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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1481 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2018, vertente tra
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Berardino Terra (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, alla via C.F._2
Trento n.
4 - ATTRICE -
e
(p. I.V.A. COroparte_1
) P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t.. rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Andreina Gabini (c.f. e C.F._3 dall'Avv. Michela Terra (c.f. ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio C.F._4
CO Legale della medesima in Avezzano, alla via XX Settembre n. 27
- CONVENUTA -
nonché
(c.f. ) COroparte_3 C.F._5
nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (p. I.V.A. , rappresentata e P.IVA_2 difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Attilio Macchia (c.f. ) ed CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, alla via Massa D'Albe n. 14/E
- TERZA CHIAMATA -
1 Conclusioni: per parte attrice, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
15.10.2024; per parte convenuta, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
4.10.2024; per la terza chiamata, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
1.10.2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 23.10.2018 premesso che in data Parte_1
9.2.2015 verso le ore 05.55 circa scivolava e cadeva a terra riportando lesioni fisiche permanenti mentre transitava a piedi innanzi all'ingresso del Pronto Soccorso “SS. Filippo e Nicola” di Avezzano per recarsi al lavoro in quanto dipendente della società ha chiesto COroparte_4 condannarsi l'ente custode dell'area e, quindi, l' COroparte_5
CO
(di seguito, per brevità, al risarcimento dei danni conseguenti alla caduta ex art.
[...]
2051 c.c. o, subordinatamente, ex art. 2043 c.c. (danni quantificati nella misura di € 51.000,00 a titolo sia di danno biologico sia di danno morale soggettivo, ovvero nella maggiore o minore somma accertata come dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi).
A sostegno di tali domande l'attrice ha dedotto: di essere caduta a causa del ghiaccio presente a terra CO sul piazzale antistante l'ingresso del pronto soccorso, ghiaccio né segnalato né visibile;
che la convenuta, quale custode, non aveva né provveduto alla adeguata pulizia del luogo né alla segnalazione della presenza di ghiaccio né all'apposizione di transenne intorno all'area; di aver riportato le lesioni refertate il giorno stesso del sinistro presso il medesimo pronto soccorso
(segnatamente “trauma colonna lombo – sacrale con avvallamento della limitante somatica inferiore di L1”), in relazione a cui ha dovuto sottoporsi ad un lungo e faticoso periodo di cure, che ha determinato anche un rilevante danno morale soggettivo.
CO
2. Si è tempestivamente costituita la chiedendo di rigettare la domanda in quanto infondata e, subordinatamente, di ridurre il danno riconoscibile al solo danno biologico eventualmente accertato, escludendo invece quanto richiesto a titolo di inabilità assoluta e parziale temporanea, nonché a titolo di danno morale soggettivo.
CO In particolare la ha dedotto: che alcuna responsabilità può esserle ascritta avendo adottato tutte le misure possibili a tutela di coloro che si recavano al P.O. di Avezzano mediante l'affidamento di apposito incarico ad un'impresa specializzata, la quale nel periodo in esame provvedeva anche regolarmente allo spargimento del sale;
che è indimostrata la presenza del ghiaccio nel punto in cui sarebbe avvenuta la caduta, luogo peraltro solo genericamente indicato come piazzale antistante l'ingresso del pronto soccorso;
che i presunti danni sono invero ascrivibili alla condotta della
2 medesima attrice, la quale ha omesso le normali cautele nel camminare in un punto in cui poteva essere prevedibile anche la presenza del ghiaccio;
che in ogni caso non può procedersi alla duplicazione di voci di danno, come invece richiesto dall'attrice, posto che il danno non patrimoniale deve essere considerato come una categoria unitaria.
CO Inoltre la ha formulato contestuale richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'impresa individuale ed ha chiesto di essere tenuta indenne da tale impresa di quanto COroparte_3 eventualmente condannata a corrispondere all'attrice (o, subordinatamente, di ritenerla solidalmente responsabile dei danni eventualmente ritenuti provati), in quanto incaricata all'epoca del servizio di sgombero neve nelle sedi stradali, nei piazzali, nei parcheggi, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi perdonali in genere, come previsto dalla lettera di affidamento prot. n. 103192/2014, sottoscritta per ricevuta e accettazione dell'affidamento da parte dell'impresa.
3. Autorizzata la chiamata, si è costituita l'impresa individuale che ha chiesto COroparte_3
rigettarsi la domanda svolta nei suoi confronti deducendo: di essere stata incaricata solo dello sgombero neve a seguito di puntuali interventi a chiamata e non del mantenimento dell'area priva di patine di ghiaccio o di brina, anche a prescindere da precipitazioni di tipo nevoso;
che l'evento per come dedotto non è dunque in alcun modo riconducibile alle attività svolte in forza dell'incarico
CO conferito dalla tanto che nella mattina dell'evento alcuna richiesta di intervento è arrivata dalla
CO stessa.
4. Espletato l'interrogatorio formale di parte attrice, escusso un teste ed espletata una C.T.U. medico- legale, la causa, con ordinanza del 10.1.2025, resa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza fissata per la rimessione in decisione del
9.1.2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
5. La domanda è fondata e può dunque trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
6. Occorre premettere che la fattispecie è evidentemente inquadrabile, come dedotto dall'attrice, nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Al riguardo si evidenzia infatti che parte attrice ha allegato essersi verificata la caduta a causa delle condizioni di un bene – il piazzale direttamente antistante l'ingresso del pronto soccorso raffigurato nella documentazione fotografica prodotta dalla medesima attrice - rispetto a cui non può dubitarsi
CO della sussistenza in capo alla di una vera e propria relazione di custodia.
CO La sussistenza di una relazione di custodia non è stata peraltro specificamente contestata dalla che, pur chiamando in giudizio la suindicata impresa individuale, non ha puntualmente dedotto essere
3 venuto meno ogni suo potere custodiale o co-custodiale in ragione dell'affidamento dell'incarico di cui alla nota prot. n. 103192/2014.
CO In altri termini la non ha puntualmente dedotto che il suo rapporto di custodia sia venuto radicalmente meno in ragione della escludente relazione materiale con il bene ravvisabile in capo all'impresa terza chiamata ed in ragione del suo ampio potere di controllo e gestione sulla cosa.
Del resto la stessa descrizione dell'incarico conferito all'impresa terza chiamata consente di escludere che quest'ultima possa aver assunto la qualità di custode esclusivo dell'area in ragione del rapporto materiale con l'area stessa, non venendo in rilievo una zona recintata con divieto di transito pedonale ma un'area che continuava pacificamente ad essere interamente utilizzata per l'accesso al pronto soccorso (cfr., per l'ipotesi sostanzialmente raffrontabile del cantiere stradale, Cass., ord. n.
