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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/11/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 723/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 9
luglio 2025
d a
rappresentata da Parte_1 Parte_2
(già , in persona del procuratore Dott. Parte_3 Parte_4
rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Severgnini del Foro di
Crema, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
DI OL e dall'Avv.to Andrea OL del Foro di Mantova,
procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA - 2 -
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cremona n.
618/2020, emessa il 27.11.2020, pubblicata il 29.12.2020 e non notificata.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, sia istruttoria che di merito, ritenuti fondati i motivi esposti negli atti di questa difesa, in particolare Atto di
Citazione in Appello 22.06.2021 e Note di Trattazione 16.11.2021 per l'udienza del 24.11.2021, e in totale riforma della Sentenza n. 618/2020
Trib. Cremona, Giudice Dott. Luigi Enrico Calabrò, emessa il
27.11.2020, pubblicata il 29.12.2020, resa nella causa in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1865/2018 R.G. Trib. Cremona, Repertorio n.
1188/2020 del 29.12.2020, corretta ex artt. 287-288 c.p.c. con ordinanza 10-11.3.2021, MAI notificata, così giudicare:
In Via Principale, In totale riforma dell'impugnata sentenza,
Nel Merito, in Via Principale:
1. Dichiarare inammissibili e/o infondate e comunque rigettare le domande avversarie tutte, proposte con atto di citazione in opposizione 19.07.2018 da , per i motivi tutti di Controparte_1
cui alla narrativa degli atti di causa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n.
602/2018 Trib. Cremona, Dott. Andrea Milesi, emesso il 17.05.2018,
pubblicato il 11.06.2018, Rep. n.816/2018 del 11.06.2018, reso nel procedimento monitorio n. 985/2018 R.G. Trib. Cremona. - 3 -
2. Rigettare le domande tutte, nessuna esclusa, proposte con atto di citazione in opposizione 19.07.2018 da , in Controparte_1
quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa degli atti di causa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 602/2018 Trib.
Cremona, Dott. Andrea Milesi, emesso il 17.05.2018, pubblicato il
11.06.2018, Rep. n. 816/2018 del 11.06.2018, reso nel procedimento monitorio n. 985/2018 R.G. Trib. Cremona.
In Via Subordinata:
3. Nella non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare , al pagamento, a favore di Controparte_1
della somma di € 175.500,00, ovvero la Parte_1
maggiore o minor somma che risulterà provata e di giustizia, oltre interessi al tasso pattuito nei contratti per cui è causa, dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso:
4. Spese e compensi del doppio grado di giudizio rifusi.
Dell'appellata
Respingersi, nel miglior modo, l'appello, con integrale conferma della sentenza n. 618/2020 del Tribunale di Cremona.
Spese e competenze di causa rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Cremona, adito su ricorso della Parte_1
ingiungeva a (debitore principale) e a
[...] Controparte_2
(fideiussore), in solido tra di loro, il pagamento Controparte_1 - 4 -
della somma di € 204.694,54= (quanto al garante fino a concorrenza dell'importo di € 175.500,00=), oltre a interessi e spese.
interponeva opposizione avverso il Parte_5
suddetto provvedimento, eccependo, tra l'altro, la violazione da parte della banca del disposto di cui all'art. 1956 c.c..
Resisteva la Parte_1
Il Tribunale di Cremona, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- ACCOGLIE l'opposizione promossa da , Controparte_1
e per l'effetto REVOCA, nei confronti di , il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 602/2018 (RG 985/2018) emesso dal Tribunale di
Cremona;
- DISPONE la cancellazione del nominativo CP_1
dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con riferimento
[...]
alla fideiussione di cui è causa;
- DA parte opposta a rifondere a parte opponente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro
11.810,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cremona
di cancellare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data
25.6.2018, n. 778 Reg. part. e 5483 Reg. Gen., ottenuta in forza del decreto ingiuntivo revocato, e al Conservatore dei Registri Immobiliari
di Lodi di cancellare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data
22.6.2018, n. 1770 Reg. part. e 10551 Reg. Gen., ottenuta in forza del - 5 -
decreto ingiuntivo revocato.
Riteneva il primo giudice:
- che l'eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.,
sollevata dall'opponente, era meritevole di accoglimento;
- che si trattava di fideiussione per obbligazione futura;
- che la banca aveva fatto credito al debitore dopo la stipula della fideiussione, e ciò quantomeno al 2012, tramite la concessione del finanziamento agrario azionato con il decreto ingiuntivo;
- che la fideiussione era stata prestata nel 2003;
- che la situazione patrimoniale del debitore principale, tra il
2003 e il 2012, era drasticamente peggiorata;
- che, infatti, sugli immobili di proprietà di Controparte_2
erano state iscritte diverse ipoteche, sia legali che volontarie, mentre il medesimo aveva interrotto il pagamento delle rate Controparte_2
dei mutui via via concessigli dall'istituto di credito;
- che il già dal 2008, non stava onorando il primo CP_1
mutuo, e che la banca, nel 2007, gli aveva concesso un ulteriore finanziamento, contratto per estinguere le pregresse passività
chirografarie;
- che prima della stipula della fideiussione il aveva un CP_1
debito ipotecario di € 633.000,00= ed uno scoperto di conto chirografo di € 44.000,00=; che dopo la stipula della fideiussione lo scoperto di conto ed il debito ipotecario erano rimasti invariati, mentre i fidi utilizzati ammontavano a € 76.000,00= e la banca concedeva al debitore tre affidamenti, utilizzati per euro 105.000,00=; - 6 -
- che la situazione patrimoniale del debitore principale era, poi,
notevolmente peggiorata, attesa l'esposizione debitoria nei confronti di una pluralità di istituti di credito ( , San Paolo IMI, BCC Pt_1
Cremonese);
- che la situazione patrimoniale del debitore principale era,
quindi, tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
- che l'istituto di credito era perfettamente a conoscenza delle gravi condizioni economiche in cui versava il debitore principale,
atteso che numerose posizioni erano aperte proprio con esso istituto, e che, del resto, era sufficiente e doveroso esaminare le informazioni presenti nell'archivio della Centrale Rischi per rendersi conto che la situazione finanziaria di a ottobre 2012 era così Controparte_2
grave e conclamata da essere definitivamente precipitata ed irrecuperabile;
- che gli elementi a contrario dedotti dalla banca (il dossier e la visura camerale) non erano idonei a scalfire la ricostruzione della vicenda effettuata dal fideiussore;
- che, pertanto, ricorrevano sia l'elemento oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia l'elemento soggettivo della consapevolezza, da parte del creditore, del mutamento delle condizioni economiche del debitore rispetto a quelle esistenti all'atto di costituzione del rapporto;
- 7 -
- che a nulla rilevavano il fatto che fosse a Controparte_1
conoscenza della situazione debitoria complessiva del debitore principale ovvero il fatto che la stessa avesse sottoscritto la clausola per cui avrebbe avuto cura di tenersi al corrente di tali condizioni patrimoniali, richiedendo la norma di cui all'art. 1956 c.c. la speciale autorizzazione del fideiussore;
- che, peraltro, la non ricopriva alcuna carica sociale, CP_1
né era in alcun modo collegata all'attività svolta dal debitore principale.
La rappresentata da Parte_1 Parte_2
(già , interponeva appello avverso la suddetta decisione Parte_3
per i seguenti motivi:
- 1) Per avere il Tribunale indebitamente concluso per la sussistenza del requisito oggettivo dell'art. 1956 c.c., con erronea e/o impropria applicazione dei principi di diritto in materia, anche mediante travisamento delle risultanze documentali di causa;
- 2) Per avere il Tribunale indebitamente concluso per la sussistenza del requisito soggettivo dell'art. 1956 c.c. e per l'irrilevanza della conoscenza della situazione economico-patrimoniale del debitore in capo alla garante, con erronea e/o impropria applicazione di legge,
pur risultando dimostrata in causa la circostanza contraria.
