Sentenza 16 aprile 2014
Massime • 1
L'astensione del difensore dalle udienze non è riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, giacché costituisce espressione dell'esercizio di un diritto di libertà, il quale, se posto in essere nel rispetto e nei limiti indicati dalla legge e dal codice di autoregolamentazione, impone il rinvio anche dell'udienza camerale, purché il difensore abbia manifestato in maniera univoca la volontà di partecipare ad essa. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha annullato la decisione del giudice di appello, che non aveva accolto la richiesta di rinvio dell'udienza camerale nel giudizio di appello a seguito di abbreviato, benché il difensore avesse manifestato la volontà di partecipare ad essa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2014, n. 18753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18753 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/04/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 592
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 48914/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ADEM ALÌ N. IL 01/01/1970;
avverso la sentenza n. 2064/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 17/09/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Avverso la sentenza del 17.9.2013 con la quale la Corte d'appello di Genova, procedendo in camera di consiglio ex art. 599 c.p.p., trattandosi di giudizio di appello in rito abbreviato ex art. 443 c.p.p., comma 4, ha confermato la condanna del cittadino algerino
ALÌ ADEM, deliberata il 28.3.2012 dal Tribunale di Sanremo - sez. dist. di Ventimiglia per reato di resistenza, nell'interesse dell'imputato ricorre il difensore avv. Paolo Burlo. Con unico motivo enuncia violazione dell'art. 178 c.p.p., per essere stata disattesa la richiesta di rinvio in esito alla sua tempestiva dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze, deliberata nella contingenza dall'Unione delle Camere penali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Con articolata sentenza n. 1826 del 24.10.2013-17.1.2014, questa Sezione ha, in consapevole dissenso da precedente giurisprudenza sul punto, affermato il principio di diritto che la dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze, formulata la prima e deliberata la seconda nel rispetto del codice di autoregolamentazione del 4.4.2007, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 13.12.2007, impone il differimento dell'udienza anche nel procedimento camerale partecipato.
Tale principio è stato confermato da Sez. 3, sent. 19.3.2014 in proc. Pierri.
2.1 In estrema sintesi (potendosi richiamare la motivazione della sentenza 1826/2014), questo è il ragionamento logico-sistematico che ha condotto a tale conclusione:
- l'astensione collettiva dalle udienze è ora fenomeno espressamente disciplinato dal legislatore ordinario (L. n. 146 del 1990; sentenza 171/1996 della Corte costituzionale; L. n. 83 del 2000);
- la concreta regolamentazione è stata dal legislatore attribuita ai codici di autoregolamentazione adottati dagli organismi di categoria, il cui contenuto sia stato valutato idoneo dalla Commissione di garanzia;
sotto questo profilo tali codici, quando valutati idonei, acquisiscono valore di normativa secondaria;
- la dichiarazione del singolo difensore di aderire a precedente legittima deliberazione di astensione collettiva dalle udienze costituisce un diritto di libertà che, pur di minor valenza rispetto al diritto di sciopero tutelato direttamente dall'art. 40 Cost., riceve tutela autonoma e diversa rispetto a quella prevista dal codice di rito per il legittimo impedimento del difensore;
- conseguentemente non si applicano alla dichiarazione di adesione all'astensione collettiva dalle udienze le condizioni che la normativa positiva e la giurisprudenza di questa Corte suprema prevedono per l'efficacia del legittimo impedimento (ad emblematico esempio, la possibilità di farsi sostituire da altro difensore);
- dalla differenza strutturale tra legittimo impedimento e adesione a deliberazione rituale di astensione collettiva dalle udienze consegue la non applicabilità alla seconda dei limiti (di legge, innanzitutto) previsti per il primo, primo tra questi l'irrilevanza dell'impedimento legittimo nel giudizio camerale partecipato (sempre apparendo tutt'altro che inutile ribadire che altro è l'esistenza di un diritto al rinvio dell'udienza - la cui inosservanza determina la lesione del contraddittorio - altro è la sussistenza di ragioni di opportunità - liberamente valutate dal giudice - che rendano in concreto opportuno un tale rinvio).
3. Questa interpretazione va condivisa e ribadita.
In proposito appare incidentalmente non inopportuno (perché il rilievo valorizza e conferma gli aspetti strutturali e sistematici dell'assoluta autonomia dell'istituto processuale del legittimo impedimento rispetto ad altre tipologie di diritti il cui esercizio influisce sullo svolgimento del processo, come appunto il diritto di libertà/associativo, con le necessarie ricadute di tale diversità sulla concreta loro applicazione) evidenziare come anche la tematica dell'impegno parlamentare del difensore meriti una collocazione autonoma e distinta rispetto a quella, generale, del legittimo impedimento, con l'individuazione giurisprudenziale (nel permanente silenzio del legislatore) di punti di equilibrio tra i valori configgenti, alcuni originali e, inevitabilmente, almeno parzialmente diversi da quelli del "normale" impedimento.
Alla giurisprudenza prima richiamata appare opportuno aggiungere due osservazioni.
3.1 Non vi è dubbio che il legittimo impedimento della persona fisica del difensore ha incidenza, di varia intensità secondo i diversissimi casi che possono prospettarsi, sul concreto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato. E tuttavia il legislatore può individuare fattispecie del procedimento che sacrificano il pieno operare di tale esercizio, ritenuto soccombente rispetto ad altri valori ed interessi giuridicamente apprezzabili e di pari, se non superiore, rango anche costituzionale, quando l'equilibrio raggiunto non dia un esito palesemente irrazionale. Si pensi, come contesti emblematici, appunto alla non operatività del legittimo impedimento nel rito camerale partecipato (ex art. 127 c.p.p., comma 4), alla rilevanza assorbente della mancata tempestività della segnalazione dell'impedimento (pur in ipotesi sussistente e legittimo: per tutte Sez. 6 sentenze 17595/2013 e 16054/2009), addirittura alla irrilevanza strutturale dell'impedimento quando riguardi parte diversa dall'imputato (art. 23 disp. att. c.p.p.).
Sotto questo profilo potrebbe quindi porsi il dubbio che la disciplina che considera irrilevante l'assenza per legittimo impedimento della parte/difensore nel rito camerale partecipato sia in realtà l'affermazione di un principio generale del codice di procedura penale, secondo cui in tale rito ogni assenza della parte/difensore, quale ne sia la ragione o fonte, è irrilevante, nel senso che non impone il rinvio del processo. Un siffatto principio ben potrebbe essere invocato anche nel caso della dichiarazione individuale di adesione ad astensione collettiva pur ritualmente deliberata.
Ma, ecco il rilievo che impone di superare una tale possibile obiezione, siffatta conclusione sarebbe sostenibile solo se la rilevanza nel processo penale dell'adesione individuale ad astensione collettiva ritualmente deliberata fosse interamente delineabile in sede giurisprudenziale, ovvero se il legislatore "speciale" non vi avesse specificamente provveduto.
Così in realtà non è. Come prima ricordato (sub 2.1 e diffusamente nella ricordata sentenza 1826/14) attualmente il diritto individuale di adesione all'astensione collettiva e questa stessa sono disciplinati, quanto a presupposti di legittimità ed a conseguenze processuali, dalla L. n. 83 del 2000, dai codici di autoregolamentazione e dagli apprezzamenti pertinenti della Commissione di garanzia. Si tratta di un articolato sistema normativo che, per quanto qui rileva, assume una complessiva valenza di legge ordinaria speciale che, in quanto tale, esclude alcuna "espansione" della disciplina codicistica dell'assenza per legittimo impedimento in ordine all'esercizio di questo, diverso e autonomo, diritto di libertà.
Questa Corte è ben consapevole degli effetti concreti, rispetto ai principi costituzionali della ragionevole durata del processo e dell'efficienza della giustizia, che l'estensione anche ai procedimenti camerali partecipati dell'efficacia della dichiarazione di adesione individuale all'astensione collettiva ritualmente deliberata determina, con la moltiplicazione, prevedibilmente imponente, dei rinvii della trattazione dei singoli procedimenti, per tale causa. Ma deve osservarsi che spetta al legislatore assumere posizione responsabile sul punto: il sistema delineato (legge 83/2000, valutazione di idoneità dei codici di autoregolamentazione
ù che attualmente non prevedono l'esclusione per i riti camerali partecipati - da parte della Commissione di garanzia) indica nel legislatore ordinario il responsabile della determinazione delle conseguenze dell'astensione dalle udienze sul processo, e nella valutazione di idoneità di tali codici e delle singole delibere di astensione collettiva lo strumento attuale per conciliare i diversi interessi costituzionalmente garantiti.
3.2 Un passaggio della motivazione della sentenza 1826/14 impone in proposito, e da ultimo, anche una peculiare osservazione, che costituisce ulteriore momento della riflessione avviata anche da questa Corte suprema sulla relazione tra principi della deontologia forense, interpretazione e applicazione delle norme processuali penali (sul punto vanno richiamate, ad esempio, SU sent. 22242/2011 paragrafo 8 e Sez. 6 sent. 66/2010 paragrafo 3.2). Argomenta la richiamata sentenza che "il fatto che in alcuni procedimenti non sia prevista come obbligatoria la presenza del difensore non può condizionare l'esercizio del diritto di libertà, purché il difensore comunichi tempestivamente la volontà di astensione, manifestando in questo modo anche la sua volontà di essere presente all'udienza a partecipazione facoltativa". Tale argomentazione permette di cogliere un aspetto davvero peculiare che segnala un'importante differenza strutturale tra le dichiarazioni individuali di adesione all'astensione collettiva ritualmente deliberata, nel procedimento dibattimentale e in quello camerale partecipato.
Mentre la dichiarazione individuale di adesione all'astensione dalle udienze dibattimentali ha un'immediata efficacia perché la presenza del difensore è necessaria e in assenza di un difensore non può procedersi, la stessa dichiarazione nel procedimento camerale partecipato presuppone invece la positiva manifestazione della volontà del difensore di partecipare. Una tale manifestazione di specifica volontà di partecipare deve pertanto essere contenuta nel testo della dichiarazione di adesione all'astensione collettiva, e comunque da esso evincibile.
Apparirebbe infatti francamente irrituale, perché del tutto asistematico, un rinvio dell'udienza camerale quando il difensore faccia pervenire la propria dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze tuttavia contestualmente precisando di non avere interesse ne' intenzione di partecipare a tale udienza: in siffatto caso, la dichiarazione di adesione all'astensione avrebbe un rilievo di testimonianza associativa, "politico" in senso lato, ma non si realizzerebbe in concreto quel potenziale contrasto (condizionante) tra l'esercizio del diritto di libertà e l'interesse a non lasciare il proprio assistito privo di difesa tecnica che, invece, è il fatto del procedimento che muove la "nuova" giurisprudenza. Il tema, come all'evidenza intuibile, diviene quello del possibile uso strumentale della dichiarazione di adesione individuale ad astensione collettiva, finalizzata non ad esercitare entrambi i diritti in oggettivo conflitto (il diritto di libertà, il diritto dell'imputato all'assistenza tecnica "discrezionale" - perché in rito camerale partecipato), bensì, e solo, a perseguire gli effetti "interditevi" conseguenti alla modalità di esercizio del diritto di libertà, attraverso il necessario e indispensabile passaggio di una "inveritiera" manifestazione della volontà di partecipazione. Tema non nuovo (posto che in definitiva ogni richiesta di rinvio del processo per legittimo impedimento, non seguita dalla presenza del difensore all'udienza successiva, o dalla spiegazione delle ragioni dell'assenza, presenta un contesto assai simile) ma qui assolutamente peculiare, perché solo la manifestazione della volontà di partecipare permette poi la operatività in concreto del diritto di libertà.
Possono qui accennarsi le altrettanto evidenti ulteriori possibili pertinenti problematiche, certo assai delicate, quale la configurabilità di un abuso del diritto di libertà che, laddove ancorato ad una "inveritiera" volontà di partecipazione all'udienza camerale partecipata, in realtà finirebbe col porsi al di fuori della "copertura" normativa che, in concreto, lo legittima. Abuso del diritto che porrebbe l'ulteriore tema della possibilità per il giudice del procedimento camerale partecipato di disattendere per tale via la richiesta di rinvio per adesione individuale all'astensione collettiva.
Nel nostro caso, il processo non segnala allo stato un tale strumentale uso del diritto di libertà, il che impedisce l'ulteriore approfondimento delle segnalate tematiche.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2014