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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/10/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
FR FI Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
TO HI EL Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello N.R.G. 128/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del
22.10.2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall' dell'Avv. Claudia Di Carmine ed elett.te Parte_1 dom.to in Pescara alla via Catania n.12 presso e nello studio giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello;
appellante contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi dall' Avv. D'ANGELO Mario D'Angelo giusta mandato in calce a comparsa di costituzione, el. dom.ti presso lo studio in Pescara alla Via Palermo n. 136;
appellati nonché contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex Controparte_5 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (presso i cui uffici del Complesso
Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia);
appellata nonché nei confronti di
Controparte_6
appellato contumace avverso la sentenza n. 1699/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 19.12.2023 e notificata il giorno 5.1.2024 avente ad oggetto: azione possessoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila, in riforma della sentenza n.1699/2023 del
Tribunale di Pescara:
In via principale e nel merito accogliere il proposto Appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.1699/2023 del Tribunale di Pescara,
- dichiarare nulla e di nessun effetto la sentenza n.1669/2023 del Tribunale di Pescara per erronea individuazione dell'effettivo proprietario dell'area su cui e' stato edificato il muretto;
-dichiarare nulla e di nessun effetto la sentenza sopra citata giacche' la domanda degli odierni appellati è da ritenersi improcedibile per il decorso dei termini;
-dichiarare nulla e di nessun effetto la sentenza nel punto relativo alla condanna alle spese del giudizio laddove manca completamente l'accertamento sulla responsabilità della mancata citazione del contraddittorio, responsabilità attribuita de plano al pur se la Parte_1 condanna degli odierni appellati alle spese del giudizio di appello avrebbero dovuto indirizzare il Giudicante in senso opposto.
Con vittoria di spese del giudizio.”
Per parte appellata : Controparte_5
conclusioni non precisate nel termine assegnato.
Per parti appellate , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_4
“che la On.le Corte d'Appello de L'Aquila voglia: dichiarare l'inammissibilità dell'appello e comunque rigettare l'appello stesso perché infondato in fatto e in diritto, e confermare la sentenza impugnata;
- accogliere comunque, anche ai fini delle spese, la domanda possessoria proposta dai ricorrenti. - Condannare l'appellante al risarcimento del danno, in via equitativa, ex art. 96 cpc. - Con il favore delle spese di lite. “
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
“
PQM
:
pag. 2/11 Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
nei confronti di , dell' e del
[...] Parte_1 Controparte_5 Controparte_6
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti "pro tempore", ogni ulteriore istanza,
[...] difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al ripristino dello status quo Parte_1 ante mediante la rimozione del muro, il ripristino del ciglio erboso e del manto asfaltato occupati con tale costruzione;
b) condanna il al pagamento, in favore degli attori, delle spese del giudizio di primo Parte_1 grado, liquidate nella misura di euro 7.254,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
c) condanna, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate nella misura di euro 5.810,00 per compensi in favore degli attori, oltre accessori come per legge, e di euro 2.095,00 per compensi in favore dell' del Demanio, oltre CP_5 accessori come per legge;
d) nulla per le spese tra il ed il rimasto contumace.” Parte_1 CP_6
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, , , Controparte_1 Controparte_2
e convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, Controparte_3 Controparte_4
, l' e il , in persona dei Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 rispettivi legali rappresentanti "pro tempore", a seguito della pronuncia della Corte d'Appello di L'Aquila che, con sentenza n. 139/22, emessa a definizione del giudizio n. 516/18, aveva accolto l'appello proposto dal ed annullato la sentenza di primo grado n. 1232/17 Parte_1 per difetto di integrità del contraddittorio, rimettendo la causa davanti al Tribunale di Pescara anche per la regolamentazione delle spese di primo grado.
Con la sentenza dichiarata nulla il Tribunale aveva accolto la domanda avanzata dagli attori, proprietari condomini degli immobili siti nel condominio di via Della Bonifica 48/1, i quali avevano denunciato che nel mese di luglio 2012 il aveva realizzato un muretto di Parte_1 recinzione con relativo cancello sulla sua proprietà, occupando la carreggiata della strada privata che da via Della Bonifica porta ai fabbricati dei civici 48/1-2-3-4, così restringendola sia in larghezza che in lunghezza.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale aveva qualificato l'azione come possessoria diretta alla reintegrazione nel possesso della porzione di stradina sulla quale era esercitato il passaggio pedonale, prima costituita da un ciglio erboso poi occupato dalle opere suddette;
quindi, accolta la domanda, aveva condannato il al ripristino della situazione quo ante con Parte_1
l'abbattimento del muro ed il ripristino del ciglio erboso e del manto asfaltati occupati con tale costruzione. Il resistente era stato, altresì, condannato al pagamento delle spese di lite.
La Corte d'Appello, con la citata pronuncia, aveva accertato che il muro in questione era posizionato sulla p.lla 1227 di proprietà del e non del per cui - Parte_2 Parte_1
pag. 3/11 dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio - aveva rimesso da causa davanti al Tribunale di Pescara.
Riassunto il giudizio, gli attori concludevano per la conferma della sentenza di primo grado e dell'ordinanza collegiale con cui, in sede di reclamo, era stato accolto il ricorso possessorio, con condanna del convenuto al pagamento delle spese del primo grado.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva l'improcedibilità della domanda in quanto dopo Parte_1 essere state cumulate sin dall'inizio l'azione di manutenzione e quella di spoglio, il giudice della prima fase cautelare aveva qualificato l'azione come di manutenzione mentre sia nel provvedimento di reclamo che nella sentenza dichiarata nulla era stata disposta la reintegrazione, istanza nella quale gli attori continuavano ad insistere;
il convenuto sollevava un ulteriore profilo di improcedibilità, dovuto al fatto che gli istanti avevano chiesto in questa sede la conferma della sentenza di condanna e dei provvedimenti cautelari emessi nei confronti del medesimo e, dunque, di atti espressamente dichiarati nulli dalla Parte_1
Corte territoriale.