Resisteva la quale, in subordine, Controparte_1
riproponeva le eccezioni (decadenza del debitore dal diritto ex art. 1957
c.c.; estinzione della garanzia per violazione del dovere di correttezza e buona fede della banca – risoluzione del contratto – nullità della fideiussione;
nullità della fideiussione perché conforme ad un contratto - 8 -
tipo predisposto in violazione della normativa antitrust; nullità della fideiussione per violazione della speciale disciplina a tutela dei consumatori) non scrutinate in primo grado perché rimaste assorbite.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 9 luglio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'art. 1956 c.c., intitolato “Liberazione del
fideiussore per obbligazione futura”, dispone che “Il fideiussore per
un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale
autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur
conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali
da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (co.
1), e aggiunge che “Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore
ad avvalersi della liberazione” (co. 2).
Affinché il fideiussore sia liberato dall'obbligazione di garanzia per un'obbligazione futura occorre che sussistano due requisiti:
- uno oggettivo, integrato dalla concessione di ulteriore credito al debitore, senza la speciale autorizzazione del fideiussore, dopo l'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche del medesimo, successivo alla prestazione della garanzia;
- uno soggettivo, integrato dalla consapevolezza nel creditore del mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cassazione
civile sez. III, 13/12/2019, n.32774: “Al fine di valutare se il fideiussore si sia
liberato dall'obbligazione di garanzia per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.,
rileva che, in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore, il creditore abbia - 9 -
concesso credito al debitore nella consapevolezza del mutamento delle condizioni
patrimoniali di questo, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento
del credito da parte del fideiussore, tenuto conto dell'andamento in generale del
rapporto di affidamento tra creditore e debitore principale in relazione alle
conoscenze acquisite o acquisibili dal creditore e dal fideiussore prima e dopo la
stipula del negozio fideiussorio, valutate sulla base della diligenza dell'homo
eiusdem condicionis et professionis”).
La ratio del divieto risiede violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (Cassazione civile sez. I, 09/08/2016, n.16827: “Nel
caso di fideiussione per obbligazione futura (art. 1938 c.c.), la garanzia fideiussoria
è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione
non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di
correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Il che si verifica quando la
nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle
condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, sì che possa ritenersi
che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di
insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore”.
Conforme Cassazione civile sez. I, 09/08/2016, n.16827).
Nell'esercizio dell'attività creditizia la banca deve essere particolarmente accorta, in quanto la regola dell'esecuzione del contratto secondo buona fede implica un impegno di cooperazione e di salvaguardia degli interessi dell'altra parte del contratto (Cassazione
civile sez. I, 06/02/1997, n.1123: “In tema di fideiussione prestata in favore di un
istituto di credito, la clausola del contratto, con cui il garante dispensi la banca
dall'onere di conseguire specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito - 10 -
in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale
(art. 1956 c.c.), non esonera la medesima banca dal dovere - stabilito in via
generale dall'art. 1375 c.c. - di eseguire il contratto secondo buona fede, da
intendersi come impegno di collaborazione e di salvaguardia degli interessi
dell'altra parte del contratto, operante al di là delle specifiche previsioni negoziali
e non derogabile dalla volontà privata. Ne consegue che le nuove concessioni di
credito non possono essere effettuate dalla banca tralasciando ogni più elementare
regola di prudenza ed omettendo quei controlli e quelle cautele che, in materia di
esercizio dell'attività creditizia, sono richiesti al fine di ridurre il rischio
dell'insolvenza del debitore”).
L'onere della prova riguardo i presupposti della liberazione del fideiussore incombe al richiedente (Cassazione civile sez. I, 14/03/2018,
n.6251: “Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando
la applicazione dell'articolo 1956 del Cc ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo
2697 del Cc, la esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che,
successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il
creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo
consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”.
Conforme Cassazione civile sez. I, 17/11/2016, n.23422).
L'autorizzazione del fideiussore alla concessione di credito in favore del debitore principale in difficoltà finanziarie può essere desunta anche da comportamenti concludenti (Cassazione civile sez. VI,
05/10/2021, n.26947: Non può ritenersi liberato ai sensi dell'art. 1956 c.c. il
fideiussore che, con comportamenti univoci e concludenti, abbia implicitamente
autorizzato il creditore a concedere ulteriori finanziamenti al debitore principale - 11 -
che abbia visto peggiorare, anche sensibilmente, le sue condizioni economico
finanziarie”). Non occorre, perciò, la forma scritta ad substantiam
(Cassazione civile sez. I, 02/03/2016, n.4112: “In tema di liberazione del
fideiussione, l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è configurabile come
accordo "a latere" del contratto bancario cui la garanzia accede, sicchè non
richiede la forma scritta "ad substantiam" e può essere ritenuta implicitamente e
tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede
nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua,
della situazione patrimoniale del debitore garantito. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione impugnata, che aveva considerato irrilevante la mancata
richiesta della suddetta autorizzazione da parte della banca, atteso che la
conoscenza delle condizioni economiche doveva ritenersi comune a debitore e
fideiusssore, ovvero presunta in ragione del vincolo coniugale tra essi esistente e
dello stato di loro convivenza)”).
La mera esistenza della parentela del fideiussore con il debitore principale è irrilevante ai fini dell'autorizzazione (Cassazione civile sez.
VI, 05/10/2021, n.26947: “In tema di fideiussione, la sola circostanza della
esistenza di un rapporto di parentela o di affinità tra il debitore principale e il
fideiussore non è sufficiente a costituire la prova presuntiva che quest'ultimo abbia
dato la "specifica autorizzazione" che, ai sensi dell'art. 1956 c.c., il creditore ha
l'onere di ottenere per non incorrere nella perdita della garanzia fideiussoria.
(Fattispecie in cui la S.C., oltre al rapporto di affinità tra il fideiussore e
l'amministratore unico della società debitrice, ha valorizzato l'offerta di ipoteca da
parte del fideiussore, che, sebbene non rivestita di forma solenne e
cronologicamente successiva rispetto alla concessione del credito, non poteva non - 12 -
importare approvazione dell'ulteriore esposizione della società debitrice)”).
