Sentenza 11 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 11/05/2021, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2021
N. 00620/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00038/2020 REG.RIC.
N. 00718/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 38 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Food And Beverage Snc di TO AB & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cimino, Marco Ferraresso, Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Cimino in Venezia, S. Marco, 5134;
contro
Comune di DO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Antonio Sartori, Paolo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (Appe), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cimino, Marco Ferraresso, Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Cimino in Venezia, S. Marco, 5134;
sul ricorso numero di registro generale 718 del 2020, proposto da
Food And Beverage Snc di TO AB & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cimino, Marco Ferraresso, Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Cimino in Venezia, S. Marco, 5134;
contro
Comune di DO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Paolo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 38 del 2020:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del Comune di DO del 09.12.2019 ad oggetto “rinnovo concessione di suolo pubblico dall’anno 2020 – Via Roma n. 69 - comunicazione” e delle relative prescrizioni, impartite dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno DO e Treviso;
- della nota della Soprintendenza prot. n. 11984 del 13.5.2019;
- della nota a firma del dirigente del settore Suap del Comune di DO prot. 0298674 del 17.7.2019;
- della nota della Soprintendenza prot. n. 0020602 del 17.7.2019;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
-della concessione del plateatico 2020 del Comune di DO, datata 10 gennaio 2020 e per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente in relazione agli atti illegittimamente emessi.
quanto al ricorso n. 718 del 2020:
- dell'AC di collaborazione tra Comune di DO e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, DO e Treviso, del 13 maggio 2020, prot. Comune di DO 0184620 e dei relativi atti connessi e/o presupposti, tra cui le note a protocollo Comune di DO n. 172596 e prot. n. 172179, entrambe del 30.04.2020; la nota della Regione Veneto, Giunta Regionale, Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, del 04.05.2020 prot. n. 177373/77.00.04; la nota della Regione Veneto, Giunta Regionale, Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, del 12.05.2020, prot. n. 188724/77; la nota del Comune di DO, Suap e Attività economiche, del 10.04.2020 recante oggetto “regolamentazione concessioni aree plateatici. Risposta vs. nota acquisita al prot. 140993 del 2.4.2020;
- della nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, DO e Treviso, prot. n. 11117 del 06.05.2020; del Verbale redatto in occasione della sottoscrizione dell'AC di Collaborazione tra Comune di DO e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, DO e Treviso, del 13.5.2020, protocollo del Comune di DO n. 0184600;
- della concessione temporanea di occupazione di area pubblica sino al 31.10.2020 del Comune di DO adottata in applicazione delle misure eccezionali volte a contrastare la diffusione da contagio da COVID-19 e a fronteggiare la situazione emergenziale e degli atti presupposti ivi richiamati tra cui l'ordinanza sindacale di DO n. 27 del 15.5.2020;
- della Direttiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 10 ottobre 2012, pubblicata sulla G.U. del 9 novembre 2012, che reca linee guida per l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante e su posteggio;
nonchè per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente in relazione agli atti illegittimamente emessi.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di DO e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Venezia e Le Province e di Comune di DO e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137/2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70/2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso rubricato sub R.G. n. 38/2020, depositato in data 13.1.2020, la società Food and Beverage snc, titolare del Bar Ristorante “ Otium NC FÈ ” sito in DO e dotato di plateatico insistente su via Roma, giusta, da ultimo, concessione temporanea (dal 20.1.2019 al 30.11.2019) di occupazione di area pubblica, ha impugnato la nota del Comune di DO del 9.12.2019, avente ad oggetto “ rinnovo concessione di suolo pubblico dall’anno 2020 – Via Roma n. 69 - comunicazione ”, con cui l’Amministrazione ha comunicato che “ Con note prot. 11984 del 13/05/2019 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e per le Provincie di Belluno, DO e Treviso e prot. n. 20602 del 31/07/2019, è stato indicato che l’occupazione concedibile a codesta Ditta garantisca almeno 2/3 della sede stradale liberi. Tenuto conto di quanto disposto, eseguite ulteriori verifiche da parte di personale tecnico e salvo diverse determinazioni dell’Ente Ministeriale successive alla presente, si comunica che in fase di rinnovo potrà essere concessa un’area esterna di mt. 2,75 di profondità X mt. 9,00 di lunghezza. Il soggetto interessato potrà, previa richiesta, prendere visione o estrarre copia dei documenti amministrativi citati nella presente comunicazione presso questo settore ”.