Il sosteneva, ancora, che la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio si Parte_1 era automaticamente riversata su tutte le fasi del giudizio di primo grado, tra loro strettamente connesse e giuridicamente interdipendenti e, dunque, anche sulla fase possessoria e su quella di reclamo, ai sensi dell'art. 159 cpc.
Pertanto, con la riassunzione gli attori avevano riassunto anche la fase possessoria (essendo nulla quella già esperita), con conseguente improcedibilità della domanda perché proposta oltre un anno dal lamentato spoglio.
In ogni caso, il eccepiva che tutti i proprietari della p.lla su cui insisteva il muro che Parte_1 avrebbe determinato lo spoglio avrebbero dovuto partecipare alla fase possessoria e al successivo reclamo.
Concludeva, pertanto, per l'improcedibilità dell'istanza di riassunzione e, comunque, della domanda e, nel merito, per il rigetto della stessa, con vittoria di spese delle fasi cautelari e di quella di merito, oltre che del presente giudizio.
Si costituiva anche l' , proprietaria della p.lla su cui insiste il muro oggetto Controparte_5 di causa, che concludeva per l'accoglimento della domanda proposta dagli originari ricorrenti, con condanna di , quale autore materiale, alla rimozione delle opere Parte_1 abusivamente realizzate, ripristinando la situazione quo ante. Con vittoria di spese.
Il non si costituiva, nonostante la ritualità delle notifiche, e Controparte_6 all'udienza del 16 febbraio 2023 veniva dichiarato contumace.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, individuato quale proprietario della particella n. 1277 il
, rigettate tutte le altre eccezioni di parte convenuta, condannava il Controparte_7
al ripristino dello status quo ante mediante la rimozione del muro, il ripristino del Parte_1 ciglio erboso e del manto asfaltato occupati con tale costruzione e lo condannava al pagamento delle spese di lite.
pag. 4/11 La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto l'integrale riforma) Parte_1 per cinque motivi che si vanno, di seguito, ad esaminare.
I condòmini , , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 costituitisi, hanno chiesto il rigetto del gravame perché inammissibile, nonché infondato.
L' , costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame e per l'effetto la condanna Controparte_5 del alla rimozione delle opere da lui abusivamente realizzate. Parte_1
Con ordinanza del 22.10.2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: ERRORE NELLA INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIETARIO DELLA
PARTICELLA 1227 OGGETTO DI CAUSA. MANCATA VALUAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI
IN ATTI. NULLITA' DELLA SENTENZA.
Con primo motivo di gravame parte appellante contesta la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha individuato quale proprietario della particella n. 1277 il Demanio dello Stato.
Asserisce il che il giudice di prime cure non avrebbe valutato che nella Nota n. Parte_1
9356 del 9.12.2020 del si precisa che a seguito di un atto Controparte_8 espropriativo del 1960 vi sarebbe stato un errore nel frazionamento catastale e nei rilievi topografici, con invito alla Amministrazione a regolarizzare il tutto senza aggravio sul
. Parte_1
Chiede, pertanto, il di accertare con CTU tale adeguamento e asserisce che la Parte_1 striscia di terreno su cui insiste la particella n.1227 sarebbe di sua assoluta proprietà.
La doglianza è infondata.
Sul punto basta rilevare che il Tribunale di Pescara con sentenza n. 638/20, non appellata e dunque passata in giudicato, ha definitivamente respinto una azione petitoria promossa dal
, dalle sorelle e dal cognato dichiarando che costoro non erano Parte_1 Per_1 proprietari della particella di cui si discute e che la proprietà della stessa era del Parte_2
.
[...]
Anche la sentenza di questa Corte che aveva dichiarato nulla la prima sentenza del merito possessorio aveva ritenuto che fosse stata "definitivamente acquisita la prova che la particella in questione (1227) sia di proprietà del e non del ". Parte_2 Parte_1
Che, poi, effettivo proprietario fosse l'Agenzia del Demanio in luogo del Parte_2 non toglie che, in ogni caso, tale non era e non è l'appellante, il quale continua a vagheggiare una inesistente proprietà sulla particella n.1227 invocando Nota del 9.12.2020, n.9356, del in cui si precisa che a seguito di un atto espropriativo del 1960 vi è Controparte_8 stato un errore nel frazionamento catastale e nei rilievi topografici, con invito alla
Amministrazione a regolarizzare il tutto senza aggravio sul . Parte_1
Cosa possa valere detta nota non è minimamente allegato e non è dato comprendere.
pag. 5/11 La gravata sentenza del Tribunale di Pescara, al riguardo e senza in ciò essere contestata, aveva ben spiegato che “ Sotto altro profilo, si osserva che gli attori hanno integrato il contraddittorio nei confronti del su indicazione della Corte d'Appello Controparte_6 che, nella richiamata pronuncia, ha fatto riferimento alla sentenza del Tribunale di Pescara
n.638/20 (sopravvenuta nelle more), con cui era stata respinta l'azione petitoria promossa dal
, dalle sorelle e dal cognato, volta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza di Parte_1 una servitù di passaggio a vantaggio dei ricorrenti in possessorio e a carico della p.lla 1227. Ciò sul presupposto che il medesimo non fosse proprietario della p.lla a tutela della Parte_1 quale aveva agito in negatoria servitutis, risultata di proprietà del . Parte_2
Si legge, conclusivamente, nella sentenza della Corte d'Appello, che è stata "definitivamente acquisita la prova che la particella in questione (1227) sia di proprietà del Parte_2
e non del ". Parte_1
Tuttavia, essendo il unicamente gestore del patrimonio demaniale, il contraddittorio CP_6
è stato correttamente e diligentemente integrato dagli attori anche nei confronti dell'
[...]