Ciò premesso, con il primo motivo di appello Parte_1
si duole per il fatto che il Tribunale ha indebitamente concluso per la sussistenza del requisito oggettivo dell'art. 1956 c.c., con erronea e/o impropria applicazione dei principi di diritto in materia, anche mediante travisamento delle risultanze documentali di causa. Osserva
che, per la liberazione del fideiussore, non è sufficiente il mero peggioramento della situazione del debitore principale, ma occorre un vero e proprio stato di insolvenza irreversibile;
che, nella specie, non è
stato dimostrato il conclamato ed irreversibile stato di insolvenza del debitore all'epoca della concessione del finanziamento azionato in monitorio;
che i dati valorizzati dal giudice di primo grado al fine di ritenere la sussistenza del requisito oggettivo sono stati male interpretati;
che, infatti, quanto ad A) Numero di ipoteche gravanti sui beni immobili del debitore principale alla data del 08.10.2012, le ipoteche volontarie erano antecedenti alla concessione della garanzia,
ovvero per talune di esse il debito era stato estinto, mentre le ipoteche legali erano state cancellate, di guisa che, alla data della concessione del finanziamento agrario azionato in monitorio, sugli immobili del debitore e del fideiussore gravavano unicamente due, non già sei,
ipoteche; che, quanto a B) Interruzione in data 30.06.2008 dei pagamenti delle rate del mutuo 13.03.2002, si trattava di inadempimento riferito ad un mutuo garantito da ipoteca volontaria su beni di ingente valore (il mutuo era anteriore al rilascio della fideiussione, la era terzo datore di ipoteca), rispetto al quale CP_1 - 13 -
la situazione patrimoniale del debitore principale andava valutata con riferimento al momento della concessione del finanziamento, non oltre;
che, quanto a C) Mutuo 21.03.2007, era garantito da ipoteca su beni di cui la era comproprietaria, e che quindi essa poteva CP_1
conoscere (detto mutuo era stato concesso per estinguere le passività
pregresse; peraltro, all'epoca della concessione del mutuo, il piano di ammortamento di quello del 2002 era stato perfettamente rispettato);
che, quanto a D) Iscrizioni ipotecarie da parte di Parte_1
in data 14.03.2002 e 23.03.2007, il mutuo del 2002 era antecedente al rilascio della fideiussione e conosciuto dalla la quale era CP_1
terzo datore di ipoteca, mentre il mutuo del 2007 fino al 2012 era stato perfettamente adempiuto dal debitore;
che, quanto ad E) Insussistente
peggioramento irreversibile della situazione economico-patrimoniale del debitore principale dopo il rilascio di garanzia fideiussoria, la fideiussione era stata rilasciata il 10.06.2003 ed integrata il 21.11.2003,
di guisa che la situazione economico-patrimoniale da prendere quale riferimento per valutarne l'eventuale peggioramento era il dato relativo al mese di novembre 2003, epoca in cui era sì presente un'esposizione debitoria (peraltro, assistita da garanzia reali e personali), ma certamente non una situazione di dissesto (fermo restando che gli affidamenti concessi da altri istituti di credito dimostravano che il soggetto godeva di merito creditizio); che, quanto alla Cambiale, la stessa era stata rinnovata a fronte del pagamento da parte del debitore principale di somme periodiche;
che, quanto al Dossier, la segnalazione a sofferenza del nominativo di era avvenuta nel Controparte_2 - 14 -
2017, ossia cinque anni dopo la concessione del finanziamento agrario per cui è causa, a dimostrazione del fatto che prima non vi era alcun segnale di insolvenza del debitore principale.
Il motivo è infondato.
La censura è afferente al requisito oggettivo (la concessione di ulteriore credito al debitore, senza la speciale autorizzazione del fideiussore, dopo l'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche del medesimo, successivo alla prestazione della garanzia).
Nella specie la fideiussione è stata prestata il 10 giugno 2003,
con un'integrazione del 21 novembre 2003.
Innanzitutto si tratta di verificare se dopo il 10 giugno 2003 (o,
al limite, dopo il 21 novembre 2003), la banca abbia concesso nuovi affidamenti al debitore.
La concessione di nuova finanza emerge, addirittura, per
tabulas.
Infatti, l'8 ottobre 2012 ha concesso a Parte_1 CP_2
un finanziamento “agrario” dell'importo di € 270.000,00=,
[...]
da impiegarsi per la conduzione e destinato al fondo Cascina Deserto
(doc. 4 appellato. Si tratta del titolo posto a base dell'ingiunzione). Ma, ancora prima, il 21 marzo 2007, aveva concesso un mutuo “agrario”
dell'importo di € 120.000,00=, da impiegarsi per l'estinzione di precedenti passività (doc. 10 appellato. Il debito è stato così trasformato da chirografario a privilegiato). E, ancor prima, a novembre 2003, aveva concesso ulteriori affidamenti per un totale di circa € 105.000,00= (doc. - 15 -
d'Italia).
Secondariamente si tratta di verificare se, all'epoca di concessione della nuova finanza, le condizioni patrimoniali del debitore erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
In tesi dell'appellante, ai suddetti fini, non è sufficiente il mero peggioramento della situazione del debitore principale, ma occorre un vero e proprio stato di insolvenza irreversibile. Il nucleo centrale della doglianza risiede proprio in ciò, perché la banca non contesta tanto il fatto che la situazione del fosse peggiorata, quanto il fatto CP_1
che detta situazione non concretasse una vera e propria insolvenza.
La tesi non è condivisibile in linea di diritto.
Infatti, la norma non parla di “insolvenza”, ma di mutamento in
peius delle condizioni patrimoniali del debitore, che siano divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito, ragione per cui
è sufficiente che ricorrano circostanze tali da ingenerare un fondato
“timore” di insolvenza.
Nessun dubbio sussiste sul fatto che, tra il 2003 e il 2012, nel periodo intercorrente tra la prestazione della garanzia e le concessioni di nuova finanza, le condizioni patrimoniali del debitore fossero notevolmente peggiorate, tanto da lasciar presagire un rischio di insolvenza dello stesso.
In tal senso depongono i seguenti elementi:
- a) le ipoteche: le ipoteche legali, iscritte nel 2004 e nel 2007,
benchè cancellate prima del 2012, costituivano un campanello di - 16 -
allarme, giacchè attestavano l'esistenza di cospicui debiti verso l'erario; nel contempo le ipoteche volontarie del 1988 e del 1997,
benchè antecedenti al rilascio della fideiussione, continuavano a gravare sugli immobili;
- b) il mutuo del 2002: a fine giugno 1988 il debitore aveva interrotto ogni pagamento, a nulla rilevando la circostanza che il credito de quo fosse garantito da ipoteca, dato che il valore degli immobili era inferiore all'importo del credito;
- c) il mutuo del 2007: è stato espressamente contratto allo scopo di estinguere passività pregresse, da ciò potendo desumersi che il debitore, senza concessione della nuova finanza, non sarebbe stato in grado di fronteggiare la propria situazione debitoria;
- d) il mutuo BCC Cremonese: a settembre 2010 presentava un'esposizione di circa € 112.000,00 (doc. 13 appellato. Si tratta di dati desumibili dall'Archivio Centrale Rischi della Banca d'Italia). L'appellante osserva che la concessione di finanziamenti da parte di altri istituti di credito dimostra che il debitore godeva ancora di merito creditizio;
ma resta il fatto che si trattava di un debito aggiuntivo, che ha notevolmente aggravato la posizione del debitore.
Tali elementi, complessivamente valutati, valgono indubbiamente ad integrare il requisito oggettivo, inteso nell'accezione più ampia di mutamento in peius delle condizioni patrimoniali del debitore, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, e non già in quello di conclamato stato di insolvenza.
Il deterioramento di tali condizioni pare del tutto evidente, sol - 17 -
se si consideri l'evoluzione del rapporto intrattenuto dal con CP_1
l fino al 2012, data in cui veniva erogato l'ulteriore Parte_1
finanziamento agrario (tra l'altro, anch'esso destinato, almeno in parte,
ad estinguere i debiti pregressi verso il medesimo istituto di credito).
A settembre 2012, un mese prima della concessione del nuovo finanziamento, il era già esposto nei confronti dell' CP_1 [...]
per due linee di credito, e da quattro anni aveva interrotto i Pt_1
pagamenti del mutuo del 2002. Inoltre, era esposto anche nei confronti della BCC Cremonese sempre per due linee di credito. Il tutto risulta dall'Archivio Centrale Rischi della Banca d'Italia (doc. 13 appellato).
Non vi è necessità di scrutinare gli ulteriori elementi (la cambiale, il dossier), siccome successivi all'erogazione del finanziamento di cui si discute.