26780/23).
Né, infine, è stato dedotto o può ritenersi comunque dimostrato che venga in rilievo un bene insuscettibile di custodia in termini oggettivi ed assoluti.
CO Può quindi ritenersi correttamente invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti della convenuta, rimandando a quanto di seguito esposto la valutazione della posizione dell'impresa terza chiamata.
7. Ciò posto, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr., Cass., SS.UU., ord. n. 20943/22, Cass., sent. n. 11152/23, Cass., sent. n. 26142/23, Cass., ord., n. 14228/23, Cass., ord. n. 18518/24, Cass., ord. n. 12760/24, Cass., ord. n. 12663/24), secondo cui:
- tale responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto;
- l'attore danneggiato deve dimostrare, oltre all'esistenza del danno ed alla ricorrenza della relazione di custodia, il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, provando dunque l'effettiva dinamica del fatto e che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa, non essendo allo scopo sufficiente che il sinistro e la cosa custodita si collochino genericamente in un medesimo contesto;
- il danneggiato deve in particolare provare che l'evento di danno verificatosi in base alla dinamica allegata è esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali;
- non rileva tuttavia in punto di dimostrazione del nesso di causalità l'intrinseca pericolosità della cosa, quale elemento che può eventualmente rilevare sul piano della prova del fortuito, nel senso che
4 tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode;
- è invece il custode ad essere gravato dell'onere della prova liberatoria del caso fortuito, che, quale causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, si sovrappone ad essa degradandola sotto il profilo giuridico a mera occasione di danno, senza che ovviamente sia cancellata sul piano strettamente naturalistico la relativa efficienza causale;
- segnatamente il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un atto del terzo o del danneggiato, è connotato da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, è estraneo alla relazione custodiale ed è idoneo ad assorbire in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode;
- laddove poi il caso fortuito sia rappresentato dalla condotta del danneggiato, devono ricorrere non solo l'esclusiva efficienza causale di tale condotta nella produzione dell'evento ma anche la colpa del danneggiato, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, non richiedendosi, invece, una condotta del tutto abnorme od eccezionale;
- nel valutare tale condotta deve poi tenersi conto del fatto che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., oltre a doversi valutare tale condotta anche avuto riguardo al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
- in particolare, come detto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
8. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie si rileva che, pacifico il fatto storico in sé della caduta dell'attrice e ritenuta sussistente, come detto, la relazione di custodia, l'attrice ha assolto
5 all'onere di dimostrare la dinamica dell'evento e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno.
In particolare può ritenersi provato che l'attrice sia caduta, nel giorno e nell'ora indicati in citazione, mentre transitava a piedi sul piazzale antistante l'ingresso del pronto soccorso e che in tale tratto sul suolo fosse presente del ghiaccio.
La teste – estranea rispetto ai fatti di causa – ha infatti dichiarato di aver assistito alla caduta Tes_1
in quanto si trovava immediatamente dietro l'attrice e stava anche lei andando al lavoro: in particolare ha confermato che la caduta è avvenuta davanti al pronto soccorso e che nel punto in cui l'attrice è caduta era presente a terra del ghiaccio e non anche della neve, nonché che il ghiaccio risultava
“trasparente” alla vista e che il luogo non era illuminato.
La suesposta dinamica del sinistro, analiticamente riferita, è poi del tutto compatibile con l'orario e con le risultanze del referto di pronto soccorso, di pochi minuti successivo rispetto alla caduta stessa e riportante conseguenze del tutto compatibili con una caduta quale quella allegata (come anche riscontrato dal C.T.U., per come si dirà).
Tale ricostruzione dei fatti è infine pienamente coerente con la stagione e l'orario in cui si è verificato l'evento, ossia in un momento in cui è ben possibile che si possa formare del ghiaccio sul suolo.
Può quindi ritenersi provato, secondo la regola del più probabile che non, che l'attrice sia effettivamente caduta a causa del ghiaccio presente sull'asfalto, tenuto conto dell'evidente idoneità del ghiaccio a determinare naturalisticamente la caduta e della mancanza di elementi di segno contrario da cui evincere plausibili spiegazioni alternative dell'evento.
Non può dunque dubitarsi del fatto che la cosa oggetto di custodia, tenuto conto delle sue oggettive condizioni e della dinamica sopra riportata, sia effettivamente idonea ad inserirsi nella sequenza causale che ha portato all'evento.
CO
9. La convenuta non ha di contro a sua volta assolto all'onere di dimostrare che la condotta dell'attrice abbia reso ininfluente la sopra descritta situazione del piazzale coperto di ghiaccio, sovrapponendosi a tale condizione della res e degradando quindi la stessa a mera occasione della determinazione del danno.
Come detto, allo scopo è necessario dimostrare che il danneggiato abbia serbato un comportamento tale da risultare in spregio rispetto alla normale cautela richiesta dalla concreta situazione di rischio, per come percepibile con l'ordinaria diligenza.
6 Ebbene nella specie viene in rilievo una caduta occorsa mentre l'attrice percorreva a piedi un piazzale antistante l'ingresso del pronto soccorso e, dunque, in occasione dell'utilizzazione del tutto ordinaria del bene.
Inoltre l'evento è occorso alle ore 5.50 di un mattino invernale e non è emerso che sui luoghi fossero presenti un'adeguata illuminazione o la segnalazione del pericolo di ghiaccio, dovendosi per altro verso considerare che, se pure, come detto, era ben possibile la formazione di ghiaccio sull'asfalto a tale ora ed in tale stagione, pur tuttavia l'attrice, come qualunque utente del pronto soccorso, poteva ragionevolmente confidare sull'attenta manutenzione del luogo ove si è verificata la caduta
(trattandosi appunto non di una strada isolata, ma di un luogo caratterizzato dal possibile accesso di persone, anche in situazioni di difficoltà, in ogni orario diurno o notturno).
Tali circostanze consentono di escludere che l'evento possa essere ascritto, in tutto od in parte, alla condotta dell'attrice.
10. Venendo quindi ad esaminare il profilo delle conseguenze dannose dell'evento deve in primo luogo richiamarsi quanto emerso dalla C.T.U. medico-legale espletata.
Il consulente, sulla base dei referti medici e delle cartelle cliniche in atti e previa visita dell'attrice, ha infatti in primo luogo verificato che l'attrice ha riportato una frattura somatica di L1 amielica, trattata chirurgicamente con vertebroplastica (si vedano le pagine 7 e seguenti dell'elaborato).
Tale lesione, secondo l'ausiliario, è pienamente compatibile con la dinamica riferita e del resto in tal senso depongono anche le risultanze del referto di pronto soccorso dello stesso giorno dell'evento e, invero, di pochi minuti dopo l'evento.
E' stata dunque dimostrata la lesione del bene salute, da cui è derivato un danno-conseguenza all'attrice di tipo dinamico-relazionale in termini sia di menomazione disfunzionale permanente
(danno biologico permanente) sia di invalidità temporanea (danno biologico temporaneo).
Ed infatti stando alle risultanze dell'elaborato peritale (condivisibili in quanto congruamente ed analiticamente motivate sulla base della documentazione esaminata e della visita dell'attrice, oltre che non oggetto di specifiche contestazioni sul punto), sono sussistenti esigi algodisfunzionali della frattura somatica di L1 conseguente al trauma, frattura trattata chirurgicamente con vertebroplastica complicata da spandimento di materiale iperdenso a livello degli spazi discali D12-L1 e L1-L2, nonché lungo il bordo posteriore discale di quest'ultimo con impronta endocanalare.
7 Sempre secondo l'ausiliario tali esiti, riscontrati ancora numerosi anni dopo il trauma, sono da considerare permanenti e non possono essere attenuati od eliminati mediante ulteriori interventi o trattamenti terapeutici, in quanto, anche se mediante un intervento chirurgico potrebbe ridursi la riscontrata sintomatologia dolorosa, si determinerebbe in tal modo un'ulteriore abolizione del movimento articolare.
Sulla base di tali elementi il consulente ha quantificato, con argomentazioni che, come sopra esposto, possono essere condivise, il danno biologico permanente nella misura del 17%, nonché in giorni 60
l'invalidità temporanea totale, in giorni 30 l'invalidità temporanea parziale al 75%, in giorni 30
l'invalidità temporanea parziale al 50% ed in giorni 30 l'invalidità temporanea parziale al 25%.
Al riguardo è noto che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di invalidità permanente, sulla scorta di tabelle, in alcuni casi vincolanti in quanto previste per legge ed in altri non vincolanti, finalizzate ad esprimere percentualmente la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi produca sulle attività e quindi sugli aspetti dinamico – relazionali comuni ad ogni individuo (cfr., Cass., sent. n. 7513/18).
Nella specie, tenuto conto dell'epoca e della tipologia di evento, si ritiene di fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nell'ultima formulazione del 5.6.2024, in quanto costituenti il criterio più idoneo ad assicurare il corretto esercizio del potere di equità integrativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., garantendo uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni ed in tal modo integrando il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto
(cfr., Cass., sent. n. 8532/20, Cass., sent. n. 33005/21, nonché, con riguardo all'applicabilità di tali tabelle in caso di responsabilità ex art. 2051 c.c., Cass., ord. n. 32373/23).
Inoltre, con specifico riferimento al richiesto ristoro anche del c.d. danno morale deve rilevarsi che, premesso il carattere giuridicamente omnicomprensivo della categoria del danno non patrimoniale
(cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 26972/08, Cass., sent. n. 7513/18), il danno morale non è che una descrizione del possibile danno-conseguenza di ordine non patrimoniale, quale pregiudizio che non ha base organica ed attinge la sfera interiore dell'individuo (trattandosi in buona sostanza della sofferenza interiore del danneggiato in termini di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione).
Nella specie l'attrice ha allegato la ricorrenza di tale danno-conseguenza e lo stesso può ritenersi presuntivamente provato nella sua interezza in ragione dell'entità dei postumi (trattandosi di lesione macropermanente) e della dolorosa sintomatologia riscontrata ad anni di distanza dall'evento da parte
8 dell'ausiliario, elementi che depongono a favore della risarcibilità di tale danno (cfr., Cass., ord. n.
20661/24, Cass., ord. n. 6444/23, con cui è stato appunto chiarito che la liquidazione del danno morale discendente da lesione della salute, seppur autonoma, non può ritenersi svincolata dalla vicenda che ebbe a determinare contestualmente il c.d. danno biologico, sicché la lesione dell'integrità psico- fisica può rilevare presuntivamente ai fini della dimostrazione della ricorrenza del danno morale soprattutto in considerazione del grado percentuale di invalidità permanente riconosciuta).
Non possono di contro essere riconosciuti incrementi del risarcimento del danno subito in ragione della c.d. personalizzazione, la quale, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, richiede la ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato quale vero e proprio fatto costitutivo della propria pretesa (cfr., Cass., sent. n. 23778/14,
Cass., sent. n. 7513/18).
Tale inquadramento è del resto del tutto coerente con quanto sopra chiarito in ordine al fatto che il danno alla salute è già un danno dinamico–relazionale quanto alle conseguenze comuni a tutte le persone che vengano a subire una data percentuale di invalidità, percentuale che dunque di per sé sola ne dimostra la produzione ed esprime anche quei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla lesione prodottasi.
Di contro è onere del danneggiato allegare e provare le peculiari circostanze del caso concreto che rendano il pregiudizio concretamente subito non ordinario e, anzi, produttivo di conseguenze maggiori e più gravi rispetto ai casi consimili.
Simili elementi non risultano né analiticamente dedotti né comunque dimostrati nel caso in esame e da tanto consegue l'insussistenza dei presupposti per accordare tale ulteriore importo.
Applicando i criteri e le tabelle sopra indicati, tenuto conto delle sopra richiamate risultanze della
C.T.U. con riguardo al danno biologico permanente e temporaneo, nonché avuto riguardo all'età della danneggiata (57 anni) al momento della cessazione dell'invalidità temporanea con consolidamento dei postumi (cfr., Cass., sent. n. 3121/17), può riconoscersi a titolo risarcitorio il complessivo importo di € 69.346,06, importo già liquidato all'attualità trattandosi di debito di valore e dunque già comprensivo della rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza.
Dall'importo così determinato deve tuttavia detrarsi l'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall' per l'infortunio in itinere, avuto in particolare riguardo al valore capitale CP_6 della rendita erogata come attestato dall' nella missiva e nel prospetto allegato prodotti da CP_6 parte attrice (ossia l'importo di € 21.985,07 attestato dall'ente in data 10.3.2023 con specifico
9 riferimento al danno biologico). Ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale rendita soddisfa la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria (cfr., Cass., sent. n. 2550/19, Cass., SS.UU., sent. n. 12566/18), seppur, evidentemente, nei limiti dell'importo effettivamente riferibile alla medesima tipologia di danno patrimoniale o, come nella specie, non patrimoniale (cfr., Cass., ord. n. 11657/22).
