Sentenza 15 ottobre 2014
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 24 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 443 e 599 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, nel giudizio di appello instaurato a seguito dell'impugnazione della sentenza emessa nel giudizio abbreviato, il rinvio dell'udienza camerale nel caso di impedimento a comparire del difensore dell'imputato, dovuto a ragioni di salute, considerato, quanto agli artt. 3 e 24 Cost., che le concrete modalità del diritto di difesa possono essere variamente modulate dal legislatore ordinario in relazione alla diversità dei riti con modalità improntate a criteri di economia processuale e di massima speditezza, che tengano conto della struttura e della finalità dei riti alternativi, senza che sussista alcuna violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di difesa; e che nemmeno sussiste la violazione dell'art. 77 Cost., sub specie di eccesso di delega, in quanto l'art. 2 n. 53 della legge n. 81 del 1987 prevede, in via generale, solo limiti all'appellabilità della sentenza emessa nel merito, allo stato degli atti, da intendersi come riferiti alla natura della decisione adottata o ai soggetti legittimati, ma non anche alle modalità del contraddittorio, rimesso alla libera determinazione del legislatore delegato, in relazione alle esigenze del procedimento.(cfr Corte cost. n. 373 del 1992, 175 del 1996, 7 e 373 del 1998).
Commentario • 1
- 1. Presenza fisica di un qualsiasi difensore non garantisce effettività (Cass. pen. 41432/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2020
L'intervento del difensore costituisce una attività di "partecipazione" e non di mera "assistenza", essendo egli impegnato, al pari del pubblico ministero, nella ricerca, individuazione, proposizione e valutazione di tutti gli elementi probatori e nell'analisi della fattispecie legale. L'effettività della difesa non può essere pertanto ridotta ad una mera formale presenza di un tecnico del diritto che, per mancanza di significativi rapporti con le parti o per il ridotto tempo a disposizione, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente il materiale di causa. "E' rilevante nel giudizio camerale di appello (conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2014, n. 9249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9249 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 15/10/2014
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 3010
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 2125/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO NI N. IL 09/08/1974;
avverso la sentenza n. 1260/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 27/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO G. che ha concluso per il rigetto.
Udito il difensore Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile). FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione TA IC, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, in data 27 settembre 2012, con la quale è stata riformata, soltanto in punto di trattamento sanzionatorio, quella di primo grado, emessa all'esito di giudizio abbreviato.
Quest'ultima era stata di condanna per il reato di furto pluriaggravato in concorso, posto in essere l'8 giugno 2010, in danno di GR AN.
Dal bagagliaio dell'auto BMW, di proprietà di costui, era stato illecitamente prelevato un campionario di gioielleria, del valore di circa Euro 100.000.
All'imputato è stata addebitata anche la recidiva reiterata, specifica e infra - quinquennale che ha comportato la valutazione delle concorrenti circostanze aggravanti speciali, secondo la più mite regola dell'art. 63 c.p., comma 4, ultima parte. Deduce la difesa:
1) la nullità del processo di appello, celebrato nonostante che il difensore avesse fatto pervenire un fax, contenente l'istanza di differimento per legittimo impedimento, determinato da motivi di salute.
Il difensore contesta la correttezza del principio, invocato dal giudice del merito, ed affermato soltanto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non sarebbe stato legittimo l'uso del fax, per lo scopo indicato.
In secondo luogo il difensore contesta l'ulteriore affermazione della Corte di merito, secondo cui si sarebbe trattato di impedimento "non assoluto", a comparire: il sanitario aveva attestato, infatti, una lombalgia che richiedeva tre giorni di riposo, prescrizione particolarmente significativa in un caso nel quale notevole era la distanza fra il luogo di residenza (Catania) e quello dell'Ufficio giudiziario (Catanzaro), e difficoltoso l'utilizzo dei mezzi di trasporto.
D'altra parte, il difensore fa presente che l'art. 420 ter c.p.p., comma 5, non richiede che l'impedimento sia assoluto ma solo che sia legittimo, ed inoltre segnala che la lombalgia, nelle fasi iniziali, presenta una sintomatologia invalidante che non consente alcun movimento.
Inoltre, il difensore rimarca che la valutazione dell'impossibilità di comparire non può essere rimessa alle parole del sanitario ma compete esclusivamente al giudice, sulla base della natura della patologia dedotta.
