Sentenza 15 aprile 2004
Massime • 1
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 443 comma quarto cod. proc. pen. - che prevede che "il giudizio di appello si svolge con le forme previste dell'art. 599" - con riferimento alla mancata previsione del rinvio del procedimento in caso di legittimo impedimento del difensore, atteso che rientra nei poteri discrezionali del legislatore predisporre le forme di rito più consone alle specifiche fattispecie procedimentali senza che ciò determini automaticamente alcuna disparità di trattamento. (La Corte ha richiamato in motivazione la sentenza n. 373 del 1992 della Corte Costituzionale nella quale, con riferimento allo svolgimento del giudizio abbreviato, si è ritenuta insindacabile la scelta del Legislatore - in considerazione delle esigenze di riservatezza e celerità proprie del - rito di prevedere che il giudizio abbia luogo in camera di consiglio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2004, n. 21761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21761 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato Presidente del 15/04/2004
Dott. COSTANZO Enzo Consigliere SENTENZA
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere N. 565
Dott. MARZANO Francesco rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio Consigliere N. 11443/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA CO, n. in Sant'Agata del Bianco il 26.05.1966;
2) NZ IM, n. in Cantù il 09.09.1968;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 8 novembre 2001;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco MARZANO;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VENEZIANO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Sandro Furfaro per ZA e avv. Giovanni Aricò per NZ, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
1. L'8 novembre 2001 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del G.I.P. del Tribunale della stessa città in data 23 gennaio 2001 con la quale, a seguito di giudizio abbreviato, CO ZA e IM NZ (nonché ER TR, frattanto deceduto, la cui posizione all'odierna udienza è stata stralciata, non essendo stato dato avviso dell'udienza medesima al difensore di ufficio) erano stati condannati a pene ritenute di giustizia (con le connesse pene accessorie di legge) per imputazione di cui agli artt. 73, 8^ D.P.R. n. 309/1990. 1.1 Questi i fatti, come ricostruiti dai giudici del merito. A seguito di indagini investigative si era appreso che il cittadino macedone AJ KI (pur egli coimputato), unitamente ad altre persone non identificate, una delle quali di origine calabrese, avrebbe dovuto incontrarsi in Piazza Durante di Milano con due corrieri provenienti dalla Slovenia per ricevere un ingente quantitativo di eroina. I militi inquirenti predisponevano un servizio di osservazione in quella piazza, dalle ore 22 del 18 maggio 2000, ed altro analogo servizio predisponevano presso l'abitazione, in Milano, di AJ;
notavano, quindi, che questi, uscito di casa verso le ore 0,10, si recava con la propria autovettura presso la predetta Piazza Durante;
i militi in appostamento sulla piazza notavano che nel frattempo erano giunti sul posto due furgoni di colore rosso, entrambi con targa croata, con a bordo un uomo ciascuno, poi identificati in TR e ME OR (altro coimputato). Alle 0,30 AJ, sceso dall'auto, effettuava un controllo della piazza e poi risaliva a bordo dell'autovettura recandosi in Piazza della Repubblica, ove effettuava alcune telefonate col proprio apparecchio cellulare;
alle ore 1,00 AJ si incontrava in Piazza della Repubblica con CO ZA;
dopo pochi minuti AJ, con la sua autovettura, e ZA, con la propria autovettura sulla quale era anche IM NZ, si recavano in Piazzale Loreto;
nel frattempo anche i due furgoni si erano spostati in Piazzale Loreto;
alle ore 1,30 AJ si incontrava con i due uomini dei furgoni, mentre ZA e NZ parcheggiavano la loro autovettura nei pressi dei furgoni stessi e si dirigevano verso una edicola dove li attendeva AJ unitamente ai due corrieri. A quel punto i militi decidevano di intervenire e, a seguito di perquisizione, rinvenivano trentacinque involucri ermeticamente sigillati, contenenti sostanza risultata essere eroina, occultati tra la lamiera del tetto ed il pannello d'uno dei due furgoni (si accerterà poi che trattavasi di gr. 7.857,968 di eroina pura). La perquisizione di ZA consentiva di rinvenire un biglietto da visita di un ristorante sul cui retro erano annotati i numeri di due utenze cellulari relative ai telefoni rinvenuti e sottoposti a sequestro nei confronti di AJ. I cinque uomini venivano tratti in arresto. Una perquisizione effettuata anche nel domicilio di AJ portava al rinvenimento, tra l'altro, di un telefono cellulare e di cocaina, risultata poi consistere in gr. 0,080 di sostanza pura. In sede di convalida (per quanto riguarda le posizioni degli odierni ricorrenti), NZ dichiarava di trovarsi occasionalmente con ZA "perché volevamo bere qualcosa"; ZA si avvaleva della facoltà di non rispondere. Quanto agli altri protagonisti della vicenda, TR negava l'addebito, assumendo di essere venuto in Italia per acquistare pezzi di ricambio per auto e di non conoscere gli altri indagati;
e ME OR, dal canto suo, dichiarava, in sede di indagini preliminari, di essere stato contattato dall'amico ER JI che gli aveva chiesto di accompagnarlo in Italia per la consegna di quindici chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana dietro il corrispettivo di tre milioni di lire.
