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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 461/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 341/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso
Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso
Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9118/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2 e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230064058121000
REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6431/2025 depositato il 28/10/2025 Richieste delle parti:
Appellante: ASSENTE
Appellato: D.P. 1 NAPOLI: ILLUSTRA LE PROPRIE
CONTRODEDUZIONI; ADER: ASSENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
ZO NI ha impugnato la cartella di pagamento n. 071
2023 00640581 21 000 ed il ruolo Controllo tasse e imposte indirette n. 2023/000948 in essa contenuto, anno d'imposta
2017, notificata dall'Agenzia delle Entrate – NE in data 21/06/2023, al contribuente nella qualità di tutore di
Nominativo_1.
Con la citata cartella era richiesta l'imposta di registro calcolata con l'aliquota ordinaria così come dovuta a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R.
131/86.
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto per i seguenti motivi:
- Mancata notifica degli atti prodromici ed in particolare avvisi di accertamento e/o liquidazione;
- Avvenuta prescrizione del credito;
- Difetto di motivazione. Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate – riscossione la
Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, con la sentenza n. 9118 del 10 giugno 2024 ha rigettato il ricorso.
Preliminarmente rilevava che quanto dedotto a verbale dal ricorrente non poteva essere tenuto in considerazione per la decisione.
Quanto al merito, osservava che, come dimostrato dall'agente per la riscossione, il provvedimento impugnato derivava dal mancato pagamento dell'imposta di registro calcolata con l'aliquota ordinaria come dovuta a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R.
131/86.
La notifica dell'avviso di liquidazione quale atto prodromico della cartella di pagamento impugnata era da ritenersi validamente effettuata ed efficace ai fini della conoscenza del debito in contestazione in capo all'odierno ricorrente.
Non avendo il contribuente impugnato il suddetto avviso lo stesso era divenuto definitivo né l'odierno provvedimento risultava, quindi, notificato oltre i termini, avendo la precedente notifica interrotto i termini prescrizionali del credito vantato dall'amministrazione (senza dover tra l'altro considerare la cd. sospensione Covid, ex art. 67, comma 1,
d.l. 18/20, secondo cui i termini di notifica per gli atti di accertamento risultano sospesi di 85 giorni).
Posta la correttezza della notifica ed il suo perfezionamento,
l'eccezione non poteva essere accolta.
In relazione all'altro motivo di doglianza con riferimento al presunto vizio di motivazione, rilevava che il provvedimento in esame rientra nella categoria degli atti vincolati, ove la PA non ha discrezionalità né sull'an dell'emissione né sul quando né infine sul quantum. Pertanto, con riguardo al difetto di motivazione il Collegio riteneva che la doglianza non fosse fondata.
Il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato e completo, e rispondeva al modello legale, nei suoi requisiti essenziali, indicando il tributo dovuto e l'importo ingiunto, i riferimenti normativi di legge in base ai quali l'atto è stato emesso, le categorie individuate, il nominativo del responsabile, il termine entro cui effettuare il pagamento, le indicazioni necessarie per l'autotutela e le modalità e tempi di presentazione del reclamo/mediazione e del ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
In quest'ottica non si poteva ritenere violata alcuna disposizione dello statuto del Contribuente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, cui resiste l'appellata con controdeduzioni.
Il contribuente ha anche depositato memorie.
Preliminarmente si rileva che il giudizio è stato introdotto in primo grado già nel settembre del 2023, così che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, rubricato «Nuove prove in appello», come radicalmente modificato dall'art. 1, comma
1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, non è suscettibile di trovare applicazione nella fattispecie, alla luce della parziale declaratoria di incostituzionalità delle norme di diritto intertemporale, operata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 2025, che ha affermato che è irragionevole la disciplina censurata, nella parte in cui dispone l'applicazione della nuova norma anche ai giudizi di appello introdotti in data successiva all'entrata in vigore della novella, in quanto quest'ultima, sebbene formalmente operi per il futuro, nella sostanza incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora in corso, così ledendo l'affidamento riposto dalle parti nella tutela di posizioni legittimamente acquisite. Pertanto, l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo numero 220 del 2023 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prescrive che le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023 alla disciplina delle prove in appello dettata dall'articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Ne consegue che trova applicazione il disposto del previgente articolo 58 citato, il che rende ammissibile sia la produzione da parte dell'appellante della certificazione anagrafica, sia dell'atto di vendita del 2017, in relazione al quale è intervenuto il provvedimento di revoca delle agevolazioni fiscali per la prima casa, quanto al pagamento dell'imposta di registro. Orbene, il motivo di appello del contribuente si fonda sulla pretesa erroneità dell'affermazione del giudice di prime cure circa la validità della notifica dell'avviso di accertamento, e ciò in quanto, come si ricava dalla certificazione anagrafica, il ricorrente sin dal marzo del 2011 aveva trasferito la propria residenza in un luogo diverso da quello ove è avvenuta la notifica dell'avviso, il che determina la nullità della notifica stessa.
La tesi del ricorrente appare però evidentemente ancorata al presupposto che la certificazione anagrafica abbia portata preclusiva in ordine alla possibilità di reputare valida la notifica dell'atto effettuata in un luogo diverso, affermazione che tuttavia contrasta in maniera evidente con i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha, infatti, più volte precisato che la notificazione, nella specie di un atto di appello, in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche non determina la nullità del procedimento e della sentenza atteso che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (Cass. Sez. 2,
24/03/2023, n. 8463). Il principio è stato altresì ribadito anche in materia di notifica di atti tributari, essendosi precisato che la notifica della cartella di pagamento è validamente eseguita presso la residenza effettiva del destinatario, che, ove accertata alla stregua di elementi gravi, precisi e concordanti, prevale su quella risultante dalle certificazioni anagrafiche, avendo questa valore meramente presuntivo (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valida la notifica delle cartelle di pagamento, prodromiche rispetto alle intimazioni impugnate, eseguita presso la residenza effettiva del contribuente, diversa da quella anagrafica;
Cass. n. 15183/2024).
Orbene, e tornando alla vicenda in esame, la relata di notifica dell'avviso di liquidazione vede spuntata la casella relativa alla consegna dell'atto ad un soggetto al servizio del destinatario, addetto alla ricezione dele notificazioni, il che smentisce l'assunto di parte appellante secondo cui con l'indirizzo in questione sarebbe stato reciso ogni collegamento, per effetto del cambio di residenza anagrafica. Ma a tale elemento, che sicuramente assume forte valenza sul piano indiziario, si aggiunge in maniera ancor più risolutiva la circostanza che lo stesso ricorrente, allorché ebbe a partecipare nella veste di rappresentante dell'incapace all'atto per il quale è stata poi richiesta l'imposta di registro in maniera integrale, in data
29.06.2017, e quindi ben sei anni dopo l'annotazione anagrafica del cambio di residenza, ebbe a dichiarare che la propria residenza era in Napoli alla Indirizzo_1
e cioè proprio a quell'indirizzo ove è stata effettuata la notifica dell'avviso di liquidazione.
Né infine è invocabile il vizio della notifica per la consegna dell'atto a persona addetta alla casa, che è una modalità che
è permessa anche per le notifiche alle persone fisiche, occorrendo evidenziare che trattasi nella specie di notifica postale ordinaria, per la quale è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa (Cass. n.
10131/2020).
Ritiene il Collegio che vi siano elementi gravi precisi concordanti per ritenere che, nonostante il mutamento delle risultanze anagrafiche, il contribuente abbia mantenuto la residenza di fatto presso l'indirizzo ove risulta essere stato recapitato l'avviso di liquidazione, il che implica la manifesta infondatezza del motivo di appello.
