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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 634/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRASSO GAETANO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3818/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - SA - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007333861000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007333861000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007333861000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007333861000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 215/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in via telematica in data 19.07.2025 Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n.10020259007333861000 notificato in data 04.07.2025 da AER SA con il quale le viene chiesto il pagamento di euro 712,74 per tasse automobilistiche anni 2007,2009,2010 e 2011. Eccepisce
l'intervenuta prescrizione. In data 21.08.2025 si costituisce l'AER controdeducendo a quanto sostenuto dalla ricorrente supportando il tutto con documentazione probatoria. Il ricorso è discusso in Camera di
Consiglio e trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento. L'AER si è costituita in giudizio versando nel processo telematico per ben tre volte la stessa costituzione ma soprattutto le prove documentali dalle quali è stato possibile riscontrare l'avvenuta notifica delle prime due cartelle richiamate alla pagina 1 del ricorso. La restante documentazione costituita da copie di avvisi di ricevimento non sono supportate da una seppur minima indicazione tantomeno dalla copia degli atti corrispondenti presuntivamente notificati. E' del tutto evidente che tra la notifica delle due richiamate cartelle e la notifica dell'atto impugnato è ampiamente decorso il termine prescrizionale. L'accoglimento del ricorso comporta la condanna di ER SA al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 250,00 oltre accessori di legge, se dovuti, e rimborso c.u. di euro 30,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_1.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso. Condanna l'ER SA al pagamento delle spese di giudizio così come liquidate in motivazione in favore dell'avv. Di chiaratosi procuratore antistatario Difensore_1
.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GRASSO GAETANO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3818/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - SA - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007333861000 BOLLO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007333861000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007333861000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259007333861000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 215/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in via telematica in data 19.07.2025 Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n.10020259007333861000 notificato in data 04.07.2025 da AER SA con il quale le viene chiesto il pagamento di euro 712,74 per tasse automobilistiche anni 2007,2009,2010 e 2011. Eccepisce
l'intervenuta prescrizione. In data 21.08.2025 si costituisce l'AER controdeducendo a quanto sostenuto dalla ricorrente supportando il tutto con documentazione probatoria. Il ricorso è discusso in Camera di
Consiglio e trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento. L'AER si è costituita in giudizio versando nel processo telematico per ben tre volte la stessa costituzione ma soprattutto le prove documentali dalle quali è stato possibile riscontrare l'avvenuta notifica delle prime due cartelle richiamate alla pagina 1 del ricorso. La restante documentazione costituita da copie di avvisi di ricevimento non sono supportate da una seppur minima indicazione tantomeno dalla copia degli atti corrispondenti presuntivamente notificati. E' del tutto evidente che tra la notifica delle due richiamate cartelle e la notifica dell'atto impugnato è ampiamente decorso il termine prescrizionale. L'accoglimento del ricorso comporta la condanna di ER SA al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 250,00 oltre accessori di legge, se dovuti, e rimborso c.u. di euro 30,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_1.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso. Condanna l'ER SA al pagamento delle spese di giudizio così come liquidate in motivazione in favore dell'avv. Di chiaratosi procuratore antistatario Difensore_1
.