TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2077/2020 r.g.
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Antongiulio Cardinale Parte_1 come da mandato in atti, attore
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Christian Valentino Casarano come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 29.05.2024 venivano precisate le con- clusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto datato 05.03.2020, ritualmente notificato, citava in Parte_1 giudizio il dinanzi a codesto Tribunale onde sentire: a) accertare Controparte_1
e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_1 produzione del sinistro occorsogli il 01.05.2019 alle ore 21,00 nell'abitato cittadino alla via Gallipoli all'altezza del civico 48 per omessa manutenzione della strada pubblica;
b) per l'effetto, condannare l'Ente convenuto a risarcirlo dei danni in conseguenza patiti, nella misura di euro 11.180,98 (di cui euro 3.799,20 per giorni 80 di I.T.T., euro 1.187,25 per 40 giorni di I.T.P. al 50%, euro 4.986,45 per invalidità permanente al 5%, euro 1.000,00 per danno non patrimoniale, euro 675,33 per spese mediche documentate) o in quella diversa ritenuta congrua ed equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo;
c) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Con comparsa depositata in data 30.09.2020 si costituiva in giudizio il che, contestato l'avverso dedotto, concludeva chiedendo: 1) in Controparte_1 via principale, rigettare integralmente la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
2) in subordine, in ipotesi di suo accoglimento, anche solo parziale, accertare e dichiarare che il fatto colposo del Sig. aveva concorso a Parte_1 cagionare il danno e, per l'effetto, diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne erano derivate;
3) sempre in ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, contenere nei limiti di giustizia la quantificazione delle avverse pretese;
4) in ogni caso, con condanna alle spese di lite.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; escusso un teste di parte attrice e dichiaratane la decadenza dall'ascolto degli ulteriori testi indicati;
disposta ed espletata la consulenza tecnica medico-legale d'ufficio richiesta;
nell'udienza del 9,.05.2024 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del 18.11.2024, previo deposito di note conclusive ed all'esito della discussione orale, il Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade e relative pertinenze;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal custode gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass. 11802/2016).
L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione, pertanto su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto.
In quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'ente dimostri che la presenza dell'elemento pericoloso sul manto stradale, non visibile e non segnalato, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c..
Ed infatti, per un verso, deve ritenersi pacifico che l'Amministrazione
Comunale abbia la custodia delle strade cittadine e relative pertinenze e che sia obbligata per legge a curarne la manutenzione;
per altro verso, in giudizio è emerso che la caduta dell'attore e le conseguenze dannose derivatene sono state determinate dalla presenza –sulla via Gallipoli nell'abitato di accanto al cancello del CP_1
ristorante 'da Gustavo'- di un canale di raccolta delle acque piovane abbastanza profondo, non visibile per la mancanza di illuminazione naturale alle ore 21,00 del
01.05.2019 e la scarsezza di quella pubblica, in cui incappava Parte_1
scendendo dal lato passeggero dell'auto su cui era trasportato (lì temporaneamente arrestatasi per un improvviso guasto), rovinando al suo interno e procurandosi lesioni (come dichiarato in giudizio dal figlio , escusso Controparte_2
nell'udienza del 21.09.2022, che, nell'occasione, si trovava alla guida dell'auto in questione, e, dopo esserne sceso per il guasto, assisteva alla caduta dell'attore e gli prestava i primi soccorsi, verificando anche lo stato dei luoghi). In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sull'ente proprietario della strada, il avrebbe quindi dovuto Controparte_1
provvedere ad una più adeguata illuminazione pubblica della zona onde rendere visibile anche in ore serali la presenza del canale o, quantomeno, segnalarne in modo più adeguato la presenza e/o inibire il transito dei veicoli nel tratto interessato affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della strada;
attività tutte mancate nella specie.
Peraltro, la presenza di un cordolo di delimitazione del canale, alto circa 20 cm. (evidenziata nelle foto prodotte in atti), in mancanza di adeguata illuminazione della zona, deve ritenersi costituisse, anziché un presidio di sicurezza, un ulteriore ostacolo nel quale avrebbero ben potuto inciampare gli utenti di quel tratto di strada, rovinando all'interno del canale;
inoltre, la colorazione gialla e nera del predetto cordolo -pure presente- dalle foto in atti appare sbiadita e neppure fosforescente, sicché può ben dedursene che in ore serali non fosse percepibile nemmeno se rischiarata dai fari delle auto.
