Articolo 10 della Legge 27 maggio 1929, n. 847
Articolo 9Articolo 11
Versione
7 agosto 1929
Art. 10.

Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130 , 131 e 132 del Codice civile prescritta dall'articolo 8, l'uffiziale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.

Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco, con l'indicazione della data, in cui e' stata effettuata.

Entrata in vigore il 7 agosto 1929