1.2 Nel pervenire alle rese confermative statuizioni, i giudici dell'appello rigettavano alcune eccezioni difensive proposte da CO ZA: in particolare una (riproposta) eccezione di incompetenza per territorio per essere competente l'autorità giudiziaria di OM (per ragioni di connessione teleologica o probatoria) o di ST (perché lo stupefacente sarebbe stato importato in territorio italiano attraverso il valico di ET), ed una eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato per omesso avviso della chiusura delle indagini ai sensi dell'art. 415 - bis c.p.p.; una eccezione di inutilizzabilità della indicazione, contenuta nella comunicazione di notizia di reato, relativa al biglietto sequestrato a ZA contenente i numeri delle utenze cellulari in uso ad AJ;
una eccezione di inutilizzabilità (per mancato deposito dei verbali e delle bobine) degli atti relativi alle intercettazioni telefoniche concernenti le conversazioni effettuate sulle utenze cellulari in uso ad AJ.
Nel merito rilevavano:
- quanto a ZA. che la responsabilità di tale imputato si desumeva dal suo "diretto interesse... per l'ingente partita di eroina giunta a Milano la sera dei fatti", come desunta dai "movimenti registrati dagli operanti... e dal possesso del biglietto con annotati i due numeri delle utenze cellulari sequestrate in quelle stesso contesto a carico di AJ KI"; dalla circostanza che "ZA non ha fornito alcuna plausibile spiegazione alternativa circa i suddetti movimenti..."; dalla "valutazione unitaria dei suddetti elementi" con "gli esiti delle intercettazioni telefoniche", in particolare una telefonata effettuata alle ore 00,34 di quella notte tra AJ ed un "soggetto con marcato accento calabrese identificato in ZA nella quale AJ comunica la notizia dell'arrivo dei due corrieri e prende accordi per incontrarsi con l'interlocutore alle ore 01,00"; che, attese le connotazioni del fatto, il reato doveva ritenersi consumato e non solo tentato, come difensivamente addotto;
che doveva ritenersi l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309/1990, atteso il dato ponderale della sostanza repertata, e quella del numero delle persone di cui all'art. 73.6 dello stesso testo normativo;
che non potevano riconoscersi le attenuanti generiche, attesa la "gravità estrema dell'episodio in contestazione", nonché il comportamento processuale dell'imputato;
- quanto a NZ: che era da escludere che questi avesse tenuto una condotta meramente passiva, giacché - posto che "l'accertamento di responsabilità di NZ presuppone l'accertata responsabilità di ZA" - egli era rimasto in compagnia di ZA "non solo per bere il frullato in Piazza Castello e per passeggiare nel centro città secondo quanto da lui dichiarato ma anche per accompagnare ZA all'incontro fissato con AJ in Piazza della Repubblica utilizzando per lo spostamento l'autovettura Fiat Punto intestata alla moglie dello stesso NZ": in sostanza, egli, "secondo la versione sua (e poi di ZA) è rimasto in compagnia di quest'ultimo nelle ore antecedenti all'incontro avvenuto in Piazzale Loreto;
ha messo a disposizione per gli spostamenti l'autovettura Fiat intestata alla moglie che era da lui condotta...; ha accompagnato ZA in Piazzale Loreto;
si dirigeva in compagnia di ZA verso il terzetto costituito dal coordinatore dell'operazione e dai due corrieri", allorché venne fermato dai militi operanti;
"gli spostamenti preliminari all'incontro avvenuto in Piazzale Loreto alla luce delle emergenze in atti evidenziano che ZA era in attesa dell'arrivo dei corrieri e che NZ fungeva da ausiliatore/accompagnatore...; in conclusione, NZ ha assunto nella vicenda il ruolo di accompagnatore di ZA in appoggio all'attività dello stesso e dunque era necessariamente interessato alla fornitura dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente che doveva essere scaricato dal furgone...".
2.0 Avverso tale sentenza hanno proposto ricorsi ZA e NZ, (nonché IA, la cui posizione, come s'è detto, è stata stralciata), il primo per mezzo del difensore, il secondo con due atti, rispettivamente a firma del difensore e sua.
2.1 ZA denunzia:
a) il vizio di "violazione degli artt. 96,178, lett. e), 484, 598 c.p.p. in relazione agli artt. 443, 4 e, 599, 127 c.p.p. - Eccezione
di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 443, 4 e, c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24, 2^ c., Cost.". Deduce che, avendo il difensore sottoscrittore del ricorso instato per il rinvio del procedimento per suo impedimento, erroneamente la Corte di merito aveva rigettato l'istanza rilevando che, trattandosi di procedimento camerale, non era necessaria la presenza del difensore, tanto più che l'imputato era assistito anche da altro difensore. Pur dando atto che tale decisione era "perfettamente in linea con tutta quanta la giurisprudenza di legittimità formatasi nel corso degli anni...", assume che "le conseguenze della mutata considerazione dell'abbreviato nel sistema... pare impongano un sostanziale ripensamento delle conseguenze da trarre in ordine all'applicazione tout court delle regole del procedimento camerale"; che "pare opportuno segnalare come la consequenziale applicazione della procedura camerale in appello sia foriera a tutt'oggi di non poche divisioni nella giurisprudenza di legittimità, dovuto ovviamente al fatto che non v'è chi non veda come sia assolutamente inconferente discriminare in peius la posizione dell'imputato che abbia scelto il rito abbreviato rispetto a quello che invece non l'abbia scelto";
che, "se al dunque, il giudizio abbreviato è ormai soltanto una forma di giudizio senza contraddittorio sulla prova e se l'appello avverso la decisione emessa a seguito di giudizio abbreviato... non si discosta più, ne' poco ne' punto, per struttura, finalità e contenuto dall'appello ed. ordinario, non v'è alcuna ragione... di conculcare in ipotesi i diritti concessi all'imputato nel giudizio ed. ordinario pur in mancanza della pubblicità". Assume, poi, che "se per via interpretativa ciò non sarà ritenuto possibile, si ritiene non manifestamente infondata e rilevante ... l'eccezione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 443, 4^ c., c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., laddove la norma prevedendo l'adozione della procedura camerale per lo svolgimento del giudizio di appello consente, in violazione del principio di uguaglianza dei cittadini e del diritto di difesa, che, senza ragione plausibile, possa essere celebrato il giudizio anche in assenza dell'imputato e dei suoi difensori", non essendo rilevante, nella specie, che "comunque era presente il condifensore che ha concluso";
b) il vizio di violazione di legge in riferimento agli artt. 12, lett. a) e b), e 16, 1^ e 2^ c., c.p.p.. Deduce che erroneamente i giudici del merito avevano disatteso l'eccezione di incompetenza dell'autorità giudiziaria di Milano, per essere competente quella di OM o quella di ST: "se - si assume - l'autorità romana ha ipotizzato una fattispecie ex art. 74 T.U. 309/90, concorrente con l'importazione di droga che ha terminato le fasi esecutive in Milano, è indubbia la ricorrenza di entrambe le ipotesi previste dall'art. 12 c.p.p. (lettere a e b), con la conseguenza che ricorreva in toto quanto stabilito dall'art. 16, c. 1^ e 2^, c.p.p."; "nè - soggiunge il ricorrente - l'avere l'autorità giudiziaria di Milano ritenuto un'ipotesi di detenzione, in luogo di quella (più aderente alla realtà) di importazione può mutare la realtà, quale rappresentatasi all'autorità giudiziaria romana, e confermata dal dire di uno degli imputati: l'importazione della droga attraverso il valico di ET";
c) il vizio di "violazione dell'art. 415-bis in relazione ai successivi artt. 453 e 454 c.p.p., per omesso avviso di conclusione delle indagini - Eccezione di illegittimità costituzionale delle norme or dette in relazione agli artt. 3 e 24, 2^ c., Cost.". Premesso che la sentenza impugnata aveva ritenuto che il ricorrente non avrebbe avuto interesse ad avanzare quella eccezione avendo acceduto al rito abbreviato, deduce che "l'imputato ha eccepito in sede di udienza preliminare la violazione in esame, richiedendo, di poi, l'abbreviato e non si riesce proprio a comprendere come nella considerazione della serie ordinata di atti ciò possa costituire attività successiva che, connessa alla precedente eccezione, vale a renderla inattuale". Rilevato, poi, che "pare potersi dire che è indubbio che ai sensi del combinato disposto degli artt. 415 - bis, 416, 453, 454 c.p.p., l'avviso di conclusione delle indagini paia riferirsi esclusivamente ai casi di procedimento sfociati nell'udienza preliminare, anche se, a ben riflettere, così non è se, a mente della norma di cui all'art. 415 - bis richiamata dal successivo art. 550, l'istituto dell'avviso di conclusione delle indagini è imposto pure per la citazione diretta", assume che "è opportuno che sulla questione sia richiesto lo scrutinio di legittimità costituzionale, dal momento che la evidenza della prova e l'interrogatorio dell'indagato, lungi dall'affievolire il diritto di difesa del quale è espressione l'istituto di cui all'art. 415 - bis c.p.p., addirittura lo impongono, posto che sarebbe ben strano...
