intermodale così come da richieste della Società;
Comitato esecutivo ha richiestoATTESO che con atto n. 291 dell 11/02/1992 il l'erogazione dell'importo di £.
5.850.805.148 a valere sul contributo concesso dalla Regione per l'anno 1991 con deliberazione di Giunta n. 7210 del 30/12/1991;
ATTESO altresì che, in merito all'attività svolta ed alle spese finora sostenute dal CEMIM S.p.A., il Consiglio reg.le ha formulato rilievi e ha chiesto chiarimen- ti alla Giunta reg.le. Con atto n. 82 del 13/07/1992 il Presidente della Giunta ha provveduto a richiedere al Presidente del Collegio Sindacale della Società una dettagliata e documentata relazione sull'attività svolta e delle spese soste- nute dalla Società. Il Presidente della Società su invito del Collegio Sindacale con atto n. 1394 del 15/07/1992 (pervenuto il 21/07/1992) ha trasmesso i seguenti documenti: bilancio esercizio 1991%;B
-
relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della
-
Società di revisione relativi al bilancio stesso. Unitamente a detto atto 11 Presidente della Società ha inviato copia di richieste di contributi del 1991 già inoltrate all'Amministrazione regionale;
possibileRITENUTO che da un esame della documentazione sopramenzionata non è effettuare una idonea valutazione a causa della sua incompletezza, essendo riferi- ta all'anno 1991 e mancando della dettagliata relazione illustrativa richiesta dal Presidente della Giunta reg.le;
unaper valutazione completa ed esauriente, soprattutto in ordine RITENUTO che dei contributi regionali già erogati rispetto al progetto generale all'impiego di realizzazione del Centro merci intermodale, è indispensabile l'acquisizione una relazione analitica e documentata riferita a tutto il periodo in cui di sono stati erogati i contributi regionali;
CONSIDERATO che 1'acquisizione da parte della Regione della documentazione sopra richiesta non риб essere elusa dalla Società tenuto conto del finanziamento pubblico impiegato e da impiegarsi nonchè dalla natura delle opere che si intendo-
ΠΟ realizzare;
RITENUTO pertantodi autorizzare il Presidente della Giunta reg.le ad acquisire dalla Società CEMIM la documentazione innanzi indicata;
RITENUTO inoltre che in attesa dell'acquisizione della documentazione e del suo esame e valutazione debba essere confermata formalmente la sospensione della erogazione alla Società CEMIM del contributo dell'anno 1991 già deciso con delibe- razione n. 7210 del 30/12/1991 e che non si debba procedere alla concessione del contributo previsto per l'anno 1992;
Ad unanimità di voti, resi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
di autorizzare il Presidente della Giunta reg.le a chiedere alla Società CEMIM
S.p.A. una relazione analitica e documentata riferita a tutto il periodo in cui sono stati erogati i contributi regionali compresi gli anni 1991 e 1992.
Nella relazione la Società dovrà evidenziare in modo particolare 1'impiego dei finanziamenti finora erogati dalla Regione;
-
confermare formalmente, in attesa dell'acquisizione della documentazione suindica-
e valutazione, sospensione della erogazione contributo del ta 0 suo esame la di cui alla deliberazione della Giunta reg.le n. 7210 del 30/12/1991 e di non procedere alla concessione dei contributi previsti l'annoper 1992 dalla legge reg.le n. 33del 1992.
verbale viene steso, letto e sottoscritto come appresso. Il
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE (Gianfranc TRILLINI) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Rodolfo CIAMPAOLI)
9.E' dunque evidente che, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice in riassunzione, la società consortile al momento della sospensione non aveva adempiuto ai propri obblighi informativi ed in tal modo non sussistevano le condizioni necessarie all'erogazione del finanziamento pubblico.
10.Successivamente è intervenuta la delibera DGR 4144/93: REGIONE MARCHE seduta del
5 LUG. 1993 GIUNTA REGIONALE
delibera
MONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3144 痛素
ADUNANZA N.. LEGISLATURA N.
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEI FINANZIAMENTI REG.LI CONCESSI ALLA SOCIETA'
RECUPERO DI FINANZIAMENTI CONCESSI DALLA REGIONE. CE.M.I.M.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la Regione ha concesso alla Società CE.M.I.M. S.p.A. finanziamenti per complessive L. 16.609.548.729 con delibere di Giunta n. 2386 del 1988, n. 2053 del
1989, n. 5574 del 1989, n. 5575 del 1989, n. 5576 del 1989, n. 8555 del 1989, (decre- ti del Presidente della Giunta reg.le n. 4012/90, n. 7701/90, n. 4675/90) n. 8556 del 1989 (decreti del Presidente della Giunta reg.le n. 445/90, n. 2053/90, n. 4675/
90), n. 5448 del 1990 (decreti del Presidente della Giunta reg.le n. 7971/90 n. 1815/
ATTESO che la Giunta reg.le nella seduta del 29/3/1993 ha deciso di chiedere al servi zio Legale parere in merito alla possibilità di dichiarare la decadenza dei finanzia- 91); alla Società CE.M.I.M. e che il dirigente del Servizio Lega le ha reso il parere con atto n. 2205 del 17/6/93 nel senso che debba essere dichiara ta la decadenza dei finanziamenti reg.li perché questi non sono stati utilizzati cor- menti regionali concessi rettamente e per gli scopi per i quali erano stati richiesti e concessi dalla Regione
RITENUTO di condividere il parere espresso dal dirigente del Servizio Legale e che quindi debba procedersi al recupero di finanziamenti erogati dalla Regione alla Socie
VISTO il parere espresso dal dirigente del Servizio Legale;
tà CE.M.I.M.;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA di dichiarare che la Soc. CE.MI.M. decade dai finanziamenti concessi dalla Regione Mar che per i motivi indicati nel parere reso dal dirigente del Servizio Legale n. 2205
del 17/6/93 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di incaricare il servizio legale di provvedere al recupero dei finanziamenti concessi dalla Regione alla Società CE.M.I.M.. il verbale viene steso, letto e sottoscritto come appresso.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Gianfranco TRILLINI) (Rodolfo GIAMPAOLI) (Dott. Luciano VOLPETTI)
Solut 11.La richiamata DGR è fondata su di un parere legale a cui si fa per brevità rinvio, riportando di seguito solo le conclusioni:
CONCLUSIONI
SI E' DEL PARERE CHE LA SOCIETA' CE.M.I.M. CHE HA ASSUNTO IL
COMPITO DI REALIZZARE UN'OPERA DI PUBBLICA UTILITA' NON HA
CORRETTAMENTE UTILIZZATO I FINANZIAMENTI REGIONALI CONCESSI
PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO, PERTANTO SI RITIENE CHE
DEBBA ESSERE DICHIARATA DA PARTE DELLA REGIONE LA DECADENZA
DEI CONTRIBUTI CONCESSI ALLA SOCIETA' CE.M.I.M
QUANTO AL SECONDO QUESITO" SI RITIENE CHE LA REGIONE DEBBA
ESERCITARE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA'
L'AZIONE DI RESPONSABILITA' EX ART. 2393 C.S.
