Articolo 2 della Legge 22 ottobre 1973, n. 672
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 novembre 1973
Art. 2. (Retribuzione soggetta a contributo)

A decorrere dal 1 gennaio 1971, l' articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , gia' modificato dall' articolo 14 della legge 13 luglio 1967, n. 583 , e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:
a) stipendio o salario contrattuale;
b) aumenti periodici di anzianita';
c) assegni di merito o ad personam;
d) indennita' di contingenza;
e) indennita' di mensa;
f) tredicesima e quattordicesima mensilita', limitatamente alla quota corrispondente agli elementi di cui alle lettere precedenti;
g) premio annuo o premio aziendale".
Entrata in vigore il 27 novembre 1973
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente