Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 18.11.2024 iscritta al n. 379/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 6
febbraio 2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Luca Sozzi del foro di Brescia, domiciliatario giusta delega in atti
OGGETTO:
RICORRENTE APPELLANTE
Altre controversie in c o n t r o materia di previdenza
in persona del Controparte_1
obbligatoria l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simone Benelli del foro di
Cremona, domiciliatario giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATA
c o n t r o
Controparte_2
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Alessandro Mineo dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Brescia,
come da procura generale in atti
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 598 del 2024 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Dei resistenti appellati:
Come da memorie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 598 del 2024 il Tribunale di Brescia sezione lavoro ha respinto il ricorso proposto da Parte_1
avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca notificatagli da il 25 agosto 2022 per l'importo di euro CP_3
58.908,11 tra contributi e sanzioni per crediti relativi agli anni CP_2
dal 2010 al 2018, oggetto di una serie di avvisi di addebito.
Il Tribunale, preliminarmente, ha respinto l'eccezione di nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione dell'articolo 7 della L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), per omessa allegazione degli avvisi di addebito all'atto impugnato e per mancata indicazione del criterio di determinazione degli interessi.
Ha ritenuto infondata, inoltre, l'eccezione di prescrizione dei crediti dell'ente sollevata dal ricorrente rilevando che, per quanto documentato da il ricorrente aveva presentato in data 8 CP_3 - 3 -
maggio 2018 due istanze di adesione alla definizione agevolata (cd.
rottamazione ter) relative agli avvisi di addebito oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con le quali era stata interrotta la prescrizione e che gli aveva comunicato in CP_3
data 10 agosto 2022 una intimazione di pagamento relativa agli stessi avvisi di addebito, con effetto interruttivo della prescrizione;
ha rilevato che il ricorrente, avendo omesso di impugnare detta intimazione di pagamento ritualmente notificata, non poteva più far valere la prescrizione dei crediti asseritamente maturata in epoca precedente alla formazione degli avvisi di addebito richiamati dell'intimazione di pagamento;
quanto alla prescrizione maturata in epoca successiva, questa era da escludere in ragione delle due istanze di adesione alla definizione agevolata seguite dalla notifica dell'intimazione di pagamento del 10 agosto 2022.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza sulla base di plurimi motivi chiedendone la riforma con l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si è tempestivamente costituito l' che ha eccepito il CP_2
proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso, ha domandato il rigetto dell'appello.
Con memoria di costituzione, a sua volta, ha chiesto il CP_3
rigetto dell'appello per infondatezza dello stesso e la conferma della decisione.
L'udienza di discussione si è svolta con collegamento da remoto, ai sensi dell'art.127 bis c.p.c., e la causa è stata decisa con - 4 -
sentenza, il cui dispositivo è stato letto in udienza e poi comunicato alle parti, avendo queste rinunciato a presenziare alla lettura del dispositivo (mediante un nuovo collegamento telematico).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia da parte del giudice circa la notifica degli avvisi di addebito in violazione dell'articolo 112 c.p.c..
Rileva che a seguito della produzione da parte dell della CP_2
documentazione relativa alla pretesa notifica degli avvisi di addebito egli, con note scritte depositate in sostituzione della prima udienza,
aveva sollevato numerose eccezioni sulla nullità delle notifiche degli avvisi sulle quali il giudice nulla aveva detto nella sentenza;
la questione rileva secondo l'appellante sotto il profilo della prescrizione dei crediti contributivi poiché, non avendo egli mai ricevuto la notifica degli avvisi, la prescrizione non era stata interrotta e, d'altra parte, l'adesione alla definizione agevolata non dimostrava in alcun modo la regolare notifica degli atti impugnati e non aveva avuto effetto interruttivo della prescrizione, diversamente da quanto ritenuto dal giudice.
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
In effetti, l' costituendosi in primo grado ha prodotto gli CP_2
avvisi di addebito oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e documentazione al fine di dimostrare la regolare notifica degli stessi.
Ebbene, dall'esame dei documenti prodotti dall' si evince CP_2 - 5 -
che gli avvisi di addebito n.32220120003680374000, n.
32220130002090663000,n.322201400047869390000,n.32220150001
568718000,n.3222016000333034000,n.32220160006224862000,n.32
220170001019673000,n.32220180000643313000,n.32220180005728
183000, n.32220190000583751000 risultano notificati a mezzo del servizio postale, come da avvisi di ricevimento regolarmente sottoscritti dall'incaricato alla distribuzione e dal ricevente;
non vi sono dubbi, invero, sulla riferibilità degli avvisi di ricevimento ai titoli in quanto ogni avviso di ricevimento riporta il numero della raccomandata indicato nel titolo impositivo.
