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Decreto 9 aprile 2025
Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 871/23 (+ fasc. riunito 1224/23) R.G.
CORTE di APPELLO di MESSINA I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati: 1) dr. Massimo GULLINO Presidente
1) dr. Augusto SABATINI Consigliere
2) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente DECRETO nel procedimento di reclamo ex art. 739 c. p. c., iscritto al n. 871/2023 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione (cui è riunito il n. 1224/23 R.G.), avverso il decreto emesso dal Tribunale di Patti in data 16 maggio 2023, a definizione del ricorso contraddistinto con il NRG 449/2022 promosso dalla e finalizzato alla regolamentazione della potestà genitoriale sul figlio nato da una relazione di CP_1 Per_1 fatto intrattenuta con il nonché alla determinazione della misura del mantenimento del minore; vertente CP_2 tra
, nata a [...] il [...] ( ) ivi residente in [...] C.F._1
Lucania n. 15 ed elettivamente in Messina, via Centonze n. 36 (telefax 090710677 pec: ove potranno pervenire comunicazioni e/o notificazioni) presso Email_1 zza ( ) che la rappresenta e difende per C.F._2 mandato in atti;
Reclamante- Reclamata incidentale (nel proc. n. 1224/23)- contro
nato a [...] il [...], ( ) Controparte_3 CodiceFiscale_3 residente Giardini Naxos, via Agrigento n.15, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Barbiero ( ) come da mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo CodiceFiscale_4 studio sito in Messina, via Scite n.23. (pec e fax 0906406009) Email_2
Reclam (nel proc. n. 1224/23)- e con l'intervento del Pubblico Ministero – Sede, nella persona del S. Procuratore Generale, dott.
Persona_2
sciogliendo la riserva assunta in esito all'udienza “cartolare” del 15.01.2025;
*****
Va premesso che con ricorso depositato ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. , Parte_1 premettendo di aver convissuto more uxorio con e ch Controparte_3 era nato il figlio in data 18.12.2015, ha chiesto all'adito Tribunale l'affidamento Per_1 congiunto della prole con collocazione privilegiata presso la sua dimora, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti del figlio, la corresponsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura mensile di € 450,00, oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella quota del 50%.
1 , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in via Controparte_3 riconvenzionale, ha chiesto la condanna della ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale subìto per avergli ostacolato l'esercizio del diritto di visita nei confronti del figlio;
lo stesso ha affermato di essere disponibile a versare per il mantenimento del figlio un assegno mensile di € 250,00.
, con note depositate in data 8.6.2022, modificando la domanda avanzata Parte_1 nell'atto introduttivo, ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore evidenziando, a tal fine, che il resistente aveva trascurato le problematiche del figlio in quanto affetto da un “deficit comportamentale”, aveva sottovalutato l'esigenza delle necessarie e costanti cure di cui il minore aveva avuto bisogno e aveva raramente cercato il figlio dimostrando, pertanto, disinteresse nei suoi confronti.
Con ordinanza depositata in atti il Collegio avanzava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che non sortiva effetto tra le parti.
All'esito della camera di consiglio del 12.5.2023, il Collegio del Tribunale di Patti emetteva il decreto oggetto del presente reclamo, pubblicato in data 16.5.2023, con il quale:
1. - disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con domiciliazione privilegiata presso la residenza della madre;
2. - disponeva che il padre – salvo diverso accordo tra le parti che tenga conto delle esigenze del minore – avrebbe dovuto esercitare il diritto-dovere di visita del figlio minorenne secondo il calendario indicato nella parte dispositiva del provvedimento;
3. - poneva a carico di parte resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante corresponsione della somma mensile di € 350,00, oltre adeguamenti ISTAT, importo da versare presso il domicilio della ricorrente entro il quinto giorno di ogni mese;
4 - poneva l'obbligo a carico delle parti di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per il figlio, da intendersi nei termini e secondo le caratteristiche di cui in parte motiva;
5 - rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
6 - compensava le spese di lite tra le parti.
§
Avverso tale decisione proponeva reclamo con ricorso depositato in data Parte_1
12.7.2023, limitatamente ed esclusivamente in ordine al quantum del chiesto mantenimento, ritenuto non sufficiente alla luce della peculiarità della fattispecie oggetto di causa e precisamente delle seguenti circostanze:
1) il figlio della coppia è affetto da documentata disabilità;
2) il minore è stabilmente domiciliato a Patti con la madre, la quale presta attività lavorativa a Messina e provvede in via esclusiva alla gestione di un bambino affetto da documentate criticità psicomotorie, in assenza di supporto dei di lei genitori perché anch'essi, per l'avanzata età, bisognosi di cure. Circostanza questa che impone alla sig.ra la necessità di CP_1 sopperire con figure esterne alla famiglia, e, dunque, con importante esborso economico ai tempi di cura e di sorveglianza del minore in concomitanza dei tempi di sua prestazione lavorativa e di quelli necessari per coprire la distanza due volte al giorno CP_4
2 3) il al di là dell'attività lavorativa espletata quale infermiere strutturato presso l'Ospedale CP_2
Sirina di Taormina, percepisce emolumenti non fatturati provenienti dall'attività privata espletata che la professionalità conseguita gli permette di potere svolgere.
Tali elementi secondo la reclamante non sarebbero stati presi in considerazione dal Tribunale, il quale avrebbe tra l'altro erroneamente affermato che la reclamante non aveva “indicato né provato le sue attuali condizioni economiche”, dato questo che sarebbe smentito dalla documentazione in atti, avendo la “depositato dichiarazione sostitutiva attestante la propria consistenza immobiliare CP_1 nonché busta azione dei redditi”, senza incontrare contestazione alcuna da controparte.
Di contro, invece, ella aveva contestato puntualmente la busta paga prodotta dal in CP_2 quanto a suo dire viziata dalla “preordinazione dei prestiti al giudizio pendente e ciò al solo fine di prospettare una situazione economica del sig. ai limiti della sopravvivenza” ed aveva richiesto specifici CP_2 accertamenti di Polizia Giudiziaria finalizzati a dimostrare la effettiva destinazione delle somme oggetto dei simulati prestiti oltre che a provare la redditizia attività extralavorativa del CP_2
Insisteva, quindi, negli accertamenti richiesti ove la documentazione in atti non fosse ritenuta sufficiente allo scopo.
Specificava, quindi che, pur avendo il Tribunale riconosciuto l'esistenza della disabilità del minore, non aveva tenuto conto delle spese ulteriori necessarie per il suo mantenimento atteso che durante l'assenza per lavoro della la stessa deve appoggiarsi a figure esterne, CP_1 retribuite ben oltre euro 800,00 al mese, per cui del tutto insufficiente si palesa l'ammontare dell'attuale mantenimento, pari ad €. 350,00 mensili.
Né poteva ritenersi giustificativo di tale soluzione economica, il “conseguimento da parte della sig.ra dell'emolumento corrisposto al minore quale indennità di frequenza per essere inconfutabile che detto CP_1 importo non deve essere valutato ai fini del prescritto mantenimento trattandosi di somme erogate al minore per la sua frequenza al Centro riabilitativo, non percepito per le mensilità estive e non solo perché l'erogazione di detto importo potrebbe venir meno all'esito del mancato rinnovo delle autorizzazioni necessarie da parte della Commissione Medica a ciò preposta, dovendo il Centro ove si svolgono le terapie riabilitative consentire la pratica della terapia anche in favore di altri aventi diritto in graduatoria, ma fondamentalmente poiché le somme percepite a titolo di indennità di frequenza vengono normalmente utilizzate dalla sig.ra in conformità alla finalità CP_1 sottesa a detta provvidenza e ciò per l'acquisto di materiale didattico-educativo necessario per il recupero psicomotorio del minore, per l'acquisto di giochi necessari per lo sviluppo cognitivo dello stesso nonché per l'intrattenimento del bambino in giochi finalizzati a migliorare l'attenzione, deficit questo del quale il minore è portatore in uno al ritardo psicomotorio e del linguaggio”.
Insisteva, quindi, nel chiedere l'aumento dell'assegno fino ad €. 450,00 con “riserva di agire in separata sede sia per il recupero delle somme maturate e non corrisposte a titolo di mantenimento a far data dalla proposizione di detto giudizio stante la retroattività del provvedimento alla data di proposizione della domanda, sia per gli anni antecedenti all'odierno giudizio”.
Chiedeva, infine, la riforma del provvedimento anche in ordine alla regolamentazione delle spese, ingiustamente compensate.
Ribadiva, ove occorrenti, le richieste istruttorie già formulate in primo grado e disattese dal Tribunale.
§ 3 Con decreto emesso dal Presidente della Prima Sezione Civile veniva fissata l'udienza di comparizione parti del 13.11.2023, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con la trattazione scritta, con onere di notifica alla controparte entro il 18.9.2023.
Il ricorso ed il decreto fissazione udienza venivano notificati alla controparte in data 25.7.2023.
§
Con comparsa depositata in data 28.10.2023 si costituiva il quale si Controparte_3 opponeva alle richieste istruttorie, affermando di avere sempre adempiuto ai propri obblighi e di essere monoreddito, percependo lo stipendio di €. 1.100,00, come si poteva evincere dalla documentazione reddituale allegata alla memoria di costituzione nel giudizio innanzi al Tribunale di Patti. Affermava, quindi, di non avere altri redditi e che la rimanente parte dello stipendio, al netto dell'assegno che mensilmente versava a favore del minore, veniva impiegata per il pagamento delle utenze domestiche, per l'acquisto di carburante e la manutenzione dell'autovettura, acquisti di generi alimentari di prima necessità e quant'altro serviva per mantenere un livello di vita dignitoso.
Assumeva, ancora, che non corrisponde al vero la circostanza che egli percepirebbe un canone di locazione per un immobile adibito a studio medico. Tale eccezione, esaminata dal Tribunale di Patti, è stata rigettata atteso che il contratto di comodato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate è stato depositato in atti unitamente alla memoria di costituzione.
Di converso parte reclamante non avrebbe allegato la documentazione reddituale, come rilevato dallo stesso Tribunale di Patti, ancorché presti attività lavorativa alle dipendenze di un istituto di credito.
Aggiungeva che la reclamante riceve mensilmente un assegno di € 370,00 che l'INPS eroga a favore del minore e percepisce l'assegno unico al 100%.
§
Con separato ricorso depositato il 25.10.2023, impugnava il Controparte_3 medesimo decreto affidando l'impugnazione a due motivi:
- con il primo motivo deduceva l'erroneità della pronuncia in punto di quantum, chiedendo il ridimensionamento ad €. 250,00.
- con il secondo motivo di reclamo il educeva l'errata valutazione del Tribunale in CP_2 ordine al rigetto della domanda di risarcimento danno esistenziale da liquidare in via equitativa, avanzata in primo grado a causa dei comportamenti ostacolanti tenuti dalla controparte, precludendogli di vedere il figlio, da risarcire in via equitativa
Veniva così iscritto il proc. n. 1224/2023 R.G.V.G.
Controparte si costituiva sollevando eccezione di inammissibilità per non avere proposto reclamo incidentale.
Rileva, in particolare “In base all'art. 333 cpc le parti a cui sia stata notificata l'impugnazione principale devono proporre a pena di decadenza le loro impugnazioni incidentali nello stesso processo con la conseguenza che le
4 impugnazioni successive alla prima avranno carattere incidentale anche se dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, da fare valere nei confronti di questi e in relazione ad un capo diverso ed autonomo della pronunzia impugnata.” Nel merito, deduceva l'infondatezza del reclamo avversario.
§
Con ordinanza emessa in data 5.2.2024, la Corte, disposta la riunione dei due procedimenti, in quanto aventi ad oggetto separati reclami avverso il medesimo decreto, rinviava la causa alla data del 18.3.2024, con le modalità cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c. ed a tale data assumeva la causa in riserva.
Con successiva ordinanza emessa in data 12/28.7.2024, la Corte rimetteva la causa sul ruolo, disponendo indagini tributarie, anche di natura bancaria, circa la consistenza patrimoniale ed i redditi (da lavoro, percezione utili societari, beni immobili, eredità etc.) - anche non dichiarati - delle parti e rinviava per il prosieguo al 25.11.2024, data successivamente aggiornata al 13.1.2025.
All'esito di tale ultima udienza cartolare, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la Corte assumeva nuovamente la causa in riserva, a scioglimento della quale osserva quanto segue.