Non è, poi, da tralasciare che la tutela del diritto alla salute - anche del difensore, dunque- è affermata dalla Costituzione ed è assoluta, sicché non può essere posta in discussione da argomenti del giudice, sulla accettabilità della esposizione del soggetto affetto da patologia, a danni o pericoli non gravi (in tal senso, cita le sentenze della Cassazione n. 4768 del 2003, Rv 227691 e n. 17281 del 2006, Rv. 234753) mentre, il solo potere residuale, per il giudice che intenda disattendere la certificazione, è quello di disporre una visita fiscale.
Infine, il difensore segnala che il terzo punto della risposta della Corte, e cioè il non avere, egli, indicato le ragioni della mancata nomina di un sostituto non si attaglia al caso di specie nel quale è stato dedotto non un impedimento professionale ma un impedimento per motivi di salute;
2) l'erronea applicazione dell'art. 99 c.p., comma 4. Era stata ritenuta la recidiva reiterata ma non si era considerato che, a parte la sentenza dell'8 marzo 1996 e quella del 21 gennaio 2008, tutte le altre condanne avevano comportato una pena, dichiarata estinta, unitamente agli altri effetti penali, a seguito di esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale. Quanto alle due condanne sopra menzionate, il difensore sostiene che non avrebbero potuto giustificare la contestazione di recidiva reiterata, perché, in relazione ad esse, non era stata formulata una dichiarazione di recidiva semplice (così sentenza della Cassazione n. 1007 del 2008 e n. 40605 del 2009);
3) l'erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., essendo state negate le attenuanti generiche, pur in presenza di risarcimento dell'intero danno non patrimoniale.
Con fax spedito il 4 febbraio 2014, il difensore ha prospettato la nullità del processo di appello in relazione agli artt. 484, 420 ter, 443 e 599 c.p.p., e, in subordine, la questione di legittimità costituzionale degli stessi.
Tali norme prevedono, invero, la irrilevanza dell'impedimento del difensore nel giudizio di appello contro sentenza emessa con rito abbreviato.
Rappresenta il difensore che, come già ventilato dalla sentenza della Cassazione n. 1569 del 2013, tale stato normativo non sia del tutto ragionevole.
Ed anzi, nell'ottica della necessaria interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente (art. 6 Cedu) orientata, deve essere garantita la necessaria partecipazione del difensore di fiducia in tutti i momenti in cui si discute il merito dell'imputazione.
La questione di legittimità costituzionale è posta in relazione alle direttive della legge delega al codice di rito, per violazione dell'art. 77 Cost., ed anche dell'art. 3 della stessa Carta. Invero la direttiva numero 53 non prevedeva il ricorso alle forme dell'art. 127 c.p.p., mentre la direttiva numero 93 prevedeva il ricorso a tale procedimento con riferimento ad ipotesi diverse dal rito abbreviato.
Non ravvisa, il difensore, neppure ragionevoli esigenze attinenti all'economia dei tempi processuali.
In data 1 ottobre 2014 è, da ultimo, pervenuta una memoria ex art. 485 c.p.p., nella quale si torna a menzionare la decisione della 6^
sezione penale (indicata col n. 1826 del 2013 - 2014) e altra, della 2^ Sez. n. 13033 del 2000, nelle quali è stato criticato l'assetto normativo che ha fino ad oggi indotto la giurisprudenza a ritenere irrilevante l'impedimento (in quel caso per adesione d una astensione di categoria) del difensore nella udienza di appello celebrata con rito camerale.
Sulla medesima linea si cita la ancor più recente sentenza della Sez. 3^, 19 marzo 2014 n. 19856, pure afferente ad un caso di impedimento da adesione ad astensione. In essa si sostiene la possibilità di interpretare l'art. 127 c.p.p., come norma che non vieta espressamente di dare rilievo anche all'impedimento del difensore e che deve, conseguentemente, essere interpretata in tal senso al fine di evitare un risultato irragionevole, quale è quello di vedere riconosciuta la rilevanza dell'impedimento nel giudizio abbreviato di primo grado ed invece negata la stessa rilevanza quando l'impedimento sorge nel giudizio di appello, da celebrarsi con le forme dell'art. 127 c.p.p.. In subordine, si chiede la rimessione alle SSUU.
