Sentenza 5 maggio 2006
Massime • 1
Attesa l'incondizionata tutela del diritto alla salute apprestata dall'art. 32 della Costituzione e la conseguente inesigibilità, nell'ambito del procedimento penale, di comportamenti dell'imputato che comunque mettano in pericolo il suo stato psico-fisico, deve ritenersi che costituisca impedimento assoluto a comparire anche la necessità, attestata da certificazione medica, di "riposo domiciliare".(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea a dimostrare la sussistenza di un impedimento assoluto a comparire l'avvenuta produzione di un certificato medico attestante che l'imputato era affetto da sindrome vertiginosa a seguito di intervento alla carotide e pertanto abbisognava di riposo domiciliare e cure mediche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2006, n. 17281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17281 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 05/05/2006
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO NC - Consigliere - N. 509
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 4998/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NC, N. EC (TP) l'1.9.1950;
AR IC, N. LL IO (RC) il 20.1.1938;
FR IG IO, N. IC (LE) il 27.3.1942;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, in data 29 settembre 2005, di parziale conferma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, in data 21 gennaio 2004;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Fiandanese Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI IO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore di AR NC, Avv. Campioni Raffaele, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel marzo-giugno 1997 e nel giugno-luglio 1999, nella zona di Busto Arsizio diversi TIR provenienti dall'estero erano stati intercettati e gli autisti, che non capivano la lingua italiana, erano stati indotti mediante raggiri a scaricare la merce in luoghi diversi da quelli di destinazione;
in tali luoghi i complici si presentavano quali destinatari della merce e rilasciavano agli autisti false bolle di ricevimento;
quindi, nelle ore immediatamente successive, i carichi venivano fatti sparire. Tali attività delittuose avevano visto coinvolti vari soggetti, tra i quali, AR NC, AR IC e FR IG, ritenuti responsabili dal Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza in data 21 gennaio 2004 di vari episodi di truffa aggravata.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 29 settembre 2005, confermava la pronuncia del giudice di primo grado, ad esclusione di uno dei due reati di truffa attribuito al FR, perché estinto per prescrizione.
Propongono ricorso per cassazione i difensori di AR e FR e AR personalmente.
AR deduce:
a) illogicità della motivazione, in quanto la partecipazione ai fatti di cui all'imputazione sarebbe stata occasionale, essendosi limitato a ritirare con il suo furgone la merce stoccata, senza prendere parte alle vicende precedenti che avevano portato alla distrazione della merce dalla sua destinazione originaria, e non potendosi da ciò dedurre la sua consapevolezza di concorrere ad un reato di truffa;
b) omessa pronuncia sulla richiesta di rideterminazione della pena e di concessione delle attenuanti, nonché erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, avendo egli condotto le forze dell'ordine sul luogo di destinazione della merce rubata, consentendone la consegna al legittimo proprietario;
c) mancata applicazione delle attenuanti generiche, avendo egli consentito il recupero della merce sottratta e l'individuazione degli autori del fatto.
Il difensore di AR deduce:
a) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, poiché nel corso dell'istruttoria dibattimentale non sarebbe emerso alcun elemento dal quale possa desumersi con certezza la consapevolezza del AR circa l'illiceità delle operazioni, alle quali egli partecipava solo al fine di ricevere il compenso economico per la messa a disposizione del proprio capannone nel quale era stata ricoverata la merce di cui all'imputazione;
b) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto il giudice di appello si sarebbe limitato a pronunciarsi in merito all'eccessività della pena base, senza rispondere alla specifica richiesta contenuta nei motivi di appello di concessione delle suddette attenuanti;
c) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in quanto non sarebbe stata raggiunta alcuna prova in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato e del nesso di causalità tra gli artifizi e raggiri e l'elemento danno del soggetto passivo;
d) inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 c.p., in quanto la valutazione espressa dal giudice di merito sul trattamento sanzionatorio sarebbe erronea alla luce dell'interpretazione che è stata data della suddetta norma dalla Suprema Corte.
Il difensore di FR deduce:
a) nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia in data 29 settembre 2005, in quanto la Corte di Appello, nel valutare il certificato medico prodotto dall'imputato non avrebbe tenuto conto che egli risiedeva in Busto Arsizio e aveva subito un grave intervento chirurgico;
b) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto il FR non avrebbe partecipato ne' materialmente ne' moralmente alla consumazione del reato, essendosi limitato a trasportare la merce di cui all'imputazione su richiesta fattagli dagli autori del reato molte ore dopo il perfezionamento del reato stesso;
c) omessa od illogica motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso di AR e AR sono infondati e devono essere rigettati.
La denunciata illogicità della motivazione non sussiste, poiché il giudice di merito si è espressamente pronunciato sul carattere non occasionale della partecipazione di AR ai fatti di cui all'imputazione, argomentando, in modo ampio e coerente dal punto di vista logico, da precise circostanze di fatto che rivelano i rapporti del AR con gli altri coimputati, quali le chiamate al telefono cellulare da parte di LL e NO nel giorno del fatto e in quello successivo, la provenienza dal FR del furgone in possesso del AR. Qualsiasi valutazione di tali circostanze di fatto diversa da quella fornita dal giudice di merito esula dai poteri di questo giudice di legittimità. Le censure di omessa pronuncia sulla richiesta di rideterminazione della pena e di concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondata, poiché il giudice di appello esprime le proprie valutazioni sul punto, motivando espressamente con riferimento ai precedenti penali e al comportamento processuale e ritenendo "fin troppo benevola la sanzione irrogata". D'altro canto, è giurisprudenza costante di questa Suprema Corte che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, per quanto concerne il diniego di concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione, senza che sia tenuto ad esaminare tutte le circostanza prospettate o prospettabili dalla difesa.
Infondata è anche la censura di erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, poiché del tutto irrilevante ai fini della sussistenza dell'aggravante medesima è il comportamento post delictum.
La mancanza ed illogicità della motivazione denunciate dal AR (così come la inosservanza od erronea applicazione della legge penale di cui al punto c) dell'elencazione dei motivi di ricorso) non sussistono, poiché il giudice di merito si è espressamente pronunciato sulla mancanza di "buona fede" del AR, argomentando, in modo non illogico, dal complessivo sviluppo della vicenda di cui all'imputazione, che vede il AR partecipare alle operazioni di scarico della merce manovrando personalmente il muletto.
Anche la censura di mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è infondata, poiché sul punto la valutazione del giudice di merito è implicita, ma del tutto chiara, quando afferma che il comportamento processuale e la personalità dell'imputato "impediscono di accordare qualsivoglia riduzione all'entità della condanna irrogata".
Del pari infondata è la doglianza di inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 133 c.p., poiché il giudice di merito ha fatto correttamente riferimento, nel valutare l'entità della pena, ai tratti di personalità dell'imputato e al suo comportamento processuale, con ciò utilizzando proprio criteri espressamente previsti dal citato art.133 c.p. Fondato è, invece, il motivo di ricorso con il quale FR denuncia la nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia in data 29 settembre 2005.
Infatti, in data 28 settembre 2005, veniva depositato in cancelleria, con riferimento all'udienza del giorno successivo, un certificato medico attestante che FR era affetto da sindrome vertiginosa a seguito di intervento alla carotide ed abbisognava di "riposo domiciliare e cure mediche fino a tutto il 5 ottobre 2005"; al certificato era allegata la lettera di dimissione dal Presidio Ospedaliere di Busto Arsizio, in data 1 settembre 2005, che attestava "stenosi carotidea sx". La Corte di Appello non riteneva che dal suddetto certificato emergesse un legittimo impedimento a comparire dal momento che lo stesso medico stilante cita solo la necessità di riposo".
Questa Corte ha già chiarito che, in tema di impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento, deve ritenersi idonea a documentare l'effettiva sussistenza di un impedimento assoluto a comparire la certificazione sanitaria dalla quale emerga che lo stesso trovi causa in un motivo di salute, effettivo ed attuale, quale che sia il grado di pericolo che la malattia in atto comporta, poiché il diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" in base all'art. 32 Cost., non può essere sottoposto a graduazioni o essere misurato nella sua entità, ma deve essere garantito nella sua interezza (Sez. II, 24 ottobre 2003, n. 47678, Giangrande, riv, 227691). Pertanto, la formula medica "riposo domiciliare", in mancanza di ulteriori specifici accertamenti, è certamente ostativa alla presentazione dell'imputato all'udienza, in quanto non si può chiedere all'imputato stesso di mettere in alcun modo in pericolo il suo stato psico-fisico. La Corte di Appello, perciò, affermando che la necessità di riposo non costituisce impedimento a comparire, non solo disattende il certificato medico valutando in maniera arbitraria e con motivazione apparente e, comunque, generica, la natura e la rilevanza dell'infermità, ma, per di più, apprezza in maniera manifestamente illogica il parere medico sul rischio che l'imputato avrebbe corso presentandosi all'udienza, rischio, che, come si è detto, in quanto attinente al diritto alla salute, non può non essere considerato già di per sè impeditivo in modo assoluto.
L'impugnata ordinanza è dunque viziata da nullità (art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), che si trasmette agli atti consecutivi
(art. 185 c.p.p.), compresa la sentenza. Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti in quello accolto.
La sentenza impugnata, dunque, deve essere annullata nei confronti di FR IG IO, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, per nuovo giudizio;
mentre devono essere rigettati i ricorsi di AR NC e AR IC, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FR IG IO con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta i ricorsi di AR NC e AR IC, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006