§
Il reclamo principale merita accoglimento con conseguente rigetto del primo motivo di reclamo ex adverso proposto dal CP_2
Preliminarmente va rilevato che il rito camerale, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, non preclude la proponibilità del reclamo incidentale, con il solo limite che quest'ultimo sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale sia al termine dell'inchiesta.
La pienezza del contraddittorio risulta rispettata nel caso di specie, con la conseguenza che va disattesa l'eccezione d'inammissibilità proposta dalla reclamante principale avverso il reclamo proposto da controparte, facente leva sulla norma di cui all'art. 333 c.p.c., per il vero calibrata sulle impugnazioni ordinarie e non estensibile ai reclami ex art. 737 c.p.c., specie in materie come quella in esame in cui prevalgono gli interessi relativi alla tutela della prole.
§
Nel merito, occorre prendere le mosse dagli accertamenti tributari compiuti, su delega della Corte, dalla Guardia di Finanza sulle posizioni economiche dei contendenti, dai quali si ricava quanto segue.
Per quanto riguarda la è emerso che la stessa, in relazione all'anno 2022 ha percepito CP_1 redditi pari ad €. 35.987,00 ed in relazione all'anno 2023 ha percepito redditi pari ad €. 38.914,00, in entrambi i casi corrisposti dal datore di lavoro, Banca Nazionale del Lavoro S.P.A.
Secondo quanto emergente dalle indagini tributarie, con tale reddito la eve far fronte CP_1 ad un finanziamento di €. 26.666,67 acceso il 27.5.2022 ed ancora in corso, con scadenza in data
5 27.4.2032 (Cfr. foglio 2 degli accertamenti della GG.FF.); tale dato va aggiornato a seguito della produzione documentale allegata alle note di trattazione scritta, depositate dalla reclamante in data 15.11.2024, da cui si evince che la stessa ha contratto nelle more (agosto 2024) altro finanziamento, per l'importo di € 30.075,19, con cui avrebbe in parte estinto quello contratto nel 2022, sì da essere allo stato gravata da due finanziamenti, di cui uno per un importo mensile di € 507,65 per la durata di 10 anni e l'altro per un importo mensile di € 83,47 per tre anni.
Tale indebitamento, secondo quanto evidenziato dalla parte, senza alcuna efficace contestazione di controparte, sarebbe dovuto alla necessità di reperire la liquidità necessaria per sopperire alle carenti contribuzioni del padre del bambino, non avendo egli corrisposto la quota-parte delle spese straordinarie e avendo lo stesso continuato a corrispondere sempre l'importo di €. 250,00 mensili, nonostante la diversa previsione del Tribunale di Patti che ha elevato la quota del suo contributo ad €. 350,00.
In ragione di tali esborsi il suo reddito sostanzialmente può ritenersi equiparabile a quello formalmente percepito dal così dovendosi ritenere del tutto elisa la differenza CP_2 reddituale, viceversa invocata dal a sostegno della propria richiesta di diminuzione CP_2 dell'importo dell'assegno di mante
Circa la posizione economica del infatti, è emerso che in relazione all'anno di imposta CP_2
2022 sono stati corrisposti redditi da lavoro dipendente e assimilati pari ad €. 31.627,35, mentre in relazione all'anno di imposta 2023, i redditi percepiti sono stati pari ad €. 32.833,09 (importi da ritenersi evidentemente al netto delle ritenute per finanziamento - mutuo - riportate nelle buste paga prodotte dal reclamato, sotto la voce “cess. Banca Sassari Spa” e “Delega Banca di Sassari s.p.a.” rispettivamente per €. 270,00 ed €. 329,00).
Né può tenersi conto ai fini in esame del contributo di circa €. 300,00 che viene erogato mensilmente alla madre dall'Ente Previdenziale per l'assistenza al minore, in quanto come pure allegato dalla reclamante, tale emolumento (oltre ad essere rimesso alle valutazioni di volta in volta svolte dalla Commissione medica a ciò preposta e a non essere erogato per il periodo estivo) è integralmente eroso dalle spese sostenute dal genitore domiciliatario in conformità alla finalità sottese a detta provvidenza e cioè “per l'acquisto di materiale didattico-educativo necessario per il recupero psicomotorio del minore, per l'acquisto di giochi necessari per lo sviluppo cognitivo dello stesso nonché per l'intrattenimento del bambino in giochi finalizzati a migliorare l'attenzione, deficit questo del quale il minore è portatore in uno al ritardo psicomotorio e del linguaggio”.
Di contro, deve osservarsi che il risultato proprietario, per intero, di un immobile CP_2 cat. A/10, in catasto al foglio 8, part. 347, sub) 12, classe U, consistenza 6,5, ubicato in Giardini Naxos, Via Agrigento nr. 15, piano T, con una rendita catastale di €. 2.685,58.
Tale immobile appare suscettibile di essere messo a reddito;
invero, mentre precedentemente risultava essere stato concesso parzialmente (per una stanza della superficie di mq. 35) in comodato d'uso, dalla visura allegata dalla Guardia di Finanza si evince come il sia CP_2 divenuto parte locatrice in un contratto di locazione (data stipula 15.1.2024, data registrazione 31.1.2024) sia pure, allo stato, per il dichiarato modesto valore di €. 250,00 annuale, che deve verosimilmente riferirsi proprio al citato immobile non risultando altre possidenze immobiliari a nome del reclamato.
6 Posta tale situazione economica, sotto il profilo prettamente giuridico è appena il caso di rilevare che quello di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nell'art. 30 della Costituzione, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
In tale ottica, la giurisprudenza è costante nel ritenere, ad esempio, che anche il genitore disoccupato sia obbligato a mantenere i figli e che neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale «… il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato …», sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità.
In particolare, con riferimento al quantum del mantenimento in favore dei figli, come disposto dagli artt. 337 ter e 316 bis c.c., ciascuno dei genitori deve provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito. Ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. l'assegno periodico, in applicazione appunto del principio di proporzionalità, deve essere determinato dal giudice tenendo conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto da quest'ultimo in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi.
La combinazione dei due fattori appena menzionati (situazione fattuale e coordinate giuridiche) rende evidente come debba essere del tutto disattesa la richiesta del di CP_2 ridimensionamento dell'obbligo di mantenimento posto a suo carico, mentre debba essere, di contro, accolta la domanda dell'appellante principale di aumento di tale contribuzione fino all'importo di €. 450,00.