NON SI CONDIVIDE LA PROPOSTA ISCRITTA ALL ORDINE1 DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' CHE LIMITA L'AZIONE DI
RESPONSABILITA' AGLI AMMINISTRATORI INDAGATI. CIRCA L'ULTIMO
QUESITO SI E' DEL PARERE CHE LA REGIONE DEBBA COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEGLI EVENTUALI PROCESSI PENALI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' 0 DI CHIUNQUE ABBIA PROVOCATO
DANNO PATRIMONIALE ALLA REGIONE. A TAL FINE SI RITIENE CHE
DEBBANO ESSERE ACQUISITE PROVE CERTE. ALTRIMENTI E'
PREFERIBILE DOPO I PRO CESSI PENALI, INSTAURARE AUTONOME
AZIONI DI RISARCIMENTO IN SEDE DI PROCESSI CIVILI.
IL DIRIGENTE DEL SER VIZIO LEGALE
Avv. L.C. Iorio huigi tarls Toris
12.Dalla lettura del primo dei menzionati provvedimenti emerge con assoluta chiarezza che il finanziamento di cui alla delibera n. 7210/1991 è stato sospeso e che la Giunta ha chiesto elementi conoscitivi che non risultano essere stati mai forniti.
Di talché solo per tale ragione la pretesa del CP_7 fondata (solo) su di un provvedimento amministrativo non più efficace perché sospeso, va disattesa.
è stato 13. In ogni caso risulta intervenuta anche una successiva delibera di Giunta con cui il Pt 1 dichiarato decaduto dal diritto alla percezione dei finanziamenti per le gravi ragioni richiamate e cioè per non aver correttamente utilizzato i finanziamenti concessi. per tutti iE' indubitabile che la decadenza è pronunciata soggettivamente nei confronti della Pt_1 finanziamenti sia quelli concessi ed erogati che quelli concessi e non erogati perché sospesi come nel caso in esame.
E' evidente che l'accertamento delle irregolarità di cui al parere ad alla delibera, ha riguardato la gestione dei finanziamenti concessi, erogati ed effettivamente impiegati mente non poteva riguardare i finanziamenti sospesi (come quello in esame). Nondimeno il provvedimento finale, dopo aver accertato l'irregolare gestione delle somme già corrisposte, non ha revocato i singoli finanziamenti ma ha soggettivamente dichiarato il Pt_1 decaduto da tutti i finanziamenti sia quelli concessi e pagati sia quelli concessi e non pagati. Nessun 'altra interpretazione del provvedimento è possibile.
14. In questo giudizio la validità ed efficacia dei richiamati atti amministrativi così come l'accertamento dei presupposti formali e sostanziali per ottenere l'erogazione, così come anche la valutazione dell'intera vicenda nei suoi vari profili amministrativi (ed anche fallimentari e penali) non possono essere oggetto di esame siccome circostanze non devolute ma soprattutto perché tale esame esorbita dalla giurisdizione assegnata. Sul punto non vale insistere oltre.
15.D'altra parte appare documentato e del tutto condivisibile quanto dedotto dalla difesa della secondo cui:CP 1
"L'ausilio finanziario per cui v'è controversia era stato concesso con vincolo di destinazione al soddisfacimento delle finalità di interesse pubblico costituite dalla realizzazione del centro intermodale.
Orbene, la società appellante è stata dichiarata fallita nel mese di gennaio 1994; con la L.R. n. 6 del 1994, la CP 1 ha stabilito la costituzione di una società denominata
[...]
Org_2 deputata alla realizzazione dell'infrastruttura.
Dunque rappresenta un dato fattuale, la cui sussistenza è oggettivamente inconfutabile, che la società non era e non è più in condizione di attuare il proprio scopo sociale, così eliminando in modo radicale il titolo giustificativo della pretesa attribuzione finanziaria".
16.La parte attrice in riassunzione richiama, a fini probatori, l'intervenuta transazione fra la CP 1
[...] e SC AM ma l'irrilevanza dell'atto è già stata definitivamente accertata dalla
Cassazione nella richiamata pronuncia. 17.In definitiva la parte attrice in riassunzione ha fatto e fa valere un diritto fondato su di un atto amministrativo prima sospeso (e dunque privo di efficacia) e poi revocato con soggettiva decadenza della richiedente dal diritto ad ogni attribuzione comunque traente titolo dall'opera pubblica de quo
(secondo quanto avanti già esposto).
Si ribadisce che la verifica del diritto precede, da un punto vista logico-giuridico e processuale, lo scrutinio dell'eccezione di prescrizione del diritto azionato. Tanto basta per respingere la domanda perché l'accertamento dell'insussistenza del diritto vantato in giudizio rende superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione dello stesso.
CP_118. Le spese di lite dell'intero giudizio, tra la parte attrice in riassunzione e la vanno regolate in ragione del principio di causalità tenendo conto solo dell'esito finale del giudizio e dunque della piena soccombenza finale dell'attrice in riassunzione senza tener conto dell'esito nei singoli gradi. La liquidazione a carico della parte soccombente fa fatta invece con riferimento ai singoli gradi , secondo i parametri vigenti all'epoca di ciascuna delle decisioni (primo grado/appello/legittimità/rinvio), considerando un valore di euro 4.139.655,19, con liquidazione entro il minimo tariffario.
CP 2 e la Le spese di lite tra l'intervenuta CP 1 sono regolate come da punto 4. in motivazione che precede.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ON definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1- respinge la domanda proposta dalla parte attrice in riassunzione;
2-dichiara inammissibile anche per sopravvenuto difetto di interesse l'intervento di CP 2 ;
3-condanna la parte attrice in riassunzione al pagamento, in favore della CP 1 delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 1400,00 per diritti ed euro 16.000,00 per onorari oltre magg. rimb. forf. 12,50%, cap e iva come per legge, (b) per l'appello come da sentenza della Corte di Appello di NC in data 28.4.2015/3.8.2015, resa nel relativo grado del presente giudizio;
(c) per il grado di legittimità in euro 14655,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per la presente fase di rinvio in euro
20.335,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
4-condanna CP_2 a rifondere alla CP 1 le spese di lite liquidate: (a) per il giudizio di legittimità in euro 5200,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per la presente fase di rinvio oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge.
Così deciso in NC nella Camera di consiglio della in data 9 gennaio 2024.
in euro 6600,00 per compensi professionali
Prima Sezione Civile della Corte di Appello
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Pier Giorgio Palestini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ON
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Pier Giorgio Palestini Presidente relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere
Dott. Sergio Casarella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 541/2021RG vertente tra
,corrente a JE (AN) in Via Coppetella II Parte 1 (P.IVA P.IVA 1 Parte 2 (C.F. )C.F. 1n. 106, in persona del liquidatore pro-tempore Dr. rappresentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Pauri (C.F.
C.F. 2 fax 071/2075194 - PEC Email 1
Francesco Tardella (C.F. C.F.
3 - fax 071/2074973 - PEC Email_2 [...]
ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del primo ad NC, in Email 3
Corso Mazzini n. 148;
-parte appellante e
P.IVA 2 con sede in Via Gentile da Fabriano 60125 ON CP 1 c.f.
