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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2621/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
16.12.2024, cui sono state riunite le cause originariamente rubricate ai nn. 2622/24, 2624/24,
2653/24, 2669/24 e 2679/24 R.G.
da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
- opponente –
rappresentata e difesa dagli Avv.ti BELLI MICHELE e RUFFO FEDERICA, come da mandato in calce al ricorso in opposizione, con domicilio eletto presso il loro studio in Viale Bernini N.
4 - Parma
contro
, , , CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6
– opposti -
rappresentati e difesi dagli Avv. Pani Gaetano Alberto, Pani Walter e Tack Carlo, come da mandati in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il loro studio in Via
Sonnino 147 - Cagliari
e nei confronti di
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7
- contumace –
e di
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8
- contumace –
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
- accertata l'inesistenza, per le ragioni di cui sopra, del diritto di credito vantato nei decreti ingiuntivi e dichiarare nullo, illegittimo o come meglio, e per l'effetto revocare, i decreti ingiuntivi opposti;
- comunque e in ogni caso, respingere le domande tutte proposte nei confronti della opponente in quanto infondate, non provate, illegittime o come meglio;
- In subordine, nella denegata ipotesi di conferma totale o parziale del decreto ingiuntivo opposto,
e/o di condanna di a pagare qualsiasi somma agli opposti, dichiarare Parte_1 [...]
e/o enute a manlevare e/o rimborsare CP_9 CP_8 Controparte_8 Parte_1
da ogni e qualsivoglia pregiudizio e/o spesa che dovesse conseguire dal presente procedimento e dagli eventuali successivi e conseguenti procedimenti esecutivi, condannando CP_9
e/o rifondere i ogni e qualsiasi somma che dovesse
[...] Controparte_8 Pt_1
da quest'ultima essere corrisposta agli opposti;
- con condanna alle spese, diritti ed onorari, anche ex artt. 88 e 92 c.p.c..
Per parte opposta:
A) Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso i decreti ingiuntivi;
B) Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto,
confermare i decreti ingiuntivo opposti ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al D.I. opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, quantomeno secondo la misura prevista dal CCNL di riferimento (CISAL ANPIT) per l'inquadramento contrattualmente pattuito, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo;
2 C) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti legali che si dichiarano antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi successivamente riuniti proponeva opposizione avverso Parte_1
i decreti ingiuntivi notificategli dagli opposti per il recupero di asseriti crediti retributivi maturati nei confronti del proprio datore di lavoro semplificata, sul Controparte_7
presupposto una responsabilità solidale di ex art. 29 D.Lgs. 276/03. Premesso che Pt_1
i lavoratori in questione risultavano dipendenti, nel periodo in questione, di CP_9
e distaccati presso incaricata da di eseguire attività in CP_8 Parte_2
subappalto presso cantiere di Fusina (VE) per la realizzazione di una Nuova Centrale
Turbo Gas Enel, la società opponente negava fondatezza alla pretesa svolta nei suoi confronti tramite azione monitoria sostenendo l'inapplicabilità dell'art. 29 D.Lgs. 276/03
quale norma eccezionale e di stretta interpretazione, dunque non operativa per l'ipotesi del distacco;
evidenziava comunque in via subordinata che la solidarietà doveva essere limitata alle voci aventi carattere effettivamente retributivo nonché l'ingiustificata liquidazione delle spese di lite riferite a plurimi analoghi decreti ingiuntivi, da cui in ogni caso la necessità di revocare i decreti ingiuntivi opposti liquidando un importo unitario per spese legali. Formulava quindi istanza di sospensione della provvisoria esecutività dei decreti ingiuntivi opposti e nel merito chiedeva fossero respinte le domande degli opposti e, per la denegata ipotesi di conferma dei decreti ingiuntivi, affinché e/ CP_9 [...]
fossero condannate a manlevarla e tenerla indenne. CP_8
2. I ricorsi in opposizione venivano notificati anche a ed a che CP_9 CP_8
peraltro rimanevano contumaci, oltre che ai lavoratori opposti, i quali si costituivano in giudizio evidenziando innanzitutto la mancata opposizione ai decreti ingiuntivi da parte degli altri soggetti ingiunti ovvero ed Controparte_7 Controparte_10 [...]
e chiedendo il rigetto dei ricorsi in opposizione. Sostenevano Parte_3
l'applicabilità dell'art. 29 D.Lgs. 276/03 anche all'ipotesi del distacco, argomentando da
3 Corte Costituzionale. 254/2017 e dall'art. 4, co. 4, D.Lgs. 136/16, e la natura retributiva
(o almeno parzialmente retributiva) di tutte le voci di credito azionate nei confronti di negavano infine fosse sussistente una ipotesi di abuso del diritto. Pt_1
3. Disposti i provvedimenti di riunione, la causa perveniva in decisione all'udienza del
30.5.2025, previo deposito di note conclusive, con successivo riaggiornamento della discussione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Quanto all'applicabilità nei confronti di della responsabilità solidale di cui Parte_1
all'art. 29 D.Lgs. 276/03: l'opponente assume l'inapplicabilità della norma in questione nei suoi confronti poiché gli opposti non erano dipendenti di un subappaltatore di Pt_1
bensì di che aveva distaccato i lavoratori medesimi al subappaltatore CP_9 [...]
CP_8
5. Senonché deve rilevarsi
A) che la stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 254 del 2017 – nel respingere la questione di legittimità costituzionale sottopostale - ha ritenuto che la norma di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/03 vada riferita non solo alle ipotesi di contratto di appalto/subappalto, ma anche a fattispecie in cui ricorre analoga scomposizione del processo produttivo attraverso la stipulazione di contratti di subfornitura;
risulta da ciò smentito il carattere di norma eccezionale dell'art. 29 D.Lgs. 276/03, tant'é vero che il D.Lgs. 136/16 in tema di distacco internazionale ne prevede esplicitamente l'applicazione; sul punto si veda anche Cass., 25172/19 secondo cui “Il committente
è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore, alla luce di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 che, lungi dall'essere norma eccezionale, mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti
4 quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, qualunque sia il livello di decentramento.”;
B) escludere l'applicazione dell'art. 29 a tutela dei lavoratori distaccati presso appaltatore/subappaltatore configurerebbe seri problemi di compatibilità con la
Costituzione ex art. 3 Cost. sia rispetto ai dipendenti diretti di appaltatore/subappaltatore, posto che anche i lavorati distaccati presso appaltatore/subappaltatore contribuiscono alla realizzazione dell'opera/servizio appaltato sicché ricorrono le medesime ragioni in forza delle quali è stata introdotta nell'ordinamento la responsabilità solidale del committente ex art. 29 D.Lgs. 276/03,
sia rispetto ai lavoratori distaccati nei distacchi internazionali, senza alcun ragionevole motivo di differenziazione delle tutele esperibili.
6. Ne consegue che l'art. 29 D.Lgs. 276/03 debba essere interpretato in coerenza con la
Costituzione nel senso di ricomprendere tra i lavoratori tutelati anche quelli distaccati presso l'appaltatore o subappaltatore.
7. Una volta ammessa l'applicabilità dell'art. 29 D.Lgs. 276/03 nella fattispecie in esame,
e riscontrato che non è esplicitamente contestato e comunque è documentato attraverso le lettere di distacco ed i fogli di cantiere sottoscritti sia da personale di che di CP_8
che gli opposti abbiano prestato la loro attività nel cantiere Enel per Pt_1 Parte_4
l'intero periodo in cui sono stati alle dipendenze di ne consegue la Controparte_7
responsabilità soldale di per tutte le voci in relazione alle quali sono stati Parte_1
emessi i decreti ingiuntivi opposti.
8. Devono infatti ritenersi avere natura strettamente retributiva tutte le voci inserite nelle buste paga poste a base dei decreti ingiuntivi, esclusa l'indennità sostituiva per ferie e permessi già esclusa al momento dell'emissione dei decreti ingiuntivi, se si considera che:
- la 13esima mensilità è retribuzione differita;
5 - i premi produzione/di risultato attengono ad importi che sono destinati ad incrementare la retribuzione;
- la quota TFR anno in corso inserita in talune buste paga è senz'altro riferita a periodo lavorato presso il cantiere di Fusina, in cui come detto risulta documentalmente che gli opposti abbiano lavorato per l'intera durata dei loro rapporti di lavoro;
- il rimborso fiscale 730 attiene a somme che, corrispondendo a trattenute fiscali non dovute, hanno natura retributiva;
- le somme indicate in busta paga dovute per esonero IVS hanno natura retributiva perché
si tratta di esonero che, determinando la non soggezione a contribuzione, va ad incrementare la retribuzione netta del lavoratore;
- gli importi correlati ad "ore viaggio" e “rimb ind km” devon ritenersi in realtà erogati quali quote della retribuzione, posto che non vi è alcun elemento a dimostrare la connessione dello stesso con ore di viaggio o km percorsi, considerato peraltro che i lavoratori non erano inviati in trasferta posto che dalle lettere di distacco si ricava che la sede di Fusina risultava la loro sede di lavoro abituale per l'intero periodo lavorativo;
- la Trasferta Italia é somma corrisposta a tutti gli opposti per tutti i giorni di lavoro nonostante gli stessi fin dall'inizio del rapporto di lavoro e per tutta la durata dello stesso abbiano prestato attività lavorativa presso il cantiere di Fusina, sicché è evidente che non fa fronte alle spese/disagi sofferti dai lavoratori per prestare la loro attività
lavorativa in sede diversa da quella “ordinaria”, sede ordinaria che è sempre rimasta il cantiere di Fusina;
in sostanza, pur condiviso che in astratto l'indennità di trasferta non sia un credito di natura strettamente retributiva, nella fattispecie in esame la voce
“Trasferta Italia” costituisce invece retribuzione vera e propria.
9. Va peraltro dato atto che in alcuni dei decreti ingiuntivi opposti (originari RG. 2653/24,
2669/24, 2679/24) gli importi relativi alla “trasferta Italia” ed al “rimb. Ind. km”
risultano defalcati rispetto alle domande ssvolte in via monitoria, ed il difensore delle
6 parti opposte ha dichiarato di limitare la propria domanda alla conferma dei decreti ingiuntivi stessi.
10. In conclusione, le pretese di cui ai decreti ingiuntivi opposti risultano anche all'esito dell'opposizione fondate.
11. Con riferimento alle spese di lite liquidate nei singoli decreti ingiuntivi, non si configura una ipotesi di abuso del processo posto che in ogni singolo ricorso per decreto ingiuntivo si è agito per singoli lavoratori, quindi non vi è stato un frazionamento del credito in relazione alle single posizioni. Né ricorre una fattispecie analoga a quella oggetto della sentenza citata da parte opponente (Cass., 10634/10), in cui l'azione per equa riparazione era stata condotta partitamente da singoli soggetti a fronte di una precedente azione collettiva.
12. Vanno dunque accertate come dovute le somme ingiunte nei decreti ingiuntivi opposti,
anche in punto spese di lite ivi liquidate, pur dandosi atto che le somme ingiunte sono state integralmente pagate da sia pure con riserva di ripetizione. Pt_1
13. Quanto alla domanda di manleva svolta nel ricorso in opposizione, si rileva che trattasi di domanda cd. riconvenzionale trasversale che presuppone la chiamata in causa di soggetto diverso dall'ingiungente e la cui disamina richiede dunque (come da orientamento della sezione) una autorizzazione da parte del giudicante;
nel caso di specie l'autorizzazione all'estensione (quantomeno oggettiva) del contraddittorio va rigettata, perché riferita a pretese che non attengono alla competenza propria del giudice del lavoro e potenzialmente idonee a ritardare il processo.
14. Le spese di lite della presente fase processuale sono liquidate a carico dell'opponente,
per l'importo di cui al dispositivo che tiene conto della serialità del contenzioso e della quasi integrale coincidenza delle questioni di fatto e di diritto poste dalle singole opposizioni nonché dell'attività di studio già oggetto di liquidazione nei decreti ingiuntivi, con distrazione essendosi i procuratori degli opposti dichiarati antistatari.
P.Q.M.
7 Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta le opposizioni proposte da Pt_1
accertando la debenza in capo a detta società degli importi anche per spese legali oggetto
[...]
delle ingiunzioni opposte.
Condanna l'opponente a rifondere ai procuratori degli opposti – che si sono dichiarati antistatari
- le spese di lite della presente fase processuale, che liquida in complessivi € 4.500,00, oltre ad
IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 17/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
8