Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
Per l'esclusione dal patteggiamento a pena detentiva superiore a due anni, non è sufficiente che dal certificato penale dell'imputato emerga una situazione di recidiva qualificata, ma occorre che la stessa sia stata espressamente riconosciuta e dichiarata dal giudice.
Commentari • 4
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona, a seguito di giudizio abbreviato, condannava Marco S. e Lucian Stefan D. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa per il reato di furto di due blocchetti di assegni e denaro liquido, asportati il 22 novembre 2020 dal ristorante "Il pirata" di Marzocca, aggravato dall'essersi introdotti nel locale con violenza sulle cose costituita dall'effrazione della porta, dall'aver commesso il fatto in concorso con altra persona, e quindi in numero di tre persone, e dalla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. 2. Con sentenza del 20 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2008, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/11/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 3084
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 015915/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TORINO;
nei confronti di:
1) RE AR, N. IL 02/10/1974;
avverso SENTENZA del 29/01/2008 GIP TRIBUNALE di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Martusciello Vittorio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
Con sentenza in data 29.1.2008 il GIP del Tribunale di Torino, su richiesta delle parti, previa esclusione della recidiva reiterata contestata dal Pubblico Ministero, ha applicato a MA RA la pena di tre anni e sei mesi di reclusione per i reati di tentato omicidio volontario continuato e di porto e detenzione illegale di una pistola mitragliatrice.
Il giudice ha escluso nella specie la recidiva reiterata perché non contestata ritualmente in quanto le precedenti sentenze di condanna del MA non la avevano applicata ed anzi la recidiva non risultava neppure contestata, per cui non operava la preclusione del rito del patteggiamento c.d. allargato, disposta dall'art. 444 c.p.p., comma 1 bis, per coloro che erano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'art. 99 c.p.p., comma 4. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino per erronea applicazione dell'art. 444 c.p.p., comma 1 bis e art. 99 c.p., comma 5, nonché contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato lamentando: poiché si trattava di una ipotesi di recidiva obbligatoria, in presenza di uno dei reati previsti dall'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a), come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 192 del 2007, non era consentito al giudice escludere la recidiva in presenza del passaggio in giudicato di due sentenze per delitti dolosi, il secondo dei quali commesso dopo il passaggio in giudicato della prima sentenza;
la sentenza impugnata non aveva escluso la recidiva sulla base della considerazione che il nuovo episodio criminoso non appariva significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, bensì sulla base di una motivazione confusa e contraddittoria poiché l'effetto preclusivo della recidiva derivava dalla regolare contestazione nel procedimento attuale e non anche dalla sua dichiarazione o dalla sua applicazione nelle precedenti sentenze posto che il termine "recidivo" usato dal legislatore nell'art. 99 c.p., comma 3, non appariva indicativo di una qualità del soggetto giudizialmente affermata;
il giudice non aveva poi neppure motivato sulla congruità della quantificazione della pena come determinata sull'accordo delle parti, cosa che avrebbe dovuto fare in presenza di addebiti gravi con contestazione della recidiva reiterata. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Esiste in effetti la problematica esposta dal Procuratore Generale nel suo ricorso, per cui la giurisprudenza "tradizionale", formatasi anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, ha ritenuto che la recidiva reiterata, se ovviamente contestata, può essere ritenuta qualora risultino due condanne definitive, indipendentemente dalla contestazione e dalla dichiarazione della recidiva nelle precedenti sentenze (v. in tal senso, per tutte, Cass. sez. 1 n. 24023 del 6.5.2003). Tale orientamento, già contrastato da parte della dottrina anche prima della novella del 2005, ha però dato luogo a ripensamenti a seguito della entrata in vigore di diverse modifiche legislative - fra cui quella conseguente all'introduzione, per effetto della L. n. 134 del 2003, del comma 1 bis dell'art. 444 c.p.p. - per cui la recidiva è stata accostata ad altre qualità del soggetto, qualificative di pericolosità sociale, come quelle di delinquente abituale, professionale o per tendenza che richiedono una vera e propria declaratoria, divenendo quindi una sorta di status del soggetto che deve essere dichiarato anche nei suoi passaggi intermedi.
Si è così creato anche un diverso orientamento per cui la recidiva reiterata non può essere contestata e non può quindi essere ritenuta e dichiarata se non esiste una pregressa declaratoria di recidiva semplice.
Tuttavia, al di là di tale problematica, per escludere il patteggiamento ex art. 444 c.p.p., comma 1 bis, non è sufficiente che dal certificato penale risulti una situazione rapportabile alla recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, mentre occorre che il soggetto che vuole accedere al c.d. patteggiamento allargato sia "dichiarato" recidivo ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4; occorre cioè che il giudice ritenga ed adotti una specifica declaratoria di recidiva del soggetto, mentre nella specie il GIP ha escluso la recidiva (v. Cass. sez. 6 n. 39238 del 2004, rv. 230378). E sotto tale profilo non interessa la motivazione con cui è avvenuta la esclusione della recidiva poiché è assorbente la circostanza che la recidiva, pur contestata, è stata esclusa dal giudice, il che è sufficiente per accedere al c.d. patteggiamento allargato. Quanto poi alla doglianza concernente la omessa motivazione sulla congruità della pena è solo il caso di rilevare che, una volta esclusa la recidiva, il controllo del giudice in sede di patteggiamento era limitato alla legalità della pena e cioè al suo contenimento nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge (il che non è in contestazione poiché la pena è stata applicata nei limiti di legge) e comunque nel caso in esame il giudice ha anche valutato la congruità della pena facendo riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p., Il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato.
P.Q.M.
LA CORTE SEZIONE PRIMA PENALE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009