Nelle premesse in punto di fatto, la società ricorrente –che ha impugnato anche la presupposta comunicazione, citata nella nota comunale, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, DO e Treviso del 13.5.2019, nonché la nota comunale prot. 0298674 del 17.7.2019 e la nota della Soprintendenza prot. n.0020602 del 17.7.2019, – ha precisato che, quale corollario dei principi espressi dalla sentenza di questo Tribunale n. 927/2018, le concessioni per uso individuale di beni appartenenti ad un ente pubblico territoriale e siti nel perimetro del relativo Centro Storico richiedono l’autorizzazione da parte della Soprintendenza, circostanza che ha determinato, considerato che la stragrande maggioranza delle concessioni di plateatici nel Centro Storico di DO erano state rilasciate in assenza della relativa autorizzazione della Soprintendenza, una frenetica attività amministrativa (deliberazione di G.C. di DO n. 2018/0827; nota Soprintendenza di data 13.5.2019; nota Comune di DO di data 17.7.2019; nota Soprintendenza di data 17.7.2019; nota di data 3.10.2019 dell’assessore al Commercio del Comune di DO) da parte del Comune di DO e della Soprintendenza volta a “sanare” le situazioni pregresse. In tale contesto, la ricorrente, che aveva presentato istanza di rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico, ha ricevuto la nota comunale oggetto del presente gravame.
Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le seguenti censure: “ 1. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità manifesta. Violazione del principio di partecipazione al procedimento ”; -sarebbe stata illegittimamente preclusa la partecipazione procedimentale, né si potrebbe affermare che le modifiche alla concessione disposte dal Comune fossero atti vincolati al punto da giustificare l’omessa comunicazione di avvio del procedimento;-la riduzione dell’area di occupazione non sarebbe stata concordata e non discenderebbe direttamente dalla prescrizioni della Soprintendenza; -la riduzione della concessione andrebbe ad incidere su una situazione consolidata da tempo e determinerebbe una pesante riduzione di fatturato incidendo sui livelli occupazionali; “ 2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di partecipazione al procedimento. Illegittimità derivata ”; le presupposte note della Soprintendenza, intese quali “autorizzazione ex art. 106 D.Lgs n. 42/2004”, sarebbero illegittime per mancata comunicazione di avvio del procedimento e conseguente violazione del principio di contraddittorio procedimentale, tenuto conto della natura di atto di secondo grado; -gli atti impugnati sarebbero viziati anche per difetto di motivazione e di istruttoria, non esplicitando l’iter logico-giuridico sotteso alla scelta della Soprintendenza di limitare l’estensione e la durata del plateatico in questione; -l’autorizzazione sarebbe anche illegittima in via derivata per illegittimità del presupposto parere ex art 52 del D.Lgs n. 42/2004 per mancato coinvolgimento della Regione Veneto; “ 3. Violazione di legge: violazione art. 52 D.lgvo 42/2004; violazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni e Comuni ”; le note Comunali e le determinazioni della Soprintendenza impugnate sarebbero illegittime, infine, per violazione dell’art. 52 del D. Lgs. n. 42/2004 a causa del mancato coinvolgimento della Regione Veneto nel complesso procedimento.
Con atto depositato in data 22.1.2021 è intervenuta ad adiuvandum l’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (APPE), chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
In data 23.1.2020 si è costituito in giudizio il Comune di DO, il quale, previa puntuale contestazione delle censure avversarie contenute nella memoria difensiva depositata il 24.1.2020, che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Anche il Ministero del Beni e delle Attività Culturali e del Turismo si è costituito in giudizio in data 24.1.2020, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con atto per motivi aggiunti depositato in data 11.3.2020, la ricorrente ha impugnato la concessione del plateatico di data 10.1.2020, rilasciata dal Comune di DO, proponendo, altresì, domanda di risarcimento dei danni.
