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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/05/2025, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere
Dr. Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6853 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2025
TRA
(VAT id NL819270453B02), sedente in 1101 Parte_1
BA Amsterdam, the Netherlands, Hoogoorddreef 15, registrata in Camera di Commercio col numero elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza Benedetto Cairoli n. 6, presso P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Piero Guido Alpa che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Roberto
Martini come da procura in atti;
E
(c.f. ), con sede legale in Pescara Controparte_1 P.IVA_2
(PE), Piazza della Rinascita n. 51;
(c.f. , con sede legale in Padova, Corso Stati Controparte_2 P.IVA_3
Uniti n. 56;
(c.f. , in Pescara, Viale Leopoldo Muzii n. 59, Controparte_3 P.IVA_4
(c.f. ), con sede legale in Milano, Piazza Quattro Novembre n. 4, CP_4 P.IVA_5
tutti elettivamente domiciliati in Roma, al Corso Vittorio Emanuele 269 00186 presso lo studio dell'Avv. Romano Vaccarella che li a rappresenta e difende unitamente agli Avv. Marco Annoni
e Riccardo Troiano come da procura in atti;
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale il lodo pronunciato in data 28 luglio 2022
(il “Lodo”) in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato tra le parti in data 25.2.2019
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13.12.2022, la intestata società ha impugnato il lodo inter partes, formulando vari motivi e rassegnando le seguenti conclusioni:
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma del Lodo pronunciato in data 28 luglio 2022 dal Collegio Arbitrale composto dai professori avvocati Daniele Umberto
r.g. n. 1 Santosuosso (Presidente), (Arbitro) e Silvio Martuccelli (Arbitro) ad esito del Parte_2 procedimento arbitrale n. 1/2021 davanti ad Arbitra
[...]
di Roma per l'Arbitrato e la Conciliazione, Controparte_5 depositato il 28 luglio 2022 e comunicato a mezzo posta elettronica certificata il 29 luglio 2022, non notificato, in accoglimento dei motivi di impugnazione esposti ed illustrati con il presente atto di citazione, ogni contraria istanza, domanda, eccezione ed argomentazione disattesa, previa e conseguente ogni pronuncia del caso,
(i) accertare e dichiarare la natura non simulata della Call Option contrattualmente pattuita e, conseguentemente, qualificare la menzionata Call Option come patto di opzione valido ed efficace, e non esercitato da Parte_1
(ii) stante il mancato esercizio del suddetto diritto d'opzione, accertare e dichiarare l'esistenza di un credito di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in forza del Contratto di Finanziamento sottoscritto in data 25 febbraio 2019 e,
[...] conseguentemente, condannare al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 13.385.000,00, oltre interessi di mora Parte_1 ex art. 3 del Contratto inter partes dal dovuto al saldo, per un totale quantificato alla data del 15 novembre 2022 in euro 16.903.531,00, cui andrà naturalmente aggiunto l'importo ulteriormente maturando fino al saldo effettivo;
(iii) Con vittoria di tutte le spese (anche amministrative) di arbitrato, le spese ed i compensi del
Collegio, e le spese ed i compensi della difesa di sia per il Parte_1 giudizio arbitrale n. 1/2021 a quo, sia del presente giudizio d'impugnazione, oltre i.v.a e c.p.a. come per legge».
Le intestate controparti si sono costituite, opponendosi all'impugnativa e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio la parte impugnante, per il ministero del proprio procuratore munito di apposita procura, ha depositato atto di rinuncia con istanza di compensazione delle spese del giudizio. In dettaglio, in data 3, 4 e 12 febbraio 2025 le parti hanno formalizzato le rispettive rinunce agli atti e alle azioni promosse nel presente giudizio a spese compensate, mediante scambio di notifiche a mezzo p.e.c. di atti di rinuncia e di accettazione di rinuncia ex art. 306
c.p.c
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2025 senza concessione di termini per lo scambio degli atti finali.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359
c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
r.g. n. 2 Ciò premesso, va preso atto della regolare rinuncia agli atti formalizzata dalle parti appellanti.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c.,
L'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte
d'Appello il principio della necessaria collegialità (sull'argomento, v. Cass. 27 agosto 2003, n.
12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Vi è accordo delle parti sulla compensazione delle spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda azionata da Parte_1 per la impugnazione del lodo arbitrale il lodo pronunciato in data 28 luglio
[...]
2022:
1. - dichiara l'estinzione del presente giudizio d'appello;
2. - nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 23.04.2025
Il Consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere
Dr. Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6853 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2025
TRA
(VAT id NL819270453B02), sedente in 1101 Parte_1
BA Amsterdam, the Netherlands, Hoogoorddreef 15, registrata in Camera di Commercio col numero elettivamente domiciliata in Roma, alla Piazza Benedetto Cairoli n. 6, presso P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Piero Guido Alpa che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Roberto
Martini come da procura in atti;
E
(c.f. ), con sede legale in Pescara Controparte_1 P.IVA_2
(PE), Piazza della Rinascita n. 51;
(c.f. , con sede legale in Padova, Corso Stati Controparte_2 P.IVA_3
Uniti n. 56;
(c.f. , in Pescara, Viale Leopoldo Muzii n. 59, Controparte_3 P.IVA_4
(c.f. ), con sede legale in Milano, Piazza Quattro Novembre n. 4, CP_4 P.IVA_5
tutti elettivamente domiciliati in Roma, al Corso Vittorio Emanuele 269 00186 presso lo studio dell'Avv. Romano Vaccarella che li a rappresenta e difende unitamente agli Avv. Marco Annoni
e Riccardo Troiano come da procura in atti;
APPELLATI
Avente ad OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale il lodo pronunciato in data 28 luglio 2022
(il “Lodo”) in forza della clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato tra le parti in data 25.2.2019
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 13.12.2022, la intestata società ha impugnato il lodo inter partes, formulando vari motivi e rassegnando le seguenti conclusioni:
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma del Lodo pronunciato in data 28 luglio 2022 dal Collegio Arbitrale composto dai professori avvocati Daniele Umberto
r.g. n. 1 Santosuosso (Presidente), (Arbitro) e Silvio Martuccelli (Arbitro) ad esito del Parte_2 procedimento arbitrale n. 1/2021 davanti ad Arbitra
[...]
di Roma per l'Arbitrato e la Conciliazione, Controparte_5 depositato il 28 luglio 2022 e comunicato a mezzo posta elettronica certificata il 29 luglio 2022, non notificato, in accoglimento dei motivi di impugnazione esposti ed illustrati con il presente atto di citazione, ogni contraria istanza, domanda, eccezione ed argomentazione disattesa, previa e conseguente ogni pronuncia del caso,
(i) accertare e dichiarare la natura non simulata della Call Option contrattualmente pattuita e, conseguentemente, qualificare la menzionata Call Option come patto di opzione valido ed efficace, e non esercitato da Parte_1
(ii) stante il mancato esercizio del suddetto diritto d'opzione, accertare e dichiarare l'esistenza di un credito di nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in forza del Contratto di Finanziamento sottoscritto in data 25 febbraio 2019 e,
[...] conseguentemente, condannare al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di euro 13.385.000,00, oltre interessi di mora Parte_1 ex art. 3 del Contratto inter partes dal dovuto al saldo, per un totale quantificato alla data del 15 novembre 2022 in euro 16.903.531,00, cui andrà naturalmente aggiunto l'importo ulteriormente maturando fino al saldo effettivo;
(iii) Con vittoria di tutte le spese (anche amministrative) di arbitrato, le spese ed i compensi del
Collegio, e le spese ed i compensi della difesa di sia per il Parte_1 giudizio arbitrale n. 1/2021 a quo, sia del presente giudizio d'impugnazione, oltre i.v.a e c.p.a. come per legge».
Le intestate controparti si sono costituite, opponendosi all'impugnativa e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio la parte impugnante, per il ministero del proprio procuratore munito di apposita procura, ha depositato atto di rinuncia con istanza di compensazione delle spese del giudizio. In dettaglio, in data 3, 4 e 12 febbraio 2025 le parti hanno formalizzato le rispettive rinunce agli atti e alle azioni promosse nel presente giudizio a spese compensate, mediante scambio di notifiche a mezzo p.e.c. di atti di rinuncia e di accettazione di rinuncia ex art. 306
c.p.c
La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 23.04.2025 senza concessione di termini per lo scambio degli atti finali.
Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359
c.p.c.).
L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.).
r.g. n. 2 Ciò premesso, va preso atto della regolare rinuncia agli atti formalizzata dalle parti appellanti.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c.,
L'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte
d'Appello il principio della necessaria collegialità (sull'argomento, v. Cass. 27 agosto 2003, n.
12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434).
Vi è accordo delle parti sulla compensazione delle spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sulla domanda azionata da Parte_1 per la impugnazione del lodo arbitrale il lodo pronunciato in data 28 luglio
[...]
2022:
1. - dichiara l'estinzione del presente giudizio d'appello;
2. - nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 23.04.2025
Il Consigliere estensore
Giovanna Gianì
Il Presidente
Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 3