Invero, in tal senso depone la valutazione di tutte le condizioni specifiche del caso concreto e segnatamente la circostanza che il bambino, adesso di 9 anni di età, risulta in maniera nettamente prevalente affidato alle cure della madre, presso la quale ha il domicilio, la quale deve quindi provvedere in maniera quasi esclusiva a soddisfare tutte le sue esigenze di cura e di crescita, rese più gravose nel caso di specie dalle problematiche personali del minore quali emergenti dagli atti (lo stesso, invero, risulta affetto da un “disturbo evolutivo misto con particolare compromissione del linguaggio espressivo”, che sotto il profilo funzionale si traduce in un “ritardo psicomotorio” con ritardo del linguaggio espressivo) con tutto il surplus di attenzioni non solo affettive e di presenza fisica che ciò comporta, ma anche d'impegno economico ad esse correlate, anche in considerazione del fatto che la madre espleta attività lavorativa fuori dal luogo di residenza, con conseguente necessità di avvalersi del supporto di altre figure esterne per sopperire a tutte le necessità del minore durante la sua assenza.
Né può ritenersi che tali esigenze siano sufficientemente controbilanciate dall'erogazione per il 100%, anziché per il 50%, dell'assegno unico erogato dall'INPS, trattandosi di una misura di sostegno economico alle famiglie con figli che va a sommarsi al mantenimento disposto dal giudice e non ne può pertanto comportare una contrazione.
Appare, quindi, equo e conforme a giustizia, oltre che rispondente al precipuo interesse del minore, fissare in €. 450,00 l'assegno di mantenimento a carico del padre.
7 §
L'appello incidentale appare infondato anche in ordine al secondo motivo.
Circa la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal rigettata dal giudice di prime CP_2 cure e qui riproposta quale secondo motivo di reclamo, va rilevato che la decisione assunta sul punto appare immune dalle censure mosse dal richiedente, atteso che dalla corrispondenza epistolare prodotta dalle parti non si evince una condotta ostruzionistica della madre volta ad impedire al padre l'esercizio del diritto di visita, rinvenendosi anzi, in più passaggi, plurimi inviti rivolti dalla l i un più consapevole e costante esercizio dei propri doveri CP_1 CP_2 di padre, non solo sotto il profilo economico ma “soprattutto sotto quello affettivo” oltre che manifestazioni di disponibilità alla consegna del bambino, sia pur legata alla volontà del minore di permanenza con il padre (Cfr., tra le tante, missive dell'1.12.2021, del 24.9.2022, del 3.11.2022 e, da ultimo, missiva trasmessa via mail il 2.8.2023).
§
L'accoglimento dell'appello principale impone di rivedere (d'ufficio) il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito finale.
La Suprema Corte si è occupata più volte del concetto di soccombenza (Cfr. Cass. Civ. nn. 2262 del 20/08/1966, 3309 del 03/06/1985, 15705 del 27/07/2005) ed è principio pacifico e risalente, che, ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza deve essere valutata in base all'esito complessivo del giudizio, ossia al risultato finale conseguito dall'attore.
Corollario di tale principio è che in caso di accoglimento solo parziale della domanda il giudice può disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non può mai condannare l'attore, pur sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto (vedasi Cass. Civ. nn. 26918 del 24/10/2018, 19122 del 28/09/2015).
In questa prospettiva reputa la Corte che, risultando la ricorrente (oggi reclamante principale) vittoriosa sulla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento ma soccombente sulla domanda principale di affido esclusivo mentre il reclamato, vittorioso sotto tale ultimo profilo è risultato però soccombente in ordine alle domande a sua volta proposte, sussistono i presupposti per compensare tra le parti 2/3 delle spese del giudizio, dovendosi porre la rimanente parte di 1/3 a carico del reclamato revalentemente soccombente. CP_2
Tali spese devono liquidarsi, per entrambi i gradi, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 37/2018 (in vigore dal 26 aprile 2018) – qui applicabile ratione temporis –, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale «in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice
8 dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
<> evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza » (così Cass. Civ. n. 31884/2018).
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile- complessità bassa), applicando i parametri tariffari tra i minimi ed i medi - in considerazione della entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese -, esse si liquidano (per la quota di 1/3) in complessivi € 2.000,00 a titolo di onorario, di cui € 400,00 per la fase di studio della controversia, € 300,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase istruttoria e € 700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso contributo unificato e oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Per il secondo grado, applicando i diversi parametri di cui allo scaglione relativo al valore della causa, secondo i criteri di cui all'art. 13 c.p.c., va liquidata (per la frazione di 1/3) la somma di € 1.500,00 per onorario – di cui €. 350,00 per la fase di studio della controversia, €. 250,00 per la fase introduttiva del giudizio, €. 400,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 500,00 per la fase decisionale – oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, ad IVA e CPA come per legge.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)”.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, «il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» (Cfr. Cassazione civile, Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 – 06-) rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (Cfr. sul punto, anche Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27867 del 30/10/2019 -Rv. 655780 – 01-).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1 avverso il decreto emesso dal Tribunale di Patti in data 16 maggio 2023 e su quello proposto da avverso lo stesso decreto, così provvede: Controparte_3
9 - in accoglimento del reclamo principale ed in parziale riforma del decreto impugnato, ridetermina l'assegno di mantenimento dovuto dal alla a titolo di CP_2 CP_1 mantenimento del figlio minore in €. 450,00 mensili, oltre adeguamenti ISTAT, fermo restando nel resto il decreto impugnato;
- rigetta integralmente il reclamo incidentale del CP_2
- condanna al pagamento nei confronti di Parte_2 Parte_1 di 1/3 delle spese del giudizio di primo e di secondo grado, che si liquidano (per tale
[...]