Inoltre, una volta che questa sia stata la modalità di notifica prescelta, la notifica si perfeziona allorché la spedizione sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza,
oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr. sul punto Cass. Ord. n. 946 del 17.01.2010, Cass.21558/2015).
L' inoltre, ha documentato il perfezionamento della CP_2
notifica per compiuta giacenza anche degli avvisi di addebito n.
32220130000251283000, n.32220140001972473000 e n.322201800039930300000.
Risulta infondata, invero, la doglianza dell'appellante relativa alla presunta invalidità delle notifiche effettuate per compiuta giacenza per ritenuta violazione della procedura prescritta dall'art. - 6 -
140 c.p.c. nel caso di irreperibilità relativa del destinatario.
L' ha prodotto le cartoline recanti la sottoscrizione CP_2
dell'incaricato postale attestante l'avviso di deposito dell'atto per temporanea irreperibilità del destinatario e il timbro del perfezionamento della compiuta giacenza.
Vale la pena rammentare che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di notifica degli atti impositivi a mezzo posta trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona decorsi 10 giorni dall'avviso di compiuta giacenza senza necessità di una successiva notifica a mezzo raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito (v. tra le altre Cass. ord. n. 2339 del 2021).
Stante la regolare notifica degli avvisi di addebito al ricorrente, dunque, i crediti da essi portati devono ritenersi irretrattabili in difetto di opposizione da parte dell'appellante nel termine di decadenza di 40 giorni di cui all'articolo 24 d.lgs. n. 46 del
1999.
Ne deriva che è ormai preclusa all'appellante la possibilità di far valere in questa sede vizi del procedimento di notificazione oltre che i fatti estintivi maturati in epoca antecedente la formazione degli avvisi, vizi che, giova ribadire, l'appellante avrebbe dovuto far valere mediante la tempestiva proposizione del giudizio di opposizione ex art. 24 cit..
Una volta dimostrata da parte degli enti impositori la notifica - 7 -
delle cartelle, infatti, laddove il debitore non le impugni nel termine dei successivi 40 giorni, egli non può più dolersi di fatti estintivi preesistenti alla formazione dei titoli non ricorrendo quella funzione recuperatoria dell'opposizione che la giurisprudenza consolidata di legittimità riconosce nel caso di notifica omessa o invalida delle cartelle, mediante la possibilità di far valere in sede di impugnazione dell'atto immediatamente successivo ciò che non si è potuto denunciare prima a causa dell'omessa o invalida notifica dei titoli recuperando, appunto, l'impugnazione non esercitata avverso gli atti presupposti (v. tra le tante Cass. n. 29294 del 2019).
La sentenza, dunque, laddove non ha provveduto ad accertare la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca deve essere rivista;
ciononostante, il motivo va respinto in quanto, come detto, i titoli risultano regolarmente notificati con conseguente preclusione per il ricorrente di far valere la prescrizione in relazione al periodo antecedente la formazione dei titoli.
***
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omesso esame da parte del Tribunale dell'intimazione di pagamento n. 0222016 907307814/000 del 2016 prodotta da e impugna il CP_3
capo della decisione con cui è stata respinta l'eccezione di prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca.
Anche tale motivo è infondato. - 8 -
invero, ha documentato in primo grado di avere CP_3
comunicato al ricorrente un atto di intimazione di pagamento n.
02220169007307814000 relativo agli avvisi di addebito più risalenti n.32220120003680374000,n.32220130000251283000,n.3222013000
2090663000,n.32220140001972473000,n.322201400047869390000,
n.32220150001568718000.
L'atto di intimazione risulta regolarmente notificato all'appellante.
Dalla relata di notifica risulta che il messo notificatore dell' ha provveduto in data 22 novembre 2016 alla consegna CP_1
dell'atto alla figlia dell'appellante che vi ha apposto la propria firma per ricevuta;
dal prospetto riepilogativo delle raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c. in atti, poi, risulta spedita in data 29 novembre la relativa raccomandata informativa.
Tanto appurato, la comunicazione della suddetta intimazione di pagamento ha senz'altro comportato l'interruzione del termine di prescrizione per il periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito emessi dall' nel periodo 2013-2015, relativi ai contributi CP_2
dovuti per gli anni 2010-2011-2012 e 2013.
