Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2003, n. 10171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10171 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
UD. 30.01.2003 Reg. Gen. N. 13473/00 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 0171/03 LA SE ONE 11 CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Antonio VELLA Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE ConsigliereDott. Giovanni SETTIMJ Prou 22643 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 13473/00 proposto Oggetto: Opposizione da decreto ingiuntivo. IN AN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Simone de Saint Bon n. 61, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Discepolo che lo difende come da procura a margine del ricor- So. RICORRENTE
contro
IMPRESA EDILE ARTIGIANA FRONTALINI GEOM. EL- VIO. INTIMATO 168/03 1 per la cassazione della sentenza del Giudice di Pace di An- cona n. 207/99 del 28.06.1999 / 02.07.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.01.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Anto- nietta Carestia che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 28.07.1998, NC DI proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 656/98 emesso dal Giudice di pace di Ancona per il pagamento della somma di £. 916.850, oltre interessi e spese, a favore dell'Impresa Edile Artigiana Frontalini Elvio, quale quota per i lavori di so- stituzione della canna fumaria presso il condominio di via Villarei in Ancona. Deduceva l'opponente che non aveva com- missionato alcun lavoro alla ditta opponente e che nessun in- tervento era stato realizzato dall'Impresa Frontalini nell' ap- partamento di sua proprietà. Costituitasi, l'Impresa Frontalini contestava quanto dedotto dal DI, assumendo che i lavori erano stati commissionati Alfant dall'amministratore del condominio ed erano consistiti nella sostituzione delle canne fumarie di vari appartamenti. Tutti avevano pagato la propria quota tranne il DI. 2 All'esito dell'istruttoria, il Giudice di pace, con la sentenza (n. 207/99) ora impugnata, rigettava l'opposizione e confer- mava il decreto ingiuntivo, ponendo le spese del giudizio a ca- rico del DI. Osservava il Giudice di pace che quanto sostenuto dall' op- ponente non aveva trovato conferma nelle deposizioni dei testi. Anzi dalle risultanze processuali era emerso il contrario, vale a dire che i lavori, anche se non deliberati dall'assemblea, erano stati autorizzati dall'amministratore per motivi di urgenza, at- teso che un condomino (Salvatore Arcidiacono) aveva lamen- tato perdite di gas dalla canna fumaria nel suo appartamento. Il Giudice di pace riteneva, pertanto, che i lavori, legittima- mente autorizzati dall'amministratore, andavano posti pro quo- ta a carico dei condomini interessati. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NC DI in base a due motivi. L'intimata Impresa Frontalini non ha svolto attività difensi- va. MOTIVI DELLA DECISIONE A) 1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa ap- plicazione sotto più profili degli artt. 1130 e 1135 c.c., il ricor- rente sostiene che arbitrariamente il giudice di pace ha rite- nuto il carattere urgente dei lavori. In mancanza, pertanto, di una situazione d'urgenza, le opere di manutenzione straordi- 3 naria riguardanti anche la canna fumaria privata del DI, non potevano essere autorizzate, senza la necessaria delibera dell'assemblea, dall'amministratore, che, quindi, è l'unico ob- bligato nei confronti del terzo cui l'opera è stata commissio- nata. In ogni caso mai l'amministratore poteva autorizzare inter- venti riguardanti, non strutture condominiali bensì, la pro- prietà esclusiva dei singoli condomini. Invero l'assemblea dei condomini non può decidere l'esecuzione di lavori su parti dell'edificio che sono di proprietà di un singolo condomino, senza il consenso di questi. La delibera assunta in carenza di consenso dell'interessato è nulla anche se i lavori appaiono necessari e urgenti. Inoltre il DI non è stato mai informato dello stato di fatiscenza della canna fumaria, delle lesioni, dei danni, della necessità dei lavori, di un preventivo di spesa, della ditta scelta e di quanto altro indispensabile ai fini del pagamento, di cui ha avuto cognizione solo a seguito di presentazione di fattura da parte dell'Impresa Frontalini, essendo del tutto ir- rilevante che gli altri condomini abbiano deciso di corrispon- dere l'importo loro richiesto.
2. Col secondo motivo, denunciando omessa motivazione su più punti decisivi della controversia, il ricorrente assume che il giudice di pace non avrebbe spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere le valutazioni (arbitrarie) operate dall'amministratore del condominio in ordine alla necessità e urgenza di eseguire un intervento riparatore sulle canne fu- marie private di alcuni condomini senza minimamente infor- marli di tale decisione. Inoltre il giudice di pace avrebbe com- pletamente ignorato le affermazioni circa l'illegittimità dell' operato dell'amministratore, il quale al di fuori delle attribu- zioni riconosciutegli dalla legge, avrebbe autorizzato e com- missionati lavori riguardanti la proprietà esclusiva di condo- mini.
3. Col terzo motivo il ricorrente denuncia irrazionale e in- congrua applicazione dei principi di decisione secondo equità per avere il giudice di pace ritenuto che l'amministratore del condominio sarebbe pienamente legittimato a decidere e a far eseguire interventi di manutenzione straordinaria diretta- mente sulla proprietà esclusiva di ciascun condomino, in vio- lazione delle norme che regolano i reciproci rapporti tra pro- prietà comune e proprietà privata nell'ambito del condominio di edifici. B) I motivi, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati. Come è noto la sentenza del giudice di pace resa in una controversia del valore non eccedente i due milioni (come quella in esame) è sempre pronunciata secondo equità (ex art. 5 113, comma secondo, c.p.c. nel testo sostituito, con decorren- za 1 maggio 1995, dall'art. 21 della legge n. 374 del 1991), an- che se il giudicante non abbia fatto alcun riferimento all'equità ovvero abbia applicato una norma di legge senza menzionare l'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità (v. ex plurimis: Cass. 8.1.1999, n. 107; 11.6.1998, n. 5794). C) La sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità è impugnabile per cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione e per violazione delle norme sulla competen- za (ex art. 360 nn. 1 e 2 c.p.c.), ovvero (con riferimento al n. 3 dello stesso articolo) solo per violazioni di norme costituziona- li, di norme comunitarie e di norme processuali, mentre non è denunciabile la violazione dei “principi regolatori della mate- ria" e dei "principi generali dell'ordinamento", avendo la no- vella dell'art. 113, 2° comma, c.p.c., soppresso il riferimento a tali principi, quale limite al potere equitativo del giudice di pa- ce (Cass.
1.8.2001 n. 10486), né le altre violazioni di legge (Cass. 29.3.1999 n. 2984). In tali controversie, infatti, deve farsi immediata applicazione dell'equità cosiddetta formativa o sostitutiva, e non della cosiddetta equità correttiva o integrati- va, e la decisione deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico (Sez. Un. 15.10.1999 n. 716), onde i 6 limiti che connotano il ricorso per cassazione contro le senten- ze decise dal giudice di pace secondo equità escludono la de- ducibilità della violazione o falsa applicazione di una norma di legge (cfr. ex plurimis;
Cass. 7.1.2001, n. 3290; 6.6.2002, n. 8223). Inoltre, la sentenza equitativa del giudice di pace è impu- gnabile per cassazione (in relazione al n. 4 dell'art. 360) per vi- zi della motivazione, quando questa sia assolutamente man- cante o apparente, ovvero illogica, oppure fondata su afferma- zioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonee ad evi- denziare la "ratio decidendi" (Cass.
5.2.1999 n. 1007), ma non anche quando la motivazione sia solo insufficiente o incom- pleta (Sez. Un. 15.10.1999 n. 716). D) Alla luce di tali considerazioni, le denunciate violazioni di norme di legge (artt. 1130 e 1135 c.c.), i denunciati vizi della motivazione, nei limiti in cui è ammesso il sindacato, ov- vero le denunciate violazioni dei principi di decisione secondo equità, sono infondati poiché il giudice di pace ha esplicitato la ratio decidendi allorché si è diffuso ampiamente in ordine alla necessità e urgenza dei lavori di riparazione della canna fumaria, ancorché interessanti il tratto di proprietà esclusiva del DI, all'esecuzione di tali lavori da parte dell'impresa Frontalini e al potere autorizzatorio dell'amministratore, os- servando che il pagamento andava effettuato sulla base del 7 principio della quota gravante su ciascun condomino, in virtù dell' effettiva titolarità del diritto di proprietà. E) Il ricorso va, quindi, rigettato. Non si deve provvedere sulle spese perché l'intimata Impre- sa Frontalini non ha svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 30 gennaio 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino Slifenk IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 9 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 GIU 2003 IN CANCELLIERE C1 8