Torna infine, il difensore, ad evidenziare anche gli aspetti di contrasto della vecchia interpretazione dell'art. 127 c.p.p., con l'art. 6 CEDU p. 1 e 3 lett. e (come inteso tra l'altro, da sent. CEDU Dementyev c. Russia del 28 novembre 2013).
Ma anche il principio di proporzione, come illustrato dalla dottrina (cioè valutazione comparativa e bilanciamento tra restrizione imposta alle prerogative del singolo e valore del fine perseguito dal potere pubblico) alla luce della sentenza CEDU appena citata, porterebbe a ritenere che questo dovrebbe poter essere applicato per garantire la inviolabilità di certe prerogative individuali tutelate dalla Costituzione, quale il diritto alla difesa, riconosciuto dall'art. 24 Cost., come di cruciale importanza per la fairness del sistema della giustizia penale. In altri termini, le ragioni di celere definizione del processo e di sua ragionevole durata non potrebbero essere tali da giustificare il sacrificio del diritto alla piena esplicazione della difesa tecnica fiduciaria. Un principio analogo è già stato affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 317 del 2009. Sotto tale profilo sarebbero confermati i rilievi di incostituzionalità del combinato disposto dell'art. 127, art. 443, comma 4 e art. 599, nell'interpretazione tradizionalmente datane dalla Corte di cassazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nonché dell'art. 6 p. 1 e 3 lett. C della Cedu.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo articolava una serie di censure tutte volte ad ottenere il riconoscimento della erroneità della decisione del giudice dell'appello che non aveva rinviato il processo a seguito di apposita richiesta del difensore, motivata con l'impedimento dovuto a motivi di salute. Tale questione era evidentemente manifestamente infondata in rito, posto che, alla stregua delle chiarissime norme codicistiche in tema di forme dell'appello avverso sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, era ed è agevole osservare, con la giurisprudenza del tutto costante (v. tra le moltissime, Sez. 6^, Sentenza n. 10840 del 18/10/2011 Ud. (dep. 20/03/2012) Rv. 252278), che nel giudizio di appello instaurato a seguito dell'impugnazione della sentenza emessa nel giudizio abbreviato, l'impedimento a comparire del difensore dell'imputato non può dare luogo al rinvio dell'udienza camerale, in quanto quest'ultima è espressamente disciplinata dagli artt. 599 e 127 c.p.p., con conseguente inapplicabilità dell'art. 420 - ter, comma 5.
Il principio era già stato formulato, in passato, dalle Sezioni unite (v. sentenza n. 7551 del 08/04/1998 Ud. (dep. 27/06/1998) Rv. 210795), pronunciatesi in ordine all'assetto normativo all'epoca vigente ma rimasto, nella sostanza, non mutato sotto lo specifico profilo che qui interessa. Aveva osservato, il supremo consesso, che il disposto dell'art. 486 c.p.p., comma 5, a norma del quale il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme previste dall'art. 127 c.p.p.. In tale decisione si era fatto, oltretutto, riferimento agli interventi della Corte Costituzionale, in materia, (V. Corte cost., 29 gennaio 1998 n. 7 e 31 maggio 1996 n. 175). Nella seconda delle sentenze appena citate - invero riguardante la situazione analoga che veniva, all'epoca, a verificarsi nella udienza preliminare- era stato posto in evidenza che "nè la legge processuale ne', tantomeno, la Costituzione assicurano incondizionatamente all'imputato il diritto di essere assistito da un determinato difensore;
se ciò fosse, non potrebbe farsi mai ricorso, in qualunque fase o momento del procedimento, alla sostituzione del difensore non comparso (art. 96 c.p.p., comma 4). Perciò, fermo restando il principio, insistentemente evocato da questa Corte, che il diritto di difesa deve essere inteso come potestà effettiva di assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far va/ere le ragioni delle parti, così da fare assumere a tale diritto un'importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale (v., già la sentenza della C. Cost. n. 46 del 1957), è pacifico che le modalità del suo esercizio sono regolate secondo le speciali caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, senza che le modalità stesse feriscano e menomino l'esistenza del diritto allorché di esso vengano assicurati lo scopo e la funzione (v., sentenze C. Cost. n. 46 del 1957, n. 16 del 1970, 126 del 1971, 125 del 1972, 150 del 1972, 119 del 1974). L'effettività del diritto non comporta, quindi, che il suo esercizio debba essere disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento o in ogni fase processuale;
anzi la modulabilità delle forme e dei contenuti in cui si articola il diritto di difesa in relazione alle caratteristiche dei singoli procedimenti o delle varie fasi processuali è stata costantemente ritenuta da questa Corte legittima espressione della discrezionalità legislativa (v., da ultimo, sentenze n. 220 e n. 48 del 1994)". Avvedendosi di tale obiettiva situazione normativa, il difensore, successivamente, ha inviato per fax una memoria nella quale ha sollecitato, in prima analisi, una interpretazione della stessa che sia diversa dalle precedenti e sia "costituzionalmente e convenzionalmente orientata"; in subordine ha sollecitato che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale delle norme sull'abbreviato in appello, sotto il duplice profilo dell'eccesso di delega e della violazione del principio di ragionevolezza. Nella nuova memoria da ultimo presentata ha anche prospettato la eventualità del ricorso alle Sezioni unite.