, effettiva proprietaria della p.lla in contestazione;
ciò per evitare che la presente CP_5 controversia proseguisse in mancanza di un litisconsorte necessario.
L'Agenzia del Demanio, costituitasi in giudizio, ha confermato che la p.lla 1227 appartiene al demanio dello Stato e, nello specifico, al demanio pubblico dello Stato ramo bonifica la cui gestione è in capo al , ed ha aderito - come sopra evidenziato - alla Parte_2 domanda degli attori, chiedendo la condanna del alla rimozione delle opere Parte_1 abusivamente realizzate, ripristinando lo status quo ante.”
E' stato, quindi, dimostrato che l'area individuata dalla 1227 fg.32 C.T. del Controparte_9 appartiene al pubblico dello Stato- ramo bonifica, la cui gestione è in capo al CP_5
, in particolare perché, come spiegato dall'appellata amministrazione Parte_2 pubblica, le aree individuate dalle p.lle 1227 e 1224 fg.32 C.T. del , sono Controparte_9 state acquisite in proprietà del Pubblico con Decreto della Prefettura di Pescara CP_5
n.6250 del 24.10.1969.
Quel che conta, in ogni caso, è che non è proprietario di nulla. Parte_1
Questa Corte con la sentenza n.139/22 ha dichiarato la nullità della precedente sentenza di primo grado, la n.1232/2017, del Tribunale di Pescara, in quanto rilevava il difetto di integrazione del contraddittorio, salvo indicare in modo impreciso la proprietà in capo al
, che ne è il gestore, mentre la proprietà risulta dell'agenzia del Controparte_8
, comunque avendo escluso la proprietà in capo al . CP_5 Parte_1
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEA VALUTAZIONE DELLA ECCEZIONE DI
IMPROCEDIBILITA'. OMESSA MOTIVAZIONE. NULLITA' DELLA SENTENZA
Con secondo motivo di gravame la parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha affermato che l'azione è stata correttamente qualificata come “reintegra nello spoglio” per cui non ricorreva alcuna ipotesi di improcedibilità.
pag. 6/11 Assume parte appellante che nella fase cautelare il Giudice dell'interdetto possessorio aveva qualificato l'azione degli odierni appellati come azione di manutenzione ed il Giudice della prima fase di merito, invece, aveva pronunciato come se la domanda fosse di spoglio, generando una mutatio libelli con relativo difetto di difesa, per cui, testualmente, “ tale mutatio libelli incidendo sul diritto di cui prima deve essere dichiarata inammissibile” poiché, nel rigettare l'eccezione di improcedibilità, facendo un semplice riferimento ad un a sentenza dichiarata nulla ed in cui in ogni caso e' documentalmente avvenuta una inammissibile
“mutatio libelli”, manca totalmente una valutazione giuridica che abbia portato e determinato il Giudice al rigetto della eccezione.”
Il punto è stato correttamente affrontato e argomentato nella sentenza di primo grado, laddove laddove il Tribunale ha dapprima premesso che “Ed invero, si osserva, in primo luogo, che il Tribunale, con la sentenza dichiarata nulla, ha correttamente qualificato la domanda come azione di reintegra nello spoglio, per cui non ricorre alcuna ipotesi di "improcedibilità”, quindi ha specificato che “il presente giudizio costituisce la prosecuzione, a seguito di riassunzione, della causa del merito possessorio, seguita alle fasi sommarie, per cui prive di fondamento devono ritenersi le argomentazioni relative al decorso dei termini utili per esperire un'azione possessoria. Nè può invocarsi la nullità anche della distinta fase sommaria in quanto il litisconsorte pretermesso, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda dei ricorrenti, così evidentemente ritenendo di non essere stato leso nel diritto di difesa”.
L'appello sul punto è pertanto desolatamente infondato, non contenendo, peraltro, alcuna allegazione sul perché si dovesse qualificare il ricorso cautelare volto alla manutenzione del possesso piuttosto che alla reintegra e sulle ragioni della sua pretesa improcedibilità, né vi sono censure alla motivazione del primo giudice in base alla quale “Quanto al merito, il
Tribunale condivide la valutazione del materiale probatorio già effettuata dal Tribunale, sia in sede di reclamo che nella fase di merito, ritenendo raggiunta la prova dell'esistenza dello spoglio (il , peraltro, non ha contestato la realizzazione del muro). La domanda, in Parte_1 definitiva, deve essere accolta, con condanna del convenuto al ripristino dello status quo ante mediante l'abbattimento del muro, il ripristino del ciglio erboso e del manto asfaltato occupati con tale costruzione.”
Il tutto nella incontestata premessa per la quale “ Con la sentenza dichiarata nulla il Tribunale aveva accolto la domanda avanzata dagli attori, proprietari condomini degli immobili siti nel condominio di via Della Bonifica 48/1, i quali avevano denunciato che nel mese di luglio 2012 il aveva realizzato un muretto di recinzione con relativo cancello sulla sua proprietà, Parte_1 occupando la carreggiata della strada privata che da via Della Bonifica porta ai fabbricati dei civici 48/1-2-3-4, così restringendola sia in larghezza che in lunghezza.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale aveva (e ciò non costituisce di certo mutatio libelli) qualificato l'azione come possessoria diretta alla reintegrazione nel possesso della porzione di stradina sulla quale era esercitato il passaggio pedonale, prima costituita da un ciglio erboso poi occupato dalle opere suddette;
quindi, accolta la domanda, aveva condannato il al ripristino della situazione quo ante con l'abbattimento del muro ed il ripristino Parte_1
pag. 7/11 del ciglio erboso e del manto asfaltati occupati con tale costruzione. Il resistente era stato, altresì, condannato al pagamento delle spese di lite.”