La ricorrente ha formulato le seguenti censure: “ 1. Illegittimità derivata per illegittimità degli atti presupposti col ricorso n. rg. 38/2020: illegittimità della nota del Comune di DO del 10.12.2019 per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità manifesta. Violazione del principio di partecipazione al procedimento ”; l’atto concessorio impugnato, che ha determinato le nuove misure dell’occupazione autoritativamente disposte dall’Amministrazione, sarebbe viziato, in via derivata, dalle carenze procedimentali e sostanziali contestate nell’atto introduttivo in relazione alla nota comunale del 10.12.2019; “ 2. Illegittimità derivata per illegittimità degli atti presupposti impugnati col ricorso n. rg. 38/2020: illegittimità delle determine della Soprintendenza prot. n. 11984 del 13.5.2019, e prot. n. 0020602 del 17.7.2019 per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di partecipazione al procedimento. Illegittimità derivata ”; il provvedimento concessorio sarebbe, altresì, illegittimo in via derivata in conseguenza delle illegittimità già denunciate con il ricorso introduttivo relativamente alle pregresse determinazioni della Soprintendenza, sotto il profilo del difetto di partecipazione, del difetto di motivazione e per il mancato coinvolgimento della Regione Veneto; “ 3. Illegittimità derivata per illegittimità degli atti presupposti impugnati col ricorso n. rg. 38/2020: illegittimità della nota del Comune di DO del 30.09.2019, delle determine della Soprintendenza prot. n. 11984 del 13.5.2019 e prot. n. 0020602 del 17.7.2019 e della nota a firma del dirigente del settore Suap del Comune di DO prot. 0298674 del 17.7.2019 per violazione art. 52 D.lgvo 42/2004; violazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni e Comuni ”; La concessione impugnata presupporrebbe una serie di atti comunali e della Soprintendenza, tutti impugnati col ricorso introduttivo, provvedimenti che sarebbero illegittimi per violazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 42/2004 a causa del mancato coinvolgimento della Regione Veneto.
In vista dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie difensive e di replica con cui hanno ribadito le rispettive argomentazioni; in particolare, il Comune di DO ha evidenziato l’intervenuta stipulazione in data 13.5.2020, tra competente Soprintendenza e Amministrazione Comunale, previo coinvolgimento della Regione Veneto, dell’AC di collaborazione in ordine alla regolamentazione delle occupazioni di suolo pubblico nel centro storico di DO (la cui applicazione è stata, successivamente, differita fino al 30.4.2021), eccependo l’intervenuta improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse; parte ricorrente, pur a fronte dell’intervenuto AC (peraltro autonomamente impugnato), ha evidenziato la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso.
Con ricorso rubricato sub R.G.718/2020, depositato in data 22.7.2020, la società Food and Beverage snc ha impugnato l’AC di collaborazione tra Comune di DO e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, DO e Treviso, del 13 maggio 2020, nonché tutti gli ulteriori atti ritenuti connessi e/o presupposti, come meglio in epigrafe indicati, tra cui anche le note della Regione Veneto n. 177373 di data 4.5.2020 e n. 188724/77 del 12.5.2020, e la concessione temporanea di occupazione di area pubblica adottata, a seguito di istanza della ricorrente, dal Comune di DO in applicazione delle misure eccezionali volte a contrastare la situazione emergenziale da Covid 19.
La ricorrente, dopo un’ampia premessa in fatto in cui ha ripercorso i passaggi principali della vicenda in esame, ha formulato le seguenti censure: “ 1) Illegittimità o comunque inefficacia dell'accordo per incompetenza del Sindaco. Violazione art. 52 D.lgvo 42/2004; violazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni e Comuni; eccesso di potere per falsità e carenza di presupposto. Difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e contraddittorietà “; l’AC sarebbe illegittimo e comunque improduttivo di effetti, in quanto sarebbe stato sottoscritto dal Sindaco in assenza di una apposita deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello schema di AC e di autorizzazione del Sindaco alla sottoscrizione; in via subordinata, l’AC sarebbe illegittimo o comunque inefficace stante l’assenza di una delibera di Giunta di approvazione del suo contenuto, legittimante la sua sottoscrizione da parte del Sindaco; sotto distinto profilo, l’AC sarebbe illegittimo in quanto, pur corrispondendo all’intesa prevista dall’art. 52, comma 1-ter del D.Lgs. 42/2004, sarebbe privo del necessario coinvolgimento della Regione, non essendo sufficiente a tal fine la nota regionale del 4.5.2020 di mera presa d’atto del contenuto dell’AC; sarebbero, inoltre, illogiche e contraddittorie la determinazioni della Soprintendenza e del Comune che da un lato affermerebbero di avere la necessità del nulla osta regionale ai sensi della L.R. 29/2007 e ai fini dell’art. 52, comma 1-ter D.Lgs. 42/2004, e, dall’altro, avrebbero concluso l’AC pur in assenza di tale nulla osta; la contraddittorietà e l’illogicità emergerebbero anche dal fatto che nelle premesse dell’AC è citato l’art. 52 comma 1-ter e viene dato per acquisito il nulla osta regionale “per le finalità dell’art. 52, comma 1 ter”, ma, contemporaneamente, nelle premesse si specifica anche che l’AC viene formalizzato “nelle more della conclusione dell’accordo con la Regione ai sensi dell’art. 52, comma 1-ter del Codice”; illegittimo sarebbe anche il richiamo, contenuto nell’AC, alla Direttiva ministeriale del 10.10.2012, la quale, oltre ad essere ultronea rispetto alla disciplina già indicata, sarebbe anche stata superata a seguito della decisione della Corte Costituzionale (n. 140/2020), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 52 D.Lgs. 42/2020 nella parte in cui non prevedeva il coinvolgimento della Regione; qualora non si ritenesse la Direttiva superata dalle modifiche sopravvenute all’art. 52 D. Lgs. 42/2004, la medesima andrebbe disapplicata ovvero dichiarata illegittima per contrasto con l’art. 52, comma 1-ter citato e con l’art. 117, comma 4, della Costituzione, che attribuisce la materia del “commercio” alla competenza residuale delle Regioni; “ 2) Violazione art. 52 D.Lgvo 42/2004; violazione del principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni e Comuni; violazione art. 117, comma 4 Costituzione e artt. 1, 33, 34 L.r. 29/2007. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria ”; le determinazioni della Regione sarebbero illegittime in quanto la stessa, limitandosi ad una presa d’atto del contenuto dell’AC, avrebbe di fatto abdicato alla propria funzione non esercitando le proprie competenze istituzionali, in violazione dell’art. 52, comma 1-ter del d.lgs. 42 del 2004, e delle disposizioni costituzionali e regionali attributive di una specifica competenza regionale in materia di commercio in aree pubbliche soggette a tutela, e ciò avrebbe fatto, inoltre, in maniera del tutto apodittica, senza adeguata istruttoria e motivazione; “ 3) Illegittimità derivata per illegittimità degli atti presupposti di cui ai precedenti paragrafi A) e B), per i motivi in questa sede contestati ”; con tale motivo, la ricorrente, evidenziato che a causa dell’emergenza da Covid 19 l’Amministrazione ha introdotto alcune deroghe alla disciplina di cui all’AC e che è stata rilasciata una concessione in deroga, ha precisato che tali provvedimenti e i relativi atti presupposti sono gravati, per le stesse illegittimità già evidenziate, in quanto fondati sull’AC e al fine di impedire l’acquiescenza del medesimo.
La ricorrente ha formulato, altresì, domanda di risarcimento dei danni.
Si è costituito in giudizio il Ministero del Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Anche il Comune di DO si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
Alla Pubblica Udienza del 10 marzo 2021, entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione, come da verbale di causa.
Preliminarmente, è necessario prendere atto del regime di connessione (parzialmente) oggettiva e soggettiva che avvince i ricorsi in epigrafe indicati, connessione che giustifica la loro trattazione congiunta mediante riunione processuale.
Il ricorso rubricato sub R.G. n. 38/2020 va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come eccepito dal Comune di DO.
In disparte il fatto che la nota del Comune di DO del 9.12.2019, impugnata con il ricorso introduttivo, non è atto lesivo atteso che con essa il Comune si è limitato a rappresentare il contenuto della concessione di occupazione temporanea che poteva essere rilasciata in fase di rinnovo, si osserva che tale nota, così come la concessione temporanea di plateatico del 10.1.2020, avente durata dal 14.1.2020 al 30.11.2020, impugnata con i motivi aggiunti –questo sì atto lesivo della posizione giuridico-soggettiva della ricorrente – hanno già esaurito i propri effetti, limitati all’anno 2020 (la concessione, in particolare, aveva durata fino al 30.11.2020), con la conseguenza che la parte ricorrente non potrebbe ottenere alcun effetto utile dall’accoglimento del ricorso in questione.
Invero, va evidenziato che, per giurisprudenza pacifica, “il beneficiario di una concessione di occupazione di suolo pubblico è titolare – nei confronti dell’Amministrazione concedente – di una posizione di interesse legittimo, non di diritto soggettivo su cosa altrui (sul bene demaniale, nel caso specifico), con la conseguenza che non può configurarsi un diritto di insistenza nel mantenimento dell’occupazione essendo quest’ultima sempre revocabile per ragioni di interesse pubblico (se queste ultime insorgono durante il rapporto concessorio e prima della scadenza del relativo termine), mentre l’amministrazione è libera di non confermare, alla scadenza, la concessione stessa” ( TAR Lazio, Roma, sez. II str., 1 dicembre 2020, n. 12803 ; ivi richiamante anche Consiglio di Stato, sez. V, 31 dicembre 2014 n. 6448; id., 7 febbraio 2010 n. 725; TAR Lazio, Roma, sez. II, 20 giugno 2018 n. 6898; id., II, 21 giugno 2017 n. 7251 ). In ogni caso, l’Amministrazione deve rideterminarsi sulla richiesta di rinnovo della concessione ad esito di una nuova istruttoria, tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti al momento della nuova istruttoria ( Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2013, n. 4497; Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 22 aprile 2014, n. 406; Tar Piemonte, sez. I, 9 settembre 2011, n. 963 ).
Né potrebbe residuare un interesse all’annullamento delle note della Sovrintendenza del 2019, meglio indicate in epigrafe, presupposte alla impugnata nota del Comune di DO, tenuto conto, come già sopra esposto, che la concessione temporanea di plateatico impugnata, cui afferivano le prescrizioni dettate con tali note ai fini dell’autorizzazione ex art. 106 comma 2 bis del D.Lgs. n.42 del 2004, ha già perso efficacia e considerato che i criteri generali individuati dalla Sovrintendenza nelle medesime note sono stati superati dal successivo accordo di collaborazione per la regolamentazione dei plateatici nel Centro storico di DO, stipulato, a seguito di nuova istruttoria, il 13.5.2020 tra il Comune di DO e la Soprintendenza.
Nel processo amministrativo, infatti, in generale, l’improcedibilità del ricorso può verificarsi: a) allorché il rapporto giuridico sotteso all’impugnato provvedimento è stato oggetto di una nuova regolamentazione intervenuta in corso di causa; b) allorché l’atto del cui annullamento si discute ha di fatto consumato la sua efficacia, con sostanziale sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnativa nel caso in cui nessuna concreta utilitas possa derivare alla parte ricorrente dalla decisione di merito del rimedio giurisdizionale (in termini, tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2209).
Né, infine, può ritenersi sussistente un interesse all’accertamento della illegittimità degli atti impugnati, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del CPA, in relazione alla domanda risarcitoria.
Invero, da un lato, si osserva che la domanda risarcitoria –spiegata dalla ricorrente nell’atto per motivi aggiunti – non è supportata da alcun elemento probatorio; dall’altro, la medesima domanda risulta disinnescata dalla circostanza che l’Amministrazione comunale, a seguito di istanza della ricorrente, ha rilasciato concessione in deroga del 21.5.2020, giusta l’emergenza epidemiologica da Covid 19, relativamente ad una superficie sostanzialmente coincidente con quella di cui alla concessione temporanea per l’anno 2019, in tal modo precludendo in radice la stessa possibilità di prospettare alcun danno.
