Articolo 7 della Legge 30 luglio 1959, n. 540
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 agosto 1959
Art. 7.
Per l'esercizio finanziario 1959-60 e' autorizzata la spesa di lire 500.000.000, per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell' art. 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
Entrata in vigore il 15 agosto 1959