,
(AN), in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Maria Satta
c.f. C.F. 4 pec: Email 4 fax 0718065020,
dell'Avvocatura regionale, elettivamente domiciliata presso la sede della stessa in NC, piazza
Cavour n. 23, giusta Delibera di giunta Regionale n. 1812 del 27 dicembre 2022;
-parte appellata e
nata a [...] il [...], residente in [...](codice fiscale CP 2
[…]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Fernando Nino Triggiani (codice fiscale C.F. 5
[...] Email 5 fax 071*4606166) C.F. 6 ' рес domiciliati in IM (AN) alla Via Verdi, 15;
-parte interveniente
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità,
deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Il presente giudizio di rinvio costituisce autonoma fase processuale originata da Cass n.
3628/2021 che di seguito si riporta:
Parte 3 dichiarata fallita, convenne in giudizio il "CP_3 in qualità di creditore della (
CP 1 lamentando l'inerzia degli curatore del fallimento, il liquidatore della società e la organi fallimentari nella riscossione di un credito di Euro 4.131.655,19, oltre interessi, vantato dalla società fallita nei confronti della CP_1 a titolo di finanziamenti deliberati ma non erogati,
e chiedendo pertanto, in via surrogatoria, la condanna della CP_1 al pagamento della predetta somma, nonchè al risarcimento dei danni da lui subiti a causa della mancata percezione degli interessi corrispettivi sul credito di Euro 1.934.313,56, da lui vantato nei confronti della (...). Si costituì la CP 1 ed eccepì la prescrizione del credito e l'infondatezza della domanda, della quale chiese il rigetto.
Si costitui inoltre la (...), nel frattempo tornata in bonis a seguito della chiusura del fallimento, chiedendo la condanna della CP_1 al pagamento della somma richiesta dall'attore.
1.1. Con sentenza del 3 aprile 2009, il Tribunale di NC dichiarò l'estinzione del processo Cont limitatamente alla domanda proposta dal vendo quest'ultimo rinunciato agli atti del giudizio.
Rigettò invece la domanda proposta dalla (...), rilevando che il finanziamento dalla stessa ottenuto era stato dapprima sospeso e poi revocato.
2. L'impugnazione proposta dalla (...) è stata rigettata dalla Corte d'appello di NC.
Premesso che il M. aveva proposto due distinte domande, aventi ad oggetto rispettivamente la condanna della CP 1 al pagamento in favore della (...) della somma a quest'ultima dovuta ed il risarcimento dei danni da lui subiti a causa del mancato pagamento della medesima somma, e precisato che la (...) aveva fatto propria la domanda proposta dall'attore in via surrogatoria, la
Corte ha rilevato innanzitutto che la citazione in appello del M. aveva avuto luogo a titolo di mera litis denuntiatio, dal momento che la sentenza di primo grado era rimasta incensurata nella parte in cui aveva dichiarato estinto per rinuncia il processo nei confronti dell'attore.
Nel merito, ha richiamato la L.R. Marche 23 giugno 1986, n. 15, art. 1, secondo cui la (...) aveva natura di società consortile e la partecipazione della CP 1 alla stessa era disciplinata dalle norme del codice civile, osservando che in tali società la provvista dei mezzi finanziari necessari per l'erogazione delle prestazioni a favore delle imprese socie può aver luogo sia mediante il pagamento di un corrispettivo, sia mediante il versamento di contributi in denaro, i quali costituiscono una forma di finanziamento che, a differenza dei prestiti sociali, non genera alcun obbligo di remunerazione o di restituzione. Ciò posto, e precisato che nella specie la domanda aveva ad oggetto il pagamento di finanziamenti già approvati, ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c. e, rilevato che i finanziamenti erano stati deliberati nell'anno 1991, ha affermato che, anche a voler attribuire effetto interruttivo alla sospensione disposta nel 1992, la costituzione in mora doveva ritenersi tardiva, in quanto intervenuta soltanto nell'anno 2002, non essendo stato dedotto il compimento di altri atti interruttivi, salvo l'appostamento del credito nei bilanci relativi agli anni 1992 e 1993.
3. Avverso la predetta sentenza la (...) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. La CP 1 ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con CP memoria. Il M. non ha svolto attività difensiva. Ha spiegato intervento nel giudizio dichiarando di aver interesse a sostenere le ragioni della ricorrente, essendo creditrice di Perso quest'ultima, in qualità di erede di 0..
Diritto RAGIONI DELLA DECISIONE
CP in
1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato nel giudizio da qualità di erede di Per 2 essendo quest'ultimo rimasto estraneo al giudizio di merito, e dovendosi pertanto escludere la sua legittimazione o quella dei suoi successori ad assumere la posizione di parte del giudizio di cassazione.
Sebbene, infatti, la giurisprudenza più recente riconosca l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 110 c.p.c., anche nel giudizio di legittimità, in virtù della considerazione che la stessa non risulta espressamente esclusa dalla legge e neppure incompatibile con le forme proprie del procedimento, a condizione che sia assicurato il rispetto del contraddittorio (cfr. Cass., Sez. Un.,
22/04/2013, n. 9692; Cass., Sez. III, 15/05/2020, n. 8973; Cass., Sez. V, 17/07/2019, n. 19172), la relativa legittimazione deve ritenersi circoscritta ai successori a titolo universale dei soggetti che hanno rivestito la qualità di parte nelle precedenti fasi processuali, non essendo consentito in sede di legittimità l'intervento di terzi, fatta eccezione soltanto per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, a condizione che non vi sia stata precedente costituzione del dante causa (cfr.
Cass., Sez. III, 10/10/2019, n. 25423; Cass., Sez. II, 7/08/2018, n. 20565; Cass., Sez. VI, 6/10/2017,
n. 23439).
2. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2937 e 2944 c.c., nonchè l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel dichiarare il credito estinto per prescrizione, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del sopravvenuto riconoscimento del debito da parte della CP 1 che comportava la tacita rinuncia ad avvalersi della prescrizione. Premesso di aver dedotto, nella memoria difensiva depositata in primo grado, che la CP_1 nel definire transattivamente la vertenza con il M., aveva posto a disposizione di essa ricorrente la somma di Euro 3.000.000,00, con Delib. Giunta Regionale n. 687 del 2007, e precisato che la sentenza di primo grado aveva ritenuto irrilevante tale impegno, in quanto assunto per un titolo del tutto diverso da quello allegato a sostegno della domanda, osserva che la Corte d'appello non ha tenuto conto della successiva Delib. n. 354 del 2009, con cui era stata approvata la transazione, fondata proprio sul presupposto che essa ricorrente vantasse un credito nei confronti della CP_1 nè dell'atto sottoscritto il 17 febbraio 2009, con cui la CP 1 aveva corrisposto al M. l'importo di Euro
1.000.000,00, a tacitazione della pretesa da lui azionata in via surrogatoria.