Con il secondo motivo di appello si duole per Parte_1
il fatto che il Tribunale ha indebitamente concluso per la sussistenza del requisito soggettivo dell'art. 1956 c.c. e per l'irrilevanza della conoscenza della situazione economico-patrimoniale del debitore in capo alla garante, con erronea e/o impropria applicazione di legge, pur risultando dimostrata in causa la circostanza contraria. Osserva che la consapevolezza della situazione patrimoniale del debitore principale da parte del garante è rilevante al fine di escludere la liberazione del fideiussore in caso di consapevolezza comune circa l'eventuale grave e conclamato deterioramento delle condizioni economiche del debitore medesimo;
che il profilo soggettivo dell'art. 1956 c.c. deve essere valutato con riferimento sia al creditore sia al garante;
che, nella specie, - 18 -
da un lato, la banca non era a conoscenza di una situazione di dissesto irreversibile del debitore principale (e tanto meno aveva occultato tale peggioramento alla garante), mentre, dall'altro lato, il fideiussore era a conoscenza (o, per lo meno doveva essere a conoscenza) della situazione economico-patrimoniale del fratello debitore principale;
che, infatti, quanto ad A) Numero di ipoteche gravanti sui beni immobili del debitore principale alla data del 08.10.2012, si trattava di solo due ipoteche volontarie (una del 2002 e una del 2007), conosciute o conoscibili dalla la prima siccome concessa anche dalla CP_1
medesima, la seconda siccome iscritta su beni anche di sua proprietà;
che, quanto a B) Interruzione in data 30.06.2008 dei pagamenti delle rate del mutuo 13.03.2002, si trattava del mutuo antecedente la prestazione di garanzia fideiussoria omnibus, al quale l'appellata aveva partecipato come terzo datore di ipoteca, ciò che avrebbe dovuto imporre alla medesima di tenersi al corrente dell'evoluzione del rapporto;
che, quanto a C) Mutuo 21.03.2007, si trattava del mutuo garantito da ipoteca anche su beni di cui la era CP_1
comproprietaria, perfettamente conosciuto e conoscibile dalla stessa,
attesa la valenza della pubblicità dell'iscrizione ipotecaria;
che, quanto a D) Iscrizioni ipotecarie da parte di in data Parte_1
14.03.2002 e 23.03.2007, la prima era antecedente al rilascio della fideiussione, e in ogni caso era a conoscenza della garante, la quale era intervenuta all'atto come terzo datore di ipoteca, mentre la seconda era o doveva essere a conoscenza della garante, essendo avvenuta su beni di sua comproprietà; che, quanto ad E) Insussistente peggioramento - 19 -
irreversibile della situazione economico patrimoniale del debitore principale dopo il rilascio di garanzia fideiussoria, la sussistenza della linea di credito ed il suo prossimo aumento erano perfettamente noti e conosciuti a , la quale il 21.11.2003, in occasione Controparte_1
dell'integrazione, aveva espressamente dichiarato di accettarli, e così
aumentava il proprio impegno a garantire personalmente le obbligazioni del fratello per ulteriori € 65.000,00 rispetto al mese di giugno 2003; che, quanto al Dossier, lo stesso dimostrava l'insussistenza della conoscenza in capo alla banca all'epoca della concessione del finanziamento di un irreparabile dissesto economico di non risultando quest'ultimo interessato da Controparte_2
procedure esecutive, né da protesti, né da altre segnalazioni di sofferenza o eventi pregiudizievoli di sorta, ed anzi godendo di merito creditizio, tanto è vero che altro istituto di credito gli aveva concesso affidamenti;
che la conoscenza, in capo a della Controparte_1
situazione economico patrimoniale del fratello e la conferma della volontà di aiutarlo mediante una donazione indiretta realizzata sotto forma di garanzia fideiussoria assumono un ruolo fondamentale;
che la producendo in giudizio documentazione afferente al solo CP_1
fratello, ha con ciò dimostrato di essere, ovvero di poter essere, a conoscenza della situazione economico-patrimoniale del debitore principale;
che imput sibi se la non ha ritirato la CP_1
raccomandata inviatale dalla banca nell'indirizzo indicato nella fideiussione.
Il motivo è infondato. - 20 -
La censura è afferente al requisito soggettivo (la consapevolezza nel creditore del mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore).
L'appellante sostiene, da un lato, che difettava la propria conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e, dall'altro lato, per contro, che tale conoscenza sussisteva in capo alla garante.
Il primo assunto non è condivisibile.
La banca era perfettamente a conoscenza del deterioramento solo avuto riguardo alla circostanza che nel 2007 aveva concesso un mutuo al proprio per estinguere le passività pregresse, e che CP_1
a far tempo dal 2008 il era gravemente moroso in relazione CP_1
al primo mutuo del 2002.
La banca, d'altro canto, prima di concedere la nuova finanza,
usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente verificare,
tramite semplici visure, l'evoluzione della situazione del debitore, e così apprendere che il medesimo aveva avuto debiti verso l'erario, per cui erano state iscritte le ipoteche legali, ed era esposto anche nei confronti di altri istituti di credito.
Il secondo assunto va rettamente inteso.
La norma non richiede la conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore in capo al fideiussore, ma detta conoscenza, a certe condizioni, può essere apprezzata come prova
(presuntiva) di un'autorizzazione (tacita o implicita, ma pur sempre
“speciale”) del fideiussore alla concessione di ulteriore credito.
Si tratta, quindi, di verificare se l'appellata, mediante - 21 -
comportamenti concludenti, abbia rilasciato tale autorizzazione.
Allo scopo paiono indispensabili due premesse:
- 1) la nuova finanza da considerare è quella del 2012, ossia il finanziamento agrario cui si riferisce l'ingiunzione;
- 2) la era estranea all'impresa del fratello, svolgendo CP_1
un'altra professione (quella di veterinario); benchè sorella, non era convivente (e, tra l'altro, ha sostenuto di avere un rapporto conflittuale con il debitore).
In relazione al finanziamento di cui si discute l'appellante non ha allegato nulla che possa costituire un indizio del fatto che la sorella aveva prestato un qualsiasi consenso alla concessione di ulteriore credito.
Il semplice rapporto di parentela è di per sé irrilevante.
E con ciò il discorso potrebbe essere già chiuso.
Se la nuova finanza da considerare è quella del 2012, è inutile indagare sul passato.
La non era socia del debitore, ma ha semplicemente CP_1
prestato garanzie a favore dello stesso: terzo datore di ipoteca, nel lontano 2002, e fideiussione, nel lontano 2003.
La circostanza che nel 2007 sia stata iscritta ipoteca su beni che erano anche di proprietà dell'appellata è altrettanto irrilevante: fermo restando che la pretesa dell'appellante secondo cui il comproprietario dovrebbe costantemente effettuare visure sui propri immobili esorbita dall'ordinaria diligenza.
Può accettarsi che il fideiussore si tenga aggiornato sulla - 22 -
situazione del debitore che ha garantito, ma da ciò non può affatto arguirsi un tacito consenso del medesimo all'erogazione di nuovo credito al debitore.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 12.154,00= (di cui € 2.977,00= per la fase di studio, €
1.911,00= per la fase introduttiva, € 2.163,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 5.103,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. La liquidazione tiene conto del valore della causa, come indicato in citazione. I compensi riconosciuti sono quello medio per tutte le fasi, ad eccezione della terza, per cui si è optato per il compenso minimo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite,
liquidate in complessivi € 12.154,00=, oltre a rimborso forfetario nella - 23 -
misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10
novembre 2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 appellato. Si tratta di dati desumibili dall'Archivio Centrale Rischi della Banca
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 723/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 9
luglio 2025
d a
rappresentata da Parte_1 Parte_2
(già , in persona del procuratore Dott. Parte_3 Parte_4
rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Severgnini del Foro di
Crema, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
DI OL e dall'Avv.to Andrea OL del Foro di Mantova,
procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA - 2 -
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cremona n.