) in complessivi €. 2.000,00 (per il primo grado) e €. 1.500,00 (per il secondo grado) – ripartiti come in parte motiva-, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti la rimanente frazione di 2/3;
- dà atto dei presupposti per porre a carico del reclamante incidentale il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Messina, così deciso in esito alla Camera di Consiglio (svoltasi da remoto) del 28 marzo 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
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CORTE di APPELLO di MESSINA I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati: 1) dr. Massimo GULLINO Presidente
1) dr. Augusto SABATINI Consigliere
2) dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente DECRETO nel procedimento di reclamo ex art. 739 c. p. c., iscritto al n. 871/2023 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione (cui è riunito il n. 1224/23 R.G.), avverso il decreto emesso dal Tribunale di Patti in data 16 maggio 2023, a definizione del ricorso contraddistinto con il NRG 449/2022 promosso dalla e finalizzato alla regolamentazione della potestà genitoriale sul figlio nato da una relazione di CP_1 Per_1 fatto intrattenuta con il nonché alla determinazione della misura del mantenimento del minore; vertente CP_2 tra
, nata a [...] il [...] ( ) ivi residente in [...] C.F._1
Lucania n. 15 ed elettivamente in Messina, via Centonze n. 36 (telefax 090710677 pec: ove potranno pervenire comunicazioni e/o notificazioni) presso Email_1 zza ( ) che la rappresenta e difende per C.F._2 mandato in atti;
Reclamante- Reclamata incidentale (nel proc. n. 1224/23)- contro
nato a [...] il [...], ( ) Controparte_3 CodiceFiscale_3 residente Giardini Naxos, via Agrigento n.15, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Barbiero ( ) come da mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo CodiceFiscale_4 studio sito in Messina, via Scite n.23. (pec e fax 0906406009) Email_2
Reclam (nel proc. n. 1224/23)- e con l'intervento del Pubblico Ministero – Sede, nella persona del S. Procuratore Generale, dott.
Persona_2
sciogliendo la riserva assunta in esito all'udienza “cartolare” del 15.01.2025;
*****
Va premesso che con ricorso depositato ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. , Parte_1 premettendo di aver convissuto more uxorio con e ch Controparte_3 era nato il figlio in data 18.12.2015, ha chiesto all'adito Tribunale l'affidamento Per_1 congiunto della prole con collocazione privilegiata presso la sua dimora, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre nei confronti del figlio, la corresponsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura mensile di € 450,00, oltre la partecipazione alle spese straordinarie nella quota del 50%.
1 , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso e, in via Controparte_3 riconvenzionale, ha chiesto la condanna della ricorrente al risarcimento del danno non patrimoniale subìto per avergli ostacolato l'esercizio del diritto di visita nei confronti del figlio;
lo stesso ha affermato di essere disponibile a versare per il mantenimento del figlio un assegno mensile di € 250,00.
, con note depositate in data 8.6.2022, modificando la domanda avanzata Parte_1 nell'atto introduttivo, ha chiesto l'affidamento esclusivo del minore evidenziando, a tal fine, che il resistente aveva trascurato le problematiche del figlio in quanto affetto da un “deficit comportamentale”, aveva sottovalutato l'esigenza delle necessarie e costanti cure di cui il minore aveva avuto bisogno e aveva raramente cercato il figlio dimostrando, pertanto, disinteresse nei suoi confronti.
Con ordinanza depositata in atti il Collegio avanzava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che non sortiva effetto tra le parti.
All'esito della camera di consiglio del 12.5.2023, il Collegio del Tribunale di Patti emetteva il decreto oggetto del presente reclamo, pubblicato in data 16.5.2023, con il quale:
1. - disponeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con domiciliazione privilegiata presso la residenza della madre;
2. - disponeva che il padre – salvo diverso accordo tra le parti che tenga conto delle esigenze del minore – avrebbe dovuto esercitare il diritto-dovere di visita del figlio minorenne secondo il calendario indicato nella parte dispositiva del provvedimento;
3. - poneva a carico di parte resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore mediante corresponsione della somma mensile di € 350,00, oltre adeguamenti ISTAT, importo da versare presso il domicilio della ricorrente entro il quinto giorno di ogni mese;
4 - poneva l'obbligo a carico delle parti di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute per il figlio, da intendersi nei termini e secondo le caratteristiche di cui in parte motiva;
5 - rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno;
6 - compensava le spese di lite tra le parti.
§
Avverso tale decisione proponeva reclamo con ricorso depositato in data Parte_1
12.7.2023, limitatamente ed esclusivamente in ordine al quantum del chiesto mantenimento, ritenuto non sufficiente alla luce della peculiarità della fattispecie oggetto di causa e precisamente delle seguenti circostanze:
1) il figlio della coppia è affetto da documentata disabilità;
2) il minore è stabilmente domiciliato a Patti con la madre, la quale presta attività lavorativa a Messina e provvede in via esclusiva alla gestione di un bambino affetto da documentate criticità psicomotorie, in assenza di supporto dei di lei genitori perché anch'essi, per l'avanzata età, bisognosi di cure. Circostanza questa che impone alla sig.ra la necessità di CP_1 sopperire con figure esterne alla famiglia, e, dunque, con importante esborso economico ai tempi di cura e di sorveglianza del minore in concomitanza dei tempi di sua prestazione lavorativa e di quelli necessari per coprire la distanza due volte al giorno CP_4
2 3) il al di là dell'attività lavorativa espletata quale infermiere strutturato presso l'Ospedale CP_2
Sirina di Taormina, percepisce emolumenti non fatturati provenienti dall'attività privata espletata che la professionalità conseguita gli permette di potere svolgere.
Tali elementi secondo la reclamante non sarebbero stati presi in considerazione dal Tribunale, il quale avrebbe tra l'altro erroneamente affermato che la reclamante non aveva “indicato né provato le sue attuali condizioni economiche”, dato questo che sarebbe smentito dalla documentazione in atti, avendo la “depositato dichiarazione sostitutiva attestante la propria consistenza immobiliare CP_1 nonché busta azione dei redditi”, senza incontrare contestazione alcuna da controparte.
Di contro, invece, ella aveva contestato puntualmente la busta paga prodotta dal in CP_2 quanto a suo dire viziata dalla “preordinazione dei prestiti al giudizio pendente e ciò al solo fine di prospettare una situazione economica del sig. ai limiti della sopravvivenza” ed aveva richiesto specifici CP_2 accertamenti di Polizia Giudiziaria finalizzati a dimostrare la effettiva destinazione delle somme oggetto dei simulati prestiti oltre che a provare la redditizia attività extralavorativa del CP_2
Insisteva, quindi, negli accertamenti richiesti ove la documentazione in atti non fosse ritenuta sufficiente allo scopo.
Specificava, quindi che, pur avendo il Tribunale riconosciuto l'esistenza della disabilità del minore, non aveva tenuto conto delle spese ulteriori necessarie per il suo mantenimento atteso che durante l'assenza per lavoro della la stessa deve appoggiarsi a figure esterne, CP_1 retribuite ben oltre euro 800,00 al mese, per cui del tutto insufficiente si palesa l'ammontare dell'attuale mantenimento, pari ad €. 350,00 mensili.