2.1. Il motivo è inammissibile.
La stessa ricorrente riconosce infatti che la questione concernente l'incidenza dell'accordo Cont transattivo intervenuto tra la CP 1 ed il ulla prescrizione del credito da essa vantato per i finanziamenti deliberati in suo favore era stata sollevata in primo grado ed espressamente disattesa dal Tribunale, in virtù della considerazione che la Delib. n. 687 del 2007, con cui erano state stanziate le relative somme, si riferiva ad un titolo diverso da quello fatto valere in giudizio. Nel lamentare l'omesso esame della Delib. n. 354 del 2009, con cui fu approvata la stipulazione della transazione, quale atto di riconoscimento del debito che implicava la rinuncia tacita a far valere la prescrizione, la ricorrente si limita a richiamare le argomentazioni svolte al riguardo nella comparsa conclusionale depositata in appello, senza tuttavia precisare se la questione fosse stata riproposta mediante uno specifico motivo di gravame. Com'è noto, infatti, la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, e non è quindi utilizzabile, in sede di gravame, per la proposizione di censure non sollevate con i motivi d'impugnazione (cfr. Cass., Sez. III, 5/08/2005, n. 16582; 29/07/2002, n. 11175; 1/02/2000,
n. 1074), dovendo gli stessi essere compiutamente formulati nell'atto di appello, non suscettibile d'integrazione successiva, in quanto la sua proposizione comporta la consumazione del diritto potestativo d'impugnazione, fissando una volta per tutte i limiti della devoluzione della controversia al giudice di secondo grado (cfr. Cass., Sez. II, 14/11/2005, n. 22906; 27/10/1995, n. 11193; Cass.,
Sez. lav., 27/01/1989, n. 498). In mancanza della predetta precisazione, la questione, non trattata nella sentenza impugnata, non può dunque trovare ingresso in questa sede, dovendosi considerare definitivamente preclusa in conseguenza della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha negato efficacia interruttiva o abdicativa all'accordo transattivo: l'art. 346 c.p.c., disponendo che le domande e le eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado, che non siano riproposte in appello, si intendono rinunciate, configura infatti il giudizio di appello come un gravame ad effetto devolutivo limitato alle specifiche questioni sollevate dall'appellante con i motivi d'impugnazione o riproposte dall'appellato, escludendo quindi la possibilità di riproporre con il ricorso per cassazione le domande e le eccezioni sulle quali, per effetto del disinteresse della parte, si sia formato il giudicato interno (cfr. Cass., Sez. V, 1/07/2003, n. 10330;
Cass., Sez. III, 24/01/2000, n. 750).
3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.
2946 e 2949 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile il termine breve di prescrizione previsto dall'art. 2949 c.c., in virtù della riconduzione del rapporto all'ambito societario, e della conseguente assimilazione del finanziamento ai versamenti a fondo perduto.
Premesso che tale assimilazione non comporta necessariamente l'assoggettamento del credito al predetto termine di prescrizione, non applicabile ai diritti dei soci che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che la società può contrarre al pari di ogni altro soggetto, sostiene che il rapporto con CP_1 non è inquadrabile tra i rapporti sociali in senso stretto, in quanto sorto dalla legge e non dal contratto sociale, osservando inoltre che il finanziamento è collegato al rapporto sociale soltanto in via di fatto, in quanto volto alla soddisfazione delle esigenze finanziarie della società, a meno che non abbia la sua fonte in un obbligo derivante da una deliberazione o dal contratto sociale. Afferma comunque che, anche a voler inquadrare la vicenda nei rapporti sociali, il diritto alla liquidazione del finanziamento dovrebbe essere considerato il frutto di un rapporto esauritosi con la delibera di stanziamento del relativo importo, alla quale dovrebbe far seguito esclusivamente la materiale erogazione del contributo.
3.1. Il motivo è fondato.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha richiamato il principio di diritto enunciato da una pronuncia di legittimità emessa in un giudizio vertente proprio tra il fallimento della (...) e ed avente ad oggetto l'ammissione al passivo di un credito fatto valere da la CP_1
quest'ultima a titolo di restituzione di versamenti effettuati in favore della società, secondo cui, ove un ente territoriale abbia assunto una partecipazione al capitale di una società consortile per azioni "secondo le norme del codice civile", i contributi in denaro versati in aggiunta al conferimento per la copertura dei costi di gestione vanno nettamente distinti dai prestiti sociali ed assimilati ai versamenti a fondo perduto, costituendo una forma di finanziamento che non genera alcun obbligo di remunerazione o di restituzione (cfr. Cass., Sez. I, 11/06/2004, n. 11081): da tale principio la sentenza impugnata ha dedotto che i rapporti intercorrenti tra l'ente e la società relativamente all'erogazione di finanziamenti vanno ricondotti in ogni caso all'ambito societario, con il conseguente assoggettamento dei crediti dagli stessi scaturenti al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2949 c.c., per i diritti derivanti dai rapporti sociali.
Tale conclusione non può ritenersi condivisibile, costituendo il frutto di un inadeguato approfondimento della fattispecie alla quale si riferisce il principio richiamato, che ha indotto la
Corte territoriale a considerarne possibile l'estensione a qualsiasi forma di versamento eseguito dal socio in favore della società, indipendentemente dall'accertamento della relativa causa. Nel caso esaminato dalla pronuncia citata, era stato infatti accertato che il credito fatto valere mediante l'istanza d'insinuazione al passivo aveva ad oggetto la restituzione di somme versate a titolo non già di mutuo, ma di contributo per le spese di acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione di un centro merci intermodale, dovuto ai sensi della L.R. 23 giugno 1986, n. 15, che prevedeva la partecipazione della CP 1 alla società consortile, assoggettandola alla disciplina dettata dal codice civile. In applicazione di tale disciplina, la sentenza richiamata escluse il potere della CP 1 di disporre autoritativamente la decadenza dal contributo, sottolineando il carattere paritetico del rapporto, ed assimilò i versamenti effettuati ai contributi previsti dall'art. 2615 ter c.c., comma 2, evidenziandone la finalità di garantire alla società i mezzi finanziari necessari per la copertura dei costi di gestione, ed escludendo pertanto l'obbligo della restituzione. L'applicazione del predetto principio, con le conseguenze che ne sono state tratte in tema d'individuazione del termine di prescrizione, avrebbe dunque richiesto, nel caso di specie, che si accertasse preventivamente la causa dei versamenti effettuati dalla CP_1 rimasta invece imprecisata, non risultando sufficiente, ai fini dell'applicabilità del termine di cui all'art. 2949 c.c., il mero assoggettamento della partecipazione sociale alla disciplina dettata dal codice civile, il quale non esclude di per sè l'ipotesi di un versamento eseguito a titolo diverso da quello previsto dall'art. 2615-ter c.c., comma 2.
In tema di società, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare ripetutamente che l'erogazione di somme effettuata a vario titolo dai soci può aver luogo sia a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, sia di versamento destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva "in conto capitale" (o altrimenti denominata), il quale dà luogo ad un credito esigibile solo in caso di scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del socio quale residual claimant (cfr. tra le più recenti, Cass.,
Sez. I, 20/04/2020, n. 7919; 9/12/2015, n. 24861; 23/02/ 2012, n. 2758). Tale principio deve ritenersi applicabile anche alle società consortili, non risultando incompatibile con il dettato dell'art. 2615-ter c.c., comma 2, il quale, nel disporre che "l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro", contempla una forma ulteriore di finanziamento, la cui previsione nell'atto costitutivo non rappresenta affatto un obbligo, ma una semplice facoltà, il cui esercizio non impedisce comunque alla società di fare ricorso ad altre forme di finanziamento.
L'obbligo di versamento dei contributi, nel caso in cui sia previsto dall'atto costitutivo, costituisce infatti espressione dello scopo mutualistico proprio della società, l'adesione alla quale mira ad assicurare ai partecipanti un vantaggio economico, che può consistere tanto nella riduzione dei costi sopportati quanto in un aumento dei ricavi conseguiti nella gestione delle rispettive imprese, attraverso la fruizione dei servizi resi dalla società senza l'intermediazione di terzi. La realizzazione di tale scopo ha luogo mediante la creazione di un'organizzazione sociale, le cui spese di gestione possono essere coperte sia mediante l'imposizione a carico dei soci del pagamento di un corrispettivo per la prestazione dei predetti servizi, sia attraverso la previsione del versamento di somme di denaro ulteriori rispetto ai conferimenti iniziali. Tali diverse forme di copertura costituiscono manifestazione della duplicità di rapporti che lega i soggetti consorziati alla società, inquadrandosi il pagamento del corrispettivo nel rapporto di scambio inerente alla fruizione del servizio da parte del singolo socio, ed il versamento del contributo nel rapporto associativo sotteso all'esercizio in comune dell'attività economica, quale prestazione accessoria rispetto al conferimento, prevista dallo art. 2615-ter c.c., in deroga alla regola generale secondo cui il socio è obbligato ad eseguire esclusivamente i conferimenti determinati dal contratto sociale.
I contributi si differenziano peraltro sia dai conferimenti che da altre erogazioni effettuate dai soci a titolo di prestito in favore della società, in quanto hanno contenuto variabile e scadenza periodica, non entrano a far parte del capitale sociale e, come detto in precedenza, non danno luogo nè a remunerazione nè a restituzione in favore dei soci, configurandosi pertanto come finanziamenti a fondo perduto. Anche per tali versamenti, tuttavia, così come per quelli effettuati a titolo di prestito o in conto capitale, trova applicazione il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la qualificazione nell'uno o nell'altro senso dipende in definitiva dalla interpretazione della volontà delle parti, dovendosi trarre la relativa prova, posta a carico del socio che agisca in restituzione, dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche avute di mira e dagli interessi che vi sono sottesi (cfr. Cass., Sez. I, 23/03/2017, n.
7471; 3/12/2014, n. 25585; 23/02/2012, n. 2758). Nella specie, poi, occorre valutare anche la riconducibilità dei versamenti effettuati dalla CP_1 all'obbligo previsto dalla legge regionale n.
15 del 1986, richiamata nel precedente di legittimità citato dalla sentenza impugnata, o alla L.R. n.
13 del 1991, art. 29, invocato dalla (OMISSIS) a sostegno dell'affermata non ripetibilità degl'importi erogati, in quanto aventi il loro fondamento nella legge, anzichè nell'atto costitutivo della società.
La predetta operazione ermeneutica risulta decisiva ai fini dell'applicabilità del termine breve di prescrizione previsto dall'art. 2949 c.c., il quale è riferibile soltanto ai diritti derivanti dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, restando pertanto esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto (cfr. Cass., Sez. I, 1/06/1993,
n. 6107; 23/11/1978, n. 5489). In conformità di tale principio, è stata affermata l'applicabilità del predetto termine al credito vantato da una società cooperativa nei confronti dei soci per il versamento dei contributi posti a carico degli stessi con Delibera assembleare, quali prestazioni accessorie previste dallo statuto per far fronte alle spese di normale funzionamento della società
(cfr. Cass., Sez. I, 25/09/2013, n. 21903), mentre è stato ritenuto applicabile il termine ordinario di prescrizione al credito fatto valere dal socio per la restituzione di un finanziamento (cfr. Cass., Sez.
I, 24/06/2015, n. 13084). Qualora pertanto dovesse accertarsi, nel caso di specie, che i versamenti effettuati dalla CP 1 non costituivano un contributo riconducibile all'art. 2615-ter c.c., o comunque alla partecipazione sociale, in qualità di conferimenti previsti dall'atto costitutivo della società consortile o dalla legge, ma rappresentavano una forma di finanziamento riconducibile ad un contratto di mutuo, dovrebbe escludersi l'applicabilità del termine breve, indipendentemente dallo intento dell'ente di fornire alla società partecipata le risorse finanziarie necessarie per consentirle di operare sul mercato, il quale non spiega alcun effetto ai fini dell'individuazione della causa del versamento, restando confinato sul piano dei motivi.
4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza, per violazione dell'art. 116
c.p.c., nonchè la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2943 c.c. e l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare la questione concernente la decadenza dal finanziamento, da essa sollevata con l'atto di appello. Premesso di aver contestato l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui il titolo allegato a sostegno della domanda era divenuto inefficace per effetto della
Delib. n. 3144 del 1993, con cui la Giunta regionale aveva dichiarato la predetta decadenza, osserva che la Corte d'appello non ha considerato che tale Delibera non recava alcun riferimento a quella con cui era stato concesso il finanziamento.
4.1. Il motivo è inammissibile.
L'omesso esame del motivo di appello volto a censurare l'affermazione dell'intervenuta decadenza dal finanziamento, in virtù della quale il Giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, trova infatti giustificazione nello accoglimento dell'eccezione di prescrizione, riproposta dalla CP_1 ai sensi dell'art. 346 c.p.c., ed avente carattere preliminare rispetto alla questione sollevata con il predetto motivo, il quale è stato pertanto ritenuto assorbito dalla dichiarazione di prescrizione della pretesa azionata: per tale ragione, la questione non può trovare ingresso in questa sede, non essendo deducibile come motivo di ricorso per cassazione, per carenza d'interesse, e potendo essere fatta eventualmente valere nel giudizio di rinvio, per l'ipotesi di rigetto dell'eccezione di prescrizione. La declaratoria, espressa o implicita, di assorbimento di una questione, in conseguenza della decisione di un'altra idonea a rendere superflua una pronuncia di merito sulla prima, esclude infatti l'interesse della parte che l'aveva dedotta a proporre ricorso per cassazione, non essendo configurabile alcuna decisione sul merito della questione rimasta assorbita, e difettando quindi, sul punto, una specifica soccombenza, idonea a legittimare l'impugnazione (cfr.
Cass., Sez. I, 19/09/2013, n. 21472; 23/04/2008, n. 10545; Cass., Sez. V, 5/11/2014, n. 23558).
4. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dal motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di NC, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
dichiara inammissibili il primo ed il terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di NC, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
3.Sulla natura e sulla disciplina del giudizio di rinvio va precisato quanto segue:
. "il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio).... integra.... una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti" (Cass. n. 24372/2022);
"(...)i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la decisione di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione (cfr. Cass. n. 12817 del 2014; Cass. n. 27337 del 2019), come, sostanzialmente avvenuto nel caso che ci occupa. Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla pronuncia della Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 12347 del 1999;
Cass. n. 5769 del 1999; Cass. n. 188 del 1994; Cass. n. 3572 del 1987; Cass. n. 27337 del
2019, in motivazione); nella seconda, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente (cfr. Cass., SU, n. 18303 del
2020; Cass. n. 31901 del 2018); nella terza ipotesi, infine, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr. Cass. n. 6707 del 2004;
Cass. n. 22989 del 2018; Cass. n. 27337 del 2019).Inoltre, come ancora ribadito da Cass. n.
