Art. 119. (Aspettative e permessi per motivi sindacali)
Il numero delle aspettative sindacali da concedere, ai sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e' stabilito con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali interessate ed il Consiglio di amministrazione.
Il contingente delle aspettative e' ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di rappresentativita' da desumere dai risultati delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione.
Il numero delle assenze da autorizzare ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge n. 249 e' fissato, per ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, con le modalita' di cui al precedente primo comma. ((28)) --------------- AGGIORNAMENTO (28) Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che il presente articolo "per effetto dell' art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" cessa di avere efficacia.
Il numero delle aspettative sindacali da concedere, ai sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e' stabilito con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali interessate ed il Consiglio di amministrazione.
Il contingente delle aspettative e' ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di rappresentativita' da desumere dai risultati delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione.
Il numero delle assenze da autorizzare ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge n. 249 e' fissato, per ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, con le modalita' di cui al precedente primo comma. ((28)) --------------- AGGIORNAMENTO (28) Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770 ha disposto (con l'art. 6, comma 8) che il presente articolo "per effetto dell' art. 54, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" cessa di avere efficacia.