Art. 10.
Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130 , 131 e 132 del Codice civile prescritta dall'articolo 8, l'uffiziale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.
Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco, con l'indicazione della data, in cui e' stata effettuata.
Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130 , 131 e 132 del Codice civile prescritta dall'articolo 8, l'uffiziale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.
Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco, con l'indicazione della data, in cui e' stata effettuata.