11202 del 2018 (cfr. in motivazione), il giudice di rinvio non può anche soltanto implicitamente rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto (cfr., ex aliis, Cass. n. 16171 del
2015). In altri termini, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato
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implicito ed interno, poichè il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (cfr. Cass. n. 7656 del 2011, nonchè, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 636 del 2019). Ciò perchè il giudizio di rinvio è un "processo chiuso", in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese nè formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale (cfr. Cass. n. 26200 del 2014; Cass. n. 18600 del 2015. In senso sostanzialmente conforme si veda anche la più recente Cass. n. 5137 del 2019)”. (Cass. n.
392/2021).
4.In via preliminare la Corte rileva che:
• la riassunzione è stata notificata anche a SC AM benché nei suoi confronti non siano state proposte domande;
in realtà la posizione del SC risulta già definita nei gradi di merito con efficacia di giudicato di talché egli non assume la qualità di parte nel presente giudizio di rinvio con ogni conseguenza anche riferita alle spese di lite;
CP 2 ha dispiegato, nel presente giudizio di rinvio, nuovo intervento (adesivo dipendente) poi rinunziato con atto dep. il 6.2.2023 (rinunzia all'azione e non al diritto); nel giudizio di legittimità la medesima parte aveva dispiegato intervento dichiarato inammissibile dalla Cassazione;
deve essere rilevato che la parte pur avendo dichiarato di rinunciare all'intervento in sede di rinvio nondimeno ha poi continuato a svolgere attività difensiva seguendo un contegno processuale contraddittorio ed irrituale;
in ogni caso l'intervento adesivo dipendente dispiegato nella presente sede di rinvio è inammissibile (ex art. 344 cpc); per le ragioni sopra esposte debbono essere liquidate, a carico della parte rinunziante ed a favore della CP_1 le spese di lite della presente fase e di quella di Cassazione tenendo conto del valore dell'intervento, dei parametri per la Cassazione e per la Corte di Appello (fasi di studio, introduttiva e decisoria).
5.Tanto premesso osserva la Corte che in esito alla riassunzione della causa, l'oggetto del contenzioso si estende all'esame di due fondamentali questioni con la propria domanda, (a) l'accertamento del diritto fatto valere in giudizio dalla Pt 1
(b) la verifica della prescrizione del diritto stesso eccepita dalla CP 1 Ritiene la Corte che, in osservanza dell'art. 276 comma 2 c.p.c. relativo all'ordine delle questioni da decidere in sentenza e per ragioni evidenti logico-giuridiche, occorre:
• prima scrutinare nel merito la domanda verificando l'esistenza del diritto azionato in giudizio,
• solo all'esito del primo scrutinio valutare se il diritto azionato, ove ritenuto sussistente, sia o meno prescritto.
6.Sotto il profilo dell'accertamento del diritto va ben chiarito che il titolo della pretesa fatta valere in giudizio è la deliberazione della Giunta Regionale n. 7210 del 1991.
In altri termini in giudizio sono richiamati gli effetti giuridici derivanti dalla richiamata delibera cioè da uno specifico atto amministrativo che costituisce il presupposto (titolo) della domanda.
7.Secondo quanto desumibile dagli atti e dai vari provvedimenti di legittimità e merito richiamati a r.l.CP 1 Controparte_6 denominata Parte 1 già costituita, in virtù della L.R. 23.6.1986, n. 15, modificata 11la L.R.
Parte 1 contributi per o 8 milioni di 29.7.1988, n.32. Sino al 1991, la CP 1 ha erogato al d euro.
Parte 1 di unCon la D.G.R. n. 7210 del 30.12.1991, era decisa l'assegnazione, in fav del ulteriore contributo per oltre 4 milioni di euro.
Successivamente era avviato un procedimento penale a carico egli amministratori della società consortile per l'illegale gestione dei contributi regionali e gati per la realizzazione del centro intermodale di JE.
Con deliberazione del Consiglio Regionale erano formulati rilievi e chiesti chiarimenti alla Giunta
Regionale all'attività svolta ed alle spese soster ate dal CP 7 .
Con D.G.R. n. 3214 del 5.10.1992, era sospesa l'erogazione del contributo da ultimo deliberato e venivano richieste alla società notizie circa l'impiego dei contributi regionali già erogati.
Quindi, con D.G.R. n. 3144 Zel 5.7.1993, era dichiarata la "decadenza" del Parte 1 dai finanziamenti concessi, per il fatto che essi non erano utilizzati correttamente e per gli scopi per i quali erano stati richiesu e concessi, con incarico al servizio legale di provvedere al recupero dei finanziamenti stessi.
Nel mese di novembre 1993, l'assemblea dei soci del Parte 1 deliberava lo scioglimento anticipato della società, a causa dell'impossibilità di raggiungere lo scopo sociale, in conseguenza dell'interruzione dei finanziamenti regionali e nominava un liquidatore. Nel medesimo arco di Parte 1 e dalla tempo, erano presentate istanze di fallimento da parte di imprese creditrici del
Procura della Repubblica di NC.
Con sentenza n. 8 del 21.1.1994 il Tribunale di NC dichiarava il fallimento della Pt 1 poi revocato dalla Corte di Appello di NC con sentenza n. 557 del 19.9.2009 impugnata in
Cassazione con ricorso dichiarato inammissibile per difetto di interesse per sopravvenuta chiusura del fallimento, per soddisfacimento integrale dei creditori.
Nelle more di questi eventi principali veniva emessa la sentenza del Tribunale di NC n. 858 dell'8.10.1996, che rigettava l'opposizione allo stato passivo da parte della CP 1 per la inesistenza del diritto alla ripetizione delle sovvenzioni liquidate al Parte 1 Detta sentenza era confermata in appello (sent. n. 124 del 15.4.2000), e, quindi, dalla Corte di Cassazione con le pronunce a SS.UU n. 5617 del 10.4.2003 e, Sez. I, n. 11081 dell'11.6.2004 con le quali si affermava che i contributi già versati dalla CP_1 in quanto socia del Parte 1 avrebbero rappresentato una forma di finanziamento che, stante la natura della società consortile, sarebbero stati improduttivi di remunerazione o di obbligo di restituzione, con la conseguenza allora che, in assenza di un obbligo di restituzione, era insussistente il credito per il quale la CP 1 chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento.
8.Come già rilevato dal Tribunale nella decisione poi superata in grado di appello, risulta dagli atti che a seguito della deliberazione della giunta regionale n. 3214 del 5 ottobre 1992, l'erogazione del contributo previsto dalla deliberazione numero 7210 del 1991 è stata sospesa.
La sospensione è avvenuta per l'insufficienza ed inadeguatezza della documentazione trasmessa del
Pt 1
Si riporta la deliberazione di Giunta 3214/1992 : LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la legge reg.le n. 13 del 31/05/1991 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1991 agli articoli 29 e 30 ha previsto la concessione di contributi al CEMIM S.p.A. per complessive lire 10 miliardi per la realizzazio- ne del centro merci intermodale delle Marche;
CHE la Giunta reg.le con deliberazione n. 7210 del 30/12/1991 ha deciso di asse- gnare al CEMIM S.p.A. contributi per lire 8 miliardi in attuazione delle suindica- te disposizioni di legge e lire 500 milioni a titolo di incentivazione per la realizzazione di impianti fissi quale quota del finanziamento di lire 1 miliardo concesso dallo Stato a norma delle legge n. 87 dell'11/03/1988.
