Articolo 14 della Legge 13 luglio 1967, n. 583
Articolo 13Articolo 15
Versione
13 agosto 1967
Art. 14. (Retribuzione soggetta a contributo)

L' articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' sostituto dal seguente:
"Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:
a) stipendio o salario contrattuale;
b) aumenti periodici di anzianita';
c) assegni di merito e ad personam;
d) indennita' di contingenza;
e) indennita' di connessione con le maestranze;
f) tredicesima mensilita' o gratifica natalizia, limitatamente alla quota corrispondente ai predetti elementi della retribuzione".
Entrata in vigore il 13 agosto 1967
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