che non si comunicasse all'indagato la conclusione delle indagini, nonostante il tempo di novanta giorni consentito al P.M. per il compimento delle stesse, rispetto alle quali, dunque, ne' l'evidenza della prova, ne' l'interrogatorio dell'indagato paiono avere rilievo alcuno";
d) il vizio di "violazione degli artt. 178, lett. c), 180, 268, 270, 271 c.p.p.". Deduce che "la decisione impugnata, dopo aver esattamente accertato che in effetti ai sensi dell'art. 117 c.p.p. erano stati trasmessi dalla autorità giudiziaria romana soltanto i decreti autorizzativi (delle) intercettazioni e i brogliacci contenenti la sintesi delle stesse - e quindi dopo aver verificato che agli atti non esistevano le bobine contenenti le asserite intercettazioni;
bobine contenenti la prova in discussione - e dopo aver accertato che nel procedimento milanese non erano state compiute quelle attività di deposito previste dalla norma di cui all'art. 268, c. 6^, 7^, 8^ (anche perché ciò era impossibile a mente del poco trasmesso da OM), ha creduto di superare l'eccezione di inutilizzabilità proposta, facendo leva sul richiamo di cui all'art. 271 c.p.p. ma dimenticando in toto la chiara lettera dell'articolo precedente in tema". Assume il ricorrente che "l'art. 271 è norma assolutamente generale..." e che "l'utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, per la natura dell'istituto, la struttura e la formulazione delle norme che la consentono costituisce disciplina speciale, considerata davvero sui generis dalla norma di cui all'art. 270 c.p.p. che prevede essa stessa inutilizzabilità non ricomprese tra quelle ex art. 271...". Soggiunge che "se quanto detto in ordine alla inutilizzabilità dovesse non convincere, va rilevato comunque che la decisione impugnata ha dato atto del mancato deposito delle bobine e dei verbali relativi alle operazioni di intercettazione, la qual cosa stride davvero con l'omissione della (conseguente) declaratoria di nullità dell'atto ai sensi e per gli effetti degli art. 178, lett. c), 180, 268, c. 6^, 7^, 8^ c.p.p.", giacché "non pare possano esserci dubbi sul fatto che le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 dell'art. 268 c.p.p. siano una forma dell'intervento e dell'assistenza dell'imputato nel processo...";
e) "violazione, per erronea applicazione, degli artt, 56 c.p., 73 e 80 T.U. 309/90 riferito all'ipotesi di detenzione concorsuale e continuata - Vizio di motivazione per travisamento del fatto in ipotesi di errata ricostruzione degli accadimenti già oggetto di specifica indicazione nell'atto di appello". Rilevato che "se è vero che (il ricorrente) si sia accordato per ricevere un certo quantitativo di sostanza stupefacente, non si vede perché debba rispondere di concorso nella detenzione di tutto il carico trasportato nell'occorso", deduce che erroneamente i giudici del merito avevano ritenuto che le condotte tipizzate nell'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 costituissero "fattispecie tra loro alternative",
comportanti "l'esclusione del concorso di reati quando un unico fatto concreto, che abbia lo stesso oggetto materiale e sia commesso da più soggetti in concorso di un unico fine, integra contestualmente più condotte tipiche rimanendo le condotte minori assorbite in quelle maggiori": in particolare - assume il ricorrente -, "l'ipotesi di detenzione... non può essere la fattispecie alla quale aggrapparsi al fine di ricusare l'indagine sulla ricorrenza di tal'altra fattispecie pure prevista dalla stessa norma" e "la detenzione di sostanze stupefacenti è integrata dall'effettivo detenere da parte di taluno delle dette sostanze al di fuori della ricorrenza di alcuna altra ipotesi prevista dall'art. 73... Nel caso in esame, la ricostruzione dei fatti... consentiva di ritenere che vi furono accordi al fine di importare in Italia attraverso il confine triestino la quantità di stupefacente legittimamente sequestrata;
che una parte soltanto di tale droga era riferibile all'accordo concernente la cessione al gruppo di Milano...; che l'intervento sollecito delle forze di polizia non consentì di definire quel quantum che, rispetto al tutto, corrispondente agli accordi e forse alla datio del prezzo doveva costituire la prestazione per gli impegni assunti dal gruppo di Milano;
che, dunque, era del tutto gratuito attribuire all'imputato il tutto, sfruttando un'ipotesi di detenzione del tutto, laddove la fattispecie applicabile era quella dell'acquisto seguito dall'importazione di parte non di tutto lo stupefacente sequestrato", Prosegue il ricorrente rilevando, tra l'altro, "l'impossibilità di ritenere la fattispecie di detenzione ritenuta sub specie di ipotesi consumata", atteso che "la condotta del detenere sostanza stupefacente è integrata da 'la concreta possibilita' di prenderla, in qualsiasi momento, senza la necessaria collaborazione di altrì...", sicché, "mantenendo l'ipotesi di detenzione, questa non poteva dirsi consumata" e "andava esclusa l'aggravante di ingente quantità" e quella del numero delle persone;
f) "violazione degli artt. 62 - bis e 133 c.p., in ordine alla ricorrenza delle generiche - Mancanza di motivazione sul punto per mera apparenza". La sentenza impugnata non avrebbe "considerato complessivamente la situazione dell'imputato, in relazione al fatto e all'incensuratezza del giudicabile;
ne' ha spiegato il perché la scelta del privilegio della gravità del fatto rispetto alla doverosa complessiva situazione";
g) "violazione degli artt. 132 e 133 c.p., in ordine alla misura della pena - Mancanza di motivazione sul punto per mera apparenza". Deduce che "quanto detto nel motivo che precede può essere ripreso in toto a sostegno del presente..., risultando chiaramente in odiosis la duplice considerazione negativa (contro le generiche e per la determinazione della pena) fondata sul medesimo elemento della gravità del fatto, senza altra considerazione che valesse a meglio definire il giudizio medesimo".
2.2 NZ. dal canto suo, denunzia, con l'atto a firma del difensore:
a) il vizio di motivazione. La sentenza impugnata - deduce il ricorrente - pretende di trarre la prova piena della sua compartecipazione criminosa nella vicenda sulla scorta di un solo dato concreto offerto dalle emergenze processuali, e cioè dal fatto che costui al momento dell'intervento degli operanti e nelle ore precedenti, fosse in compagna dello ZA, senza peraltro fornire una spiegazione logica ed incontrovertibile sul perché tale circostanza, da sola, sia sicuro indice della sua colpevolezza, sotto il profilo psicologico e sotto quello materiale, della condotta". Assume che "si ritiene pacifico che ciò che in realtà non è";
richiama il contenuto di una conversazione telefonica;
rileva che "del tutto apodittica... è l'altra affermazione contenuta in sentenza, che il NZ ha assunto nella vicenda il ruolo di accompagnatore 'in appoggio' all'attività dello ZA...";
b) il vizio di violazione di legge, con riferimento agli artt. 270 e 271 c.p.p., "nonché agli artt. 442 - bis c.p.p. in relazione all'art. 416 stesso codice": illegittimamente i giudici del merito non avevano rilevato la inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche per l'omesso deposito dei verbali relativi a quelle operazioni. Soggiunge che del biglietto "che sarebbe stato sequestrato" a ZA "si parla nel verbale di arresto, ma non nel verbale di sequestro" e "ZA, da suo canto, nega d'averlo mai posseduto: erroneamente era stata disattesa la eccezione, sollevata dalla difesa di ZA, di inutilizzabilità di tale documento, "in quanto il biglietto in parola non era presente nel fascicolo del P.M.", dovendosi da tanto trarre "le conseguenti ripercussioni in punto di prova sull'impianto accusatorio su cui è fondata la motivazione dell'impugnata sentenza";
c) il vizio di violazione di legge, "per mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 56 c.p.. Difetto di motivazione sul punto". "Pur volendo ipotizzare - si assume - che tra lo ZA e l'AJ fosse intercorsa una trattativa in ordine alla eventuale cessione di un certo quantitativo di stupefacente..., nulla autorizza a ritenere che vi sia stato un accordo definito in tutti i suoi aspetti (prezzo, qualità e quantità della merce, modalità di consegna e di pagamento) suscettibile di integrare l'ipotesi del reato consumato. Senza contare che l'intervento degli operanti... di fatto ha impedito... la realizzazione e comunque la verifica probatoria del momento perfezionativo del reato consumato...";
d) il vizio di violazione di legge "per indebito riconoscimento della sussistenza della aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73 ed all'art. 80 comma 2 D.P.R. 309/90. Carenza e illogicità della motivazioni sui rispettivi punti". Quanto all'aggravante dell'ingente quantità, "non solo manca qualsiasi elemento che consenta di determinare, anche in via approssimativa, la quantità di stupefacente che, in ipotesi, era destinata allo ZA, ma dalle risultane in atti... emerge che i destinatari - o quanto meno, i principali destinatali - dello stupefacente in discorso, erano tutt'altri soggetti, operanti in Lombardia ed in altre regioni d'Italia...";
e) il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche: le "circostanze evidenziate" al riguardo dalla sentenza impugnata "attengono agli aspetti generali della vicenda, senza considerare la condotta specifica attribuita al NZ: il suo ruolo marginale e l'assenza di qualsiasi collegamento tra il medesimo ed i canali di rifornimento della droga" e dai precedenti giudiziali "risulta solo qualche reato di modesta gravità".
Con l'atto a firma propria, denunzia:
a1) i vizi di violazione di legge in relazione agli artt. 110 c.p., 192.2, 532.2, 546, lett. e), c.p.p., e di motivazione in punto di sufficiente prova indiziaria del concorso nel reato". Assume, in sintesi, che il suo era stato "un mero comportamento passivo, indice di mancanza di consapevolezza ed accordo con i soggetti direttamente coinvolti nella vicenda", e che, "a fronte della mancanza di prove dirette atte a sostenere la tesi accusatoria, il giudice a quo ha fondato il giudizio di responsabilità unicamente su una serie di illazioni non supportate da alcun elemento oggettivo, nonché sulla ed. prova logica, omettendo completamente di valutare tutta quella serie di indizi gravi, precisi e concordanti a mia difesa che si sono sinteticamente ricordati...";
b1) i vizi di violazione di legge, in relazione agli stessi articoli di legge suindicati, e di motivazione "in punto di sufficiente prova indiziaria atta ad escludere la configurabilità della connivenza non punibile". Assume il ricorrente che "numerosi sono gli 'aspetti sintomatici' colti a favore della tesi della connivenza non punibile:
il tardo ingresso nella vicenda, la mancanza di legami pregressi con i soggetti direttamente coinvolti, ad eccezione dell'amico ZA, la non consapevolezza da parte dell'AJ e degli sloveni della mia presenza la sera del fatto, nonché l'irrilevanza e la passività della condotta", sicché "alla luce di tale analisi non si può non giungere alla conclusione secondo cui la mia attività, non ponendo in essere alcuna agevolazione alla realizzazione della condotta illecita, non configuri una condotta si partecipazione, bensì una mera connivenza;
c1) i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., e di motivazione "in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: la sentenza impugnata - si assume - ha fatto ricorso "a vuote formule di stile".... Manca in realtà un qualsiasi apporto motivazionale che valga a concretizzare e soggettivizzare, il ricorso a siffatti parametri"; "il giudice a quo, inoltre, opera un espresso riferimento alla pendenza di altri procedimenti penali a mio carico, integrando in tal modo una motivazione sicuramente illegittima, in quanto non essendo gli stessi ancora conclusi con una pronuncia passata in giudicato, non possono costituire alcun ostacolo al riconoscimento di un'attenuante...".
3.0 Il ricorso di ZA è infondato.
Quanto, invero, al motivo di doglianza sub a), ha più volte ritenuto questa Suprema Corte - e va qui rifermato - che nel procedimento di appello che si svolga col rito camerale, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., la presenza del difensore non è obbligatoria, essendo esso disciplinato, per l'espresso rinvio contenuto nella norma precitata, dall'art. 127 c.p.p. e prevedendo il secondo comma dello stesso art. 599 il rinvio del procedimento "se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato", non anche del difensore (cfr. Cass., Sez. 4^, n. 33283/2002; id., Sez. 1^, n. 41687/2001; id., Sez. 5^. n. 5619/1999;
id. Sez. un., n. 7551/1998; id., Sez. 6^, n,. 4420/1996; id., Sez. 4^, n. 2543/1996; id., Sez. 5^,. n.. 12052/1995; id., Sez. 3^, n. 10155/1995; id., Sez. 6^, n. 6868/1993 ; Sez. 6^, n. 1855/1993). Le ragioni sistematiche di tale consolidato orientamento giurisprudenziale non sono affatto caducate a seguito della rivisitazione normativa dell'istituto del rito abbreviato, che non ha in alcun modo modificato la disciplina rituale in parte qua. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente investe l'art. 443.4 c.p.p. e, quindi, la disposizione secondo cui "il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'art. 599". La questione è manifestamente infondata, atteso che rientra di certo nei poteri discrezionali del legislatore predisporre le forme di rito ritenute più consone alle specifiche fattispecie procedimentali e tanto non determina alcuna disparità di trattamento per consimili situazioni processuali. La questione, del resto, è stata già scrutinata dal Giudice delle leggi, che ha rilevato come non sia sindacabile dalla Corte Costituzionale la scelta posta in essere con l'art. 441, primo comma, c.p.p., che per il giudizio abbreviato, in considerazione delle esigenze di celerità, oltre che di riservatezza, proprie di tali rito, prevede che esso abbia luogo in Camera di consiglio, senza pubblicità, conseguentemente dichiarando inammissibile la relativa questione sollevata (Corte Cost, sent. n. 373/1992; id., ord. n. 160/1994). Quanto al motivo sub b) del ricorso, logicamente i giudici del merito hanno ritenuto la infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Milano per essere competente quella di OM, rilevando che, sotto il profilo della dedotta connessione, "gli elementi in atti non si ravvisano ... sufficienti ad individuare ne' l'aspetto operativo, ne' i soggetti aderenti a tale ipotizzata associazione, ne' il luogo in cui è divenuto operante il sodalizio...; ... non risulta che le indagini condotte dall'autorità giudiziaria romana riguardano gli stessi soggetti per cui si procede in questa sede (la difesa esclude il coinvolgimento di ZA nel contesto associativo oggetto di indagini nella capitale)", sicché "non può trovare applicazione il criterio di connessione dettato dall'art. 12, lett. b), c.p.p.";
hanno ribadito che "l'invocala) connessione teleologia non può valere ad attrarre il procedimento avanti l'autorità giudiziaria romana in assenza di dati certi circa i suddetti elementi e circa lo svolgimento in quella sede di indagini relative all'appellante ZA"; hanno soggiunto che, a seguito delle "note di trasmissione ex art. 117 c.p.p...., attestanti che un dei procedimenti pendenti avanti l'autorità giudiziaria romana che vede coinvolto AJ KI per attività svolta nel traffico di stupefacenti..., è stato trasmesso dai giudici della capitale ai giudici milanesi per ragioni di competenza territoriale con la conseguenza che, sotto tale profilo, le indagini in ordine alla ipotizzata struttura associativa hanno bensì fornito nella sede romana un quadro sulla competenza per territorio ma in direzione di Milano". In sostanza, i giudici del merito, alla stregua delle circostanze valutate ed esplicitate, hanno ritenuto che non fossero comprovatamente sussistenti le ragioni di connessione difensivamente addotte, e tale accertamento fattuale non si appalesa nella specie censurabile, scaturendo da un percorso argomentativo che non si appalesa inficiato da vizi di illogicità o di violazione di legge.
Analogamente è da dire per quanto riguarda il secondo profilo di tale censura, quello secondo cui la competenza si apparterrebbe all'autorità giudiziaria di ST. Premesso che pertinentemente la sentenza impugnata rileva che, nella specie, è contestato il reato di detenzione della sostanza stupefacente, "pacificamente consumatosi in Milano", assorbente è il rilievo che "non vi sono elementi idonei a stabilire con assoluta certezza che l'illecita importazione della droga è stata consumata nel territorio di competenza dell'autorità giudiziaria di ST", non potendo, in particolare, "attribuirsi valore decisivo alle dichiarazioni rese da ME OR..., sia perché la dichiarazione di avere fatto ingresso in Italia attraverso il valico di ET è stata resa con incertezza (così come è stato all'uopo espressamente verbalizzato) e solo dopo la lettura dell'ordinanza... con la quale il G.I.P. ha respinto l'eccezione qui in esame, sia perché tali dichiarazioni non sono avvalorate da sicuri elementi di riscontro": rimasto, quindi, fattualmente inaccertato, secondo quanto ritenuto dai giudici del merito, l'ambito territoriale in cui è avvenuto l'ingresso della sostanza stupefacente nello Stato, correttamente la competenza territoriale si è ritenuta radicata nel luogo in cui, "pacificamente", la sostanza è stata rinvenuta nella illecita detenzione degli imputati. Quanto al motivo sub c) del ricorso, si da atto nella integrativa sentenza di prime cure (pag. 1) che "nei confronti degli imputati è stato emesso decreto di giudizio immediato" e che, poi, "gli imputati hanno richiesto il giudizio abbreviato". Condizioni necessarie e sufficienti per il giudizio immediato sono, ai sensi dell'art. 453.1 c.p.p., l'evidenza della prova ed il previo interrogatorio dell'indagato, con conseguente inapplicabilità, in tal caso, del disposto dell'art. 415 - bis c.p.p., come giustamente annota la sentenza impugnata. Del resto, sotto un profilo più generale, anche l'interrogatorio reso in sede cautelare deve ritenersi equipollente a quello indicato dall'art. 415 - bis c.p., ove non muti il quadro contestativo e quello probatorio di riferimento. Ed anche a tale riguardo è manifestamente infondata la richiesta di "scrutinio di legittimità costituzionale", apparendo evidente la insussistenza della violazione di parametri di riferimento dettati dalla Carta costituzionale (che il ricorrente, peraltro, neppure specificamente indica), sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, che di quello di salvaguardia del diritto di difesa, in ogni caso assicurato pur attraverso il delineato diverso iter procedimentale. Quanto al motivo sub d) del ricorso, ha di già ritenuto questa Suprema Corte - come richiama la gravata decisione - che l'omesso deposito, nel procedimento diverso, delle bobine contenenti la registrazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche e dei verbali, non costituisce causa di inutilizzabilità delle stesse (Cass., Sez. 1^, n. 9245/2003; id., Sez. 4^. n. 44518/2003; id. Sez. 1^, n. 790/2000), tali inosservanze non rientrando fra quelle indicate, con carattere di tassatività, dall'art. 271 c.p.p., che è norma di chiusura della intera disciplina al riguardo. Gli è, peraltro, che la integrativa sentenza di primo grado da atto che "la prova della responsabilità degli imputati appare comunque raggiunta anche a prescindere dagli elementi emergenti dalle intercettazioni telefoniche", e, richiamate quelle specificamente riguardanti tale ricorrente, rileva che "basterebbero queste circostanze per dimostrare che lo ZA era direttamente interessato allo stupefacente trasportato...", e la sentenza qui impugnata richiama gli esiti delle intercettazioni telefoniche "a suggello del quadro probatorio emergente dalla valutazione unitaria dei suddetti elementi...."; sicché, in sostanza, la tematica riguardante le intercettazioni telefoniche neppure ha assunto importanza decisiva ai fini della ritenuta responsabilità di tale imputato.
Per ciò che concerne il motivo sub e) del ricorso, correttamente i giudici del merito hanno ritenuto che le fattispecie indicate dall'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 "comportano, tra l'altro, l'esclusione del concorso di reati quando un unico fatto concreto, che abbia lo stesso oggetto materiale e sia commesso da più soggetti in concorso in vista di un unico fine, integra contestualmente più condotte tipiche rimanendo le condotte minori assorbite in quelle maggiori"; ed altrettanto logicamente hanno ritenuto la fattispecie del delitto consumato, non tentato, rilevando, che contestandosi il reato in concorso con gli altri correi, doveva ritenersi la "sussistenza di un pregresso accordo già perfezionato", e "l'ipotesi consumata deve ritenersi integrata attraverso la semplice volontà di adesione che può manifestarsi in forma di agevolazione alla detenzione anche assicurando al concorrente una relativa sicurezza con la presenza non casuale sul luogo dell'esecuzione del reato", ulteriormente annotando che "costituisce una mera congettura l'assunto secondo cui la droga sequestrata a Milano era destinata a soggetti diversi da ZA e che quest'ultimo, se del caso, sarebbe stato destinatario solo di una parte dell'ingente quantitativo.... Certa è invece la presenza di ZA in Piazzale Loreto la notte dei fatti quando la droga giunta con i due corrieri croati doveva essere scaricata dal furgone ed è certo alla stregua di tutto quanto sopra esposto l'interesse di ZA al quantitativo di droga sequestrato".
Quanto, infine, ai motivi di cui alle lettere f) e g) del ricorso, la sentenza impugnata ha "ribadito il giudizio negatorio delle circostanze attenuanti generiche", alla stregua della "gravità estrema dell'episodio in contestazione che è di per sè indicativo del collegamento con i canali del traffico di droga ad elevato livello...", e tenuto conto anche del comportamento processuale dell'imputato, attestatosi su una "versione dei fatti monca ed inverosimile"; e ha del pari ritenuta congrua la pena inflitta, determinata "in misura di poco superiore al minimo edittale" ed egualmente congruo l'aumento per l'aggravante di cui al sesto comma della norma incriminatrice: ed anche tali divisamenti, resi nel legittimo e logicamente esercitato esercizio del potere discrezionale che al riguardo è riservato dalla legge al giudice del merito, non si appalesano censurabili in questa sede di legittimità.
3.1 Neppure le doglianze di NZ possono condivedersi. Quanto, invero, ai motivi sub a), a1), b1) del ricorso, premesso che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espresso disposto normativo, risultare dal testo del provvedimento impugnato, deve riconoscersi che, nella specie, i giudici del merito hanno dato adeguata e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione di responsabilità. Essi, difatti, hanno evocato le circostanze fattuali del caso (l'accompagnarsi di NZ a ZA, a bordo dell'autovettura nella disponibilità del primo, in quelle descritte circostanze di luogo e di tempo;
la circostanza che "i militari della Guardia di Finanza hanno attestato che sia ZA che NZ si dirigevano verso AJ ed i due corrieri..."; la tesi difensiva di NZ, "inverosimile sotto il profilo logico" e contrastante con l'osservazione di militari) e da esse non illogicamente hanno desunto "il ruolo di tale ricorrente "di accompagnatore di ZA in appoggio dell'attività dello stesso...". E giova a tal punto rilevare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., n. 930/1996). E proprio perché il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, tanto comporta, quanto al vizio di manifesta illogicità, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico;
ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (così Cass., Sez. Un., n. 30/1995). Quanto ai motivi sub b) e c) del ricorso, non v'è che da richiamare quanto al riguardo s'è di già detto a proposito delle analoghe censure proposte da ZA. L'intervento dei militi operanti, secondo la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito, è comunque intervenuta dopo il già esplicitato previo accordo in ordine alla materiale ricezione della sostanza stupefacente e, quindi, in ordine alla detenzione concorsualmente posta in essere. Quanto al motivo sub d) dell'atto di gravame, l'aggravante di cui al sesto comma della norma incriminatrice pacificamente ed ineludibilmente scaturisce dal numero degli imputati ritenuti concorsualmente partecipi dell'episodio delittuoso in questione;
e quanto all'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309/1990, se per un verso il dato ponderale è di per sè indicativo - come ritenuto dai giudici del merito - della sussistenza della stessa, per altro verso - già s'è detto - gli stessi giudici del merito hanno ritenuto RO, ed evidentemente con lui NZ, interessati all'intero quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato e diversamente opina il ricorrente evocando "risultanze in atti" (peraltro non meglio specificate) che non costituiscono compendio del provvedimento impugnato.
Quanto, infine, ai motivi sub c) e c1) del ricorso, anche al riguardo i giudici del merito hanno ritenuto la congruità della pena inflitta tenuto conto della "estrema gravità dell'episodio", dell'"evidente collegamento con i canali di rifornimento della droga ad alto livello", delle "precedenti condanne subite da NZ", attinto anche dalla "pendenza di altri procedimenti penali anche per violazione della normativa sugli stupefacenti"; ed anche tale esercitato potere discrezionale del giudice del merito si appalesa immune da rinvenibili vizi di illogicità (che, peraltro, la norma vuole dover essere "manifesta").
4. I proposti ricorsi vanno, dunque, rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi di ZA CO e NZ IM, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in OM, il 15 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004