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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/07/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella causa iscritta al R.G.L. n. 6986/2024 promossa da:
- - ass. avv. IANNUZZELLA (parte Parte_1 C.F._1 ricorrente) contro
- - ass. avv. BORLA (parte convenuta) CP_1 P.IVA_1
e
- avv. STORNELLO Controparte_2 PartitaIVA_2
(parte convenuta) all'udienza dell'8/7/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in data 5.8.2024 il sig. ha proposto opposizione Pt_1 avverso la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
111076202400003648000 notificatagli in data 22.5.2024 convenendo in giudizio e chiedendo – previa sospensione del Controparte_3 provvedimento impugnato - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inesistenza e/o inefficacia degli avvisi di addebito opposti, e per l'effetto annullare la tali avvisi nonché la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria opposta relativamente agli avvisi di cui in epigrafe, per tutte le motivazioni addotte nel presente atto;
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale, si chiede di porre
a carico del Sig. la diversa o altra somma che dovesse essere accertata in Pt_1 corso di causa, stabilendone il pagamento in forma rateale, considerando in ogni caso le eventuali somme che dovessero risultare comunque non dovute, anche alla luce della summenzionata crisi di liquidità, con spese di lite compensate”. Il ricorrente ha esposto di aver ricevuto la richiesta di pagamento “per quel che qui interessa, della somma complessiva di Euro 60.432,27= a seguito della presunta notifica degli avvisi di addebito di seguito indicati”:
1) Avviso di addebito N. 410 2022 0000684760000 asseritamente notificato in data
24.5.2022 di complessivi Euro 13.781,12= limitatamente al Modello DM e somme aggiuntive - anno di riferimento 2021 – 2022;
2) Avviso di addebito N. 410 2022 0000684861000 asseritamente notificato in data
24.5.2022 di complessivi Euro 428.88= limitatamente al Modello DM e somme aggiuntive – anno di riferimento 2020 – 2021;
3) Avviso di addebito N. 410 2023 0000995784000 asseritamente notificato in data
31.5.2023 di complessivi Euro 32.718,47 limitatamente al Modello DM e somme aggiuntive – anno di riferimento 2022;
4) Avviso di addebito N. 410 2023 0001289142000 asseritamente notificato in data
23.6.2023 di complessivi Euro 329,99 limitatamente a Contributi sospesi e somme aggiuntive – anno di riferimento 2020;
5) Avviso di addebito N. 410 2023 0001289243000 asseritamente notificato in data
23.6.2023 di complessivi Euro 5.884,92 limitatamente al Modello DM e somme aggiuntive – anno di riferimento 2020;
6) Avviso di addebito N. 410 2023 0002265238000 asseritamente notificato in data
21.10.2023 di complessivi Euro 7.618,88 limitatamente al Modello DM e somme aggiuntive – anno di riferimento 2023”.
Questi i motivi di opposizione:
I. “Inesistenza degli avvisi di addebito”, in quanto mai notificati in precedenza;
II. “Duplicazione della pretesa creditoria azionata”: “l'Ufficio chiede in pagamento all'esponente il Modello DM anno 2021, anno 2022, anno 2023 per ben due volte e indicando sempre importi diversi. Più dettagliatamente: il Modello DM anno 2021 è chiesto in pagamento sia con l'avviso di addebito N. 410 che con l'avviso di addebito n.
410 2022 0000684861000; il Modello DM anno 2022 è chiesto in pagamento sia con
l'avviso di addebito N. 410 2022 000068476000, che con l'avviso di addebito n. 410
2023 0000995784000; il Modello DM anno 2023 è chiesto in pagamento sia con l'avviso di addebito N. 410 2023 00012892430000, che con l'avviso di addebito n. 410 2023
0002265238000, per importi sempre diversi. Ne deriva quindi, la totale indeterminatezza del credito oggetto del titolo azionato dall'Ente”; III. “Crisi di liquidità del Sig. per ritardo nei pagamenti anche da parte della Pt_1
Pubblica Amministrazione – Annullamento della pretesa creditoria de qua – In subordine: istanza di rateazione per il pagamento di quanto eventualmente dovuto”:
“negli ultimi anni si è trovato in enormi ed improvvise difficoltà economiche, tanto da dover affrontare una vera e propria crisi di liquidità aziendale dovuta al ritardo nei pagamenti da parte di soggetti privati nonchè della Pubblica amministrazione In ragione di quanto sopra, si chiede quindi di annullare la pretesa creditoria in questa sede azionata ovvero, appurata l'effettiva debenza dell'importo chiesto in pagamento (…) porre a carico del Sig. l'eventuale pagamento di quanto effettivamente Pt_1 dovuto, in forma rateale”.