Infine, anche ove fosse stata percepibile, tale segnalazione avrebbe indicato soltanto che su quel tratto di strada era vietata la sosta (ma non la fermata) dei veicoli, ma non avrebbe costituito avvertenza per i pedoni di fare attenzione alla presenza del cordolo (atteso che, secondo il codice della strada, a tale funzione sono deputate le strisce oblique bianche e nere alternate poste sugli ostacoli).
L'incidente deve quindi ritenersi addebitabile all'Amministrazione Comunale convenuta, per aver violato l'obbligo di conservare e/o manutenere la sede stradale di
Via Gallipoli nell'abitato di in stato di sicurezza in modo da prevenire danni CP_1
agli utenti della stessa.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attore, dall'elaborato redatto dal C.t.u. dott. nominato in corso di giudizio (le cui indagini appaiono puntuali, Persona_1
esaustive e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che in conseguenza dell'evento sinistro in oggetto ebbe a riportare Parte_1
trauma distorsivo del ginocchio e della caviglia dx;
- che tali lesioni di natura traumatica ben attenevano alla dinamica riferita, soddisfacendo i criteri sul nesso di causalità materiale della dottrina medico-legale; - che dette lesioni avevano comportato giorni 20 di I.T.T., giorni 20 di I.T.P. mediamente al 75% seguiti da giorni 20 al 50% e da ulteriori giorni 20 al 25%; - che erano residuati postumi globalmente valutabili come danno biologico nella misura del 4%; - che le spese sostenute dall'attore apparivano congrue e pertinenti per un importo di € 702,03 e non erano prevedibili spese future.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età del danneggiato all'epoca dell'occorso (61 anni) e anche in applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore dell'attore la somma, già valutata all'attualità, di
€ 10.383,00 (di cui € 2.300,00 per I.T.T., € 1.725,00 per I.T.P. al 75%, € 1.150,00 per
I.T.P. al 50%, € 575,00 per I.T.P. al 25%, € 4.633,00 per danno biologico) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da esso sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attore, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
Neppure può essere riconosciuto il danno morale, non essendo state dimostrate in giudizio le sofferenze e conseguenze pregiudizievoli di cui si pretende la riparazione (cfr. Cass. 25164/2020).
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, ritenute congrue e pertinenti dal C.t.u., può riconoscersene il ristoro nella misura di € 702,03.
In conclusione, spetta all'attore a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 11.085,03, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% ex art. 4 comma
4 per mancanza di particolari questioni di fatto e/o di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il a risarcire l'attore dei danni subiti a causa Controparte_1
della caduta occorsagli in data 01.05.2019 in via Gallipoli nell'abitato cittadino nella complessiva misura di € 11.085,03, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
2) condanna altresì il al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1
Antongiulio Cardinale, procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 3.823,95, di cui € 270,05 per esborsi ed € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del convenuto esborsi e compensi CP_1
liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 10 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2077/2020 r.g.
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Antongiulio Cardinale Parte_1 come da mandato in atti, attore
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Christian Valentino Casarano come da mandato in atti, convenuto avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 29.05.2024 venivano precisate le con- clusioni nei termini di cui in verbale.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto datato 05.03.2020, ritualmente notificato, citava in Parte_1 giudizio il dinanzi a codesto Tribunale onde sentire: a) accertare Controparte_1
e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_1 produzione del sinistro occorsogli il 01.05.2019 alle ore 21,00 nell'abitato cittadino alla via Gallipoli all'altezza del civico 48 per omessa manutenzione della strada pubblica;
b) per l'effetto, condannare l'Ente convenuto a risarcirlo dei danni in conseguenza patiti, nella misura di euro 11.180,98 (di cui euro 3.799,20 per giorni 80 di I.T.T., euro 1.187,25 per 40 giorni di I.T.P. al 50%, euro 4.986,45 per invalidità permanente al 5%, euro 1.000,00 per danno non patrimoniale, euro 675,33 per spese mediche documentate) o in quella diversa ritenuta congrua ed equa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sinistro al soddisfo;
c) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Con comparsa depositata in data 30.09.2020 si costituiva in giudizio il che, contestato l'avverso dedotto, concludeva chiedendo: 1) in Controparte_1 via principale, rigettare integralmente la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto;
2) in subordine, in ipotesi di suo accoglimento, anche solo parziale, accertare e dichiarare che il fatto colposo del Sig. aveva concorso a Parte_1 cagionare il danno e, per l'effetto, diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne erano derivate;
3) sempre in ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, contenere nei limiti di giustizia la quantificazione delle avverse pretese;
4) in ogni caso, con condanna alle spese di lite.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.; escusso un teste di parte attrice e dichiaratane la decadenza dall'ascolto degli ulteriori testi indicati;
disposta ed espletata la consulenza tecnica medico-legale d'ufficio richiesta;
nell'udienza del 9,.05.2024 venivano precisate le conclusioni e in quella successiva del 18.11.2024, previo deposito di note conclusive ed all'esito della discussione orale, il Tribunale riservava la causa in decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini.
La più recente giurisprudenza di merito e di legittimità riconduce alla responsabilità da cosa in custodia i danni provocati dai beni demaniali, come le strade e relative pertinenze;
l'art. 2051 c.c. rappresenta una forma di responsabilità oggettiva, il cui accertamento prescinde alla dimostrazione della colpa di chi ha il governo della res; allorché il danneggiato abbia dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell'evento alla sua sfera, allegando elementi –anche presuntivi- a supporto del caso fortuito.
La prova liberatoria, quindi, non coincide con la dimostrazione dell'assenza di colpa del custode, ma postula l'allegazione e la prova di un elemento esterno al rapporto tra custode e res custodita (elemento che può essere integrato da un fatto naturale, dal fatto di un terzo o dal fatto dello stesso danneggiato), che, alterando in modo imprevedibile e non tempestivamente eliminabile lo stato della cosa custodita, incida autonomamente sul nesso eziologico, escludendo la responsabilità dell'Ente proprietario della strada.
La prova dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità dell'insidia o della condotta tenuta dal custode gravano sul custode stesso, il quale deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire ed evitare il danno (cfr. Cass. 11802/2016).
L'attività custodiale, infatti, consiste anche nella prevenzione, pertanto su chi ha il governo della cosa grava l'obbligo di predisporre quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente connessi alla res custodita, e di eliminare gli elementi pericolosi anche non prevedibili, ma verificatisi in concreto.
In quest'ultimo caso, la responsabilità è esclusa solo nel caso in cui l'ente dimostri che la presenza dell'elemento pericoloso sul manto stradale, non visibile e non segnalato, sia dipesa da una causa estemporanea, non eliminabile con immediatezza, intervenendo in tale circostanza il caso fortuito.
Tanto chiarito, va osservato che, nella specie, è indubbio che ricorrano i presupposti applicativi dell'art. 2051 c.c..
Ed infatti, per un verso, deve ritenersi pacifico che l'Amministrazione
Comunale abbia la custodia delle strade cittadine e relative pertinenze e che sia obbligata per legge a curarne la manutenzione;
per altro verso, in giudizio è emerso che la caduta dell'attore e le conseguenze dannose derivatene sono state determinate dalla presenza –sulla via Gallipoli nell'abitato di accanto al cancello del CP_1
ristorante 'da Gustavo'- di un canale di raccolta delle acque piovane abbastanza profondo, non visibile per la mancanza di illuminazione naturale alle ore 21,00 del
01.05.2019 e la scarsezza di quella pubblica, in cui incappava Parte_1
scendendo dal lato passeggero dell'auto su cui era trasportato (lì temporaneamente arrestatasi per un improvviso guasto), rovinando al suo interno e procurandosi lesioni (come dichiarato in giudizio dal figlio , escusso Controparte_2
nell'udienza del 21.09.2022, che, nell'occasione, si trovava alla guida dell'auto in questione, e, dopo esserne sceso per il guasto, assisteva alla caduta dell'attore e gli prestava i primi soccorsi, verificando anche lo stato dei luoghi). In virtù dei sopra ricordati obblighi di manutenzione e custodia gravanti sull'ente proprietario della strada, il avrebbe quindi dovuto Controparte_1
provvedere ad una più adeguata illuminazione pubblica della zona onde rendere visibile anche in ore serali la presenza del canale o, quantomeno, segnalarne in modo più adeguato la presenza e/o inibire il transito dei veicoli nel tratto interessato affinché non costituisse pericolo o causasse pregiudizio agli utenti della strada;
attività tutte mancate nella specie.
Peraltro, la presenza di un cordolo di delimitazione del canale, alto circa 20 cm. (evidenziata nelle foto prodotte in atti), in mancanza di adeguata illuminazione della zona, deve ritenersi costituisse, anziché un presidio di sicurezza, un ulteriore ostacolo nel quale avrebbero ben potuto inciampare gli utenti di quel tratto di strada, rovinando all'interno del canale;
inoltre, la colorazione gialla e nera del predetto cordolo -pure presente- dalle foto in atti appare sbiadita e neppure fosforescente, sicché può ben dedursene che in ore serali non fosse percepibile nemmeno se rischiarata dai fari delle auto.