TERZO MOTIVO DI APPELLO: ERRATA VALUTAZIONE DELLA ECCEZIONE DI NULLITA' DELL'
INTERO PROCEDIMENTO PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO ED
IMPROCEDIBILITA'. NULLITA' DELLA SENTENZA. CARENZA DI MOTIVAZIONE.
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice non avrebbe considerato che la riassunzione non genera automaticamente il ripristino del termine ad agire, sia in via di manutenzione che di spoglio”.
Tanto col sostenere che il primo Giudice ha ritenuto “che il presente giudizio costituisce un unicum con la fase possessoria per cui devono ritenersi prive di fondamento le argomentazioni relative al decorso dei termini per esperire un'azione possessoria”, ma che in caso di dichiarata nullità di una sentenza per carenza di litisconsorzio, la riassunzione non genera automaticamente il ripristino del termine ad agire, sia in via di manutenzione che di spoglio.
Il Tribunale, per vero, ha dato una motivazione più ampia al riguardo, ossia la seguente.
“Il sosteneva, ancora, che la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio si Parte_1 era automaticamente riversata su tutte le fasi del giudizio di primo grado, tra loro strettamente connesse e giuridicamente interdipendenti e, dunque, anche sulla fase possessoria e su quella di reclamo, ai sensi dell'art. 159 cpc.
Pertanto, con la riassunzione gli attori avevano riassunto anche la fase possessoria (essendo nulla quella già esperita), con conseguente improcedibilità della domanda perché proposta oltre un anno dal lamentato spoglio …….. Quanto alla eccepita nullità dell'intero procedimento, compresa la fase sommaria, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari, si osserva innanzitutto che il presente giudizio costituisce la prosecuzione, a seguito di riassunzione, della causa del merito possessorio, seguita alle fasi sommarie, per cui prive di fondamento devono ritenersi le argomentazioni relative al decorso dei termini utili per esperire un'azione possessoria. Nè può invocarsi la nullità anche della distinta fase sommaria in quanto il litisconsorte pretermesso, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda dei ricorrenti, così evidentemente ritenendo di non essere stato leso nel diritto di difesa.”
Orbene, rilevato che non è spiegato in appello quale fosse il termine annuale per esperire utilmente l'azione possessoria, nel senso di azione cautelare, si ha che la fase sommaria, le cui risultanze sono state espressamente avallate in questa sede dal , unico litisconsorte CP_5 pretermesso, non era contraddistinta da alcuna nullità: nulla è stata dichiarata solo la sentenza di primo grado del merito possessorio, introdotto proprio da (con la conseguenza Parte_1 che la mancata integrazione del contraddittorio di poi ritenuta in appello era a lui imputabile) con istanza dell'8.4.2015 con la quale chiese al Tribulale di voler fissare davanti a se l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito del procedimento possessorio, giudizio il cui svolgimento è, però, solo eventuale ai sensi dell'art. 703, ultimo comma, cpc.
Di ciò per vero, aveva dato atto anche la precedente sentenza di questa Corte col ritenere che:” Ecco quindi che il fatto storico documentato dall'appellante mediante la produzione del pag. 8/11 documento nuovo in grado d'Appello risulta sostanzialmente comprovato dal rituale deposito effettuato dagli stessi appellati della sentenza emessa inter-partes; ne consegue che questa corte deve riscontrare come definitivamente acquisita la prova che la particella in questione
(1227) sia di proprietà del e non del . Controparte_8 Parte_1
Risulta pertanto evidente come la pronuncia di condanna del alla demolizione del Parte_1 muretto sia inutiliter data, in quanto il medesimo non ha la disponibilità e la titolarità giuridica per procedere in tal senso. È evidente quindi che, se l'azione possessoria è quindi correttamente indirizzata al come autore materiale dello spoglio o della molestia, Parte_1 deve prendersi a che il contraddittorio non è integro e che deve essere integrato il contraddittorio ai sensi dell'articolo 102 CPC anche nei confronti del soggetto proprietario
.” Controparte_8
La doglianza è perciò infondata quanto alla vagheggiata nullità della fase cautelare, in ogni caso dirimente apparendo l'adesione del alla richiesta degli odierni appellati. CP_5
QUARTO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEA VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA ATTRIBUZIONE DELLE
SPESE DELLA FASE CAUTELARE POSSESSORIA. NULLITA' DELLA SENTENZA.
Con quarto motivo di censura l'appellante contesta la condanna alle spese di lite.
La Corte d'Appello così statuiva “In ordine alle spese, in conseguenza dell'annullamento della sentenza impugnata, con adozione dei provvedimenti di cui all'art. 354 c.p.c., si stima di provvedere solo in ordine alle spese di appello, (cass. n. 6762 del 5 maggio 2003). Infatti, non ravvisandosi in atti allo stato l'esistenza di sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, non è possibile provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, con la conseguenza che la relativa decisione è rimessa al giudice nuovamente investito della causa. Le spese del solo grado d'appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del dm n. 55/2014 e succ. mod., secondo i valori medi dello scaglione di riferimento e tenuto conto del valore indeterminato medio, esclusa – per il grado d'appello – la fase istruttoria, non tenutasi.”
Il Giudice del procedimento riassunto, con la sentenza oggi gravata, ha opinato quanto segue.
“Quanto alle spese del giudizio di primo grado, si è già detto che la Corte d'Appello ha rimesso la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa, ritenendo di non poter provvedere a riguardo non ravvisandosi "sufficienti elementi per stabilire a quale delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice".
Ebbene, la menzionata pronuncia n. 638/20 che ha permesso di accertare l'irregolarità del litisconsorzio è stata emessa ben tre anni dopo la sentenza dichiarata nulla, all'esito di un giudizio petitorio promosso dallo stesso (e da altri presunti comproprietari), il Parte_1 quale si è sempre dichiarato proprietario dell'area su cui insiste il manufatto di cui è stata chiesta la rimozione.
Le irregolarità circa il difetto del contraddittorio non possono, dunque, attribuirsi ai ricorrenti per cui, per il principio della soccombenza, le spese riguardanti la fase del merito possessorio,
pag. 9/11 unica di cui in questa sede si discute, restano a carico del convenuto, nella misura già liquidata dal Tribunale di euro 7.254,00, oltre accessori come per legge.
In applicazione del medesimo principio, il è tenuto anche al pagamento delle spese Parte_1 relative al presente giudizio in favore sia degli attori che dell , liquidate Controparte_5 come da dispositivo.”
Col motivo di appello si adduce che tale motivazione non sia stata frutto di accertamento preciso e circonstanziato sulle responsabilità circa il mancato litisconsorzio e che se la stessa
Corte, pur ribadendo espressamente di non avere elementi tali da indicare a quale delle parti imputare il mancato litisconsorzio, ha ritenuto di dover condannare gli odierni appellati al pagamento delle spese del processo d'appello, sarebbe evidente che il loro comportamento processuale poteva non essere stato da vizi processuali .
Questo Collegio rileva che di evidente c'è solo la soccombenza del , sia nella fase Parte_1 cautelare, conclusasi col provvedimento emesso in sede di reclamo, sia nel merito, dato che egli ebbe ad introdurlo assumendo che il contradittorio andasse integrato nei confronti di ed , che assumeva in maniera del tutto infondata essere Parte_3 Parte_4 comproprietari del fondo servente insieme a lui stesso, non certo nei confronti dell' CP_5
e del , ritenuto, quest'ultimo, dalla Corte proprietario della
[...] Parte_2 particella in base a rilievo d'ufficio, senza alcuna indicazione al riguardo di , peraltro Parte_1 unico autore dello spoglio della servitù di passaggio e , come tale, unico soccombente nel merito.
Sul punto giova ricordare che le spese legali sono governate dal principio di soccombenza e dal principio di causalità nell'insorgere della lite e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento del diritto, per cui la parte obbligata a rimborsare le spese processuali è quella che, col comportamento tenuto, ha dato causa al processo stesso.
Con la sentenza appellata, sostitutiva della precedente sentenza di merito annullata, il tribunale ha, quindi, correttamente liquidato le spese in favore degli attori in possessoria riliquidando le spese del primo giudizio e, facendo applicazione del principio di soccombenza, ha giustamente disposto la condanna alle spese anche per la fase di riassunzione, in cui il
è risultato soccombente. Parte_1
L'appello sul punto è, pertanto, privo di pregio.
QUINTO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEA CONDANNA DEL AL RIPRISTINO DELLO Parte_1
STATUS QUO. NULLITA' DI TALE PARTE DI SENTENZA.
Contesta l'appellante che il giudice di prime cure non avrebbe considerato che nella sentenza di questa Corte sarebbe stato specificato che la condanna del al ripristino dello Parte_1 status quo “sia inuliter data” in quanto accertato che “il muretto non è nella disponibilità e la titolarità giuridica per procedere in tal senso”.
Specifica come la sentenza oggi impugnata ha dato per certa la proprietà dell'area ( part. 1227) su cui e' stato eretto il muretto in capo al Pubblico ed ha condannato esso CP_5
pag. 10/11 alla demolizione dello stesso non tenendo in alcun conto le indicazioni della Corte Parte_1 circa “l'inutile data”.
Questo collegio fa presente all'appellante che “inutiliter data” significa solo che per il Giudice della rimessione al primo grado ordinare demolizioni di sorta senza integrare il contraddittorio col soggetto proprietario dell'area sulla quale demolire avrebbe costituito decisione inutile, non che vi sia una vaneggiata “data inutile”.
La censura, quindi, si commenta da sola, tantopiù che è stata avanzata per sollecitare una CTU ai fini dell'accertamento e della individuazione della proprietà di tale particella , ossia la 1227, della quale è ormai certa la proprietà in capo al e la gestione da parte del , CP_5 CP_6 entrambi correttamente evocati in giudizio a seguito di rimessione ex art. 352 cpc dagli odierni appellati, ulteriormente rilevandosi come l' si sia associata in primo grado Controparte_5
e in appello alla domanda ripristinatoria proposta dagli originari ricorrenti e abbia chiesto di confermare la sentenza di primo grado e la ivi disposta condanna del alla Parte_1 rimozione delle opere da lui abusivamente realizzate.
L'appello deve essere pertanto respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di entrambe le parti appellate in base al compenso medio previsto dal D.M 147/22 e, quindi in € 9.991,00 ciascuna, alla luce del valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2)condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado come in parte motiva;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 29.10.2025.
Il Consigliere estensore
TO HI EL
Il Presidente
FR FI
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
FR FI Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
TO HI EL Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello N.R.G. 128/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del
22.10.2025, promossa da
, rappresentato e difeso dall' dell'Avv. Claudia Di Carmine ed elett.te Parte_1 dom.to in Pescara alla via Catania n.12 presso e nello studio giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello;
appellante contro
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi dall' Avv. D'ANGELO Mario D'Angelo giusta mandato in calce a comparsa di costituzione, el. dom.ti presso lo studio in Pescara alla Via Palermo n. 136;
appellati nonché contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex Controparte_5 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (presso i cui uffici del Complesso
Monumentale San Domenico, Via Buccio di Ranallo s.n.c., per legge domicilia);
appellata nonché nei confronti di
Controparte_6
appellato contumace avverso la sentenza n. 1699/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 19.12.2023 e notificata il giorno 5.1.2024 avente ad oggetto: azione possessoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello de L'Aquila, in riforma della sentenza n.1699/2023 del
Tribunale di Pescara:
In via principale e nel merito accogliere il proposto Appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n.1699/2023 del Tribunale di Pescara,
- dichiarare nulla e di nessun effetto la sentenza n.1669/2023 del Tribunale di Pescara per erronea individuazione dell'effettivo proprietario dell'area su cui e' stato edificato il muretto;
-dichiarare nulla e di nessun effetto la sentenza sopra citata giacche' la domanda degli odierni appellati è da ritenersi improcedibile per il decorso dei termini;
-dichiarare nulla e di nessun effetto la sentenza nel punto relativo alla condanna alle spese del giudizio laddove manca completamente l'accertamento sulla responsabilità della mancata citazione del contraddittorio, responsabilità attribuita de plano al pur se la Parte_1 condanna degli odierni appellati alle spese del giudizio di appello avrebbero dovuto indirizzare il Giudicante in senso opposto.
Con vittoria di spese del giudizio.”
Per parte appellata : Controparte_5
conclusioni non precisate nel termine assegnato.
Per parti appellate , , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_4
“che la On.le Corte d'Appello de L'Aquila voglia: dichiarare l'inammissibilità dell'appello e comunque rigettare l'appello stesso perché infondato in fatto e in diritto, e confermare la sentenza impugnata;
- accogliere comunque, anche ai fini delle spese, la domanda possessoria proposta dai ricorrenti. - Condannare l'appellante al risarcimento del danno, in via equitativa, ex art. 96 cpc. - Con il favore delle spese di lite. “
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
“
PQM
:
pag. 2/11 Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
nei confronti di , dell' e del
[...] Parte_1 Controparte_5 Controparte_6
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti "pro tempore", ogni ulteriore istanza,
[...] difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al ripristino dello status quo Parte_1 ante mediante la rimozione del muro, il ripristino del ciglio erboso e del manto asfaltato occupati con tale costruzione;
b) condanna il al pagamento, in favore degli attori, delle spese del giudizio di primo Parte_1 grado, liquidate nella misura di euro 7.254,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
c) condanna, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate nella misura di euro 5.810,00 per compensi in favore degli attori, oltre accessori come per legge, e di euro 2.095,00 per compensi in favore dell' del Demanio, oltre CP_5 accessori come per legge;
d) nulla per le spese tra il ed il rimasto contumace.” Parte_1 CP_6
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo Giudice.
“Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, , , Controparte_1 Controparte_2
e convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, Controparte_3 Controparte_4
, l' e il , in persona dei Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 rispettivi legali rappresentanti "pro tempore", a seguito della pronuncia della Corte d'Appello di L'Aquila che, con sentenza n. 139/22, emessa a definizione del giudizio n. 516/18, aveva accolto l'appello proposto dal ed annullato la sentenza di primo grado n. 1232/17 Parte_1 per difetto di integrità del contraddittorio, rimettendo la causa davanti al Tribunale di Pescara anche per la regolamentazione delle spese di primo grado.
Con la sentenza dichiarata nulla il Tribunale aveva accolto la domanda avanzata dagli attori, proprietari condomini degli immobili siti nel condominio di via Della Bonifica 48/1, i quali avevano denunciato che nel mese di luglio 2012 il aveva realizzato un muretto di Parte_1 recinzione con relativo cancello sulla sua proprietà, occupando la carreggiata della strada privata che da via Della Bonifica porta ai fabbricati dei civici 48/1-2-3-4, così restringendola sia in larghezza che in lunghezza.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale aveva qualificato l'azione come possessoria diretta alla reintegrazione nel possesso della porzione di stradina sulla quale era esercitato il passaggio pedonale, prima costituita da un ciglio erboso poi occupato dalle opere suddette;
quindi, accolta la domanda, aveva condannato il al ripristino della situazione quo ante con Parte_1
l'abbattimento del muro ed il ripristino del ciglio erboso e del manto asfaltati occupati con tale costruzione. Il resistente era stato, altresì, condannato al pagamento delle spese di lite.
La Corte d'Appello, con la citata pronuncia, aveva accertato che il muro in questione era posizionato sulla p.lla 1227 di proprietà del e non del per cui - Parte_2 Parte_1
pag. 3/11 dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio - aveva rimesso da causa davanti al Tribunale di Pescara.
Riassunto il giudizio, gli attori concludevano per la conferma della sentenza di primo grado e dell'ordinanza collegiale con cui, in sede di reclamo, era stato accolto il ricorso possessorio, con condanna del convenuto al pagamento delle spese del primo grado.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva l'improcedibilità della domanda in quanto dopo Parte_1 essere state cumulate sin dall'inizio l'azione di manutenzione e quella di spoglio, il giudice della prima fase cautelare aveva qualificato l'azione come di manutenzione mentre sia nel provvedimento di reclamo che nella sentenza dichiarata nulla era stata disposta la reintegrazione, istanza nella quale gli attori continuavano ad insistere;
il convenuto sollevava un ulteriore profilo di improcedibilità, dovuto al fatto che gli istanti avevano chiesto in questa sede la conferma della sentenza di condanna e dei provvedimenti cautelari emessi nei confronti del medesimo e, dunque, di atti espressamente dichiarati nulli dalla Parte_1
Corte territoriale.
Il sosteneva, ancora, che la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio si Parte_1 era automaticamente riversata su tutte le fasi del giudizio di primo grado, tra loro strettamente connesse e giuridicamente interdipendenti e, dunque, anche sulla fase possessoria e su quella di reclamo, ai sensi dell'art. 159 cpc.
Pertanto, con la riassunzione gli attori avevano riassunto anche la fase possessoria (essendo nulla quella già esperita), con conseguente improcedibilità della domanda perché proposta oltre un anno dal lamentato spoglio.
In ogni caso, il eccepiva che tutti i proprietari della p.lla su cui insisteva il muro che Parte_1 avrebbe determinato lo spoglio avrebbero dovuto partecipare alla fase possessoria e al successivo reclamo.
Concludeva, pertanto, per l'improcedibilità dell'istanza di riassunzione e, comunque, della domanda e, nel merito, per il rigetto della stessa, con vittoria di spese delle fasi cautelari e di quella di merito, oltre che del presente giudizio.
Si costituiva anche l' , proprietaria della p.lla su cui insiste il muro oggetto Controparte_5 di causa, che concludeva per l'accoglimento della domanda proposta dagli originari ricorrenti, con condanna di , quale autore materiale, alla rimozione delle opere Parte_1 abusivamente realizzate, ripristinando la situazione quo ante. Con vittoria di spese.
Il non si costituiva, nonostante la ritualità delle notifiche, e Controparte_6 all'udienza del 16 febbraio 2023 veniva dichiarato contumace.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, individuato quale proprietario della particella n. 1277 il
, rigettate tutte le altre eccezioni di parte convenuta, condannava il Controparte_7
al ripristino dello status quo ante mediante la rimozione del muro, il ripristino del Parte_1 ciglio erboso e del manto asfaltato occupati con tale costruzione e lo condannava al pagamento delle spese di lite.
pag. 4/11 La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto l'integrale riforma) Parte_1 per cinque motivi che si vanno, di seguito, ad esaminare.
I condòmini , , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 costituitisi, hanno chiesto il rigetto del gravame perché inammissibile, nonché infondato.
L' , costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame e per l'effetto la condanna Controparte_5 del alla rimozione delle opere da lui abusivamente realizzate. Parte_1
Con ordinanza del 22.10.2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRIMO MOTIVO DI APPELLO: ERRORE NELLA INDIVIDUAZIONE DEL PROPRIETARIO DELLA
PARTICELLA 1227 OGGETTO DI CAUSA. MANCATA VALUAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI
IN ATTI. NULLITA' DELLA SENTENZA.
Con primo motivo di gravame parte appellante contesta la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha individuato quale proprietario della particella n. 1277 il Demanio dello Stato.
Asserisce il che il giudice di prime cure non avrebbe valutato che nella Nota n. Parte_1
9356 del 9.12.2020 del si precisa che a seguito di un atto Controparte_8 espropriativo del 1960 vi sarebbe stato un errore nel frazionamento catastale e nei rilievi topografici, con invito alla Amministrazione a regolarizzare il tutto senza aggravio sul
. Parte_1
Chiede, pertanto, il di accertare con CTU tale adeguamento e asserisce che la Parte_1 striscia di terreno su cui insiste la particella n.1227 sarebbe di sua assoluta proprietà.
La doglianza è infondata.
Sul punto basta rilevare che il Tribunale di Pescara con sentenza n. 638/20, non appellata e dunque passata in giudicato, ha definitivamente respinto una azione petitoria promossa dal
, dalle sorelle e dal cognato dichiarando che costoro non erano Parte_1 Per_1 proprietari della particella di cui si discute e che la proprietà della stessa era del Parte_2
.
[...]
Anche la sentenza di questa Corte che aveva dichiarato nulla la prima sentenza del merito possessorio aveva ritenuto che fosse stata "definitivamente acquisita la prova che la particella in questione (1227) sia di proprietà del e non del ". Parte_2 Parte_1
Che, poi, effettivo proprietario fosse l'Agenzia del Demanio in luogo del Parte_2 non toglie che, in ogni caso, tale non era e non è l'appellante, il quale continua a vagheggiare una inesistente proprietà sulla particella n.1227 invocando Nota del 9.12.2020, n.9356, del in cui si precisa che a seguito di un atto espropriativo del 1960 vi è Controparte_8 stato un errore nel frazionamento catastale e nei rilievi topografici, con invito alla
Amministrazione a regolarizzare il tutto senza aggravio sul . Parte_1
Cosa possa valere detta nota non è minimamente allegato e non è dato comprendere.
pag. 5/11 La gravata sentenza del Tribunale di Pescara, al riguardo e senza in ciò essere contestata, aveva ben spiegato che “ Sotto altro profilo, si osserva che gli attori hanno integrato il contraddittorio nei confronti del su indicazione della Corte d'Appello Controparte_6 che, nella richiamata pronuncia, ha fatto riferimento alla sentenza del Tribunale di Pescara
n.638/20 (sopravvenuta nelle more), con cui era stata respinta l'azione petitoria promossa dal
, dalle sorelle e dal cognato, volta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza di Parte_1 una servitù di passaggio a vantaggio dei ricorrenti in possessorio e a carico della p.lla 1227. Ciò sul presupposto che il medesimo non fosse proprietario della p.lla a tutela della Parte_1 quale aveva agito in negatoria servitutis, risultata di proprietà del . Parte_2
Si legge, conclusivamente, nella sentenza della Corte d'Appello, che è stata "definitivamente acquisita la prova che la particella in questione (1227) sia di proprietà del Parte_2
e non del ". Parte_1
Tuttavia, essendo il unicamente gestore del patrimonio demaniale, il contraddittorio CP_6
è stato correttamente e diligentemente integrato dagli attori anche nei confronti dell'
[...]
