Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2004, n. 21761
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Sentenza 15 aprile 2004

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È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 443 comma quarto cod. proc. pen. - che prevede che "il giudizio di appello si svolge con le forme previste dell'art. 599" - con riferimento alla mancata previsione del rinvio del procedimento in caso di legittimo impedimento del difensore, atteso che rientra nei poteri discrezionali del legislatore predisporre le forme di rito più consone alle specifiche fattispecie procedimentali senza che ciò determini automaticamente alcuna disparità di trattamento. (La Corte ha richiamato in motivazione la sentenza n. 373 del 1992 della Corte Costituzionale nella quale, con riferimento allo svolgimento del giudizio abbreviato, si è ritenuta insindacabile la scelta del Legislatore - in considerazione delle esigenze di riservatezza e celerità proprie del - rito di prevedere che il giudizio abbia luogo in camera di consiglio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2004, n. 21761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21761
    Data del deposito : 15 aprile 2004

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