Sentenza 20 febbraio 2008
Massime • 1
L'imputato ha interesse ad impugnare la sentenza che riconosca l'esistenza della recidiva reiterata seppure non ne faccia discendere, per il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, l'effetto dell'aumento di pena, ma non può porre la questione per la prima volta con l'impugnazione della sentenza di appello che, in accoglimento delle censure del pubblico ministero, abbia fatto applicazione del divieto di prevalenza nel giudizio di bilanciamento, riconoscendo la mera equivalenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2008, n. 13757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13757 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIRONI Emilio IO - Presidente - del 20/02/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 261
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 037829/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON NN, N. IL 20/03/1957;
avverso SENTENZA del 12/07/2007 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. ESPOSITO Vitaliano, che ha concluso per l'annullamento c.r. della sentenza limitatamente alla questione del bilanciamento delle circostanze. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12/7/2007 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza 16/11/2006 del GUP del Tribunale di Massa, che aveva ritenuto IO TI responsabile del reato di tentato omicidio in danno di ST NA, ha riconosciuto al TI la diminuente della seminfermità e, rigettati gli altri motivi dell'imputato ed in accoglimento dell'impugnazione del P.M., ritenendo la sussistenza della stessa seminfermità e delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva qualificata, ha rideterminato la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato con atto dell'11/10/2007 nel quale ha prospettato, in due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che, non esaminabili od infondate essendo le censure proposte nei due motivi, il ricorso debba essere rigettato Con il primo motivo, che lamenta violazione di legge, il ricorrente ha rilevato che la recidiva reiterata di cui all'art. 99 c.p., comma 4, non determina obbligatoriamente l'aumento di pena, spettando al
Giudice di verificare se essa sia in concreto indice di maggiore pericolosità sociale, e che pertanto, ove non applicato l'aumento, non opera il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche. Di conseguenza, essendo stata nella specie esclusa la pericolosità sociale, la Corte aveva errato nel ritenere operante il divieto de quo, seguendo una interpretazione non costituzionalmente orientata. La censura si sostanzia nella denunzia di disapplicazione del corretto indirizzo (seguito ex multis da Cass. sent. n. 16750 del 2007) per il quale, anche nel vigore della modifica apportata all'art. 99 c.p., comma 4, dalla novella L. n. 251 del 2005, deve affermarsi la natura facoltativa della recidiva e pertanto predicarsi la possibilità che, ove non ritenuta la recidiva contestata (in ragione della esclusa pericolosità sociale dell'imputato), ben possa tenersi conto direttamente delle riconosciute attenuanti generiche. In particolare il motivo censura come apodittica e contraddittoria la affermazione di sussistenza della recidiva de qua all'atto stesso di escludere, per altro verso, la pericolosità del TI. Ignora, però, il ricorrente che la modifica di cui alla L. n. 251 del 2005 era intervenuta ben prima della commissione del fatto (4/2/2006) e della celebrazione del processo innanzi al GUP, conclusosi con la sentenza in data 16/11/2006 che ebbe a ritenere la sussistenza della contestata recidiva (pur affermandone la subvalenza rispetto alle attenuanti concesse). Ne discende che, se da un canto la censura sull'indebito giudizio di prevalenza delle attenuanti è stata correttamente proposta dal P.M. in sede di appello, dall'altro canto in ordine alla (oggi ritenuta) apodittica affermazione di sussistenza dell'aggravante l'imputato avrebbe potuto e dovuto gravare d'appello la decisione del primo giudice, facendo tempestivamente valere quelle censure che oggi, tardivamente, propone. Quanto alla possibilità di impugnare la prima sentenza, nella parte in cui ebbe a ritenere la recidiva pur non applicando l'aumento di pena in ragione della prevalenza delle attenuanti, essa è da ritenersi correlata ad un indubbio interesse ad impugnare la relativa statuizione, come in termini affermato da questa Corte con la sentenza n. 1347 del 1987 e come da altre pronunzie statuito - se pur con riguardo alla portata dell'interesse ad impugnare la valutazione di circostanze che non sia accompagnata dalla sua efficacia quoad poenam - con affermazioni alle quali il Collegio ritiene di dare continuità (cfr. Cass. sent. n. 2261/2000 e sent. n. 523/85). Da tanto discende, quindi, che l'esame della odierna censura deve ritenersi precluso. Inammissibile è il secondo motivo, là dove, formalmente prospettando vizio di motivazione (denunziandosi come dagli elementi presi in esame dalla Corte non fosse desumibile l'animus necandi, come si fosse confuso l'apprezzamento giuridico del pericolo di vita con quello medico della malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, come in conclusione il TI avesse agito elusivamente al fine di determinare una lesione senza mai rappresentarsi come possibile l'evento morte), di fatto muove censure che non evidenziano ne' incompletezze argomentative ne' illogicità motivazioni ma soltanto tentano - pervero in modo assai sommano - di rimettere in discussione la valutazione che dei fatti hanno dato i Giudici del merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente TI IO al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2008