In definitiva, per le esposte ragioni, il ricorso sub R.G. n. 38/2020, come integrato dai motivi aggiunti, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Passando all’esame del ricorso sub R.G. n. 718/2020, con il quale la società ricorrente ha impugnato l’AC di collaborazione tra Comune e Soprintendenza, nonché gli atti presupposti e connessi, ivi comprese le note regionali in epigrafe indicate e la concessione temporanea di occupazione di area pubblica adottata in applicazione delle misure emergenziali da Covid 19 (impugnata nei limiti e termini sopra ricordati), se ne deve rilevare l’inammissibilità, come eccepito dal Comune di DO, per carenza di attualità e concretezza della lesione.
La ricorrente, infatti, era titolare (oltre che della ricordata concessione temporanea adottata in applicazione delle misure emergenziali da Covid 19) di una concessione temporanea scaduta al 30.11.2020 e, allo stato, non vanta un interesse attuale e concreto all’impugnativa dell’AC di collaborazione stipulato tra il Comune e la Soprintendenza, nonché ai relativi atti accesivi, considerato che, con tale AC, il Comune e Soprintendenza non hanno disposto la revoca o la modifica di precedenti concessioni di plateatico, bensì hanno disciplinato in via generale le modalità procedimentali con cui addivenire alla futura concessione dei plateatici nel Centro Storico di DO, disciplinando i rapporti tra Comune e Soprintendenza e individuando in via generale i criteri e le modalità per il rilascio delle future concessioni di uso pubblico con finalità di somministrazione di cibo e bevande.
Pertanto, anche in caso di richiesta di rinnovo della concessione di plateatico, su cui l’Amministrazione sarà tenuta a determinarsi ex novo tenendo conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti al momento della nuova istruttoria, è solo con l’atto, con cui l’Amministrazione si esprimerà in senso limitativo o conformativo sulla richiesta di concessione, che si produrrà una lesione effettiva dell’interesse del richiedente e questi potrà, allora, impugnare il provvedimento applicativo che concretizzi la lesione, unitamente al presupposto AC tra il Comune e la Soprintendenza (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione IV, 13 febbraio 2020, n. 1159, secondo cui “ i regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta solo ove contengano disposizioni in grado di ledere in via diretta ed immediata le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari; negli altri casi, divengono impugnabili solo quando sorge l’interesse a ricorrere, ovvero assieme all’atto applicativo che produca una lesione effettiva, e non solo ipotetica o futura ”; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 4 marzo 2019, n.1165: “ costituisce consolidato principio della giurisprudenza amministrativa - quale coerente conseguenza delle regole processuali sottese all'impugnazione in sede amministrativa che impongono, ai fini della sua ammissibilità, la sussistenza di un interesse concreto e attuale discendente dalla lesione arrecata dall'atto impugnato alla sfera giuridica del ricorrente- quello secondo il quale le norme regolamentari devono essere immediatamente ed autonomamente impugnate, in osservanza del termine decadenziale, solo laddove esse siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre, nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione - la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta - ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solo quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi di cui sono portatori i destinatari, potendo, quindi, le norme regolamentari formare oggetto di censura in occasione dell'impugnazione dell'atto che ne fa applicazione…Segnatamente, quando le norme regolamentari "si rivolgono direttamente ai privati, essendo immediatamente capaci di costituire un rapporto giuridico con essi ... c'è non solo la facoltà, ma l'onere, di impugnativa immediata"; quando invece le norme "non regolamentano la posizione del cittadino ma la condotta dell'amministrazione, cioè sono regolamenti che dettano norme volte a disciplinare la potestà dell'amministrazione, che la stessa deve seguire nell'esercizio della sua attività amministrativa ... non c'è una lesione immediata per la sfera giuridica del cittadino e la facoltà di impugnazione maturerà solo con l'adozione di un atto applicativo" (Cons. di Stato, II, parere n. 5007/2010)" ”).
Il ricorso rubricato sub R.G. 718/2020 va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Stante la indubbia particolarità delle questioni trattate, le spese di causa possono essere interamente compensate tra tutte le parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi come in epigrafe riuniti, così dispone:
-dichiara il ricorso sub R.G. n. 38/2020 improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse,-dichiara il ricorso sub R.G. n. 718/2020 inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO