Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 6105/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta da Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore all'udienza del 6/03/2025, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha pubblicato, dandone lettura, la seguente SENTENZA nella causa in grado d'appello iscritta al numero 6105 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente TRA
) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Luigi Cerchione presso il cui studio in Terracina, alla via Achille Grandi n.12 è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE E
( ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_2
Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato APPELLATO
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5194/2021 pubblicata il 24.03.2021, non notificata. CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per l'appellante:
“Piaccia all'ill.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto sanzionatorio prot. N. 401703/A e per gli effetti annullarlo.
2) Con condanna a carico dell'Amministrazione opposta alla rifusione delle spese diritti e onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.” per l'appellato:
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, respingere il gravame perché 1
“rigetta l'opposizione e dichiara dovuto l'importo di cui decreto opposto n. 401703/A del 12.7.2019;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del Parte_1 Contro
che liquida in euro 2.600=, oltre oneri accessori di legge.”
Nel primo giudizio, aveva proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
n. 401703, notificatogli il 19.07.2019, con il quale il Controparte_1 gli aveva inflitto, quale responsabile della filiale di Anagni della
[...] [...]
, ed in solido con lo stesso Istituto bancario, la sanzione Controparte_4 amministrativa pecuniaria di € 20.534,00 (oltre a spese per € 20,00), per aver omesso di segnalare, in violazione dell'art. 41 del d.lgs. 231/2007 le operazioni sospette effettuate dalla nel periodo da marzo a giugno 2014, per un Controparte_5 importo complessivo di € 102.669,56 sul c/c n. 01/835100, intestato a CP_5 acceso presso la filiale di Anagni della .
[...] Controparte_6
La contestazione traeva origine da accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Frosinone, nell'ambito di un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Frosinone e si era sostanziata nelle seguenti operazioni anomale: In particolare, erano state riscontrate le seguenti operazioni anomale susseguenti: 1) in data 3/3/2014 era stato incassato l'assegno UBI – Banca Popolare di Ancona n. 5.614.917.249 – 06 emesso da i € 23.000,00 (in seguito tornato Controparte_5 insoluto per mancanza fondi in data 7/3/2014) e, contestualmente, era stato effettuato un bonifico di € 22.002,58 a favore della SIDERURGICA CAMPANA S.r.l.
- in data 4/3/2014 era stato versato l'assegno UBI – Banca Popolare di Ancona n. 5.616.503.591 – 10 emesso da UNIFERPLAST S.r.l. di € 25.000,00 (titolo tornato insoluto per mancanza fondi in data 7/3/2014) la cui provvista è stata utilizzata, in pari data, per l'emissione di un assegno circolare di € 25.000 in favore di SIDERURGICA CAMPANA S.r.l.;
- in data 5/3/2014 è stato versato l'assegno UBI – banca Popolare di Ancona n. 5.616.387.492 – 01 emesso da SIDERPLASTTICA S.r.l. di € 27.500,00 (titolo è tornato insoluto per mancanza fondi n data 10/3/2014) la cui provvista è stata utilizzata, in pari data, per l'emissione, nei confronti di ell'assegno Parte_2
n. 0006874336 per l'importo di 10.000 e per un bonifico di € 19.902,58 effettuato in favore di SIDERURGICA CAMPANA S.r.l.;
- in data 3/6/2014 è stato versato l'assegno UNICREDIT n. 3663421218-02 emesso da IDRODRAIN S.p.A. di € 25.766,40 (il titolo è tornato insoluto per mancanza fondi in data 9/6/2014) la cui provvista è stata utilizzata, in pari data, per il pagamento di RIBA il cui debitore risultava essere la stessa IDRODRAIN S.p.A.. Durante le indagini, la Guardia di Finanza aveva accertato che la Banca non aveva effettuato alcuna segnalazione di operazioni sospette in ordine all'operatività sopra 2 descritta.
Successivamente ad apposita richiesta, rivolta alla filiale in ordine alla suddetta operatività anomale, la Banca, in data 21/12/2015 aveva operato una segnalazione di operazioni sospette (prot. UIF 2010000000000800621) recante il seguente rilievo:
“6.1 Operatività improvvisa e circoscritta in un limitato periodo di tempo, effettuata con riferimento a versamento di assegni il cui importo è successivamente trasferito a terzi. 6.2 Rapporti intestati a imprese sui quali affluiscono ripetuti e significativi versamenti di contante ovvero accrediti da parte di soggetti diversi, seguito da disposizioni di pagamento per un ammontare complessivo pressoché equivalenti.