Infine, anche ove fosse stata percepibile, tale segnalazione avrebbe indicato soltanto che su quel tratto di strada era vietata la sosta (ma non la fermata) dei veicoli, ma non avrebbe costituito avvertenza per i pedoni di fare attenzione alla presenza del cordolo (atteso che, secondo il codice della strada, a tale funzione sono deputate le strisce oblique bianche e nere alternate poste sugli ostacoli).
L'incidente deve quindi ritenersi addebitabile all'Amministrazione Comunale convenuta, per aver violato l'obbligo di conservare e/o manutenere la sede stradale di
Via Gallipoli nell'abitato di in stato di sicurezza in modo da prevenire danni CP_1
agli utenti della stessa.
In ordine ai danni fisici subiti dall'attore, dall'elaborato redatto dal C.t.u. dott. nominato in corso di giudizio (le cui indagini appaiono puntuali, Persona_1
esaustive e corrette e le cui conclusioni questo Giudicante ritiene di condividere, in quanto rigorosamente argomentate dal punto di vista tecnico-scientifico, logicamente motivate e fondate sulla documentazione medica in atti) è risultato: - che in conseguenza dell'evento sinistro in oggetto ebbe a riportare Parte_1
trauma distorsivo del ginocchio e della caviglia dx;
- che tali lesioni di natura traumatica ben attenevano alla dinamica riferita, soddisfacendo i criteri sul nesso di causalità materiale della dottrina medico-legale; - che dette lesioni avevano comportato giorni 20 di I.T.T., giorni 20 di I.T.P. mediamente al 75% seguiti da giorni 20 al 50% e da ulteriori giorni 20 al 25%; - che erano residuati postumi globalmente valutabili come danno biologico nella misura del 4%; - che le spese sostenute dall'attore apparivano congrue e pertinenti per un importo di € 702,03 e non erano prevedibili spese future.
In considerazione degli esiti invalidanti e delle limitazioni psicofisiche eziologicamente derivanti dalle lesioni subite in esito alla caduta per cui è causa, in relazione all'età del danneggiato all'epoca dell'occorso (61 anni) e anche in applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del danno biologico, appare congruo ed equo liquidare in favore dell'attore la somma, già valutata all'attualità, di
€ 10.383,00 (di cui € 2.300,00 per I.T.T., € 1.725,00 per I.T.P. al 75%, € 1.150,00 per
I.T.P. al 50%, € 575,00 per I.T.P. al 25%, € 4.633,00 per danno biologico) a titolo di complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da esso sofferto.
Non essendo emerse in giudizio circostanze eccezionali, diverse da quelle che solitamente derivano da menomazioni del tipo di quelle sofferte dall'attore, non può operarsi la personalizzazione del danno non patrimoniale.
Neppure può essere riconosciuto il danno morale, non essendo state dimostrate in giudizio le sofferenze e conseguenze pregiudizievoli di cui si pretende la riparazione (cfr. Cass. 25164/2020).
In ordine alle spese mediche sostenute e documentate in atti, ritenute congrue e pertinenti dal C.t.u., può riconoscersene il ristoro nella misura di € 702,03.
In conclusione, spetta all'attore a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti in conseguenza dell'occorso la somma complessiva di € 11.085,03, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo.
Alla soccombenza segue il regolamento delle spese e competenze di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi dei parametri di cui al d.m.
55/2014 e ss.mm.ii. per lo scaglione di riferimento, e per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, ridotti del 30% ex art. 4 comma
4 per mancanza di particolari questioni di fatto e/o di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) condanna il a risarcire l'attore dei danni subiti a causa Controparte_1
della caduta occorsagli in data 01.05.2019 in via Gallipoli nell'abitato cittadino nella complessiva misura di € 11.085,03, oltre interessi legali dal dì della liquidazione sino al soddisfo;
2) condanna altresì il al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1
Antongiulio Cardinale, procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 3.823,95, di cui € 270,05 per esborsi ed € 3.553,90 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, cap e iva nelle misure dovute sulle voci soggette;
3) pone definitivamente a carico del convenuto esborsi e compensi CP_1
liquidati al C.t.u. nominato in corso di giudizio.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Lecce, addì 10 giugno 2025
Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)