In concreto, liquidato come sopra il danno risarcibile all'attualità, deve sottrarsi dallo stesso il valore capitale della rendita pagata dall'assicuratore sociale espresso a sua volta in moneta attuale per operare un raffronto tra entità monetarie eterogenee, ossia, nel caso di specie l'importo di € 22.622,64
(cfr., con riguardo alla necessità di attualizzazione anche di tale importo, Cass., sent. n. 7513/18).
L'importo del risarcimento in tal modo determinato in € 46.723,42 dovrà essere altresì maggiorato, a fronte della domanda dell'attrice, degli interessi cc.dd. compensativi, calcolati al saggio legale su tale importo prima devalutato al momento dell'evento dannoso e quindi via via rivalutato anno dopo anno.
Infine dalla pubblicazione della sentenza, stante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in obbligazione di valuta (cfr., Cass., sent. n. 24896/05), matureranno gli ulteriori interessi al saggio legale sino al pagamento.
11. Dalle argomentazioni che precedono consegue l'accoglimento della domanda di condanna
CO formulata ex art. 2051 c.c. da parte attrice nei confronti della convenuta.
12. Quanto alla posizione dell'impresa individuale terza chiamata giova premettere che l'attrice, nelle precisazioni delle conclusioni depositate in data 15.10.2024, ha chiesto la condanna di tale impresa solo in via subordinata, domanda il cui esame risulta assorbito dall'accoglimento della domanda di
CO condanna della sola svolta in via principale.
CO Deve peraltro evidenziarsi che la domanda svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata non risulta univocamente riconducibile alla chiamata del terzo quale unico responsabile
CO dell'evento dannoso, ove si consideri che la ha chiesto la condanna del terzo medesimo a manlevarla e tenerla indenne di quanto eventualmente tenuta a corrispondere a parte attrice.
Non può quindi univocamente ritenersi che nella specie sia intervenuta un'automatica estensione della domanda svolta da parte attrice anche nei confronti della terza chiamata.
CO Venendo quindi ad esaminare la domanda svolta dalla nei confronti della terza chiamata deve rilevarsi che, in disparte ogni approfondimento in punto di qualificazione di tale domanda, dalla documentazione in atti emerge con chiarezza che il contratto concluso tra le parti ha avuto ad oggetto
10 solo l'attività di sgombero della neve previa apposita richiesta di intervento, assumendo l'impresa, sempre nell'ambito di tale attività, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti, le cautele e le segnalazioni per garantire la vita e l'incolumità anche dei terzi, nonché di utilizzare, per quanto qui può rilevare, materiale antigelo con caratteristiche atte ad assicurare una efficace azione antiscivolo tale da assicurare la regolare viabilità ed il regolare transito dei pedoni.
Ebbene sulla base di tale contratto non può ritenersi che l'impresa individuale terza chiamata abbia assunto in via generalizzata l'obbligo di garantire la transitabilità del piazzale in condizioni di sicurezza in relazione a qualunque fenomeno atmosferico avverso ed idoneo ad incidere su tale transitabilità: non è dunque ipotizzabile che tale impresa dovesse astrattamente intervenire sul bene in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo allo scopo di impedire che lo stesso risultasse dannoso per i terzi.
Così delineate le obbligazioni gravanti sulla terza chiamata deve evidenziarsi che dall'istruttoria svolta non è emerso che il giorno dell'evento fosse in corso una precipitazione nevosa ovvero che fosse comunque presente della neve nel punto in cui è avvenuta la caduta a causa di precedenti precipitazioni nevose (si vedano sul punto anzi le dichiarazioni rese dalla teste escussa, la quale ha escluso la presenza di neve).
CO Del pari non è emerso che la convenuta gravata del relativo onere probatorio, abbia richiesto l'intervento della terza chiamata prima dell'evento.
L'unico elemento valorizzabile sul punto è costituito dalle copie dei buoni di lavoro predisposti dalla
CO terza chiamata, datati 9.2.2015 e prodotti dalla tuttavia da tali documenti – inviabili peraltro entro due giorni stando al contratto in atti – non può inferirsi con la necessaria univocità né l'ora di
CO esecuzione degli interventi (non indicata) né il momento in cui la ha formulato la relativa richiesta di intervento (momenti che in ipotesi ben potrebbero essere anche entrambi successivi alla caduta verificatasi nelle prime ore del mattino, con ciò escludendosi in radice la possibilità di ritenere tale caduta riconducibile alla non corretta esecuzione dell'attività di sgombero neve).
In altri termini, avuto riguardo all'oggetto del servizio affidato ed alle condizioni di prestazione dello
CO stesso, non può ritenersi assolto da parte della l'onere di allegare e provare il momento in cui ha richiesto l'ultimo intervento precedente la caduta per cui è causa, richiesta cui avrebbe in ipotesi fatto seguito o un mancato intervento da parte della terza chiamata o una cattiva esecuzione dell'intervento tale da non impedire la formazione del ghiaccio.
11 Non può che concludersi, dunque, per l'insussistenza dei presupposti per radicare qualsivoglia responsabilità nella determinazione dell'evento in capo all'impresa chiamata.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte convenuta, anche con riguardo alla posizione dell'impresa individuale terza chiamata;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 26.001,00/€ 52.000,00), con distrazione, per quanto concerne la parte attrice, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Analogamente a carico della parte convenuta deve essere posto il compenso già liquidato al C.T.U. con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 1481 del 2018, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_2 [...]
e, per l'effetto, condanna l' COroparte_5 [...] al pagamento in favore di della somma di € COroparte_5 Parte_2
46.723,42, oltre interessi al saggio legale sulla somma devalutata all'epoca dell'evento e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi al saggio legale sull'importo così determinato dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- CONDANNA l' al pagamento in COroparte_5
favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00 ed € 545,00 Parte_1
per spese, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- CONDANNA l' al pagamento in COroparte_5
favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre spese COroparte_3
generali, I.V.A. e cassa come per legge;
- PONE definitivamente a carico dell' COroparte_5
il compenso liquidato al C.T.U. con separato decreto.
Così deciso il 17.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1481 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2018, vertente tra
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Berardino Terra (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, alla via C.F._2
Trento n.
4 - ATTRICE -
e
(p. I.V.A. COroparte_1
) P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t.. rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Andreina Gabini (c.f. e C.F._3 dall'Avv. Michela Terra (c.f. ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio C.F._4
CO Legale della medesima in Avezzano, alla via XX Settembre n. 27
- CONVENUTA -
nonché
(c.f. ) COroparte_3 C.F._5
nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale (p. I.V.A. , rappresentata e P.IVA_2 difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Attilio Macchia (c.f. ) ed CodiceFiscale_6 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, alla via Massa D'Albe n. 14/E
- TERZA CHIAMATA -
1 Conclusioni: per parte attrice, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
15.10.2024; per parte convenuta, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
4.10.2024; per la terza chiamata, come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
1.10.2024.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 23.10.2018 premesso che in data Parte_1
9.2.2015 verso le ore 05.55 circa scivolava e cadeva a terra riportando lesioni fisiche permanenti mentre transitava a piedi innanzi all'ingresso del Pronto Soccorso “SS. Filippo e Nicola” di Avezzano per recarsi al lavoro in quanto dipendente della società ha chiesto COroparte_4 condannarsi l'ente custode dell'area e, quindi, l' COroparte_5
CO
(di seguito, per brevità, al risarcimento dei danni conseguenti alla caduta ex art.
[...]
2051 c.c. o, subordinatamente, ex art. 2043 c.c. (danni quantificati nella misura di € 51.000,00 a titolo sia di danno biologico sia di danno morale soggettivo, ovvero nella maggiore o minore somma accertata come dovuta nel corso del giudizio, oltre interessi).
A sostegno di tali domande l'attrice ha dedotto: di essere caduta a causa del ghiaccio presente a terra CO sul piazzale antistante l'ingresso del pronto soccorso, ghiaccio né segnalato né visibile;
che la convenuta, quale custode, non aveva né provveduto alla adeguata pulizia del luogo né alla segnalazione della presenza di ghiaccio né all'apposizione di transenne intorno all'area; di aver riportato le lesioni refertate il giorno stesso del sinistro presso il medesimo pronto soccorso
(segnatamente “trauma colonna lombo – sacrale con avvallamento della limitante somatica inferiore di L1”), in relazione a cui ha dovuto sottoporsi ad un lungo e faticoso periodo di cure, che ha determinato anche un rilevante danno morale soggettivo.
CO
2. Si è tempestivamente costituita la chiedendo di rigettare la domanda in quanto infondata e, subordinatamente, di ridurre il danno riconoscibile al solo danno biologico eventualmente accertato, escludendo invece quanto richiesto a titolo di inabilità assoluta e parziale temporanea, nonché a titolo di danno morale soggettivo.
CO In particolare la ha dedotto: che alcuna responsabilità può esserle ascritta avendo adottato tutte le misure possibili a tutela di coloro che si recavano al P.O. di Avezzano mediante l'affidamento di apposito incarico ad un'impresa specializzata, la quale nel periodo in esame provvedeva anche regolarmente allo spargimento del sale;
che è indimostrata la presenza del ghiaccio nel punto in cui sarebbe avvenuta la caduta, luogo peraltro solo genericamente indicato come piazzale antistante l'ingresso del pronto soccorso;
che i presunti danni sono invero ascrivibili alla condotta della
2 medesima attrice, la quale ha omesso le normali cautele nel camminare in un punto in cui poteva essere prevedibile anche la presenza del ghiaccio;
che in ogni caso non può procedersi alla duplicazione di voci di danno, come invece richiesto dall'attrice, posto che il danno non patrimoniale deve essere considerato come una categoria unitaria.
CO Inoltre la ha formulato contestuale richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'impresa individuale ed ha chiesto di essere tenuta indenne da tale impresa di quanto COroparte_3 eventualmente condannata a corrispondere all'attrice (o, subordinatamente, di ritenerla solidalmente responsabile dei danni eventualmente ritenuti provati), in quanto incaricata all'epoca del servizio di sgombero neve nelle sedi stradali, nei piazzali, nei parcheggi, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi perdonali in genere, come previsto dalla lettera di affidamento prot. n. 103192/2014, sottoscritta per ricevuta e accettazione dell'affidamento da parte dell'impresa.
3. Autorizzata la chiamata, si è costituita l'impresa individuale che ha chiesto COroparte_3
rigettarsi la domanda svolta nei suoi confronti deducendo: di essere stata incaricata solo dello sgombero neve a seguito di puntuali interventi a chiamata e non del mantenimento dell'area priva di patine di ghiaccio o di brina, anche a prescindere da precipitazioni di tipo nevoso;
che l'evento per come dedotto non è dunque in alcun modo riconducibile alle attività svolte in forza dell'incarico
CO conferito dalla tanto che nella mattina dell'evento alcuna richiesta di intervento è arrivata dalla
CO stessa.
4. Espletato l'interrogatorio formale di parte attrice, escusso un teste ed espletata una C.T.U. medico- legale, la causa, con ordinanza del 10.1.2025, resa all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in relazione all'udienza fissata per la rimessione in decisione del
9.1.2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con le note in epigrafe indicate.
5. La domanda è fondata e può dunque trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
6. Occorre premettere che la fattispecie è evidentemente inquadrabile, come dedotto dall'attrice, nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Al riguardo si evidenzia infatti che parte attrice ha allegato essersi verificata la caduta a causa delle condizioni di un bene – il piazzale direttamente antistante l'ingresso del pronto soccorso raffigurato nella documentazione fotografica prodotta dalla medesima attrice - rispetto a cui non può dubitarsi
CO della sussistenza in capo alla di una vera e propria relazione di custodia.
CO La sussistenza di una relazione di custodia non è stata peraltro specificamente contestata dalla che, pur chiamando in giudizio la suindicata impresa individuale, non ha puntualmente dedotto essere
3 venuto meno ogni suo potere custodiale o co-custodiale in ragione dell'affidamento dell'incarico di cui alla nota prot. n. 103192/2014.
CO In altri termini la non ha puntualmente dedotto che il suo rapporto di custodia sia venuto radicalmente meno in ragione della escludente relazione materiale con il bene ravvisabile in capo all'impresa terza chiamata ed in ragione del suo ampio potere di controllo e gestione sulla cosa.
Del resto la stessa descrizione dell'incarico conferito all'impresa terza chiamata consente di escludere che quest'ultima possa aver assunto la qualità di custode esclusivo dell'area in ragione del rapporto materiale con l'area stessa, non venendo in rilievo una zona recintata con divieto di transito pedonale ma un'area che continuava pacificamente ad essere interamente utilizzata per l'accesso al pronto soccorso (cfr., per l'ipotesi sostanzialmente raffrontabile del cantiere stradale, Cass., ord. n.
26780/23).
