Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2014, n. 9249
CASS
Sentenza 15 ottobre 2014

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Massime1

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 24 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 443 e 599 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, nel giudizio di appello instaurato a seguito dell'impugnazione della sentenza emessa nel giudizio abbreviato, il rinvio dell'udienza camerale nel caso di impedimento a comparire del difensore dell'imputato, dovuto a ragioni di salute, considerato, quanto agli artt. 3 e 24 Cost., che le concrete modalità del diritto di difesa possono essere variamente modulate dal legislatore ordinario in relazione alla diversità dei riti con modalità improntate a criteri di economia processuale e di massima speditezza, che tengano conto della struttura e della finalità dei riti alternativi, senza che sussista alcuna violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di difesa; e che nemmeno sussiste la violazione dell'art. 77 Cost., sub specie di eccesso di delega, in quanto l'art. 2 n. 53 della legge n. 81 del 1987 prevede, in via generale, solo limiti all'appellabilità della sentenza emessa nel merito, allo stato degli atti, da intendersi come riferiti alla natura della decisione adottata o ai soggetti legittimati, ma non anche alle modalità del contraddittorio, rimesso alla libera determinazione del legislatore delegato, in relazione alle esigenze del procedimento.(cfr Corte cost. n. 373 del 1992, 175 del 1996, 7 e 373 del 1998).

Commentario1

  • 1Presenza fisica di un qualsiasi difensore non garantisce effettività (Cass. pen. 41432/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2020

    L'intervento del difensore costituisce una attività di "partecipazione" e non di mera "assistenza", essendo egli impegnato, al pari del pubblico ministero, nella ricerca, individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell'analisi della fattispecie legale. L'effettività della difesa non può essere pertanto ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto che, per mancanza di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente il materiale di causa. "E' rilevante nel giudizio camerale di appello (conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato) …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2014, n. 9249
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9249
Data del deposito : 15 ottobre 2014

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