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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/09/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova – Sezione Unica del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi all'esito della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n.r.g. 1834/2023 promossa da
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna Caldarola e Parte_1
Valeria Marmorato, per mandato in atti RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Genova piazza della Vittoria, 6/R presso l'Avv. Lilia Bonicioli come da procura generale notarile alle liti in atti CONVENUTO
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., la signora ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per ottenere il riconoscimento del diritto alla fruizione della c.d. CP_1
NASpI e la conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione. CP_1
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' ha contestato la pretesa attorea CP_1 chiedendone il rigetto in quanto infondata. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto. In fatto è provato: -che la ricorrente ha lavorato dal 2012 sino al 30 novembre 2021, alle dipendenze di presso l'unità di Genova, con orario Controparte_2 part time al 50%;
-che lettera raccomandata RR del 22/10/2021 (ricevuta il 4/11/2021) la datrice di lavoro comunicava alla ricorrente il trasferimento per asserite “ragioni tecnico organizzativo produttive” dalla sede di Genova a quella di Roma, con decorrenza 13 dicembre 2021” (doc.7 ric.);
-che la ricorrente manifestava alla datrice il proprio rifiuto al trasferimento presso la sede di Roma (doc.8 ric.);
-che la datrice di lavoro, con mail dell'8 novembre 2021, confermava il trasferimento a Roma della ricorrente (doc.9 ric.);
-che in data 28 novembre 2021 la Sig.ra rassegnava telematicamente le Pt_1 dimissioni per giusta causa (doc.10 ric.). Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 22/2015, nella formulazione applicabile ratione temporis, (sottolineature della scrivente) “A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.“. Il successivo art.3 (“Requisiti”) prevede poi che “La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.”. Per espressa previsione legislativa le dimissioni sorrette da “giusta causa” consentono dunque l'accesso alla NAsPI. La Corte di Cassazione, come evidenziato dall , ha sempre ritenuto che CP_1 la nozione di giusta causa sia da ricollegare ad un gravissimo inadempimento (Cass. Sez. lav. n.25384/2015; n.17303/2016), ovvero ad un'altra causa oggettivamente idonea a ledere il vincolo fiduciario così grave da impedirne la provvisoria esecuzione. L'istruttoria testimoniale esperita consente di ritenere raggiunta la prova della sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente. La ricorrente, addetta presso gli uffici di Genova al ramo credito- cauzioni, presso la sede di Roma, avrebbe dovuto continuare a svolgere le medesime mansioni, come si legge nella lettera di trasferimento. Dalle testimonianze assunte è tuttavia emerso che presso gli uffici di Roma non vi è mai stata alcuna gestione del ramo credito-cauzioni e che non era in atto né prevista una riorganizzazione a breve in tal senso. Deve pertanto ritenersi provato che presso la sede ad quem non vi era effettivamente alcuna necessità della professionalità e dello svolgimento delle funzioni ricoperte dalla ricorrente, sicchè la -non meglio specificata- ragione organizzativo-produttiva posta base del trasferimento deve ritenersi insussistente. Conseguentemente le dimissioni rassegnate dalla ricorrente sono sorrette da una giusta causa, attesa la gravità dell'inadempimento della datrice di lavoro che ha esercitato lo ius variandi in violazione di norma imperativa (art. 2103 c.c.). In tale situazione lo stato di disoccupazione non risulta riconducibile alla volontà del lavoratore, ma ad una notevole ed unilaterale variazione da parte datoriale delle condizioni di lavoro. Al riconoscimento della prestazione si perviene comunque anche seguendo il diverso iter argomentativo recentemente espresso, in analoga fattispecie, dalla Corte di Appello di Genova nella sentenza , secondo la quale, a CP_3 prescindere dalla legittimità o meno del provvedimento organizzativo di trasferimento del datore di lavoro, “rileva esclusivamente la sussistenza di una grave situazione oggettiva (e non soggettiva) che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro, quale per l'appunto, un mutamento così rilevante delle condizioni di lavoro quale appunto il trasferimento presso una sede aziendale molto distante dal luogo di residenza, che renda impossibile la prosecuzione del rapporto lavorativo a prescindere dalla sussistenza di un inadempimento datoriale. Ciò è quanto accaduto nel caso in esame, in cui il sig. , trasferito da Pt_2
Genova a Catania, ha deciso di risolvere il rapporto di lavoro proprio per l'impossibilità di prestare attività lavorativa in un luogo così lontano dalla propria residenza effettiva;
risoluzione del rapporto avvenuta mediante dimissioni che – per i motivi sopra esposti – vanno equiparate ad una risoluzione consensuale e configurano – ai soli fini del diritto all'indennità previdenziale – una giusta causa di recesso a prescindere dall'inadempimento datoriale.”. Attesa la sussistenza anche degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge (doc. 22 ric.), la domanda va quindi accolta. Le spese di lite vengono compensate in misura di un mezzo, tenuto conto dell'apporto istruttorio alla decisione e del contrasto giurisprudenziale in materia. La residua frazione di spese, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione respinta, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità NAsPI e pertanto condanna l' a corrispondere alla ricorrente la suddetta indennità CP_1 nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi al tasso di legge. Compensa in misura di un mezzo tra le parti le spese di lite. Condanna l' a rifondere alla ricorrente la residua frazione di spese, CP_1 frazione che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Genova 5/9/2025 Il Giudice Margherita Bossi