Sentenza 11 ottobre 2000
Massime • 1
La regola stabilita dall'art.420 ter, comma 5, c.p.p., secondo la quale l'udienza preliminare è rinviata in caso di legittimo impedimento del difensore, trova applicazione, per identità di "ratio", anche con riguardo al procedimento camerale d'appello disciplinato dall'art.599 c.p.p. (fattispecie in tema di giudizio abbreviato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/10/2000, n. 13033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13033 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO MORELLI Presidente del 11/10/2000
1. Dott. GIORGIO DI IORIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. PIETRO SIRENA " N. 970
3. Dott. ERNESTO PERNA LA TORRE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SECONDO CARMENINI " N. 18280/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MATRANGA Gioacchino, n. Piana degli Albanesi, il 23/09/1945;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 06/03/2000;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. E. PERNA LA TORRE;
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. A. SINISCALCHI che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
Udito il difensore Avv. G. GERBO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
MATRANGA Gioacchino, latitante, sottoposto a controllo del Carabinieri di Milano l'8 aprile 1999 esibiva una patente di guida ed una carta di identità false perché intestate a Saleo Arturo Sergio. I predetti documenti erano di provenienza furtiva in quanto sottratti ai competenti Uffici di Napoli, rispettivamente, in data 14 maggio 1997 e 9 febbraio 1992. Il Matranga, sottoposto alla misura di prevenzione dell'obbligo di dimora nel comune di S. Giuliano Milanese, aveva contravvenuto allo stesso il 26 giugno 1998 e il 1 luglio 1998. All'esito di giudizio abbreviato, il G.I.P. del Tribunale di Milano con sentenza del 7 ottobre 1999 lo condannava per i reati di cui agli artt. 81 c.p.v., 648, 61 n. 6 c.p. (capo A), art.9 Legge 1423/56 (capo B), artt. 81 c.p.v. 477, 482, 61 n. 2, 6 c.p.
(capo C), alla pena di anni 2 di reclusione e L.
1.000.000 di multa. La Corte d'Appello di Milano con decisione del 6 marzo 2000 confermava la sentenza del primo Giudice.
Ricorre per Cassazione il Matranga, che deduce:
1) violazione dell'art. 606 lett. C c.p.p. in relazione agli artt. 177 - 178 - lettera C, 179 I^ comma e 420-ter c.p.p. per non avere il Giudice disposto il rinvio del procedimento per il dedotto tempestivo impedimento del difensore, violando così la disciplina introdotta dall'art. 19, comma II^, Legge 16 dicembre 1999, n. 479. 2) violazione dell'art. 606 lett. C e D c.p.p. in relazione agli artt. 8 e 16 c.p.p. avuto riguardo agli artt.
7-bis e 7-ter Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, mod. dalla Legge 24 luglio 1993, n. 256, in quanto la competenza a decidere apparteneva all'Autorità Giudiziaria di Roma, luogo ove esso ricorrente si era recato a seguito di autorizzazione ricevuta, senza ottemperanza all'obbligo di ricomunicare all'Autorità che lo doveva controllare il momento della ripartenza.
3) violazione dell'art. 606, Lett. E, c.p.p. in relazione all'art. 61 n. 6, c.p., per aver affermato la Corte territoriale, del tutto illogicamente, che esso ricorrente aveva necessità dei documenti falsificati per sottrarsi al provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti, e del quale era a conoscenza e, conseguentemente, essersi procurato gli stessi dopo lo stato di latitanza. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Occorre premettere che, con istanza del 22 febbraio 2000, il difensore dell'imputato chiedeva il rinvio della trattazione del processo di Appello nei confronti del Matranga, fissato per il 6 marzo 2000, perché impegnato in tale data nella difesa di altro imputato giudicato innanzi al Tribunale di Agrigento. La Corte territoriale, con provvedimento del 6 marzo 2000, respingeva l'istanza "ritenuto che si tratta di un procedimento in Camera di Consiglio".
Ciò posto, con riferimento alla censura formulata con la prima doglianza, va risolta la questione se la regola di cui all'art. 420- ter, V^ comma, c.p.p., come introdotto con Legge 16 dicembre 1999, n.479 (rinvio dell'udienza preliminare in caso di legittimo impedimento del difensore) possa o no trovare applicazione nei procedimenti in camera di consiglio e, nella specie, nel procedimento camerale ex art. 599 c.p.p., a seguito dell'appello avverso sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato ex art. 443, IV^ comma, c.p.p.. Ad avviso del Collegio la risposta al quesito non può che essere affermativa. Vigente l'art. 486 c.p.p. - abrogato dall'art. 39 della citata Legge - secondo la giurisprudenza prevalente (per tutte Cass. pen. SS. UU., 8 aprile 1998, n. 3, Cerroni) la regola di cui al V^ comma (ora trasfusa nel V^ comma dell'art. 420-ter c.p.p.) non era applicabile ai procedimenti camerali e, pertanto, si era ritenuto che nel giudizio camerale di Appello "una volta espletate le rituali comunicazioni e notifiche, per ragioni di speditezza e di concentrazione che impongono di regola la sua definizione in un'unica udienza, non è prevista la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero e difensore dell'imputato, conseguentemente, non costituisce motivo di rinvio l'eventuale impedimento del difensore". Con la nuova normativa (Legge 479/99) la regola del rinvio per assoluto legittimo impedimento del difensore è stata diversamente disciplinata perché l'art. 420-ter, V^ comma, c.p.p. l'ha estesa anche alla fase dell'udienza preliminare il cui tipo di giudizio è camerale. L'art. 39, poi, contenuto nel capo 10 della richiamata Legge - intitolato modifiche alle disposizioni sul giudizio - ha abrogato gli att. 485, 486, 487, 488 c.p.p.. Orbene, tutto ciò premesso, appare illogico, oltre che in contrasto con il nuovo sistema normativo voluto dal Legislatore, anche in ossequio al principio del giusto processo sancito nel novellato art.111 della Costituzione ("ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a Giudice terzo ed imparziale...") ritenere che, mentre in primo grado nel giudizio abbreviato l'assoluto legittimo impedimento del difensore è causa di rinvio del dibattimento, non lo è, invece, in sede di Appello in quanto troverebbe applicazione l'art. 127 c.p.p. richiamato dall'art. 599 stesso codice che, in relazione alla forma da osservarsi in tale procedimento, prevede quale esclusiva causa di rinvio dell'udienza, l'impedimento dell'imputato.
Ed invero, la collocazione dell'art. 420ter c.p.p. nel titolo del codice che disciplina l'udienza preliminare e la correlativa abrogazione dell'art. 486 c.p.p. sono modificazioni di significativa rilevanza poiché evidenziano che, con la introdotta, riforma, si è inteso garantire e tutelare con pari rigore e senza distinzione di sorta, sia nel procedimento camerale che nella fase dibattimentale, l'effettività del contraddittorio e del diritto di difesa dell'imputato. Intento che verrebbe vanificato qualora si ritenesse non applicabile il citato comma V^ dell'art. 420-ter c.p.p. nel procedimento camerale ex art. 599 c.p.p. a seguito di appello avverso sentenza pronunciata nel giudizio abbreviato ex art. 443 c.p.p. e ciò perché l'art. 127, III^ comma, c.p.p. esclude l'obbligatorietà della presenza del difensore, quindi, non legittima il rinvio del procedimento in caso di assoluto legittimo impedimento dello stesso, comprimendo, così, l'effettività del diritto di difesa. I rilievi che precedono inducono a ravvisare una mera lacuna nel testo normativo in esame ed una carenza di coordinamento con l'art. 599 c.p.p. non idonei ad escludere l'applicabilità della regola di cui al V^ comma dell'art. 420-ter c.p.p. anche al procedimento camerale ex art. 599 stesso codice.
Deve, quindi, concludersi affermando che, nella specie, l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale dell'istanza di rinvio presentata dal difensore dell'imputato con la deduzione di un assoluto legittimo impedimento a presentarsi nel dibattimento ha reso viziato da nullità assoluta ed insanabile il procedimento e la conseguente sentenza per violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 178 lett. C c.p.p., a nulla rilevando la nomina di un difensore di ufficio.
La impugnata decisione va, quindi, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano per il giudizio. Restano assorbite le ulteriori doglianze.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2000