La stessa deliberazione stabilisce che alla liquidazione si provvede con successi- vi atti deliberativi sulla base di richieste del Presidente della Società CEMIM;
PREMESSO che la legge reg.le n. 33 del 30/07/1992 di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 1992 prevede contributi al CEMIM per complessivi 5.539 milioni;
PREMESSO altresì che la Giunta reg.le con deliberazioni n. 2386 del 16/05/1988, 2053 del 06/04/1989, n. 5574, n. 5575 e n. 5576 del 04/09/1989, n. 8555, n.
8556 del 28/02/1989 e n. 5448 del 12/07/1990 ha già concesso al CEMIM contribu- n. ti di 17 miliardi e 399 milioni per tutte le attività inerenti la realizzazione del centro merci intermodale così come da richieste della Società;
Comitato esecutivo ha richiestoATTESO che con atto n. 291 dell 11/02/1992 il l'erogazione dell'importo di £.
5.850.805.148 a valere sul contributo concesso dalla Regione per l'anno 1991 con deliberazione di Giunta n. 7210 del 30/12/1991;
ATTESO altresì che, in merito all'attività svolta ed alle spese finora sostenute dal CEMIM S.p.A., il Consiglio reg.le ha formulato rilievi e ha chiesto chiarimen- ti alla Giunta reg.le. Con atto n. 82 del 13/07/1992 il Presidente della Giunta ha provveduto a richiedere al Presidente del Collegio Sindacale della Società una dettagliata e documentata relazione sull'attività svolta e delle spese soste- nute dalla Società. Il Presidente della Società su invito del Collegio Sindacale con atto n. 1394 del 15/07/1992 (pervenuto il 21/07/1992) ha trasmesso i seguenti documenti: bilancio esercizio 1991%;B
-
relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della
-
Società di revisione relativi al bilancio stesso. Unitamente a detto atto 11 Presidente della Società ha inviato copia di richieste di contributi del 1991 già inoltrate all'Amministrazione regionale;
possibileRITENUTO che da un esame della documentazione sopramenzionata non è effettuare una idonea valutazione a causa della sua incompletezza, essendo riferi- ta all'anno 1991 e mancando della dettagliata relazione illustrativa richiesta dal Presidente della Giunta reg.le;
unaper valutazione completa ed esauriente, soprattutto in ordine RITENUTO che dei contributi regionali già erogati rispetto al progetto generale all'impiego di realizzazione del Centro merci intermodale, è indispensabile l'acquisizione una relazione analitica e documentata riferita a tutto il periodo in cui di sono stati erogati i contributi regionali;
CONSIDERATO che 1'acquisizione da parte della Regione della documentazione sopra richiesta non риб essere elusa dalla Società tenuto conto del finanziamento pubblico impiegato e da impiegarsi nonchè dalla natura delle opere che si intendo-
ΠΟ realizzare;
RITENUTO pertantodi autorizzare il Presidente della Giunta reg.le ad acquisire dalla Società CEMIM la documentazione innanzi indicata;
RITENUTO inoltre che in attesa dell'acquisizione della documentazione e del suo esame e valutazione debba essere confermata formalmente la sospensione della erogazione alla Società CEMIM del contributo dell'anno 1991 già deciso con delibe- razione n. 7210 del 30/12/1991 e che non si debba procedere alla concessione del contributo previsto per l'anno 1992;
Ad unanimità di voti, resi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
di autorizzare il Presidente della Giunta reg.le a chiedere alla Società CEMIM
S.p.A. una relazione analitica e documentata riferita a tutto il periodo in cui sono stati erogati i contributi regionali compresi gli anni 1991 e 1992.
Nella relazione la Società dovrà evidenziare in modo particolare 1'impiego dei finanziamenti finora erogati dalla Regione;
-
confermare formalmente, in attesa dell'acquisizione della documentazione suindica-
e valutazione, sospensione della erogazione contributo del ta 0 suo esame la di cui alla deliberazione della Giunta reg.le n. 7210 del 30/12/1991 e di non procedere alla concessione dei contributi previsti l'annoper 1992 dalla legge reg.le n. 33del 1992.
verbale viene steso, letto e sottoscritto come appresso. Il
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE (Gianfranc TRILLINI) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Rodolfo CIAMPAOLI)
9.E' dunque evidente che, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice in riassunzione, la società consortile al momento della sospensione non aveva adempiuto ai propri obblighi informativi ed in tal modo non sussistevano le condizioni necessarie all'erogazione del finanziamento pubblico.
10.Successivamente è intervenuta la delibera DGR 4144/93: REGIONE MARCHE seduta del
5 LUG. 1993 GIUNTA REGIONALE
delibera
MONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3144 痛素
ADUNANZA N.. LEGISLATURA N.
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEI FINANZIAMENTI REG.LI CONCESSI ALLA SOCIETA'
RECUPERO DI FINANZIAMENTI CONCESSI DALLA REGIONE. CE.M.I.M.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che la Regione ha concesso alla Società CE.M.I.M. S.p.A. finanziamenti per complessive L. 16.609.548.729 con delibere di Giunta n. 2386 del 1988, n. 2053 del
1989, n. 5574 del 1989, n. 5575 del 1989, n. 5576 del 1989, n. 8555 del 1989, (decre- ti del Presidente della Giunta reg.le n. 4012/90, n. 7701/90, n. 4675/90) n. 8556 del 1989 (decreti del Presidente della Giunta reg.le n. 445/90, n. 2053/90, n. 4675/
90), n. 5448 del 1990 (decreti del Presidente della Giunta reg.le n. 7971/90 n. 1815/
ATTESO che la Giunta reg.le nella seduta del 29/3/1993 ha deciso di chiedere al servi zio Legale parere in merito alla possibilità di dichiarare la decadenza dei finanzia- 91); alla Società CE.M.I.M. e che il dirigente del Servizio Lega le ha reso il parere con atto n. 2205 del 17/6/93 nel senso che debba essere dichiara ta la decadenza dei finanziamenti reg.li perché questi non sono stati utilizzati cor- menti regionali concessi rettamente e per gli scopi per i quali erano stati richiesti e concessi dalla Regione
RITENUTO di condividere il parere espresso dal dirigente del Servizio Legale e che quindi debba procedersi al recupero di finanziamenti erogati dalla Regione alla Socie
VISTO il parere espresso dal dirigente del Servizio Legale;
tà CE.M.I.M.;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA di dichiarare che la Soc. CE.MI.M. decade dai finanziamenti concessi dalla Regione Mar che per i motivi indicati nel parere reso dal dirigente del Servizio Legale n. 2205
del 17/6/93 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di incaricare il servizio legale di provvedere al recupero dei finanziamenti concessi dalla Regione alla Società CE.M.I.M.. il verbale viene steso, letto e sottoscritto come appresso.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Gianfranco TRILLINI) (Rodolfo GIAMPAOLI) (Dott. Luciano VOLPETTI)
Solut 11.La richiamata DGR è fondata su di un parere legale a cui si fa per brevità rinvio, riportando di seguito solo le conclusioni:
CONCLUSIONI
SI E' DEL PARERE CHE LA SOCIETA' CE.M.I.M. CHE HA ASSUNTO IL
COMPITO DI REALIZZARE UN'OPERA DI PUBBLICA UTILITA' NON HA
CORRETTAMENTE UTILIZZATO I FINANZIAMENTI REGIONALI CONCESSI
PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO, PERTANTO SI RITIENE CHE
DEBBA ESSERE DICHIARATA DA PARTE DELLA REGIONE LA DECADENZA
DEI CONTRIBUTI CONCESSI ALLA SOCIETA' CE.M.I.M
QUANTO AL SECONDO QUESITO" SI RITIENE CHE LA REGIONE DEBBA
ESERCITARE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA'
L'AZIONE DI RESPONSABILITA' EX ART. 2393 C.S.