Né poteva ritenersi giustificativo di tale soluzione economica, il “conseguimento da parte della sig.ra dell'emolumento corrisposto al minore quale indennità di frequenza per essere inconfutabile che detto CP_1 importo non deve essere valutato ai fini del prescritto mantenimento trattandosi di somme erogate al minore per la sua frequenza al Centro riabilitativo, non percepito per le mensilità estive e non solo perché l'erogazione di detto importo potrebbe venir meno all'esito del mancato rinnovo delle autorizzazioni necessarie da parte della Commissione Medica a ciò preposta, dovendo il Centro ove si svolgono le terapie riabilitative consentire la pratica della terapia anche in favore di altri aventi diritto in graduatoria, ma fondamentalmente poiché le somme percepite a titolo di indennità di frequenza vengono normalmente utilizzate dalla sig.ra in conformità alla finalità CP_1 sottesa a detta provvidenza e ciò per l'acquisto di materiale didattico-educativo necessario per il recupero psicomotorio del minore, per l'acquisto di giochi necessari per lo sviluppo cognitivo dello stesso nonché per l'intrattenimento del bambino in giochi finalizzati a migliorare l'attenzione, deficit questo del quale il minore è portatore in uno al ritardo psicomotorio e del linguaggio”.
Insisteva, quindi, nel chiedere l'aumento dell'assegno fino ad €. 450,00 con “riserva di agire in separata sede sia per il recupero delle somme maturate e non corrisposte a titolo di mantenimento a far data dalla proposizione di detto giudizio stante la retroattività del provvedimento alla data di proposizione della domanda, sia per gli anni antecedenti all'odierno giudizio”.
Chiedeva, infine, la riforma del provvedimento anche in ordine alla regolamentazione delle spese, ingiustamente compensate.
Ribadiva, ove occorrenti, le richieste istruttorie già formulate in primo grado e disattese dal Tribunale.
§ 3 Con decreto emesso dal Presidente della Prima Sezione Civile veniva fissata l'udienza di comparizione parti del 13.11.2023, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con la trattazione scritta, con onere di notifica alla controparte entro il 18.9.2023.
Il ricorso ed il decreto fissazione udienza venivano notificati alla controparte in data 25.7.2023.
§
Con comparsa depositata in data 28.10.2023 si costituiva il quale si Controparte_3 opponeva alle richieste istruttorie, affermando di avere sempre adempiuto ai propri obblighi e di essere monoreddito, percependo lo stipendio di €. 1.100,00, come si poteva evincere dalla documentazione reddituale allegata alla memoria di costituzione nel giudizio innanzi al Tribunale di Patti. Affermava, quindi, di non avere altri redditi e che la rimanente parte dello stipendio, al netto dell'assegno che mensilmente versava a favore del minore, veniva impiegata per il pagamento delle utenze domestiche, per l'acquisto di carburante e la manutenzione dell'autovettura, acquisti di generi alimentari di prima necessità e quant'altro serviva per mantenere un livello di vita dignitoso.
Assumeva, ancora, che non corrisponde al vero la circostanza che egli percepirebbe un canone di locazione per un immobile adibito a studio medico. Tale eccezione, esaminata dal Tribunale di Patti, è stata rigettata atteso che il contratto di comodato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate è stato depositato in atti unitamente alla memoria di costituzione.
Di converso parte reclamante non avrebbe allegato la documentazione reddituale, come rilevato dallo stesso Tribunale di Patti, ancorché presti attività lavorativa alle dipendenze di un istituto di credito.
Aggiungeva che la reclamante riceve mensilmente un assegno di € 370,00 che l'INPS eroga a favore del minore e percepisce l'assegno unico al 100%.
§
Con separato ricorso depositato il 25.10.2023, impugnava il Controparte_3 medesimo decreto affidando l'impugnazione a due motivi:
- con il primo motivo deduceva l'erroneità della pronuncia in punto di quantum, chiedendo il ridimensionamento ad €. 250,00.
- con il secondo motivo di reclamo il educeva l'errata valutazione del Tribunale in CP_2 ordine al rigetto della domanda di risarcimento danno esistenziale da liquidare in via equitativa, avanzata in primo grado a causa dei comportamenti ostacolanti tenuti dalla controparte, precludendogli di vedere il figlio, da risarcire in via equitativa
Veniva così iscritto il proc. n. 1224/2023 R.G.V.G.
Controparte si costituiva sollevando eccezione di inammissibilità per non avere proposto reclamo incidentale.
Rileva, in particolare “In base all'art. 333 cpc le parti a cui sia stata notificata l'impugnazione principale devono proporre a pena di decadenza le loro impugnazioni incidentali nello stesso processo con la conseguenza che le
4 impugnazioni successive alla prima avranno carattere incidentale anche se dirette a tutelare un interesse del proponente non nascente dall'impugnazione principale, da fare valere nei confronti di questi e in relazione ad un capo diverso ed autonomo della pronunzia impugnata.” Nel merito, deduceva l'infondatezza del reclamo avversario.
§
Con ordinanza emessa in data 5.2.2024, la Corte, disposta la riunione dei due procedimenti, in quanto aventi ad oggetto separati reclami avverso il medesimo decreto, rinviava la causa alla data del 18.3.2024, con le modalità cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c. ed a tale data assumeva la causa in riserva.
Con successiva ordinanza emessa in data 12/28.7.2024, la Corte rimetteva la causa sul ruolo, disponendo indagini tributarie, anche di natura bancaria, circa la consistenza patrimoniale ed i redditi (da lavoro, percezione utili societari, beni immobili, eredità etc.) - anche non dichiarati - delle parti e rinviava per il prosieguo al 25.11.2024, data successivamente aggiornata al 13.1.2025.
All'esito di tale ultima udienza cartolare, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la Corte assumeva nuovamente la causa in riserva, a scioglimento della quale osserva quanto segue.
§
Il reclamo principale merita accoglimento con conseguente rigetto del primo motivo di reclamo ex adverso proposto dal CP_2
Preliminarmente va rilevato che il rito camerale, risultando caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, non preclude la proponibilità del reclamo incidentale, con il solo limite che quest'ultimo sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, da svolgere sia in sede di udienza camerale sia al termine dell'inchiesta.