Tutte le proposte sono manifestamente infondate.
La prima- quella cioè attinente alla reinterpretazione delle norme - appare non consentita stante il chiarissimo tenore letterale dell'art. 443, u.c., che rimanda, per le forme dell'appello in tema di giudizio abbreviato, all'art. 599 c.p.p., il quale a sua volta richiama quelle dell'art. 127 c.p.p., con la sola eccezione di rendere rilevante l'impedimento dell'imputato che abbia anche manifestato la volontà di comparire in udienza.
E l'art. 127 c.p.p., come è noto, regola un procedimento a contraddittorio orale eventuale, posto che non è prevista, per esso, la presenza necessaria del difensore: questo, al pari del PM, è sentito se compare, sicché non ha diritto a vedere riconosciuto il rinvio per legittimo impedimento.
Deve poi considerarsi, sempre in tema di interpretazione degli artt. 127 e 599 c.p.p., che anche la sollecitazione del difensore ad applicare, in via analogica o anche solo estensiva, al rito camerale di appello del giudizio abbreviato, la regola prevista per lo stesso giudizio di primo grado, e cioè quella posta dall'art. 420 ter c.p.p., non potrebbe trovare applicazione per ragioni di puro fatto.
Invero, l'art. 420 ter prevede il diritto del difensore a vedere rinviata la udienza quando egli possa provare di essere rimasto assente "per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento".
Non basta neppure per tale precetto, cioè, che il difensore possa opporre - alla celebrazione della udienza ritualmente convocata- l'esercizio di un diritto riconosciutogli e protetto da una fonte di rango normativo (quale è quello alla tutela della salute, nelle sue più varie sfumature), quanto, piuttosto, che l'esercizio di quel diritto, pur costituendo un impedimento legittimo alla sua presenza, lo sia anche in modo tale da porlo nella assoluta impossibilità di presenziare.
La norma cioè richiede al giudice di effettuare un bilanciamento tra la peculiare fattispecie di impedimento legittimo che di volta in volta si presenta e il valore della economia processuale nonché quello della ragionevole durata del processo, nel senso che il primo debba prevalere solo a condizione che sia espressione di una scelta necessitata. Non sia cioè manifestazione prudenziale o, peggio, opportunistica dell'interessato.
Ed allora, la richiesta di applicazione al caso in esame della ipotesi dell'art. 420 ter, deve essere posta a raffronto con l'impedimento dedotto che, nella specie, pur essendo legittimo, non presenta affatto i caratteri dell'assoluto impedimento. Risulta attestata invero, nei confronti dell'allora difensore avv. Trovato, con certificato del 25 settembre 2012 - che questa Corte conosce direttamente quale giudice del fatto in tema di deduzione di error in procedendo - che in quella stessa data la professionista era stata trovata "affetta da lombalgia, e pertanto necessitava di gg 3 se di riposo e cure".
Tra l'altro, la data della udienza prevista era quella del 27 successivo, due giorni dopo il rilascio del certificato. Non è dunque chi non veda come il ragionamento del giudice del merito, riportato anche nel ricorso, secondo cui nel certificato medico prodotto non era attestato un impedimento assoluto, è da condividere ed è preclusivo della richiesta difensiva di applicazione analogica dell'art. 420 ter, dovendosi considerare che nè il sanitario estensore del certificato, ne' la natura stessa della patologia diagnosticata (lombalgia guaribile in 3 gg) evidenziavano una situazione di salute non dominabile con gli ordinari presidi farmacologici e comunque tale da impedire all'interessato di partecipare all'udienza se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute: ben potendo, oltretutto, fare il giudice ricorso, per la valutazione di tali requisiti, anche a nozioni di comune esperienza, indipendentemente da una verifica medico - fiscale (Sez. 5^, Sentenza n. 44845 del 24/09/2013 Ud. (dep. 06/11/2013) Rv. 257133). Non può dirsi, del resto, che sia rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità, la adozione di altro e più moderato criterio interpretativo dell'impedimento assoluto a comparire, in tema di diritto alla salute, tenuto conto che una delle sentenze citate dal ricorrente (v. Sez. 2^, Sentenza n. 17281 del 05/05/2006 Ud. (dep. 18/05/2006) Rv. 234753), ha, si, valorizzato, a tal fine, la prescrizione di riposo domiciliare, ma ciò ha fatto in relazione alla natura della patologia in concreto diagnosticata (sindrome vertiginosa a seguito di intervento alla carotide), essa stessa indice di effetti impeditivi particolarmente seri e ostativi al trasferimento, per quanto curabili con semplice riposo. Ugualmente l'altra sentenza citata (Sez. 2^, Sentenza n. 47678 del 24/10/2003 Ud. (dep. 12/12/2003) Rv. 227691) si è espressa su un caso in cui il già avvenuto e pregresso ricovero in ospedale era, ancora una volta, indice di gravita della patologia.
D'altra parte, sotto il profilo della compatibilità costituzionale della normativa attuale, si è già espressa la Corte costituzionale con le due pronunzie sopra menzionate, cui va aggiunta, proprio in tema di art. 599 c.p.p., quella n. 373 del 1998, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., ma ritenuta tale dalla Corte, anche sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza e del presunto contrasto con la L. delega n. 93, art. 2, per il carattere ancipite delle doglianze e per la natura "additiva" della sentenza richiesta alla Corte.
In altri termini, non si rende affatto necessaria una reinterpretazione dell'art. 599 che valga a "costituzionalizzare" una norma che, nel suo attuale assetto,già la Corte costituzionale ha riconosciuto compatibile con la Carta Costituzionale. Tantomeno si impone una rilettura "convenzionalmente" orientata, posto che la parte ricorrente non ha minimamente argomentato la presunta violazione dell'art. 6 della CEDU, alla luce della giurisprudenza della Corte Edu che è anche l'unica depositaria del potere di enucleare, dalle norme convenzionali, i principi capaci di impedire la violazione dei diritti fondamentali in essa stabiliti. Certamente non basta, al riguardo, ricordare che la Cedu impone il diritto all'assistenza del difensore, posto che, nella specie, non viene in considerazione un simile, basilare diritto, garantito attraverso la regolare convocazione del legale il quale è stato posto in grado di contraddire, anche solo cartolarmente, alla accusa nel processo di appello. Semmai, proprio la giurisprudenza CEDU è nel senso che la lett. c del p. 3 dell'art. 6, pur riconoscendo ad ogni imputato il diritto di "difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore", non precisa le condizioni di attuazione di tale diritto lasciando, in tal modo, agli Stati contraenti la scelta dei mezzi con cui rendere effettivo tale diritto nei propri sistemi giudiziari (V. sent. CEDU del 27.04.2006, Sannino c. Italia).
Quanto alla sentenza della CEDU nel caso DEMENTYEV
contro
RUSSIA, del 28 novembre 2013, citata nella memoria, è appena il caso di rilevarsene la estraneità al tema di causa, essendo stata emessa, con esito peraltro sfavorevole al ricorrente (e cioè, ritenuto non violato l'art. 6 CEDU), in tema di mancata comparizione dell'imputato alla udienza camerale, in costanza di comportamento interpretato come rinuncia a comparire.
Se ciò non bastasse, è utile anche ricordare che la compatibilità costituzionale del sistema dell'appello in tema di abbreviato è stata valutata - con esito positivo - in numerose pronunzie di questa Corte di cassazione.