- Descrizione dell'operatività:
“La società segnalata (legale rappresentante sig. il cui rapporto Parte_3 risulta estinto dal 21/8/2015, data di passaggio a sofferenza, ha effettuato, nel periodo indicato, una serie di versamenti di assegni , ritornati poi insoluti, che sono stati utilizzati, nella stessa giornata del versamento, per l'esecuzione di bonifici in favore di altra società (SIDERURGICA CAMPANA S.r.l.) riconducibile sempre al nucleo familiare del sig. in un altro caso le somme sono state utilizzate Parte_3 per il pagamento di un RIBA il cui debitore risultava essere la società IDRODRAIN S.p.A.. per quest'ultima il titolare e rappresentante ( è accumunato al sig. per essere stati entrambi Persona_1 Pt_3 amministratori della società anch'essa con sede a San Parte_4
Gennaro vesuviano”.
In seguito ad audizione in data 27/04/2016, il aveva dichiarato: “che Parte_1
l'operatività era tipica e conforme a quella sempre tenuta dalla società. Il sig.
tra l'altro era stato presentato dai clienti storici della Banca come persona Pt_3 affidabile per questo motivi neppure i cassieri, poiché tali operazioni sono state accettate da due diversi cassieri, hanno ritenuto di non pormi all'attenzione tale operatività e successivamente non sono venuto a conoscenza dell'esistenza dell'indagine penale. Per questo motivo non ho ritenuto opportuno effettuare alcuna segnalazione di operazioni sospette ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2007/n. 231”.
Nel primo giudizio, l'opponente aveva lamentato la carenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione, atteso che le operazioni contestate non erano connotate dagli indici di anomalia di cui all'art. 6 co. 4 lett. E d. lgs. n.231/07 in quanto: 1) la SIDERURGICA CAMPANA srl aveva sempre operato con tali modalità, ossia mediante versamento di assegni e bonifici;
inoltre, gli importi delle operazioni erano di modesto valore, tenuto conto del fatturato complessivo della società, e tutte riconducibili all'attività commerciale;
2) la stessa società aveva sempre operato con movimentazioni ritenute congrue rispetto alla propria capacità economica;
3) l'istituto bancario non era a conoscenza delle informazioni riportate nel decreto sanzionatorio
(pendenza del procedimento penale a carico della società cliente e sussistenza di insoluti). Pertanto, in assenza di indici di anomalia, oltre che del riscontro di dati da parte del sistema di controllo informatico OS (Generatore Indici di Anomalia per 3 Operazioni Sospette), né il ricorrente, quale responsabile di filiale, né il cassiere e il responsabile funzione antiriciclaggio, avevano ritenuto di procedere alla segnalazione. Nello stesso giudizio la parte aveva anche eccepito la nullità del decreto in quanto emesso in data 19.07.2019, e dunque ben oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 legge n.689/81, che nel caso di specie decorreva dal verbale di audizione con cui si doveva ritenere concluso il procedimento.
Con la decisione impugnata, il Tribunale di Roma ha preliminarmente respinto l'eccezione di tardività sollevata dal ricorrente in quanto il termine di 90 giorni previsto per la notifica degli estremi delle violazioni decorreva dall'accertamento della violazione e non dalla data della audizione, con la conseguenza che, concluso l'accertamento il 27.04.2016, la notifica effettuata il 22.06.2016 era tempestiva. Nel merito, il primo giudice ha ritenuto che le anomalie rilevate evidenziavano la violazione da parte del ricorrente dell'obbligo di segnalazione. Atteso, infatti, che anche solo il mero sospetto di operazioni illecite imponeva di procedere alla segnalazione, non potevano rilevare né la mancata conoscenza, da parte dell'opponente, della pendenza in sede penale di accertamenti a carico del legale rappresentante della società cliente, né l'omessa segnalazione da parte del software OS, mero strumento di ausilio agli operatori della banca. A tale conclusione il Tribunale perveniva sulla scorta del richiamato orientamento di legittimità (tra cui Cass. 19.4.2007, n. 9353; 10.4.2007, nn. 8699 e 8700), secondo cui l'obbligo di segnalazione opera sulla base di un semplice sospetto di una operazione di riciclaggio di denaro proveniente da attività criminosa, ovvero di una operazione che, per le sue anomalie, favorisca l'impiego illecito del denaro. Osservava il primo Uffficio come, nel caso di specie non fosse affatto richiesta, pertanto, la convinzione che la movimentazione di denaro fosse oggetto essa stessa di attività criminosa o fosse giustificata da pregressa attività criminosa insorgendo l'obbligo di segnalazione al solo sospetto dell'esistenza di attività di riciclaggio, senza la necessità di accertamento di reati che ne fossero il presupposto. Né, l'obbligo di segnalazione richiedeva che l'autore dell'operazione fosse già stato attinto da indagini di natura penale. E' esattamente a questo scopo, infatti - attesa la natura prudenziale del sospetto cui deve conseguire la segnalazione - che erano stabiliti quegli appositi indicatori di anomalia, destinati a delineare situazioni/condizioni in presenza delle quali deve attivarsi il semplice sospetto, con insorgenza dell'obbligo di segnalazione. Quanto alla mancata segnalazione dal sistema GIANOS, rilevava il Tribunale che il sistema informatico in questione (e cioè il software denominato 'Generatore Indici di Anomalia per Operazioni Sospette', generalmente indicato con l'acronimo GIANOS) è, per l'appunto, un software messo a disposizione del sistema bancario quale mero ausilio agli operatori della Banca nella individuazione di operazioni anomale. Quale sistema di mero supporto, pertanto, è destinato a funzioni del tutto complementari nella valutazione dei comportamenti sospetti, la cui valutazione, e responsabilità nella valutazione, gravava esclusivamente sugli operatori.