NON SI CONDIVIDE LA PROPOSTA ISCRITTA ALL ORDINE1 DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' CHE LIMITA L'AZIONE DI
RESPONSABILITA' AGLI AMMINISTRATORI INDAGATI. CIRCA L'ULTIMO
QUESITO SI E' DEL PARERE CHE LA REGIONE DEBBA COSTITUIRSI PARTE CIVILE NEGLI EVENTUALI PROCESSI PENALI A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' 0 DI CHIUNQUE ABBIA PROVOCATO
DANNO PATRIMONIALE ALLA REGIONE. A TAL FINE SI RITIENE CHE
DEBBANO ESSERE ACQUISITE PROVE CERTE. ALTRIMENTI E'
PREFERIBILE DOPO I PRO CESSI PENALI, INSTAURARE AUTONOME
AZIONI DI RISARCIMENTO IN SEDE DI PROCESSI CIVILI.
IL DIRIGENTE DEL SER VIZIO LEGALE
Avv. L.C. Iorio huigi tarls Toris
12.Dalla lettura del primo dei menzionati provvedimenti emerge con assoluta chiarezza che il finanziamento di cui alla delibera n. 7210/1991 è stato sospeso e che la Giunta ha chiesto elementi conoscitivi che non risultano essere stati mai forniti.
Di talché solo per tale ragione la pretesa del CP_7 fondata (solo) su di un provvedimento amministrativo non più efficace perché sospeso, va disattesa.
è stato 13. In ogni caso risulta intervenuta anche una successiva delibera di Giunta con cui il Pt 1 dichiarato decaduto dal diritto alla percezione dei finanziamenti per le gravi ragioni richiamate e cioè per non aver correttamente utilizzato i finanziamenti concessi. per tutti iE' indubitabile che la decadenza è pronunciata soggettivamente nei confronti della Pt_1 finanziamenti sia quelli concessi ed erogati che quelli concessi e non erogati perché sospesi come nel caso in esame.
E' evidente che l'accertamento delle irregolarità di cui al parere ad alla delibera, ha riguardato la gestione dei finanziamenti concessi, erogati ed effettivamente impiegati mente non poteva riguardare i finanziamenti sospesi (come quello in esame). Nondimeno il provvedimento finale, dopo aver accertato l'irregolare gestione delle somme già corrisposte, non ha revocato i singoli finanziamenti ma ha soggettivamente dichiarato il Pt_1 decaduto da tutti i finanziamenti sia quelli concessi e pagati sia quelli concessi e non pagati. Nessun 'altra interpretazione del provvedimento è possibile.
14. In questo giudizio la validità ed efficacia dei richiamati atti amministrativi così come l'accertamento dei presupposti formali e sostanziali per ottenere l'erogazione, così come anche la valutazione dell'intera vicenda nei suoi vari profili amministrativi (ed anche fallimentari e penali) non possono essere oggetto di esame siccome circostanze non devolute ma soprattutto perché tale esame esorbita dalla giurisdizione assegnata. Sul punto non vale insistere oltre.
15.D'altra parte appare documentato e del tutto condivisibile quanto dedotto dalla difesa della secondo cui:CP 1
"L'ausilio finanziario per cui v'è controversia era stato concesso con vincolo di destinazione al soddisfacimento delle finalità di interesse pubblico costituite dalla realizzazione del centro intermodale.
Orbene, la società appellante è stata dichiarata fallita nel mese di gennaio 1994; con la L.R. n. 6 del 1994, la CP 1 ha stabilito la costituzione di una società denominata
[...]
Org_2 deputata alla realizzazione dell'infrastruttura.
Dunque rappresenta un dato fattuale, la cui sussistenza è oggettivamente inconfutabile, che la società non era e non è più in condizione di attuare il proprio scopo sociale, così eliminando in modo radicale il titolo giustificativo della pretesa attribuzione finanziaria".
16.La parte attrice in riassunzione richiama, a fini probatori, l'intervenuta transazione fra la CP 1
[...] e SC AM ma l'irrilevanza dell'atto è già stata definitivamente accertata dalla
Cassazione nella richiamata pronuncia. 17.In definitiva la parte attrice in riassunzione ha fatto e fa valere un diritto fondato su di un atto amministrativo prima sospeso (e dunque privo di efficacia) e poi revocato con soggettiva decadenza della richiedente dal diritto ad ogni attribuzione comunque traente titolo dall'opera pubblica de quo
(secondo quanto avanti già esposto).
Si ribadisce che la verifica del diritto precede, da un punto vista logico-giuridico e processuale, lo scrutinio dell'eccezione di prescrizione del diritto azionato. Tanto basta per respingere la domanda perché l'accertamento dell'insussistenza del diritto vantato in giudizio rende superfluo l'esame dell'eccezione di prescrizione dello stesso.
CP_118. Le spese di lite dell'intero giudizio, tra la parte attrice in riassunzione e la vanno regolate in ragione del principio di causalità tenendo conto solo dell'esito finale del giudizio e dunque della piena soccombenza finale dell'attrice in riassunzione senza tener conto dell'esito nei singoli gradi. La liquidazione a carico della parte soccombente fa fatta invece con riferimento ai singoli gradi , secondo i parametri vigenti all'epoca di ciascuna delle decisioni (primo grado/appello/legittimità/rinvio), considerando un valore di euro 4.139.655,19, con liquidazione entro il minimo tariffario.
CP 2 e la Le spese di lite tra l'intervenuta CP 1 sono regolate come da punto 4. in motivazione che precede.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ON definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1- respinge la domanda proposta dalla parte attrice in riassunzione;
2-dichiara inammissibile anche per sopravvenuto difetto di interesse l'intervento di CP 2 ;
3-condanna la parte attrice in riassunzione al pagamento, in favore della CP 1 delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 1400,00 per diritti ed euro 16.000,00 per onorari oltre magg. rimb. forf. 12,50%, cap e iva come per legge, (b) per l'appello come da sentenza della Corte di Appello di NC in data 28.4.2015/3.8.2015, resa nel relativo grado del presente giudizio;
(c) per il grado di legittimità in euro 14655,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per la presente fase di rinvio in euro
20.335,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
4-condanna CP_2 a rifondere alla CP 1 le spese di lite liquidate: (a) per il giudizio di legittimità in euro 5200,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per la presente fase di rinvio oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge.
Così deciso in NC nella Camera di consiglio della in data 9 gennaio 2024.
in euro 6600,00 per compensi professionali
Prima Sezione Civile della Corte di Appello
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Pier Giorgio Palestini