si è costituita in giudizio eccependo il Controparte_4 proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile in quanto tardivo, essendo decorso il termine di 40 giorni previsto dall'art.24 d.lgs.
46/1999 per contestare il merito della pretesa contributiva.
Integrato il contradditorio su ordine del giudice, l si è costituito in giudizio CP_1 chiedendo la reiezione del ricorso documentando l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito e alla prima udienza la parte ricorrente ha rinunciato all'istanza di sospensiva.
Con successivo ricorso depositato in data 2.12.2024, il ricorrente ha convenuto in giudizio e proponendo opposizione Controparte_4 CP_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 110 2024 90372551 57/000, notificata in data
22.10.2024, con la quale gli è stato chiesto il pagamento di complessivi euro 39.084,33 in relazione a due avvisi di addebito (n. 41020230000995784000, n. 4102023
0001289243000), già oggetto della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria impugnata nel primo giudizio.
Il ricorrente ha ribadito i motivi di opposizione formulati nel primo ricorso ed inoltre ha contestato la legittimità della pretesa avversaria sotto ulteriori profili: (IV) perché reiterata, a seguito della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, (V) per la
“violazione del diritto di difesa del contribuente”, essendo stata omessa l'allegazione degli avvisi di addebito;
(VI) per l' “omessa indicazione del conteggio degli interessi”.
si è costituita eccependo il proprio difetto Controparte_4 di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni relative al merito e l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo. Anche l ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione e, nel merito, ha chiesto la reiezione del ricorso dando atto di aver regolarmente notificato tutti gli avvisi di addebito.
Tentata vanamente la conciliazione, la causa è stata discussa dalle parti all'odierna udienza.
2. Considerato che la parte ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di ipoteca e l'intimazione di pagamento, atti prodromici all'esecuzione che si collocano nella fase di riscossione curata da , ed ha Controparte_4 anche contestato il merito della pretesa contributiva, non appaiono fondate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva spiegate dalle due parti convenute, che sono i legittimi contraddittori del ricorrente in relazione alle contestazioni formulate nel presente giudizio, ciascuna per gli atti di propria competenza.
3. Appare infondato il motivo di ricorso sub I (“Inesistenza degli avvisi di addebito”, in quanto mai notificati in precedenza):
- l ha infatti dimostrato di aver notificato tutti gli avvisi di addebito all'indirizzo CP_1
, indicato nella visura camerale prodotta dalla stessa parte Email_1 attrice (sub doc. 3 ric RGL 6986/2024) e la controparte né alla prima udienza, né in sede di discussione, ha contestato di aver ricevuto tali p.e.c. (v. docc.
1-6 RGL 6986/2024);
- risulta dunque palesemente smentita l'allegazione della parte attrice secondo cui il sig.
sarebbe venuto a conoscenza delle pretese creditorie dell' solo Pt_1 CP_1 dopo la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ne consegue l'inammissibilità della doglianza sopra indicata sub II riferita alla duplicazione delle pretese oggetto dei due avvisi di addebito (“Duplicazione della pretesa creditoria azionata”: “l'Ufficio chiede in pagamento all'esponente il Modello DM anno 2021, anno 2022, anno 2023 per ben due volte e indicando sempre importi diversi.
Più dettagliatamente:
- il Modello DM anno 2021 è chiesto in pagamento sia con l'avviso di addebito N. 410
2022 000068476000, che con l'avviso di addebito n. 410 2022 0000684861000;
- il Modello DM anno 2022 è chiesto in pagamento sia con l'avviso di addebito N. 410
2022 000068476000, che con l'avviso di addebito n. 410 2023 0000995784000;
- il Modello DM anno 2023 è chiesto in pagamento sia con l'avviso di addebito N. 410
2023 00012892430000, che con l'avviso di addebito n. 410 2023 0002265238000, per importi sempre diversi”): - secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, l'opposizione tardiva avverso gli avvisi di addebito è possibile solo con finalità recuperatoria, quando il contribuente attraverso un estratto di ruolo apprenda per la prima volta dell'esistenza di iscrizioni a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione del titolo esecutivo nei suoi confronti (Cass. SS.UU. sentenza 1974/2015), circostanza che nel caso di specie non ricorre, in quanto l ha regolarmente notificato gli avvisi di addebito, CP_1
- la valida notifica del titolo rende inammissibile un'azione di tipo “recuperatorio” (v.
Cass. Sez. Un. 19704/2015), volta cioè alla contestazione del merito della pretesa creditoria, posto che tale contestazione avrebbe invece dovuto essere fatta valere entro il termine perentorio di 40 giorni previsto dalla legge (art. 24 d. lgs. 46/1999).
4. Appare del tutto irrilevante ai fini della decisione l'accertamento dell'asserita situazione di “crisi di liquidità” in cui verserebbe il ricorrente, trattandosi di una circostanza che al più avrebbe esser fatta valere prima dell'instaurazione del presente giudizio per concordare con un piano di Controparte_4 rateazione ma che all'evidenza non è idonea ad estinguere i crediti contributivi. Risulta dunque infondato il motivo di opposizione sopra indicato sub III.
5. Lo stesso deve dirsi quanto alla dedotta illegittimità dell'emissione dell'intimazione di pagamento “in pendenza di contenzioso relativo alla medesima pretesa” (motivo sub IV) posto che, avendo la parte ricorrente rinunciato alla prima udienza all'istanza di sospensiva, nulla impediva ad di inviare Controparte_4 alla parte debitrice una ulteriore richiesta di pagamento, successiva alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nell'ambito dell'attività di riscossione ad essa affidata.
6. Quanto alla doglianza con la quale è stata lamentata la “cripticità dell'atto opposto” per “omessa indicazione del conteggio degli interessi” (motivo sub VI) si osserva, preliminarmente, che non risulta chiaro dal tenore dell'atto se essa si riferisca agli avvisi di addebito o all'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio.
Ciò posto, si rileva che
- nel primo caso tale doglianza sarebbe inammissibile perché tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere formulata entro il termine perentorio di 40 giorni previsto dalla legge (art. 24 d. lgs. 46/1999), decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito;
- nel secondo caso essa sarebbe parimenti tardiva: il ricorso è stato infatti depositato in data 2.12.2024, oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 22.10.2024 (come indicato a pag. 1 del ricorso), termine previsto dall'art. 617
c.p.c. per far valere i vizi di forma del processo esecutivo ed applicabile al presente giudizio in ragione del rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs.
n. 46 del 1999. (così, tra le altre, Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 1096/2021e n.
24662/2013; Cass. Sez. 3, sentenza n. 15275/2006).
7. Per lo stesso motivo risulta tardiva la doglianza sub V (“violazione del diritto di difesa del contribuente” per omessa allegazione degli avvisi di addebito), essendo stato eccepito un vizio di forma dell'intimazione di pagamento oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
8. Essendo stata accertata l'infondatezza di tutti i motivi di opposizione, entrambi i ricorsi devono essere respinti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo senza l'aumento per la riunione delle cause (tenuto conto dell'unicità della pretesa dell pur se CP_1 azionata da con due distinti atti, dando Controparte_4 così causa ad una pluralità di giudizi) ed in misura prossima ai valori minimi di cui al d,m. 55/2014 (in considerazione delle precarie condizioni economiche del ricorrente e della volontà di procedere a pagamenti rateali da lui manifestata).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, respinge le domande del ricorrente, dichiara tenuto e condanna il ricorrente a rimborsare alle controparti le spese di lite, liquidate in complessivi euro 3500 e spese forfetarie in misura del 15% in favore di ciascuna, oltre I.V.A. C.P.A. in favore di . Controparte_4
la giudice
Roberta PASTORE