La pienezza del contraddittorio risulta rispettata nel caso di specie, con la conseguenza che va disattesa l'eccezione d'inammissibilità proposta dalla reclamante principale avverso il reclamo proposto da controparte, facente leva sulla norma di cui all'art. 333 c.p.c., per il vero calibrata sulle impugnazioni ordinarie e non estensibile ai reclami ex art. 737 c.p.c., specie in materie come quella in esame in cui prevalgono gli interessi relativi alla tutela della prole.
§
Nel merito, occorre prendere le mosse dagli accertamenti tributari compiuti, su delega della Corte, dalla Guardia di Finanza sulle posizioni economiche dei contendenti, dai quali si ricava quanto segue.
Per quanto riguarda la è emerso che la stessa, in relazione all'anno 2022 ha percepito CP_1 redditi pari ad €. 35.987,00 ed in relazione all'anno 2023 ha percepito redditi pari ad €. 38.914,00, in entrambi i casi corrisposti dal datore di lavoro, Banca Nazionale del Lavoro S.P.A.
Secondo quanto emergente dalle indagini tributarie, con tale reddito la eve far fronte CP_1 ad un finanziamento di €. 26.666,67 acceso il 27.5.2022 ed ancora in corso, con scadenza in data
5 27.4.2032 (Cfr. foglio 2 degli accertamenti della GG.FF.); tale dato va aggiornato a seguito della produzione documentale allegata alle note di trattazione scritta, depositate dalla reclamante in data 15.11.2024, da cui si evince che la stessa ha contratto nelle more (agosto 2024) altro finanziamento, per l'importo di € 30.075,19, con cui avrebbe in parte estinto quello contratto nel 2022, sì da essere allo stato gravata da due finanziamenti, di cui uno per un importo mensile di € 507,65 per la durata di 10 anni e l'altro per un importo mensile di € 83,47 per tre anni.
Tale indebitamento, secondo quanto evidenziato dalla parte, senza alcuna efficace contestazione di controparte, sarebbe dovuto alla necessità di reperire la liquidità necessaria per sopperire alle carenti contribuzioni del padre del bambino, non avendo egli corrisposto la quota-parte delle spese straordinarie e avendo lo stesso continuato a corrispondere sempre l'importo di €. 250,00 mensili, nonostante la diversa previsione del Tribunale di Patti che ha elevato la quota del suo contributo ad €. 350,00.
In ragione di tali esborsi il suo reddito sostanzialmente può ritenersi equiparabile a quello formalmente percepito dal così dovendosi ritenere del tutto elisa la differenza CP_2 reddituale, viceversa invocata dal a sostegno della propria richiesta di diminuzione CP_2 dell'importo dell'assegno di mante
Circa la posizione economica del infatti, è emerso che in relazione all'anno di imposta CP_2
2022 sono stati corrisposti redditi da lavoro dipendente e assimilati pari ad €. 31.627,35, mentre in relazione all'anno di imposta 2023, i redditi percepiti sono stati pari ad €. 32.833,09 (importi da ritenersi evidentemente al netto delle ritenute per finanziamento - mutuo - riportate nelle buste paga prodotte dal reclamato, sotto la voce “cess. Banca Sassari Spa” e “Delega Banca di Sassari s.p.a.” rispettivamente per €. 270,00 ed €. 329,00).
Né può tenersi conto ai fini in esame del contributo di circa €. 300,00 che viene erogato mensilmente alla madre dall'Ente Previdenziale per l'assistenza al minore, in quanto come pure allegato dalla reclamante, tale emolumento (oltre ad essere rimesso alle valutazioni di volta in volta svolte dalla Commissione medica a ciò preposta e a non essere erogato per il periodo estivo) è integralmente eroso dalle spese sostenute dal genitore domiciliatario in conformità alla finalità sottese a detta provvidenza e cioè “per l'acquisto di materiale didattico-educativo necessario per il recupero psicomotorio del minore, per l'acquisto di giochi necessari per lo sviluppo cognitivo dello stesso nonché per l'intrattenimento del bambino in giochi finalizzati a migliorare l'attenzione, deficit questo del quale il minore è portatore in uno al ritardo psicomotorio e del linguaggio”.
Di contro, deve osservarsi che il risultato proprietario, per intero, di un immobile CP_2 cat. A/10, in catasto al foglio 8, part. 347, sub) 12, classe U, consistenza 6,5, ubicato in Giardini Naxos, Via Agrigento nr. 15, piano T, con una rendita catastale di €. 2.685,58.
Tale immobile appare suscettibile di essere messo a reddito;
invero, mentre precedentemente risultava essere stato concesso parzialmente (per una stanza della superficie di mq. 35) in comodato d'uso, dalla visura allegata dalla Guardia di Finanza si evince come il sia CP_2 divenuto parte locatrice in un contratto di locazione (data stipula 15.1.2024, data registrazione 31.1.2024) sia pure, allo stato, per il dichiarato modesto valore di €. 250,00 annuale, che deve verosimilmente riferirsi proprio al citato immobile non risultando altre possidenze immobiliari a nome del reclamato.
6 Posta tale situazione economica, sotto il profilo prettamente giuridico è appena il caso di rilevare che quello di mantenere i figli minori (e maggiorenni se non ancora economicamente indipendenti) è un dovere che trova fondamento nell'art. 30 della Costituzione, ove viene sancito che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, tutti, che siano nati all'interno o fuori dal matrimonio.
In tale ottica, la giurisprudenza è costante nel ritenere, ad esempio, che anche il genitore disoccupato sia obbligato a mantenere i figli e che neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17). La Corte di cassazione, infatti, ha stabilito il principio secondo il quale «… il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato …», sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità.
In particolare, con riferimento al quantum del mantenimento in favore dei figli, come disposto dagli artt. 337 ter e 316 bis c.c., ciascuno dei genitori deve provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito. Ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. l'assegno periodico, in applicazione appunto del principio di proporzionalità, deve essere determinato dal giudice tenendo conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto da quest'ultimo in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi.
La combinazione dei due fattori appena menzionati (situazione fattuale e coordinate giuridiche) rende evidente come debba essere del tutto disattesa la richiesta del di CP_2 ridimensionamento dell'obbligo di mantenimento posto a suo carico, mentre debba essere, di contro, accolta la domanda dell'appellante principale di aumento di tale contribuzione fino all'importo di €. 450,00.
Invero, in tal senso depone la valutazione di tutte le condizioni specifiche del caso concreto e segnatamente la circostanza che il bambino, adesso di 9 anni di età, risulta in maniera nettamente prevalente affidato alle cure della madre, presso la quale ha il domicilio, la quale deve quindi provvedere in maniera quasi esclusiva a soddisfare tutte le sue esigenze di cura e di crescita, rese più gravose nel caso di specie dalle problematiche personali del minore quali emergenti dagli atti (lo stesso, invero, risulta affetto da un “disturbo evolutivo misto con particolare compromissione del linguaggio espressivo”, che sotto il profilo funzionale si traduce in un “ritardo psicomotorio” con ritardo del linguaggio espressivo) con tutto il surplus di attenzioni non solo affettive e di presenza fisica che ciò comporta, ma anche d'impegno economico ad esse correlate, anche in considerazione del fatto che la madre espleta attività lavorativa fuori dal luogo di residenza, con conseguente necessità di avvalersi del supporto di altre figure esterne per sopperire a tutte le necessità del minore durante la sua assenza.
Né può ritenersi che tali esigenze siano sufficientemente controbilanciate dall'erogazione per il 100%, anziché per il 50%, dell'assegno unico erogato dall'INPS, trattandosi di una misura di sostegno economico alle famiglie con figli che va a sommarsi al mantenimento disposto dal giudice e non ne può pertanto comportare una contrazione.
Appare, quindi, equo e conforme a giustizia, oltre che rispondente al precipuo interesse del minore, fissare in €. 450,00 l'assegno di mantenimento a carico del padre.
7 §
L'appello incidentale appare infondato anche in ordine al secondo motivo.
Circa la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal rigettata dal giudice di prime CP_2 cure e qui riproposta quale secondo motivo di reclamo, va rilevato che la decisione assunta sul punto appare immune dalle censure mosse dal richiedente, atteso che dalla corrispondenza epistolare prodotta dalle parti non si evince una condotta ostruzionistica della madre volta ad impedire al padre l'esercizio del diritto di visita, rinvenendosi anzi, in più passaggi, plurimi inviti rivolti dalla l i un più consapevole e costante esercizio dei propri doveri CP_1 CP_2 di padre, non solo sotto il profilo economico ma “soprattutto sotto quello affettivo” oltre che manifestazioni di disponibilità alla consegna del bambino, sia pur legata alla volontà del minore di permanenza con il padre (Cfr., tra le tante, missive dell'1.12.2021, del 24.9.2022, del 3.11.2022 e, da ultimo, missiva trasmessa via mail il 2.8.2023).
§
L'accoglimento dell'appello principale impone di rivedere (d'ufficio) il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito finale.
La Suprema Corte si è occupata più volte del concetto di soccombenza (Cfr. Cass. Civ. nn. 2262 del 20/08/1966, 3309 del 03/06/1985, 15705 del 27/07/2005) ed è principio pacifico e risalente, che, ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza deve essere valutata in base all'esito complessivo del giudizio, ossia al risultato finale conseguito dall'attore.
Corollario di tale principio è che in caso di accoglimento solo parziale della domanda il giudice può disporre la totale o parziale compensazione delle spese, ma non può mai condannare l'attore, pur sempre parzialmente vittorioso, al pagamento di parte delle spese sostenute dal convenuto (vedasi Cass. Civ. nn. 26918 del 24/10/2018, 19122 del 28/09/2015).
In questa prospettiva reputa la Corte che, risultando la ricorrente (oggi reclamante principale) vittoriosa sulla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento ma soccombente sulla domanda principale di affido esclusivo mentre il reclamato, vittorioso sotto tale ultimo profilo è risultato però soccombente in ordine alle domande a sua volta proposte, sussistono i presupposti per compensare tra le parti 2/3 delle spese del giudizio, dovendosi porre la rimanente parte di 1/3 a carico del reclamato revalentemente soccombente. CP_2
Tali spese devono liquidarsi, per entrambi i gradi, in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 37/2018 (in vigore dal 26 aprile 2018) – qui applicabile ratione temporis –, in linea con il principio recentemente affermato dalla Suprema Corte, cui va data continuità in questa sede, secondo il quale «in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D. M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D. M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice
8 dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c. p. c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
<
Ne discende che per il primo grado, tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile- complessità bassa), applicando i parametri tariffari tra i minimi ed i medi - in considerazione della entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese -, esse si liquidano (per la quota di 1/3) in complessivi € 2.000,00 a titolo di onorario, di cui € 400,00 per la fase di studio della controversia, € 300,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase istruttoria e € 700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso contributo unificato e oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Per il secondo grado, applicando i diversi parametri di cui allo scaglione relativo al valore della causa, secondo i criteri di cui all'art. 13 c.p.c., va liquidata (per la frazione di 1/3) la somma di € 1.500,00 per onorario – di cui €. 350,00 per la fase di studio della controversia, €. 250,00 per la fase introduttiva del giudizio, €. 400,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 500,00 per la fase decisionale – oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, ad IVA e CPA come per legge.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)”.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, «il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» (Cfr. Cassazione civile, Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 – 06-) rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (Cfr. sul punto, anche Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 27867 del 30/10/2019 -Rv. 655780 – 01-).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, pronunciando sul reclamo proposto da Parte_1 avverso il decreto emesso dal Tribunale di Patti in data 16 maggio 2023 e su quello proposto da avverso lo stesso decreto, così provvede: Controparte_3
9 - in accoglimento del reclamo principale ed in parziale riforma del decreto impugnato, ridetermina l'assegno di mantenimento dovuto dal alla a titolo di CP_2 CP_1 mantenimento del figlio minore in €. 450,00 mensili, oltre adeguamenti ISTAT, fermo restando nel resto il decreto impugnato;
- rigetta integralmente il reclamo incidentale del CP_2
- condanna al pagamento nei confronti di Parte_2 Parte_1 di 1/3 delle spese del giudizio di primo e di secondo grado, che si liquidano (per tale
[...]
) in complessivi €. 2.000,00 (per il primo grado) e €. 1.500,00 (per il secondo grado) – ripartiti come in parte motiva-, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, compensando tra le parti la rimanente frazione di 2/3;
- dà atto dei presupposti per porre a carico del reclamante incidentale il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Messina, così deciso in esito alla Camera di Consiglio (svoltasi da remoto) del 28 marzo 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
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