618/2020, emessa il 27.11.2020, pubblicata il 29.12.2020 e non notificata.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, sia istruttoria che di merito, ritenuti fondati i motivi esposti negli atti di questa difesa, in particolare Atto di
Citazione in Appello 22.06.2021 e Note di Trattazione 16.11.2021 per l'udienza del 24.11.2021, e in totale riforma della Sentenza n. 618/2020
Trib. Cremona, Giudice Dott. Luigi Enrico Calabrò, emessa il
27.11.2020, pubblicata il 29.12.2020, resa nella causa in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1865/2018 R.G. Trib. Cremona, Repertorio n.
1188/2020 del 29.12.2020, corretta ex artt. 287-288 c.p.c. con ordinanza 10-11.3.2021, MAI notificata, così giudicare:
In Via Principale, In totale riforma dell'impugnata sentenza,
Nel Merito, in Via Principale:
1. Dichiarare inammissibili e/o infondate e comunque rigettare le domande avversarie tutte, proposte con atto di citazione in opposizione 19.07.2018 da , per i motivi tutti di Controparte_1
cui alla narrativa degli atti di causa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n.
602/2018 Trib. Cremona, Dott. Andrea Milesi, emesso il 17.05.2018,
pubblicato il 11.06.2018, Rep. n.816/2018 del 11.06.2018, reso nel procedimento monitorio n. 985/2018 R.G. Trib. Cremona. - 3 -
2. Rigettare le domande tutte, nessuna esclusa, proposte con atto di citazione in opposizione 19.07.2018 da , in Controparte_1
quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa degli atti di causa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 602/2018 Trib.
Cremona, Dott. Andrea Milesi, emesso il 17.05.2018, pubblicato il
11.06.2018, Rep. n. 816/2018 del 11.06.2018, reso nel procedimento monitorio n. 985/2018 R.G. Trib. Cremona.
In Via Subordinata:
3. Nella non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare , al pagamento, a favore di Controparte_1
della somma di € 175.500,00, ovvero la Parte_1
maggiore o minor somma che risulterà provata e di giustizia, oltre interessi al tasso pattuito nei contratti per cui è causa, dal dovuto al saldo effettivo.
In ogni caso:
4. Spese e compensi del doppio grado di giudizio rifusi.
Dell'appellata
Respingersi, nel miglior modo, l'appello, con integrale conferma della sentenza n. 618/2020 del Tribunale di Cremona.
Spese e competenze di causa rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Cremona, adito su ricorso della Parte_1
ingiungeva a (debitore principale) e a
[...] Controparte_2
(fideiussore), in solido tra di loro, il pagamento Controparte_1 - 4 -
della somma di € 204.694,54= (quanto al garante fino a concorrenza dell'importo di € 175.500,00=), oltre a interessi e spese.
interponeva opposizione avverso il Parte_5
suddetto provvedimento, eccependo, tra l'altro, la violazione da parte della banca del disposto di cui all'art. 1956 c.c..
Resisteva la Parte_1
Il Tribunale di Cremona, con la sentenza impugnata, così
decideva:
- ACCOGLIE l'opposizione promossa da , Controparte_1
e per l'effetto REVOCA, nei confronti di , il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 602/2018 (RG 985/2018) emesso dal Tribunale di
Cremona;
- DISPONE la cancellazione del nominativo CP_1
dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con riferimento
[...]
alla fideiussione di cui è causa;
- DA parte opposta a rifondere a parte opponente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro
11.810,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Cremona
di cancellare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data
25.6.2018, n. 778 Reg. part. e 5483 Reg. Gen., ottenuta in forza del decreto ingiuntivo revocato, e al Conservatore dei Registri Immobiliari
di Lodi di cancellare l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data
22.6.2018, n. 1770 Reg. part. e 10551 Reg. Gen., ottenuta in forza del - 5 -
decreto ingiuntivo revocato.
Riteneva il primo giudice:
- che l'eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.,
sollevata dall'opponente, era meritevole di accoglimento;
- che si trattava di fideiussione per obbligazione futura;
- che la banca aveva fatto credito al debitore dopo la stipula della fideiussione, e ciò quantomeno al 2012, tramite la concessione del finanziamento agrario azionato con il decreto ingiuntivo;
- che la fideiussione era stata prestata nel 2003;
- che la situazione patrimoniale del debitore principale, tra il
2003 e il 2012, era drasticamente peggiorata;
- che, infatti, sugli immobili di proprietà di Controparte_2
erano state iscritte diverse ipoteche, sia legali che volontarie, mentre il medesimo aveva interrotto il pagamento delle rate Controparte_2
dei mutui via via concessigli dall'istituto di credito;
- che il già dal 2008, non stava onorando il primo CP_1
mutuo, e che la banca, nel 2007, gli aveva concesso un ulteriore finanziamento, contratto per estinguere le pregresse passività
chirografarie;
- che prima della stipula della fideiussione il aveva un CP_1
debito ipotecario di € 633.000,00= ed uno scoperto di conto chirografo di € 44.000,00=; che dopo la stipula della fideiussione lo scoperto di conto ed il debito ipotecario erano rimasti invariati, mentre i fidi utilizzati ammontavano a € 76.000,00= e la banca concedeva al debitore tre affidamenti, utilizzati per euro 105.000,00=; - 6 -
- che la situazione patrimoniale del debitore principale era, poi,
notevolmente peggiorata, attesa l'esposizione debitoria nei confronti di una pluralità di istituti di credito ( , San Paolo IMI, BCC Pt_1
Cremonese);
- che la situazione patrimoniale del debitore principale era,
quindi, tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
- che l'istituto di credito era perfettamente a conoscenza delle gravi condizioni economiche in cui versava il debitore principale,
atteso che numerose posizioni erano aperte proprio con esso istituto, e che, del resto, era sufficiente e doveroso esaminare le informazioni presenti nell'archivio della Centrale Rischi per rendersi conto che la situazione finanziaria di a ottobre 2012 era così Controparte_2
grave e conclamata da essere definitivamente precipitata ed irrecuperabile;
- che gli elementi a contrario dedotti dalla banca (il dossier e la visura camerale) non erano idonei a scalfire la ricostruzione della vicenda effettuata dal fideiussore;
- che, pertanto, ricorrevano sia l'elemento oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia l'elemento soggettivo della consapevolezza, da parte del creditore, del mutamento delle condizioni economiche del debitore rispetto a quelle esistenti all'atto di costituzione del rapporto;
- 7 -
- che a nulla rilevavano il fatto che fosse a Controparte_1
conoscenza della situazione debitoria complessiva del debitore principale ovvero il fatto che la stessa avesse sottoscritto la clausola per cui avrebbe avuto cura di tenersi al corrente di tali condizioni patrimoniali, richiedendo la norma di cui all'art. 1956 c.c. la speciale autorizzazione del fideiussore;
- che, peraltro, la non ricopriva alcuna carica sociale, CP_1
né era in alcun modo collegata all'attività svolta dal debitore principale.
La rappresentata da Parte_1 Parte_2
(già , interponeva appello avverso la suddetta decisione Parte_3
per i seguenti motivi:
- 1) Per avere il Tribunale indebitamente concluso per la sussistenza del requisito oggettivo dell'art. 1956 c.c., con erronea e/o impropria applicazione dei principi di diritto in materia, anche mediante travisamento delle risultanze documentali di causa;
- 2) Per avere il Tribunale indebitamente concluso per la sussistenza del requisito soggettivo dell'art. 1956 c.c. e per l'irrilevanza della conoscenza della situazione economico-patrimoniale del debitore in capo alla garante, con erronea e/o impropria applicazione di legge,
pur risultando dimostrata in causa la circostanza contraria.
Resisteva la quale, in subordine, Controparte_1
riproponeva le eccezioni (decadenza del debitore dal diritto ex art. 1957
c.c.; estinzione della garanzia per violazione del dovere di correttezza e buona fede della banca – risoluzione del contratto – nullità della fideiussione;
nullità della fideiussione perché conforme ad un contratto - 8 -
tipo predisposto in violazione della normativa antitrust; nullità della fideiussione per violazione della speciale disciplina a tutela dei consumatori) non scrutinate in primo grado perché rimaste assorbite.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 9 luglio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'art. 1956 c.c., intitolato “Liberazione del
fideiussore per obbligazione futura”, dispone che “Il fideiussore per
un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale
autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur
conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali
da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (co.
1), e aggiunge che “Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore
ad avvalersi della liberazione” (co. 2).
Affinché il fideiussore sia liberato dall'obbligazione di garanzia per un'obbligazione futura occorre che sussistano due requisiti:
- uno oggettivo, integrato dalla concessione di ulteriore credito al debitore, senza la speciale autorizzazione del fideiussore, dopo l'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche del medesimo, successivo alla prestazione della garanzia;
- uno soggettivo, integrato dalla consapevolezza nel creditore del mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cassazione
civile sez. III, 13/12/2019, n.32774: “Al fine di valutare se il fideiussore si sia
liberato dall'obbligazione di garanzia per un'obbligazione futura ex art. 1956 c.c.,
rileva che, in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore, il creditore abbia - 9 -
concesso credito al debitore nella consapevolezza del mutamento delle condizioni
patrimoniali di questo, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento
del credito da parte del fideiussore, tenuto conto dell'andamento in generale del
rapporto di affidamento tra creditore e debitore principale in relazione alle
conoscenze acquisite o acquisibili dal creditore e dal fideiussore prima e dopo la
stipula del negozio fideiussorio, valutate sulla base della diligenza dell'homo
eiusdem condicionis et professionis”).
La ratio del divieto risiede violazione degli obblighi di correttezza e buona fede (Cassazione civile sez. I, 09/08/2016, n.16827: “Nel
caso di fideiussione per obbligazione futura (art. 1938 c.c.), la garanzia fideiussoria
è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione
non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di
correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Il che si verifica quando la
nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle
condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, sì che possa ritenersi
che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di
insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore”.
Conforme Cassazione civile sez. I, 09/08/2016, n.16827).
Nell'esercizio dell'attività creditizia la banca deve essere particolarmente accorta, in quanto la regola dell'esecuzione del contratto secondo buona fede implica un impegno di cooperazione e di salvaguardia degli interessi dell'altra parte del contratto (Cassazione
civile sez. I, 06/02/1997, n.1123: “In tema di fideiussione prestata in favore di un
istituto di credito, la clausola del contratto, con cui il garante dispensi la banca
dall'onere di conseguire specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito - 10 -
in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale
(art. 1956 c.c.), non esonera la medesima banca dal dovere - stabilito in via
generale dall'art. 1375 c.c. - di eseguire il contratto secondo buona fede, da
intendersi come impegno di collaborazione e di salvaguardia degli interessi
dell'altra parte del contratto, operante al di là delle specifiche previsioni negoziali
e non derogabile dalla volontà privata. Ne consegue che le nuove concessioni di
credito non possono essere effettuate dalla banca tralasciando ogni più elementare
regola di prudenza ed omettendo quei controlli e quelle cautele che, in materia di
esercizio dell'attività creditizia, sono richiesti al fine di ridurre il rischio
dell'insolvenza del debitore”).
L'onere della prova riguardo i presupposti della liberazione del fideiussore incombe al richiedente (Cassazione civile sez. I, 14/03/2018,
n.6251: “Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando
la applicazione dell'articolo 1956 del Cc ha l'onere di provare, ai sensi dell'articolo
2697 del Cc, la esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che,
successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il
creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo
consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche”.
Conforme Cassazione civile sez. I, 17/11/2016, n.23422).
L'autorizzazione del fideiussore alla concessione di credito in favore del debitore principale in difficoltà finanziarie può essere desunta anche da comportamenti concludenti (Cassazione civile sez. VI,
05/10/2021, n.26947: Non può ritenersi liberato ai sensi dell'art. 1956 c.c. il
fideiussore che, con comportamenti univoci e concludenti, abbia implicitamente
autorizzato il creditore a concedere ulteriori finanziamenti al debitore principale - 11 -
che abbia visto peggiorare, anche sensibilmente, le sue condizioni economico
finanziarie”). Non occorre, perciò, la forma scritta ad substantiam
(Cassazione civile sez. I, 02/03/2016, n.4112: “In tema di liberazione del
fideiussione, l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è configurabile come
accordo "a latere" del contratto bancario cui la garanzia accede, sicchè non
richiede la forma scritta "ad substantiam" e può essere ritenuta implicitamente e
tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede
nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua,
della situazione patrimoniale del debitore garantito. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la decisione impugnata, che aveva considerato irrilevante la mancata
richiesta della suddetta autorizzazione da parte della banca, atteso che la
conoscenza delle condizioni economiche doveva ritenersi comune a debitore e
fideiusssore, ovvero presunta in ragione del vincolo coniugale tra essi esistente e
dello stato di loro convivenza)”).
La mera esistenza della parentela del fideiussore con il debitore principale è irrilevante ai fini dell'autorizzazione (Cassazione civile sez.
VI, 05/10/2021, n.26947: “In tema di fideiussione, la sola circostanza della
esistenza di un rapporto di parentela o di affinità tra il debitore principale e il
fideiussore non è sufficiente a costituire la prova presuntiva che quest'ultimo abbia
dato la "specifica autorizzazione" che, ai sensi dell'art. 1956 c.c., il creditore ha
l'onere di ottenere per non incorrere nella perdita della garanzia fideiussoria.
(Fattispecie in cui la S.C., oltre al rapporto di affinità tra il fideiussore e
l'amministratore unico della società debitrice, ha valorizzato l'offerta di ipoteca da
parte del fideiussore, che, sebbene non rivestita di forma solenne e
cronologicamente successiva rispetto alla concessione del credito, non poteva non - 12 -
importare approvazione dell'ulteriore esposizione della società debitrice)”).
Ciò premesso, con il primo motivo di appello Parte_1
si duole per il fatto che il Tribunale ha indebitamente concluso per la sussistenza del requisito oggettivo dell'art. 1956 c.c., con erronea e/o impropria applicazione dei principi di diritto in materia, anche mediante travisamento delle risultanze documentali di causa. Osserva
che, per la liberazione del fideiussore, non è sufficiente il mero peggioramento della situazione del debitore principale, ma occorre un vero e proprio stato di insolvenza irreversibile;
che, nella specie, non è
stato dimostrato il conclamato ed irreversibile stato di insolvenza del debitore all'epoca della concessione del finanziamento azionato in monitorio;
che i dati valorizzati dal giudice di primo grado al fine di ritenere la sussistenza del requisito oggettivo sono stati male interpretati;
che, infatti, quanto ad A) Numero di ipoteche gravanti sui beni immobili del debitore principale alla data del 08.10.2012, le ipoteche volontarie erano antecedenti alla concessione della garanzia,
ovvero per talune di esse il debito era stato estinto, mentre le ipoteche legali erano state cancellate, di guisa che, alla data della concessione del finanziamento agrario azionato in monitorio, sugli immobili del debitore e del fideiussore gravavano unicamente due, non già sei,
ipoteche; che, quanto a B) Interruzione in data 30.06.2008 dei pagamenti delle rate del mutuo 13.03.2002, si trattava di inadempimento riferito ad un mutuo garantito da ipoteca volontaria su beni di ingente valore (il mutuo era anteriore al rilascio della fideiussione, la era terzo datore di ipoteca), rispetto al quale CP_1 - 13 -
la situazione patrimoniale del debitore principale andava valutata con riferimento al momento della concessione del finanziamento, non oltre;
che, quanto a C) Mutuo 21.03.2007, era garantito da ipoteca su beni di cui la era comproprietaria, e che quindi essa poteva CP_1
conoscere (detto mutuo era stato concesso per estinguere le passività
pregresse; peraltro, all'epoca della concessione del mutuo, il piano di ammortamento di quello del 2002 era stato perfettamente rispettato);
che, quanto a D) Iscrizioni ipotecarie da parte di Parte_1
in data 14.03.2002 e 23.03.2007, il mutuo del 2002 era antecedente al rilascio della fideiussione e conosciuto dalla la quale era CP_1
terzo datore di ipoteca, mentre il mutuo del 2007 fino al 2012 era stato perfettamente adempiuto dal debitore;
che, quanto ad E) Insussistente
peggioramento irreversibile della situazione economico-patrimoniale del debitore principale dopo il rilascio di garanzia fideiussoria, la fideiussione era stata rilasciata il 10.06.2003 ed integrata il 21.11.2003,
di guisa che la situazione economico-patrimoniale da prendere quale riferimento per valutarne l'eventuale peggioramento era il dato relativo al mese di novembre 2003, epoca in cui era sì presente un'esposizione debitoria (peraltro, assistita da garanzia reali e personali), ma certamente non una situazione di dissesto (fermo restando che gli affidamenti concessi da altri istituti di credito dimostravano che il soggetto godeva di merito creditizio); che, quanto alla Cambiale, la stessa era stata rinnovata a fronte del pagamento da parte del debitore principale di somme periodiche;
che, quanto al Dossier, la segnalazione a sofferenza del nominativo di era avvenuta nel Controparte_2 - 14 -
2017, ossia cinque anni dopo la concessione del finanziamento agrario per cui è causa, a dimostrazione del fatto che prima non vi era alcun segnale di insolvenza del debitore principale.
Il motivo è infondato.
La censura è afferente al requisito oggettivo (la concessione di ulteriore credito al debitore, senza la speciale autorizzazione del fideiussore, dopo l'intervenuto peggioramento delle condizioni economiche del medesimo, successivo alla prestazione della garanzia).
Nella specie la fideiussione è stata prestata il 10 giugno 2003,
con un'integrazione del 21 novembre 2003.
Innanzitutto si tratta di verificare se dopo il 10 giugno 2003 (o,
al limite, dopo il 21 novembre 2003), la banca abbia concesso nuovi affidamenti al debitore.
La concessione di nuova finanza emerge, addirittura, per
tabulas.
Infatti, l'8 ottobre 2012 ha concesso a Parte_1 CP_2
un finanziamento “agrario” dell'importo di € 270.000,00=,
[...]
da impiegarsi per la conduzione e destinato al fondo Cascina Deserto
(doc. 4 appellato. Si tratta del titolo posto a base dell'ingiunzione). Ma, ancora prima, il 21 marzo 2007, aveva concesso un mutuo “agrario”
dell'importo di € 120.000,00=, da impiegarsi per l'estinzione di precedenti passività (doc. 10 appellato. Il debito è stato così trasformato da chirografario a privilegiato). E, ancor prima, a novembre 2003, aveva concesso ulteriori affidamenti per un totale di circa € 105.000,00= (doc. - 15 -
d'Italia).
Secondariamente si tratta di verificare se, all'epoca di concessione della nuova finanza, le condizioni patrimoniali del debitore erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
In tesi dell'appellante, ai suddetti fini, non è sufficiente il mero peggioramento della situazione del debitore principale, ma occorre un vero e proprio stato di insolvenza irreversibile. Il nucleo centrale della doglianza risiede proprio in ciò, perché la banca non contesta tanto il fatto che la situazione del fosse peggiorata, quanto il fatto CP_1
che detta situazione non concretasse una vera e propria insolvenza.
La tesi non è condivisibile in linea di diritto.
Infatti, la norma non parla di “insolvenza”, ma di mutamento in
peius delle condizioni patrimoniali del debitore, che siano divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento del credito, ragione per cui
è sufficiente che ricorrano circostanze tali da ingenerare un fondato
“timore” di insolvenza.
Nessun dubbio sussiste sul fatto che, tra il 2003 e il 2012, nel periodo intercorrente tra la prestazione della garanzia e le concessioni di nuova finanza, le condizioni patrimoniali del debitore fossero notevolmente peggiorate, tanto da lasciar presagire un rischio di insolvenza dello stesso.
In tal senso depongono i seguenti elementi:
- a) le ipoteche: le ipoteche legali, iscritte nel 2004 e nel 2007,
benchè cancellate prima del 2012, costituivano un campanello di - 16 -
allarme, giacchè attestavano l'esistenza di cospicui debiti verso l'erario; nel contempo le ipoteche volontarie del 1988 e del 1997,
benchè antecedenti al rilascio della fideiussione, continuavano a gravare sugli immobili;
- b) il mutuo del 2002: a fine giugno 1988 il debitore aveva interrotto ogni pagamento, a nulla rilevando la circostanza che il credito de quo fosse garantito da ipoteca, dato che il valore degli immobili era inferiore all'importo del credito;
- c) il mutuo del 2007: è stato espressamente contratto allo scopo di estinguere passività pregresse, da ciò potendo desumersi che il debitore, senza concessione della nuova finanza, non sarebbe stato in grado di fronteggiare la propria situazione debitoria;
- d) il mutuo BCC Cremonese: a settembre 2010 presentava un'esposizione di circa € 112.000,00 (doc. 13 appellato. Si tratta di dati desumibili dall'Archivio Centrale Rischi della Banca d'Italia). L'appellante osserva che la concessione di finanziamenti da parte di altri istituti di credito dimostra che il debitore godeva ancora di merito creditizio;
ma resta il fatto che si trattava di un debito aggiuntivo, che ha notevolmente aggravato la posizione del debitore.
Tali elementi, complessivamente valutati, valgono indubbiamente ad integrare il requisito oggettivo, inteso nell'accezione più ampia di mutamento in peius delle condizioni patrimoniali del debitore, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, e non già in quello di conclamato stato di insolvenza.
Il deterioramento di tali condizioni pare del tutto evidente, sol - 17 -
se si consideri l'evoluzione del rapporto intrattenuto dal con CP_1
l fino al 2012, data in cui veniva erogato l'ulteriore Parte_1
finanziamento agrario (tra l'altro, anch'esso destinato, almeno in parte,
ad estinguere i debiti pregressi verso il medesimo istituto di credito).
A settembre 2012, un mese prima della concessione del nuovo finanziamento, il era già esposto nei confronti dell' CP_1 [...]
per due linee di credito, e da quattro anni aveva interrotto i Pt_1
pagamenti del mutuo del 2002. Inoltre, era esposto anche nei confronti della BCC Cremonese sempre per due linee di credito. Il tutto risulta dall'Archivio Centrale Rischi della Banca d'Italia (doc. 13 appellato).
Non vi è necessità di scrutinare gli ulteriori elementi (la cambiale, il dossier), siccome successivi all'erogazione del finanziamento di cui si discute.
Con il secondo motivo di appello si duole per Parte_1
il fatto che il Tribunale ha indebitamente concluso per la sussistenza del requisito soggettivo dell'art. 1956 c.c. e per l'irrilevanza della conoscenza della situazione economico-patrimoniale del debitore in capo alla garante, con erronea e/o impropria applicazione di legge, pur risultando dimostrata in causa la circostanza contraria. Osserva che la consapevolezza della situazione patrimoniale del debitore principale da parte del garante è rilevante al fine di escludere la liberazione del fideiussore in caso di consapevolezza comune circa l'eventuale grave e conclamato deterioramento delle condizioni economiche del debitore medesimo;
che il profilo soggettivo dell'art. 1956 c.c. deve essere valutato con riferimento sia al creditore sia al garante;
che, nella specie, - 18 -
da un lato, la banca non era a conoscenza di una situazione di dissesto irreversibile del debitore principale (e tanto meno aveva occultato tale peggioramento alla garante), mentre, dall'altro lato, il fideiussore era a conoscenza (o, per lo meno doveva essere a conoscenza) della situazione economico-patrimoniale del fratello debitore principale;
che, infatti, quanto ad A) Numero di ipoteche gravanti sui beni immobili del debitore principale alla data del 08.10.2012, si trattava di solo due ipoteche volontarie (una del 2002 e una del 2007), conosciute o conoscibili dalla la prima siccome concessa anche dalla CP_1
medesima, la seconda siccome iscritta su beni anche di sua proprietà;
che, quanto a B) Interruzione in data 30.06.2008 dei pagamenti delle rate del mutuo 13.03.2002, si trattava del mutuo antecedente la prestazione di garanzia fideiussoria omnibus, al quale l'appellata aveva partecipato come terzo datore di ipoteca, ciò che avrebbe dovuto imporre alla medesima di tenersi al corrente dell'evoluzione del rapporto;
che, quanto a C) Mutuo 21.03.2007, si trattava del mutuo garantito da ipoteca anche su beni di cui la era CP_1
comproprietaria, perfettamente conosciuto e conoscibile dalla stessa,
attesa la valenza della pubblicità dell'iscrizione ipotecaria;
che, quanto a D) Iscrizioni ipotecarie da parte di in data Parte_1
14.03.2002 e 23.03.2007, la prima era antecedente al rilascio della fideiussione, e in ogni caso era a conoscenza della garante, la quale era intervenuta all'atto come terzo datore di ipoteca, mentre la seconda era o doveva essere a conoscenza della garante, essendo avvenuta su beni di sua comproprietà; che, quanto ad E) Insussistente peggioramento - 19 -
irreversibile della situazione economico patrimoniale del debitore principale dopo il rilascio di garanzia fideiussoria, la sussistenza della linea di credito ed il suo prossimo aumento erano perfettamente noti e conosciuti a , la quale il 21.11.2003, in occasione Controparte_1
dell'integrazione, aveva espressamente dichiarato di accettarli, e così
aumentava il proprio impegno a garantire personalmente le obbligazioni del fratello per ulteriori € 65.000,00 rispetto al mese di giugno 2003; che, quanto al Dossier, lo stesso dimostrava l'insussistenza della conoscenza in capo alla banca all'epoca della concessione del finanziamento di un irreparabile dissesto economico di non risultando quest'ultimo interessato da Controparte_2
procedure esecutive, né da protesti, né da altre segnalazioni di sofferenza o eventi pregiudizievoli di sorta, ed anzi godendo di merito creditizio, tanto è vero che altro istituto di credito gli aveva concesso affidamenti;
che la conoscenza, in capo a della Controparte_1
situazione economico patrimoniale del fratello e la conferma della volontà di aiutarlo mediante una donazione indiretta realizzata sotto forma di garanzia fideiussoria assumono un ruolo fondamentale;
che la producendo in giudizio documentazione afferente al solo CP_1
fratello, ha con ciò dimostrato di essere, ovvero di poter essere, a conoscenza della situazione economico-patrimoniale del debitore principale;
che imput sibi se la non ha ritirato la CP_1
raccomandata inviatale dalla banca nell'indirizzo indicato nella fideiussione.
Il motivo è infondato. - 20 -
La censura è afferente al requisito soggettivo (la consapevolezza nel creditore del mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore).
L'appellante sostiene, da un lato, che difettava la propria conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e, dall'altro lato, per contro, che tale conoscenza sussisteva in capo alla garante.
Il primo assunto non è condivisibile.
La banca era perfettamente a conoscenza del deterioramento solo avuto riguardo alla circostanza che nel 2007 aveva concesso un mutuo al proprio per estinguere le passività pregresse, e che CP_1
a far tempo dal 2008 il era gravemente moroso in relazione CP_1
al primo mutuo del 2002.
La banca, d'altro canto, prima di concedere la nuova finanza,
usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente verificare,
tramite semplici visure, l'evoluzione della situazione del debitore, e così apprendere che il medesimo aveva avuto debiti verso l'erario, per cui erano state iscritte le ipoteche legali, ed era esposto anche nei confronti di altri istituti di credito.
Il secondo assunto va rettamente inteso.
La norma non richiede la conoscenza del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore in capo al fideiussore, ma detta conoscenza, a certe condizioni, può essere apprezzata come prova
(presuntiva) di un'autorizzazione (tacita o implicita, ma pur sempre
“speciale”) del fideiussore alla concessione di ulteriore credito.
Si tratta, quindi, di verificare se l'appellata, mediante - 21 -
comportamenti concludenti, abbia rilasciato tale autorizzazione.
Allo scopo paiono indispensabili due premesse:
- 1) la nuova finanza da considerare è quella del 2012, ossia il finanziamento agrario cui si riferisce l'ingiunzione;
- 2) la era estranea all'impresa del fratello, svolgendo CP_1
un'altra professione (quella di veterinario); benchè sorella, non era convivente (e, tra l'altro, ha sostenuto di avere un rapporto conflittuale con il debitore).
In relazione al finanziamento di cui si discute l'appellante non ha allegato nulla che possa costituire un indizio del fatto che la sorella aveva prestato un qualsiasi consenso alla concessione di ulteriore credito.
Il semplice rapporto di parentela è di per sé irrilevante.
E con ciò il discorso potrebbe essere già chiuso.
Se la nuova finanza da considerare è quella del 2012, è inutile indagare sul passato.
La non era socia del debitore, ma ha semplicemente CP_1
prestato garanzie a favore dello stesso: terzo datore di ipoteca, nel lontano 2002, e fideiussione, nel lontano 2003.
La circostanza che nel 2007 sia stata iscritta ipoteca su beni che erano anche di proprietà dell'appellata è altrettanto irrilevante: fermo restando che la pretesa dell'appellante secondo cui il comproprietario dovrebbe costantemente effettuare visure sui propri immobili esorbita dall'ordinaria diligenza.
Può accettarsi che il fideiussore si tenga aggiornato sulla - 22 -
situazione del debitore che ha garantito, ma da ciò non può affatto arguirsi un tacito consenso del medesimo all'erogazione di nuovo credito al debitore.
Di qui il rigetto dell'appello e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 12.154,00= (di cui € 2.977,00= per la fase di studio, €
1.911,00= per la fase introduttiva, € 2.163,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 5.103,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. La liquidazione tiene conto del valore della causa, come indicato in citazione. I compensi riconosciuti sono quello medio per tutte le fasi, ad eccezione della terza, per cui si è optato per il compenso minimo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite,
liquidate in complessivi € 12.154,00=, oltre a rimborso forfetario nella - 23 -
misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;
- dichiara che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10
novembre 2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13 appellato. Si tratta di dati desumibili dall'Archivio Centrale Rischi della Banca