Tale considerazione rende poi evidente anche l'infondatezza del secondo motivo di appello che reitera l'eccezione di prescrizione e decadenza, ma sul presupposto, rivelatosi infondato, dell'invalidità della notifica dell'avviso di liquidazione.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede:
a) Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso dele spese del grado che si liquidano in € 1.000,00, oltre spese prenotate a debito
Napoli, 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 341/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso
Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso
Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso
Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9118/2024 emessa dalla Corte di
Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 2 e pubblicata il 10/06/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230064058121000
REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6431/2025 depositato il 28/10/2025 Richieste delle parti:
Appellante: ASSENTE
Appellato: D.P. 1 NAPOLI: ILLUSTRA LE PROPRIE
CONTRODEDUZIONI; ADER: ASSENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
ZO NI ha impugnato la cartella di pagamento n. 071
2023 00640581 21 000 ed il ruolo Controllo tasse e imposte indirette n. 2023/000948 in essa contenuto, anno d'imposta
2017, notificata dall'Agenzia delle Entrate – NE in data 21/06/2023, al contribuente nella qualità di tutore di
Nominativo_1.
Con la citata cartella era richiesta l'imposta di registro calcolata con l'aliquota ordinaria così come dovuta a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R.
131/86.
Il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto per i seguenti motivi:
- Mancata notifica degli atti prodromici ed in particolare avvisi di accertamento e/o liquidazione;
- Avvenuta prescrizione del credito;
- Difetto di motivazione. Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate – riscossione la
Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, con la sentenza n. 9118 del 10 giugno 2024 ha rigettato il ricorso.
Preliminarmente rilevava che quanto dedotto a verbale dal ricorrente non poteva essere tenuto in considerazione per la decisione.
Quanto al merito, osservava che, come dimostrato dall'agente per la riscossione, il provvedimento impugnato derivava dal mancato pagamento dell'imposta di registro calcolata con l'aliquota ordinaria come dovuta a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R.
131/86.
La notifica dell'avviso di liquidazione quale atto prodromico della cartella di pagamento impugnata era da ritenersi validamente effettuata ed efficace ai fini della conoscenza del debito in contestazione in capo all'odierno ricorrente.
Non avendo il contribuente impugnato il suddetto avviso lo stesso era divenuto definitivo né l'odierno provvedimento risultava, quindi, notificato oltre i termini, avendo la precedente notifica interrotto i termini prescrizionali del credito vantato dall'amministrazione (senza dover tra l'altro considerare la cd. sospensione Covid, ex art. 67, comma 1,
d.l. 18/20, secondo cui i termini di notifica per gli atti di accertamento risultano sospesi di 85 giorni).
Posta la correttezza della notifica ed il suo perfezionamento,
l'eccezione non poteva essere accolta.
In relazione all'altro motivo di doglianza con riferimento al presunto vizio di motivazione, rilevava che il provvedimento in esame rientra nella categoria degli atti vincolati, ove la PA non ha discrezionalità né sull'an dell'emissione né sul quando né infine sul quantum. Pertanto, con riguardo al difetto di motivazione il Collegio riteneva che la doglianza non fosse fondata.
Il provvedimento impugnato era adeguatamente motivato e completo, e rispondeva al modello legale, nei suoi requisiti essenziali, indicando il tributo dovuto e l'importo ingiunto, i riferimenti normativi di legge in base ai quali l'atto è stato emesso, le categorie individuate, il nominativo del responsabile, il termine entro cui effettuare il pagamento, le indicazioni necessarie per l'autotutela e le modalità e tempi di presentazione del reclamo/mediazione e del ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria.
In quest'ottica non si poteva ritenere violata alcuna disposizione dello statuto del Contribuente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contribuente, cui resiste l'appellata con controdeduzioni.
Il contribuente ha anche depositato memorie.
Preliminarmente si rileva che il giudizio è stato introdotto in primo grado già nel settembre del 2023, così che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, rubricato «Nuove prove in appello», come radicalmente modificato dall'art. 1, comma
1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, non è suscettibile di trovare applicazione nella fattispecie, alla luce della parziale declaratoria di incostituzionalità delle norme di diritto intertemporale, operata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 36 del 2025, che ha affermato che è irragionevole la disciplina censurata, nella parte in cui dispone l'applicazione della nuova norma anche ai giudizi di appello introdotti in data successiva all'entrata in vigore della novella, in quanto quest'ultima, sebbene formalmente operi per il futuro, nella sostanza incide sugli effetti giuridici di situazioni processuali verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora in corso, così ledendo l'affidamento riposto dalle parti nella tutela di posizioni legittimamente acquisite. Pertanto, l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo numero 220 del 2023 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prescrive che le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera bb), dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023 alla disciplina delle prove in appello dettata dall'articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Ne consegue che trova applicazione il disposto del previgente articolo 58 citato, il che rende ammissibile sia la produzione da parte dell'appellante della certificazione anagrafica, sia dell'atto di vendita del 2017, in relazione al quale è intervenuto il provvedimento di revoca delle agevolazioni fiscali per la prima casa, quanto al pagamento dell'imposta di registro. Orbene, il motivo di appello del contribuente si fonda sulla pretesa erroneità dell'affermazione del giudice di prime cure circa la validità della notifica dell'avviso di accertamento, e ciò in quanto, come si ricava dalla certificazione anagrafica, il ricorrente sin dal marzo del 2011 aveva trasferito la propria residenza in un luogo diverso da quello ove è avvenuta la notifica dell'avviso, il che determina la nullità della notifica stessa.
