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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7461 del Ruolo Generale per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato FERRARI ERIKA
e
EF LL (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avvocato CAPPELLUTO LAURAVITA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effet- ti civili)
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 09/10/2024 e EF Parte_1
LL hanno proposto domanda contestuale di separazione e scioglimento del loro matrimonio, unione celebrata in GRICIGNANO DI AVERSA (CE) in da-
pagina 1 di 3 Per_ ta 23/10/1999, dalla quale sono nati due figli: (in data 05/10/2006) e Per_1
(in data 21/01/2009).
I ricorrenti hanno dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della in- tollerabilità della convivenza, chiedendo congiuntamente che la separazione sia regolata dalle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con note in sostituzione dell'udienza del 22/01/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler sottoporre la domanda congiunta alle condizioni sopra richiamate;
la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
La separazione personale fra i coniugi (nata a [...]- Parte_1
IA CA RE (CE) il 01/12/1978) e EF LL (nato a
SANTA MAIA CA RE (CE) il 13/03/1975) deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Quanto alle questioni accessorie, esaminata la documentazione depositata in giu- dizio, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso con- giunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
Vista la contestuale domanda di divorzio, la causa viene rimessa sul ruolo per la fissazione dell'udienza per l'esame della stessa, decorsi i termini di legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi (nata a Parte_1
SANTA MAIA CA RE (CE) il 01/12/1978) e Parte_2
nato a [...] il [...]) che
[...]
hanno contratto matrimonio in data 23/10/1999 a GRICIGNANO DI AVERSA
(CE), come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di GRICI-
GNANO DI AVERSA, atto n. 43 – Parte II – serie A, Anno 1999;
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle condizioni pagina 2 di 3 concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integral- mente trascritte;
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, li- mitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GRICI-
GNANO DI AVERSA (CE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. rimette la causa sul ruolo del Giudice Istruttore per la fissazione dell'udienza per l'esame della contestuale domanda di divorzio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 24/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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