La decisione è stata attinta da due motivi di appello. 4 Con il primo motivo l'appellante formula una censura rubricata come «erronea interpretazione ed applicazione di norme di legge;
contraddittoria motivazione ed illogicità manifesta sulla natura degli indicatori previsti dall'art. 6 comma 4 del d.lgs. n. 231/2007». In dettaglio, la parte contesta la decisione laddove il Tribunale ha ritenuto che l'opposizione fosse fondata sulla mancata conoscenza da parte del ricorrente degli accertamenti penali in corso a carico della società, mentre il ricorrente, con l'opposizione, aveva contestato a insussistenza degli indici di anomalia di cui l'art. 6 co. 4 lett. E l. n. 231/07. Secondo l'appellante, le operazioni della non evidenziavano alcuna CP_5 anomalia, nè per le loro caratteristiche intrinseche (versamento di assegni e bonifici) ne' per la loro entità (i versamenti e gli assegni erano di piccoli importi in relazione al fatturato complessivo della società) ne' per la loro provenienza (erano versamenti che derivano dalla attività commerciale e dalle fatture della società). La censura è infondata. Con la decisione, e nel merito della mancata segnalazione di anomalia contestata al ricorrente, il Tribunale ha assunto una espressa posizione valorizzando quanto dedotto nelle proprie difese dal resistente che aveva confermato la sussistenza della CP_1 violazione dell'art. 41 del D.Lgs. 231/2007 (nella formulazione antecedente a quella di cui al D.Lgs. 25.5.2017, n. 90) ai sensi del quale “I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso
o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. E' un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”. Contro Su tale premessa, il Tribunale aveva rilevato come del tutto fondatamente il avesse sostenuto la riscontrata presenza “…di assegni versati e tratti nella stesa giornata, o in un ristretto periodo di tempo, i cui importi sono coincidenti o pressoché analoghi…”, le “…Ripetute operazioni di versamento di assegno bancari con richiesta di emissione di assegni circolari…”, i “…Frequenti 'ritorni' di assegni ed effetti impagati…”, tutti dati che avrebbero dovuto indurre il ricorrente, quale Direttore della Filiale su cui operava il conto corrente verificato, ad eseguire “…approfondimenti istruttori, considerato che gli elementi suindicati configurano espressi indice di anomalia individuati dall'Unità di Informazione finanziaria nella Comunicazione UIF del 9/8/2011 relativa alla 'Operatività riconducibile all'usura'…”, e dovendo il ricorrente medesimo rilevare e segnalare l'anomalia rappresentata dalle “…le operazioni poste in essere dalla .versamenti degli assegni e Parte_5 contestuali bonifici, per un valore pari ad € 102.669,56, avvenuti in un ristretto lasso di tempo, assegni che tornavano insoluti nell'arco di pochi giorni dal versamento dei 5 titoli stessi…”. A fronte di tale stringente motivazione, labile appare la censura svolta nel ricorso in appello dove la parte genericamente protesta la legittimità della propria condotta in quanto “conforme a quanto previsto dall'art. 6 comma 4 lett. E legge n.231/07 giacchè, al momento delle operazioni non erano presenti gli indicatori per la predetta comunicazione di operazioni “anomale”. Né appare ad alcun fine dirimente osservare come la provvista degli assegni versati dalla società (in seguito risultati insoluti) fosse stata utilizzata per effettuare i relativi bonifici, . trattandosi, in tesi di condotta non anomala ai sensi del d. lgs. N.231/2007 suscettibile di configurare il reato di truffa come poi effettivamente denunciato dall'istituto bancario. Ben più persuasive le considerazioni formulate nel corpus della determinazione impugnata, dove così viene descritta la anomala operatività sul conto:
“La società segnalata (legale rappresentante sig. il cui rapporto Parte_3 risulta estinto dal 21/8/2015, data di passaggio a sofferenza, ha effettuato, nel periodo indicato, una serie di versamenti di assegni , ritornati poi insoluti, che sono stati utilizzati, nella stessa giornata del versamento, per l'esecuzione di bonifici in favore di altra società (SIDERURGICA CAMPANA S.r.l.) riconducibile sempre al nucleo familiare del sig. in un altro caso le somme sono state utilizzate Parte_3 per il pagamento di un RIBA il cui debitore risultava essere la società IDRODRAIN S.p.A.. per quest'ultima il titolare e rappresentante ( è Persona_1 accumunato al sig. per essere stati entrambi amministratori della società Pt_3 nch'essa con sede a San Gennaro vesuviano”. Parte_4