Così è stato affermato che è manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 443 c.p.p., comma 4, - che prevede che "il giudizio di appello si svolge con le forme previste dell'art. 599" - con riferimento alla mancata previsione del rinvio del procedimento in caso di legittimo impedimento del difensore, atteso che rientra nei poteri discrezionali del legislatore predisporre le forme di rito più consone alle specifiche fattispecie procedimentali senza che ciò determini automaticamente alcuna disparità di trattamento. (Sez. 4^, Sentenza n. 21761 del 15/04/2004 Ud. (dep. 07/05/2004) Rv. 228592). Anche Sez. 5^, Sentenza n. 16555 del 06/04/2006 Ud. (dep. 16/05/2006) Rv. 234451, in motivazione, ha posto in evidenza che "la sola - e peraltro risalente - pronunzia, quella richiamata dal ricorrente (Sez. 2^, 11 ottobre 2002, Matranga), risultava senz'altro in contrasto con i principi già fissati dalla sentenza costituzionale n. 230 del 1991 nel sistema previgente, ma validi anche, se non a maggior ragione - considerata la possibilità di scelte pure quanto all'acquisizione della prova, nel sistema attualmente in vigore, non essendo l'art. 599 c.p.p., attinto da novazioni normative, e che paiono incentrati sulla scelta legislativa diretta ad attuare, da un lato, criteri di economia processuale e, dall'altro lato, l'esigenza di assicurare l'unità del processo penale nelle sue varie fasi" (Cass., sez. 6^, Di Gregorio, citata)". Inoltre vi si afferma che "al di là del tenore testuale e della chiara volontà del legislatore di lasciare inalterata la procedura camerale d'appello nonostante le modifiche recate all'udienza preliminare e, per il tramite dell'art. 441 c.p.p., comma 1, al giudizio abbreviato, una diversa interpretazione non appare necessaria a garantire il diritto di difesa e non risulta perciò costituzionalmente imposta. È assolutamente costante difatti, nella giurisprudenza della Consulta, l'affermazione che le concrete modalità di esercizio del diritto di difesa possono essere variamente modulate dal legislatore ordinario in relazione alla diversità dei riti, con modalità improntate a criteri di economia processuale e di massima speditezza, che tengano conto della struttura e delle finalità dei riti alternativi, senza che per ciò siano lesi i principi costituzionali in materia di eguaglianza, difesa e giusto processo, purché di tale diritto non sia snaturata o preclusa l'effettività. Nè può ritenersi che un contraddittorio che in sede di gravame si svolga, in ipotesi, in forma meramente cartolare vanifichi l'esercizio di difesa o leda il principio di eguaglianza allorché tale possibilità consegua all'opzione, liberamente privilegiata dallo stesso imputato, di consentire l'accelerazione del procedimento in cambio di consistenti benefici sostanziali".
Appare di conseguenza manifestamente infondato anche il dubbio di costituzionalità prospettato in riferimento alla disciplina vigente, come sopra interpretata e ugualmente inammissibile una richiesta di interpretazione della norma in senso diverso da quello letterale. Alla stessa conclusione si perviene pur tenendo conto del diverso profilo di illegittimità, indicato nell'eccesso di delega. La L. 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 53), (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) prevede, infatti, in via generale, soltanto "limiti all'appellabilità della sentenza" emessa, nel merito, allo stato degli atti. Limiti, dunque, da intendersi come oggettivamente riferiti alla natura della decisione adottata o ai soggetti legittimati, ma non anche alle modalità del contraddittorio che è stato lasciato alla libera determinazione del legislatore, in relazione anche alle ulteriori esigenze del procedimento (vedi quella di armonia con altre analoghe procedure o speditezza relativamente alla scelta effettuata a monte, dall'interessato). Va anche considerato che le recenti sentenze della Cassazione citate nel ricorso (in particolare quelle della sez. 6^ sezione penale n. 1826 del 2013 - 2014, Rv. 258334, quella della Sez. 3^, n. 19856 del 19 marzo 2014 Rv. 259440 nonché, qui si aggiunge, quelle della Sez. 1^, n. 14775 del 12 marzo 2014, Rv. 259438; Sez. 6^, Sentenza n. 18753 del 16 aprile 2014, Rv. 259199) attengono alla fattispecie, diversa da quella in esame, della rilevanza - da attribuire (o meno), nell'ottica del rinvio della trattazione della udienza camerale a partecipazione non obbligatoria - alla tempestiva dichiarazione di astensione del difensore, in adesione ad iniziativa legittimamente proclamata dagli organismi di categoria.
