Sentenza 13 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2004, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Cantarmi, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura dell'Istituto;
- ricorrente -
contro
GABBIANO S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Diva Possiedi, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Tonucci e Riccardo Troiano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde 7, come da procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 3S/00 della Corte di Appello di Perugia del 16.11.2000/1.12.2000 nella causa iscritta al n. 59 del R.G. anno 2000.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.10.2003 dal Cons. Dott. DE RENZIS Alessandro;
udito l'Avv. Riccardo Troiano per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n, 1380 del 17.11.1999 il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Terni respingeva le opposizioni proposte dalla Gabbiano S.r.l. contro il decreto n. 171 del 7.3.1997, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore dell'INPS della complessiva somma di L. 202.212.262 per contributi evasi per il periodo
1.5.1991/31.5.1995, nonché contro il decreto n. 172 del 7.3.1997, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore dello stesso Istituto della complessiva somma di L. 25.371.891 per contributi evasi per il periodo 1.3.1993/31.8.1995.
Tale decisione, impugnata dalla Gabbiano S.r.l., veniva totalmente riformata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 38 del 2000 con revoca degli opposti decreti ingiuntivi e con compensazione delle spese del doppio condanna dell'appellante alle spese del grado. Il giudice di appello osservava che nel caso di specie la società appellante era tenuta soltanto al rispetto dei minimi di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 389 del 1989, non essendo soggetta, trattandosi di cooperativa di produzione e lavoro, all'applicazione del contratto collettivo invocato dall'INPS, tanto più che tale contratto riguardava presumibilmente i soli lavoratori dipendenti.
L'INPS ricorre per Cassazione con unico motivo.
La S.r.l. Gabbiano in liquidazione resiste con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 1, comma primo, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389 del 1989, nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.).
In virtù di tale disposizione i contributi previdenziali dovrebbero essere calcolati sulla retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, anche da parte dei datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla contrattazione. La retribuzione parametro dovrebbe quindi comprendere tutti i contenuti economici contrattuali, poiché dovrebbe essere determinata in relazione all'ampio concetto di "imponibile contributivo" previsto dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969. Ciò posto, l'INPS osserva che la ratio di tale norma è di garantire parità di condizioni assicurative ai lavoratori e parità contributiva per le imprese secondo parametri predeterminati dal legislatore;
aggiunge che il contratto collettivo nazionale di lavoro, assunto come parametro retribuivo, maggiormente consente, proprio per la sua applicazione all'intero territorio nazionale, il raggiungimento di dette finalità, e ciò sia in relazione alla tutela assicurativa del lavoratore sia in relazione all'equilibrio finanziario delle gestioni assicurative.
L'ente previdenziale censura in conclusione l'impugnata sentenza, per non essersi attenutagli esposti principi, peraltro fatti propri da numerosi decisioni del giudice di legittimità.
Da parte sua la controricorrente, nel contestare le avverse argomentazioni e deduzioni, rileva che essa cooperativa di produzione e lavoro con delibera del 28.8.1991 decise di derogare, con riferimento ai soli soci lavoratori (e non agli eventuali lavoratori dipendenti), all'applicazione del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile abbigliamento dal 1^.5.1991, stabilendo a decorrere da tale data una retribuzione oraria di L. 6300 con conguaglio positivo o negativo a fine anno secondo l'andamento aziendale, superiore in ogni caso ai minimi di legge.
2. La questione così posta è stata oggetto di due opposti orientamenti giurisprudenziali e tale contrasto è stato recentemente composto dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 11199 del 29 luglio 2002). Secondo il primo orientamento giurisprudenziale gli emolumenti eccedenti il minimo retribuivo costituzionale, commisurato, in conformità all'art. 36 Cost., alla retribuzione minima prevista dai contratti collettivi non applicati in concreto nel singolo rapporto di lavoro, non sono assoggettati a contribuzione. In sostanza secondo tale orientamento l'art. 1 - 1^ comma - in esame avrebbe portata meramente interpretativa, nel senso che avrebbe confermato l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, secondo cui all'espressione contenuta in tale articolo,
tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro", quale retribuzione imponibile ai fini contributivi, va attribuito il significato di "tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro", quanto meno con riferimento alla retribuzione stabilità dalla contrattazione collettiva nel citato art. 1, nei limiti, peraltro, della sua applicabilità in concreto sotto il profilo dell'art. 36 Cost. (Cass. sentenza n. 8620 del 12 agosto 1999, Cass. sentenza n. 5002 del 22 maggio 1999; Cass. sentenza n. 1898 del 4 marzo 1997). Secondo l'opposto orientamento invece sono soggetti a contribuzione previdenziale anche gli elementi retributivi eccedenti il minimo costituzionale (Cass. sentenza n. 6024 del 10 maggio 2000, Cass. sentenza n. 1767 del 17 febbraio 2000; Cass. sentenza n. 12122 del 28 ottobre 1999). Un primo argomento di questo secondo orientamento è nel senso che la prescrizione contenuta nell'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, con portata innovativa, ha aggiunto al previgente principio, secondo cui l'imponibile si determina sul dovuto e non sul quanto, di fatto, erogato, il nuovo ed ulteriore criterio del minimale contributivo, quello cioè determinato dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Non è ravvisabile sotto tale profilo una stretta correlazione tra retribuzione dovuta nell'ambito del rapporto di lavoro e retribuzione imponibile ai fini contributivi, dato che l'obbligatorietà del minimo contributivo non è condizionata all'applicazione dei contratti collettivi, a differenza di quanto enunciato in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali dall'art. 6 - 9^ comma - dello stesso D. L. n. 338 del 1989, che prevede quel beneficio solo quando sono corrisposte le retribuzioni determinate dai contratti collettivi.
Un argomento ulteriore è nel senso che le due categorie giuridiche di "retribuzione imponibile" e "minimale retribuivo ai fini contributivi" hanno finalità diverse, riguardando le disposizioni relative alla prima categoria (art. 6 D. Lgs. n. 314 del 1997)alla distinzione fra erogazioni che devono essere computate ai fini contributivi ed erogazioni che devono essere escluse secondo la prevista elencazione tassativa, mentre l'art. 1 D.L. n. 338 del 1989 fissa un imponibile da sottoporre a contribuzione anche se la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore. Da questa differenza risulta quindi evidente la scelta legislativa di considerare la fonte collettiva più rappresentativa come parametro più idoneo ad adempiere la funzione di tutela assicurativa e a garantire l'equilibrio finanziario della gestione previdenziale. Le Sezioni Unite hanno ritenuto di seguire il secondo indirizzo, siccome più aderente al testo legislativo.
3. Tale soluzione, che poggia su convincenti argomentazioni e su una approfondita disamina del quadro legislativo, può essere condivisa proprio in considerazione della scelta legislativa di considerare la fonte collettiva più rappresentativa sul piano nazionale la più idonea a garantire la tutela assicurativa del lavoratore e l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali. Ciò puntualizzato, venendo ad esaminare il merito del mezzo del gravame, si deve rilevare che il giudice di appello non ha fatto corretta applicazione, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, dell'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989. Si tratta di disposizione che, per la sua generalità, non può non riguardare anche le società cooperative, le quali, ai fini previdenziali sono da considerarsi datrici di lavoro rispetto ai soci adibiti a lavori assunti dalle medesime cooperative (in questo senso da ultimo Cass. sentenza n. 6157 del 2 maggio 2001). Nè l'assenza di una contrattazione collettiva tra organismi rappresentativi delle cooperative ed organizzazioni rappresentative dei soci lavoratori, può far ritenere non applicabile la disposizione di cui all'art. 1 del D.L. n. 338/1989, giacché la disciplina collettiva richiamata dalla stessa disposizione concerne le organizzazioni sindacali più rappresentative per categorie di lavoratori e corrispondentemente dei datori di lavoro (sull'irrilevanza della non adesione dei datori di lavoro alle organizzazioni sindacali stipulanti si è espressa Cass. sentenza n. 16246 del 18 novembre 2002). Neppure la circostanza, richiamata nell'impugnata decisione ed evidenziata dalla società con riguardo alla delibera dalla stessa adottata in data 20.8.1991, con la quale si derogava - per i soci lavoratori - all'applicazione del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese artigiane del settore tessile ed abbigliamento stabilendosi una retribuzione oraria di L. 6300 con conguaglio positivo o negativo a fine anno secondo l'andamento aziendale, è tale da vanificare l'obbligo contributivo come in precedenza precisato in relazione all'art 1 del D.L. n. 338 del 1989. Sulla linea di tendenza di equiparazione, ai fini previdenziali, delle cooperative di lavoro alla generalità dei datori di lavoro si pone l'art. 24 della legge n. 196 del 1997, che ha equiparato - ai fini dell'intervento del
Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto costituito presso l'INPS - l'insolvenza delle cooperative a quelle dei datori di lavoro subordinato;
ha stabilito che i lavoratori soci di cooperativa di lavoro sono soggetti all'assicurazione per la disoccupazione involontaria e ha esteso agli stessi soci le disposizioni in materia di indennità di mobilità. Improntato alla stessa linea è la normativa in tema di infortuni sul lavoro (l'art. 9 del tu. n. 1124 del 1965 afferma che "sono considerati datori di lavoro le società cooperative, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori").
A diverse conclusioni non può indurre l'art. 6 - 7^ comma - del D.Lgs. n. 314 del 1997, il quale, anzi, nello stabilire che per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo, conferma, con tale rinvio, la validità, anche per la contribuzione dovuta per i soci lavoratori delle cooperative, della disciplina generale sulla contribuzione dovuta per la generalità dei redditi da lavoro dipendente (sulla assimilazione dei soci ai lavoratori subordinati da ultimo Cass. sentenza n. 7668 del 25 maggio 2002). Va infine ricordato che lungo la linea indicata si colloca la disciplina recentemente intervenuta con riferimento alla posizione del socio lavoratore di cooperativa, ed in particolare quella contenuta nella legge n. 142 del 3 aprile 2001, il cui art. 4 delega il Governo ad emanare decreto legislativo per equiparare la contribuzione previdenziale ed assistenziale di tale socio a quella dei lavoratori dipendenti.
4. In conclusione il ricorso deve essere accolto, per l'effetto la sentenza impugnata va cassata e rinviata, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze, che si atterrà al principio in precedenza evidenziato con riguardo alla necessità che per i soci lavoratori di cooperativa la base retributiva imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. minimale contributivo) secondo il riferimento fatto a tali contratti dall'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2004