Né, infine, è stato dedotto o può ritenersi comunque dimostrato che venga in rilievo un bene insuscettibile di custodia in termini oggettivi ed assoluti.
CO Può quindi ritenersi correttamente invocata la responsabilità ex art. 2051 c.c. nei confronti della convenuta, rimandando a quanto di seguito esposto la valutazione della posizione dell'impresa terza chiamata.
7. Ciò posto, giova richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c. (cfr., Cass., SS.UU., ord. n. 20943/22, Cass., sent. n. 11152/23, Cass., sent. n. 26142/23, Cass., ord., n. 14228/23, Cass., ord. n. 18518/24, Cass., ord. n. 12760/24, Cass., ord. n. 12663/24), secondo cui:
- tale responsabilità ha carattere oggettivo e non presunto;
- l'attore danneggiato deve dimostrare, oltre all'esistenza del danno ed alla ricorrenza della relazione di custodia, il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, provando dunque l'effettiva dinamica del fatto e che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa, non essendo allo scopo sufficiente che il sinistro e la cosa custodita si collochino genericamente in un medesimo contesto;
- il danneggiato deve in particolare provare che l'evento di danno verificatosi in base alla dinamica allegata è esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali;
- non rileva tuttavia in punto di dimostrazione del nesso di causalità l'intrinseca pericolosità della cosa, quale elemento che può eventualmente rilevare sul piano della prova del fortuito, nel senso che
4 tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode;
- è invece il custode ad essere gravato dell'onere della prova liberatoria del caso fortuito, che, quale causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, si sovrappone ad essa degradandola sotto il profilo giuridico a mera occasione di danno, senza che ovviamente sia cancellata sul piano strettamente naturalistico la relativa efficienza causale;
- segnatamente il caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un atto del terzo o del danneggiato, è connotato da oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità da parte del custode, è estraneo alla relazione custodiale ed è idoneo ad assorbire in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode;
- laddove poi il caso fortuito sia rappresentato dalla condotta del danneggiato, devono ricorrere non solo l'esclusiva efficienza causale di tale condotta nella produzione dell'evento ma anche la colpa del danneggiato, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, non richiedendosi, invece, una condotta del tutto abnorme od eccezionale;
- nel valutare tale condotta deve poi tenersi conto del fatto che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., oltre a doversi valutare tale condotta anche avuto riguardo al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.;
- in particolare, come detto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
8. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie si rileva che, pacifico il fatto storico in sé della caduta dell'attrice e ritenuta sussistente, come detto, la relazione di custodia, l'attrice ha assolto
5 all'onere di dimostrare la dinamica dell'evento e l'esistenza del nesso eziologico tra la cosa ed il danno.
In particolare può ritenersi provato che l'attrice sia caduta, nel giorno e nell'ora indicati in citazione, mentre transitava a piedi sul piazzale antistante l'ingresso del pronto soccorso e che in tale tratto sul suolo fosse presente del ghiaccio.
La teste – estranea rispetto ai fatti di causa – ha infatti dichiarato di aver assistito alla caduta Tes_1
in quanto si trovava immediatamente dietro l'attrice e stava anche lei andando al lavoro: in particolare ha confermato che la caduta è avvenuta davanti al pronto soccorso e che nel punto in cui l'attrice è caduta era presente a terra del ghiaccio e non anche della neve, nonché che il ghiaccio risultava
“trasparente” alla vista e che il luogo non era illuminato.
La suesposta dinamica del sinistro, analiticamente riferita, è poi del tutto compatibile con l'orario e con le risultanze del referto di pronto soccorso, di pochi minuti successivo rispetto alla caduta stessa e riportante conseguenze del tutto compatibili con una caduta quale quella allegata (come anche riscontrato dal C.T.U., per come si dirà).
Tale ricostruzione dei fatti è infine pienamente coerente con la stagione e l'orario in cui si è verificato l'evento, ossia in un momento in cui è ben possibile che si possa formare del ghiaccio sul suolo.
Può quindi ritenersi provato, secondo la regola del più probabile che non, che l'attrice sia effettivamente caduta a causa del ghiaccio presente sull'asfalto, tenuto conto dell'evidente idoneità del ghiaccio a determinare naturalisticamente la caduta e della mancanza di elementi di segno contrario da cui evincere plausibili spiegazioni alternative dell'evento.
Non può dunque dubitarsi del fatto che la cosa oggetto di custodia, tenuto conto delle sue oggettive condizioni e della dinamica sopra riportata, sia effettivamente idonea ad inserirsi nella sequenza causale che ha portato all'evento.
CO
9. La convenuta non ha di contro a sua volta assolto all'onere di dimostrare che la condotta dell'attrice abbia reso ininfluente la sopra descritta situazione del piazzale coperto di ghiaccio, sovrapponendosi a tale condizione della res e degradando quindi la stessa a mera occasione della determinazione del danno.
Come detto, allo scopo è necessario dimostrare che il danneggiato abbia serbato un comportamento tale da risultare in spregio rispetto alla normale cautela richiesta dalla concreta situazione di rischio, per come percepibile con l'ordinaria diligenza.
6 Ebbene nella specie viene in rilievo una caduta occorsa mentre l'attrice percorreva a piedi un piazzale antistante l'ingresso del pronto soccorso e, dunque, in occasione dell'utilizzazione del tutto ordinaria del bene.
Inoltre l'evento è occorso alle ore 5.50 di un mattino invernale e non è emerso che sui luoghi fossero presenti un'adeguata illuminazione o la segnalazione del pericolo di ghiaccio, dovendosi per altro verso considerare che, se pure, come detto, era ben possibile la formazione di ghiaccio sull'asfalto a tale ora ed in tale stagione, pur tuttavia l'attrice, come qualunque utente del pronto soccorso, poteva ragionevolmente confidare sull'attenta manutenzione del luogo ove si è verificata la caduta
(trattandosi appunto non di una strada isolata, ma di un luogo caratterizzato dal possibile accesso di persone, anche in situazioni di difficoltà, in ogni orario diurno o notturno).
Tali circostanze consentono di escludere che l'evento possa essere ascritto, in tutto od in parte, alla condotta dell'attrice.
10. Venendo quindi ad esaminare il profilo delle conseguenze dannose dell'evento deve in primo luogo richiamarsi quanto emerso dalla C.T.U. medico-legale espletata.
Il consulente, sulla base dei referti medici e delle cartelle cliniche in atti e previa visita dell'attrice, ha infatti in primo luogo verificato che l'attrice ha riportato una frattura somatica di L1 amielica, trattata chirurgicamente con vertebroplastica (si vedano le pagine 7 e seguenti dell'elaborato).
Tale lesione, secondo l'ausiliario, è pienamente compatibile con la dinamica riferita e del resto in tal senso depongono anche le risultanze del referto di pronto soccorso dello stesso giorno dell'evento e, invero, di pochi minuti dopo l'evento.
E' stata dunque dimostrata la lesione del bene salute, da cui è derivato un danno-conseguenza all'attrice di tipo dinamico-relazionale in termini sia di menomazione disfunzionale permanente
(danno biologico permanente) sia di invalidità temporanea (danno biologico temporaneo).
Ed infatti stando alle risultanze dell'elaborato peritale (condivisibili in quanto congruamente ed analiticamente motivate sulla base della documentazione esaminata e della visita dell'attrice, oltre che non oggetto di specifiche contestazioni sul punto), sono sussistenti esigi algodisfunzionali della frattura somatica di L1 conseguente al trauma, frattura trattata chirurgicamente con vertebroplastica complicata da spandimento di materiale iperdenso a livello degli spazi discali D12-L1 e L1-L2, nonché lungo il bordo posteriore discale di quest'ultimo con impronta endocanalare.
7 Sempre secondo l'ausiliario tali esiti, riscontrati ancora numerosi anni dopo il trauma, sono da considerare permanenti e non possono essere attenuati od eliminati mediante ulteriori interventi o trattamenti terapeutici, in quanto, anche se mediante un intervento chirurgico potrebbe ridursi la riscontrata sintomatologia dolorosa, si determinerebbe in tal modo un'ulteriore abolizione del movimento articolare.
Sulla base di tali elementi il consulente ha quantificato, con argomentazioni che, come sopra esposto, possono essere condivise, il danno biologico permanente nella misura del 17%, nonché in giorni 60
l'invalidità temporanea totale, in giorni 30 l'invalidità temporanea parziale al 75%, in giorni 30
l'invalidità temporanea parziale al 50% ed in giorni 30 l'invalidità temporanea parziale al 25%.
Al riguardo è noto che, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di invalidità permanente, sulla scorta di tabelle, in alcuni casi vincolanti in quanto previste per legge ed in altri non vincolanti, finalizzate ad esprimere percentualmente la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi produca sulle attività e quindi sugli aspetti dinamico – relazionali comuni ad ogni individuo (cfr., Cass., sent. n. 7513/18).
Nella specie, tenuto conto dell'epoca e della tipologia di evento, si ritiene di fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nell'ultima formulazione del 5.6.2024, in quanto costituenti il criterio più idoneo ad assicurare il corretto esercizio del potere di equità integrativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., garantendo uniformità di trattamento e prevedibilità delle decisioni ed in tal modo integrando il diritto vivente nella determinazione del danno non patrimoniale conforme a diritto
(cfr., Cass., sent. n. 8532/20, Cass., sent. n. 33005/21, nonché, con riguardo all'applicabilità di tali tabelle in caso di responsabilità ex art. 2051 c.c., Cass., ord. n. 32373/23).
Inoltre, con specifico riferimento al richiesto ristoro anche del c.d. danno morale deve rilevarsi che, premesso il carattere giuridicamente omnicomprensivo della categoria del danno non patrimoniale
(cfr., Cass., SS.UU., sent. n. 26972/08, Cass., sent. n. 7513/18), il danno morale non è che una descrizione del possibile danno-conseguenza di ordine non patrimoniale, quale pregiudizio che non ha base organica ed attinge la sfera interiore dell'individuo (trattandosi in buona sostanza della sofferenza interiore del danneggiato in termini di dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione).
Nella specie l'attrice ha allegato la ricorrenza di tale danno-conseguenza e lo stesso può ritenersi presuntivamente provato nella sua interezza in ragione dell'entità dei postumi (trattandosi di lesione macropermanente) e della dolorosa sintomatologia riscontrata ad anni di distanza dall'evento da parte
8 dell'ausiliario, elementi che depongono a favore della risarcibilità di tale danno (cfr., Cass., ord. n.
20661/24, Cass., ord. n. 6444/23, con cui è stato appunto chiarito che la liquidazione del danno morale discendente da lesione della salute, seppur autonoma, non può ritenersi svincolata dalla vicenda che ebbe a determinare contestualmente il c.d. danno biologico, sicché la lesione dell'integrità psico- fisica può rilevare presuntivamente ai fini della dimostrazione della ricorrenza del danno morale soprattutto in considerazione del grado percentuale di invalidità permanente riconosciuta).
Non possono di contro essere riconosciuti incrementi del risarcimento del danno subito in ragione della c.d. personalizzazione, la quale, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, richiede la ricorrenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e dimostrate dal danneggiato quale vero e proprio fatto costitutivo della propria pretesa (cfr., Cass., sent. n. 23778/14,
Cass., sent. n. 7513/18).
Tale inquadramento è del resto del tutto coerente con quanto sopra chiarito in ordine al fatto che il danno alla salute è già un danno dinamico–relazionale quanto alle conseguenze comuni a tutte le persone che vengano a subire una data percentuale di invalidità, percentuale che dunque di per sé sola ne dimostra la produzione ed esprime anche quei pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla lesione prodottasi.
Di contro è onere del danneggiato allegare e provare le peculiari circostanze del caso concreto che rendano il pregiudizio concretamente subito non ordinario e, anzi, produttivo di conseguenze maggiori e più gravi rispetto ai casi consimili.
Simili elementi non risultano né analiticamente dedotti né comunque dimostrati nel caso in esame e da tanto consegue l'insussistenza dei presupposti per accordare tale ulteriore importo.
Applicando i criteri e le tabelle sopra indicati, tenuto conto delle sopra richiamate risultanze della
C.T.U. con riguardo al danno biologico permanente e temporaneo, nonché avuto riguardo all'età della danneggiata (57 anni) al momento della cessazione dell'invalidità temporanea con consolidamento dei postumi (cfr., Cass., sent. n. 3121/17), può riconoscersi a titolo risarcitorio il complessivo importo di € 69.346,06, importo già liquidato all'attualità trattandosi di debito di valore e dunque già comprensivo della rivalutazione alla data della pubblicazione della sentenza.
Dall'importo così determinato deve tuttavia detrarsi l'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall' per l'infortunio in itinere, avuto in particolare riguardo al valore capitale CP_6 della rendita erogata come attestato dall' nella missiva e nel prospetto allegato prodotti da CP_6 parte attrice (ossia l'importo di € 21.985,07 attestato dall'ente in data 10.3.2023 con specifico
9 riferimento al danno biologico). Ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale rendita soddisfa la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria (cfr., Cass., sent. n. 2550/19, Cass., SS.UU., sent. n. 12566/18), seppur, evidentemente, nei limiti dell'importo effettivamente riferibile alla medesima tipologia di danno patrimoniale o, come nella specie, non patrimoniale (cfr., Cass., ord. n. 11657/22).
In concreto, liquidato come sopra il danno risarcibile all'attualità, deve sottrarsi dallo stesso il valore capitale della rendita pagata dall'assicuratore sociale espresso a sua volta in moneta attuale per operare un raffronto tra entità monetarie eterogenee, ossia, nel caso di specie l'importo di € 22.622,64
(cfr., con riguardo alla necessità di attualizzazione anche di tale importo, Cass., sent. n. 7513/18).
L'importo del risarcimento in tal modo determinato in € 46.723,42 dovrà essere altresì maggiorato, a fronte della domanda dell'attrice, degli interessi cc.dd. compensativi, calcolati al saggio legale su tale importo prima devalutato al momento dell'evento dannoso e quindi via via rivalutato anno dopo anno.
Infine dalla pubblicazione della sentenza, stante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria in obbligazione di valuta (cfr., Cass., sent. n. 24896/05), matureranno gli ulteriori interessi al saggio legale sino al pagamento.
11. Dalle argomentazioni che precedono consegue l'accoglimento della domanda di condanna
CO formulata ex art. 2051 c.c. da parte attrice nei confronti della convenuta.
12. Quanto alla posizione dell'impresa individuale terza chiamata giova premettere che l'attrice, nelle precisazioni delle conclusioni depositate in data 15.10.2024, ha chiesto la condanna di tale impresa solo in via subordinata, domanda il cui esame risulta assorbito dall'accoglimento della domanda di
CO condanna della sola svolta in via principale.
CO Deve peraltro evidenziarsi che la domanda svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata non risulta univocamente riconducibile alla chiamata del terzo quale unico responsabile
CO dell'evento dannoso, ove si consideri che la ha chiesto la condanna del terzo medesimo a manlevarla e tenerla indenne di quanto eventualmente tenuta a corrispondere a parte attrice.
Non può quindi univocamente ritenersi che nella specie sia intervenuta un'automatica estensione della domanda svolta da parte attrice anche nei confronti della terza chiamata.
CO Venendo quindi ad esaminare la domanda svolta dalla nei confronti della terza chiamata deve rilevarsi che, in disparte ogni approfondimento in punto di qualificazione di tale domanda, dalla documentazione in atti emerge con chiarezza che il contratto concluso tra le parti ha avuto ad oggetto
10 solo l'attività di sgombero della neve previa apposita richiesta di intervento, assumendo l'impresa, sempre nell'ambito di tale attività, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti, le cautele e le segnalazioni per garantire la vita e l'incolumità anche dei terzi, nonché di utilizzare, per quanto qui può rilevare, materiale antigelo con caratteristiche atte ad assicurare una efficace azione antiscivolo tale da assicurare la regolare viabilità ed il regolare transito dei pedoni.
Ebbene sulla base di tale contratto non può ritenersi che l'impresa individuale terza chiamata abbia assunto in via generalizzata l'obbligo di garantire la transitabilità del piazzale in condizioni di sicurezza in relazione a qualunque fenomeno atmosferico avverso ed idoneo ad incidere su tale transitabilità: non è dunque ipotizzabile che tale impresa dovesse astrattamente intervenire sul bene in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo allo scopo di impedire che lo stesso risultasse dannoso per i terzi.
Così delineate le obbligazioni gravanti sulla terza chiamata deve evidenziarsi che dall'istruttoria svolta non è emerso che il giorno dell'evento fosse in corso una precipitazione nevosa ovvero che fosse comunque presente della neve nel punto in cui è avvenuta la caduta a causa di precedenti precipitazioni nevose (si vedano sul punto anzi le dichiarazioni rese dalla teste escussa, la quale ha escluso la presenza di neve).
CO Del pari non è emerso che la convenuta gravata del relativo onere probatorio, abbia richiesto l'intervento della terza chiamata prima dell'evento.
L'unico elemento valorizzabile sul punto è costituito dalle copie dei buoni di lavoro predisposti dalla
CO terza chiamata, datati 9.2.2015 e prodotti dalla tuttavia da tali documenti – inviabili peraltro entro due giorni stando al contratto in atti – non può inferirsi con la necessaria univocità né l'ora di
CO esecuzione degli interventi (non indicata) né il momento in cui la ha formulato la relativa richiesta di intervento (momenti che in ipotesi ben potrebbero essere anche entrambi successivi alla caduta verificatasi nelle prime ore del mattino, con ciò escludendosi in radice la possibilità di ritenere tale caduta riconducibile alla non corretta esecuzione dell'attività di sgombero neve).
In altri termini, avuto riguardo all'oggetto del servizio affidato ed alle condizioni di prestazione dello
CO stesso, non può ritenersi assolto da parte della l'onere di allegare e provare il momento in cui ha richiesto l'ultimo intervento precedente la caduta per cui è causa, richiesta cui avrebbe in ipotesi fatto seguito o un mancato intervento da parte della terza chiamata o una cattiva esecuzione dell'intervento tale da non impedire la formazione del ghiaccio.
11 Non può che concludersi, dunque, per l'insussistenza dei presupposti per radicare qualsivoglia responsabilità nella determinazione dell'evento in capo all'impresa chiamata.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico della parte convenuta, anche con riguardo alla posizione dell'impresa individuale terza chiamata;
tali spese sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 26.001,00/€ 52.000,00), con distrazione, per quanto concerne la parte attrice, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Analogamente a carico della parte convenuta deve essere posto il compenso già liquidato al C.T.U. con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 1481 del 2018, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- ACCOGLIE la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_2 [...]
e, per l'effetto, condanna l' COroparte_5 [...] al pagamento in favore di della somma di € COroparte_5 Parte_2
46.723,42, oltre interessi al saggio legale sulla somma devalutata all'epoca dell'evento e via via rivalutata anno per anno sino alla pubblicazione della sentenza, nonché oltre interessi al saggio legale sull'importo così determinato dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- CONDANNA l' al pagamento in COroparte_5
favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00 ed € 545,00 Parte_1
per spese, oltre spese generali, I.V.A. e cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- CONDANNA l' al pagamento in COroparte_5
favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre spese COroparte_3
generali, I.V.A. e cassa come per legge;
- PONE definitivamente a carico dell' COroparte_5
il compenso liquidato al C.T.U. con separato decreto.
Così deciso il 17.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
12