In un simile contesto, una corretta valutazione da parte del responsabile della filiale delle caratteristiche soggettive del disponente e oggettive delle operazioni che coinvolgevano considerevoli flussi di denaro, effettuati in un arco temporale ravvicinato e nei confronti di società collegate a quella segnalata, che effettuavano disposizioni di pagamento per un ammontare complessivo pressoché equivalente, Cont avrebbe dovuto necessariamente condurre alla segnalazione all . Con il secondo motivo di appello, controparte torna ad affermare l'illegittimità del decreto impugnato per violazione del termine di cui all'art. 14, legge n. 689/1981, ritenendo che «il decreto sanzionatorio risulta essere stato emesso in data 19 luglio 2019 ovvero dopo circa 30 mesi e 19 giorni dal verbale di audizione e dunque oltre i 90 giorni previsti dall'art. 14 legge n. 689/1981». Secondo la parte, il termine per elevare la sanzione dovrebbe decorrere dal momento in cui l'amministrazione ha concluso il procedimento ovvero da quando la stessa abbia tutti gli elementi per valutare la condotta come illecita;
quindi il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 L.689/81 risulterebbe spirato poiché il decreto sanzionatorio è stato emesso in data 19 luglio 2019, cioè circa 30 mesi e 19 giorni dopo il verbale di audizione. Sul punto, il Tribunale di Roma ha così motivato «[è] infondata, anzitutto, l'eccezione di tardività sollevata dal ricorrente, atteso che l'art. 14 della legge n. 689/81 prevede che, il termine di novanta giorni per la notifica degli estremi della violazione, decorre dall'accertamento della violazione e non dalla data di audizione del soggetto nei confronti del quale è in corso l'accertamento, come erroneamente sostiene il 6 ricorrente. Nel caso che ci occupa, pertanto, risultando concluso l'accertamento alla data del 27 aprile 2016, ed essendo stata notificata la contestazione il 22 giugno 2016, non sussiste la tardività eccepita dal ricorrente». Il motivo è infondato. Deve condividersi la premessa del ragionamento che ha condotto il primo Giudice a confermare il provvedimento sanzionatorio. Come ormai univocamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il dies a quo ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 14 legge 689/81 “non coincide necessariamente né con quello della mera contestazione dei fatti nella loro materialità né con quello in cui le relazioni o i rapporti finali degli incaricati degli accertamenti siano stati depositati o comunque messi a disposizione degli organi dell'autorità di supervisione competenti al relativo esame, dovendosi tener conto, a tal fine, del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta in accertamento senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi” (così, la recente Cass. 9022/2023). E, conseguentemente, compete al giudice di merito l'individuazione, tenuto conto delle caratteristiche e della maggiore o minore complessità della situazione concreta, del momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi per l'appunto decorrere il termine per la contestazione (v. Cass. 27405/2019). Nel caso di specie, come si evince dagli atti e correttamente rilevato dal Tribunale, l'accertamento deve ritenersi concluso il 27 aprile 2016 con l'escussione in atti del
[...] da parte della Guardia di Finanza di Frosinone, mentre la contestazione è Pt_1 stata notificata, come da relativo verbale in atti, il 22 giugno 2016, nel pieno rispetto del termine decadenziale di 90 giorni previsto dalla disposizione ex art. 14 dalla legge 689/81. Se poi la censura dell'appellante intende alludere, piuttosto, all'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Amministrazione - tanto è vero che la parte fa riferimento, quale termine ad quem, alla data di notifica del decreto sanzionatorio ovvero il 19.07.2019 - va brevemente rilevato come la stessa sia inconferente, valendo al riguardo il più lungo termine di prescrizione ex art. 28 L. 689/81, decorrente dalla commissione della violazione, e ferme le ordinarie cause interruttive.
I rilievi svolti portano al rigetto del gravame. Segue alla soccombenza la condanna dell'impugnante alle spese del grado, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022. Sussistono, inoltre, nei confronti della ricorrente, le condizioni per dichiarare lo stesso tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
7 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. n. 5194/2021, così provvede: Pt_1
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore del
[...]
, in persona del Ministro p.t. delle spese del Controparte_8 giudizio che liquida in € 3.500 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori ove dovuti;
- dichiara la ricorrenza delle condizioni per dichiarare l'appellante tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06.03.2025. Il consigliere estensore Giovanna GIANÌ
Il Presidente Nicola SARACINO
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