Si tratta di orientamento, oggetto di contrasto giurisprudenziale rimesso alle Sezioni unite (peraltro risolto con sentenza, successiva alla udienza del presente processo, del 30 ottobre 2014, che è stata provvisoriamente comunicata come di negazione del diritto evocato), ma non utile alla soluzione della fattispecie in esame perché basato sull'inquadramento della assenza del difensore per dedotta adesione alla astensione proclamata dalla categoria, quale esercizio di un diritto di libertà, non riconducibile all'ambito dell'istituto del legittimo impedimento.
Con l'interpretazione data, in tali sentenze, alla assenza del difensore "per esercizio del diritto di libertà", cioè, non si è inteso scalfire la nozione codicistica di impedimento legittimo ed assoluto di cui all'art. 420 ter, ed anzi si è osservato (v. motivazione sentenza della sez. 6^, rv 258334) che "si tratta di due situazioni profondamente diversificate, che in quanto tali giustificano pienamente una diversità di trattamento: il legittimo impedimento è direttamente funzionale al diritto di difesa il cui esercizio può essere diversamente modulato in considerazione del rito a cui si riferisce, purché sia in funzione dello scopo del giudizio;
l'astensione del difensore è, invece, funzionale all'esercizio di un diritto di libertà costituzionalmente rilevante e collegato, come si è visto, al diritto di associazione di cui all'art. 18 Cost.". Per quanto poi concerne il secondo motivo, se ne rileva la preclusione posto che, nei termini dedotti dinanzi a questa Corte, con ricorso, il tema risulta posto per la prima volta. In appello, invero, il difensore, nulla osservando in tema di legittimità della contestata recidiva reiterata, proprio su questa si è basato per invocare un diverso calcolo dell'aumento di pena da essa dipendente, in base al disposto dell'art. 63 c.p.p.. (Analogamente v. Sez. 1^, Sentenza n. 13757 del 20/02/2008 Ud. (dep. 02/04/2008) Rv. 239713).
Nel merito, comunque, si conferma l'orientamento dominante della giurisprudenza di legittimità secondo cui la recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice (Sez. 2^, Sentenza n. 18701 del 07/05/2010 Ud. (dep. 18/05/2010) Rv. 247089; conformi: N. 6424 del 1993 Rv. 195127, N. 24023 del 2003 Rv. 225233, N. 41288 del 2008 Rv. 241598). La sentenza citata nel ricorso (n. 40605 del 08/10/2009) non contrasta con tale principio perché si limita a rilevare che gli effetti di legge correlati alla recidiva reiterata si producono a condizione che il giudice la dichiari, nulla opponendo al rilievo, posto invece a fondamento dell'indirizzo che qui si evoca, secondo cui il giudice della cognizione - a differenza di quello d'esecuzione - può accertare anche i presupposti di una recidiva che non sia stata previamente dichiarata (Rv. 241598, cit.). Dalla lettura della norma (art. 99, comma 3) emerge evidente che il termine "recidivo" è stato usato dal legislatore per comodità di esposizione, per non ripetere la definizione contenuta nel primo comma dello stesso articolo e non già per indicare una qualità del soggetto giudizialmente affermata.
L'ultimo motivo è manifestamente infondato.
Non vi è alcuna contraddittorietà o illogicità, tantomeno manifeste, nella decisione della Corte territoriale di negare le circostanze attenuanti generiche.
In particolare, proprio l'elemento favorevole rappresentato dalla difesa, e cioè il parziale risarcimento del danno, è stato considerato e ritenuto privo della capacità di dimostrare la presunta resipiscenza del ricorrente, atteso che, in contrario, è stato valorizzato il fatto che gli imputati non hanno restituito neanche in parte la refurtiva di ingente valore.
Tale motivazione è esaustiva e rispettosa dei criteri dell'art. 133 c.p., sicché non è ulteriormente censurabile, tantomeno alla luce delle generiche osservazioni del difensore che, attardandosi sulla modalità espositiva, ne trascura il pregnante contenuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Cos' deciso in Roma, il 15 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2015