Come rilevato dal giudice di prime cure, poi, sempre dai documenti prodotti da risulta che l'appellante in data 8 maggio CP_3
2018 ha presentato due istanze di adesione alla definizione agevolata relative agli avvisi di addebito del periodo 2012-2016 ai sensi dell'art. 1 D.L. 148/2017 art. 1 conv. con modificazioni dalla L. n. 172/2017,
disposizione che ha espressamente stabilito la sospensione della - 9 -
prescrizione a seguito della presentazione della dichiarazione dei termini di prescrizione per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione (v. doc. n. 6 e 7 fascicolo di di primo grado). CP_3
In ogni caso, va rammentato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che attribuisce alla presentazione di istanze di rateizzazione effetto interruttivo della prescrizione del credito dell'ente impositore (v. Cass. Ord. n. 20700 del 2020; Cass. n.
16098 del 2018: “se è vero che di per sé in materia tributaria, non
può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto
ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi
indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del
debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di
prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con
l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle
cartelle»).
Successivamente, la prescrizione è stata nuovamente interrotta, come già rilevato nella sentenza, dalla comunicazione del
10 agosto 2022 dell'intimazione di pagamento n.
02220229001680388000, relativa a tutti gli avvisi di addebito,
mediante deposito dell'atto nella casa comunale per temporanea irreperibilità del ricorrente e successiva spedizione dell'avviso di deposito mediante raccomandata (v. referto notifica atto di intimazione di cui al doc. n. 5 del fascicolo di . CP_3
Conclusivamente, i crediti portati dagli avvisi oggetto della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca impugnata non - 10 -
sono prescritti in quanto :
-per i crediti portati dagli avvisi del periodo 2013-2015 la prescrizione, già interrotta dalla notifica degli stessi avvisi, è stata nuovamente interrotta dalla comunicazione dell'intimazione di pagamento in data 22.11.2016, dalla presentazione da parte del ricorrente dell'istanza di definizione agevolata nel maggio 2018 e,
infine, dalla comunicazione dell'intimazione di pagamento del 10
agosto 2022;
- per i crediti di cui agli avvisi di addebito emessi nell'anno
2016, la prescrizione risulta interrotta dall'adesione alla definizione agevolata nel maggio 2018 e poi dalla comunicazione dell'intimazione di pagamento in data 10 agosto 2022;
- per i crediti portati dagli avvisi degli anni 2017, 2018 e
2019, il termine quinquennale di prescrizione è stato interrotto dalla comunicazione dell'intimazione di pagamento del 10 agosto 2022.
Da quanto detto, dunque, deriva il rigetto anche del secondo motivo del gravame.
***
È infondato anche il terzo motivo di appello con cui l'appellante reitera l'eccezione di nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione dell'articolo 3
comma 3 legge n. 241 del 90 e dell'articolo 7 legge n. 212 del 2000.
Sul punto non può che condividersi quanto già affermato nella sentenza in quanto l'articolo 7 cit., relativo alla chiarezza e motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, non rileva nel - 11 -
caso di specie, in cui oggetto di impugnativa è una comunicazione dell . Controparte_1
In ogni caso, non è ravvisabile alcun vizio di incompletezza o genericità della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca inviata da che contiene l'elenco dei titoli (cartelle e avvisi) cui CP_3
si riferisce, il numero identificativo degli stessi, la data della relativa notifica, le somme capitali dovute, gli interessi e gli oneri di riscossione.
Con riguardo al prospetto degli interessi applicati, infine, non vi è alcun vizio di tipo formale della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca essendo la comunicazione preventiva redatta secondo il modello ministeriale e contenendo la stessa i criteri e gli elementi essenziali per conoscere l'esposizione debitoria.
***
Con il quarto motivo, infine, l'appellante insiste nell'eccezione di decadenza dell'ente previdenziale dal diritto di procedere alla iscrizione a ruolo dei debiti ex articolo 25 comma 1
d.lgs. n. 46 del 1999.
L'eccezione è inammissibile poiché, come sopra già rilevato,
l'appellante, non avendo proposto tempestiva opposizione agli avvisi di addebito notificati, risulta decaduto dalla facoltà di far valere qualsiasi vizio proprio dei titoli o attinente alla formazione degli stessi.
***
Alla luce di tutto quanto esposto, l'appello risulta infondato in - 12 -
relazione a tutti i suoi motivi e, di conseguenza, la sentenza va confermata, seppure con diversa motivazione.
Le spese del grado, liquidate la misura indicata in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Il Collegio dà atto, ai fini del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'appello è stato integralmente rigettato.
PQM
1) respinge l'appello avverso la sentenza n.598/2024 del
Tribunale di Brescia sezione lavoro;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell' nella misura di € CP_2
3.000,00 oltre accessori di legge e in favore dell' nella misura CP_3
di 3.000,00 oltre accessori di legge.
Brescia, 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa silvia Mossi)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)