La tesi del ricorrente appare però evidentemente ancorata al presupposto che la certificazione anagrafica abbia portata preclusiva in ordine alla possibilità di reputare valida la notifica dell'atto effettuata in un luogo diverso, affermazione che tuttavia contrasta in maniera evidente con i principi affermati nella giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte ha, infatti, più volte precisato che la notificazione, nella specie di un atto di appello, in un luogo non coincidente con le risultanze anagrafiche non determina la nullità del procedimento e della sentenza atteso che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (Cass. Sez. 2,
24/03/2023, n. 8463). Il principio è stato altresì ribadito anche in materia di notifica di atti tributari, essendosi precisato che la notifica della cartella di pagamento è validamente eseguita presso la residenza effettiva del destinatario, che, ove accertata alla stregua di elementi gravi, precisi e concordanti, prevale su quella risultante dalle certificazioni anagrafiche, avendo questa valore meramente presuntivo (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto valida la notifica delle cartelle di pagamento, prodromiche rispetto alle intimazioni impugnate, eseguita presso la residenza effettiva del contribuente, diversa da quella anagrafica;
Cass. n. 15183/2024).
Orbene, e tornando alla vicenda in esame, la relata di notifica dell'avviso di liquidazione vede spuntata la casella relativa alla consegna dell'atto ad un soggetto al servizio del destinatario, addetto alla ricezione dele notificazioni, il che smentisce l'assunto di parte appellante secondo cui con l'indirizzo in questione sarebbe stato reciso ogni collegamento, per effetto del cambio di residenza anagrafica. Ma a tale elemento, che sicuramente assume forte valenza sul piano indiziario, si aggiunge in maniera ancor più risolutiva la circostanza che lo stesso ricorrente, allorché ebbe a partecipare nella veste di rappresentante dell'incapace all'atto per il quale è stata poi richiesta l'imposta di registro in maniera integrale, in data
29.06.2017, e quindi ben sei anni dopo l'annotazione anagrafica del cambio di residenza, ebbe a dichiarare che la propria residenza era in Napoli alla Indirizzo_1
e cioè proprio a quell'indirizzo ove è stata effettuata la notifica dell'avviso di liquidazione.
Né infine è invocabile il vizio della notifica per la consegna dell'atto a persona addetta alla casa, che è una modalità che
è permessa anche per le notifiche alle persone fisiche, occorrendo evidenziare che trattasi nella specie di notifica postale ordinaria, per la quale è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa (Cass. n.
10131/2020).
Ritiene il Collegio che vi siano elementi gravi precisi concordanti per ritenere che, nonostante il mutamento delle risultanze anagrafiche, il contribuente abbia mantenuto la residenza di fatto presso l'indirizzo ove risulta essere stato recapitato l'avviso di liquidazione, il che implica la manifesta infondatezza del motivo di appello.
Tale considerazione rende poi evidente anche l'infondatezza del secondo motivo di appello che reitera l'eccezione di prescrizione e decadenza, ma sul presupposto, rivelatosi infondato, dell'invalidità della notifica dell'avviso di liquidazione.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede:
a) Rigetta l'appello e condanna l'appellante al rimborso dele spese del grado che si liquidano in € 1.000,00, oltre spese prenotate a debito
Napoli, 22 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente