Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 2861
CASS
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Tardività della notifica del verbale di accertamento

    La Corte ha rigettato il ricorso, confermando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la tardività della notifica del verbale di accertamento costituisce un vizio procedurale che deve essere fatto valere con opposizione tempestiva al verbale stesso, non potendo essere fatta valere in sede di opposizione all'ingiunzione di pagamento se non è stata contestata la notifica tardiva del verbale originario. La notifica, anche se tardiva, è considerata un requisito di validità e non di esistenza del titolo esecutivo, purché sia stata conosciuta dal destinatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 2861
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2861
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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