, effettiva proprietaria della p.lla in contestazione;
ciò per evitare che la presente CP_5 controversia proseguisse in mancanza di un litisconsorte necessario.
L'Agenzia del Demanio, costituitasi in giudizio, ha confermato che la p.lla 1227 appartiene al demanio dello Stato e, nello specifico, al demanio pubblico dello Stato ramo bonifica la cui gestione è in capo al , ed ha aderito - come sopra evidenziato - alla Parte_2 domanda degli attori, chiedendo la condanna del alla rimozione delle opere Parte_1 abusivamente realizzate, ripristinando lo status quo ante.”
E' stato, quindi, dimostrato che l'area individuata dalla 1227 fg.32 C.T. del Controparte_9 appartiene al pubblico dello Stato- ramo bonifica, la cui gestione è in capo al CP_5
, in particolare perché, come spiegato dall'appellata amministrazione Parte_2 pubblica, le aree individuate dalle p.lle 1227 e 1224 fg.32 C.T. del , sono Controparte_9 state acquisite in proprietà del Pubblico con Decreto della Prefettura di Pescara CP_5
n.6250 del 24.10.1969.
Quel che conta, in ogni caso, è che non è proprietario di nulla. Parte_1
Questa Corte con la sentenza n.139/22 ha dichiarato la nullità della precedente sentenza di primo grado, la n.1232/2017, del Tribunale di Pescara, in quanto rilevava il difetto di integrazione del contraddittorio, salvo indicare in modo impreciso la proprietà in capo al
, che ne è il gestore, mentre la proprietà risulta dell'agenzia del Controparte_8
, comunque avendo escluso la proprietà in capo al . CP_5 Parte_1
SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEA VALUTAZIONE DELLA ECCEZIONE DI
IMPROCEDIBILITA'. OMESSA MOTIVAZIONE. NULLITA' DELLA SENTENZA
Con secondo motivo di gravame la parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha affermato che l'azione è stata correttamente qualificata come “reintegra nello spoglio” per cui non ricorreva alcuna ipotesi di improcedibilità.
pag. 6/11 Assume parte appellante che nella fase cautelare il Giudice dell'interdetto possessorio aveva qualificato l'azione degli odierni appellati come azione di manutenzione ed il Giudice della prima fase di merito, invece, aveva pronunciato come se la domanda fosse di spoglio, generando una mutatio libelli con relativo difetto di difesa, per cui, testualmente, “ tale mutatio libelli incidendo sul diritto di cui prima deve essere dichiarata inammissibile” poiché, nel rigettare l'eccezione di improcedibilità, facendo un semplice riferimento ad un a sentenza dichiarata nulla ed in cui in ogni caso e' documentalmente avvenuta una inammissibile
“mutatio libelli”, manca totalmente una valutazione giuridica che abbia portato e determinato il Giudice al rigetto della eccezione.”
Il punto è stato correttamente affrontato e argomentato nella sentenza di primo grado, laddove laddove il Tribunale ha dapprima premesso che “Ed invero, si osserva, in primo luogo, che il Tribunale, con la sentenza dichiarata nulla, ha correttamente qualificato la domanda come azione di reintegra nello spoglio, per cui non ricorre alcuna ipotesi di "improcedibilità”, quindi ha specificato che “il presente giudizio costituisce la prosecuzione, a seguito di riassunzione, della causa del merito possessorio, seguita alle fasi sommarie, per cui prive di fondamento devono ritenersi le argomentazioni relative al decorso dei termini utili per esperire un'azione possessoria. Nè può invocarsi la nullità anche della distinta fase sommaria in quanto il litisconsorte pretermesso, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda dei ricorrenti, così evidentemente ritenendo di non essere stato leso nel diritto di difesa”.
L'appello sul punto è pertanto desolatamente infondato, non contenendo, peraltro, alcuna allegazione sul perché si dovesse qualificare il ricorso cautelare volto alla manutenzione del possesso piuttosto che alla reintegra e sulle ragioni della sua pretesa improcedibilità, né vi sono censure alla motivazione del primo giudice in base alla quale “Quanto al merito, il
Tribunale condivide la valutazione del materiale probatorio già effettuata dal Tribunale, sia in sede di reclamo che nella fase di merito, ritenendo raggiunta la prova dell'esistenza dello spoglio (il , peraltro, non ha contestato la realizzazione del muro). La domanda, in Parte_1 definitiva, deve essere accolta, con condanna del convenuto al ripristino dello status quo ante mediante l'abbattimento del muro, il ripristino del ciglio erboso e del manto asfaltato occupati con tale costruzione.”
Il tutto nella incontestata premessa per la quale “ Con la sentenza dichiarata nulla il Tribunale aveva accolto la domanda avanzata dagli attori, proprietari condomini degli immobili siti nel condominio di via Della Bonifica 48/1, i quali avevano denunciato che nel mese di luglio 2012 il aveva realizzato un muretto di recinzione con relativo cancello sulla sua proprietà, Parte_1 occupando la carreggiata della strada privata che da via Della Bonifica porta ai fabbricati dei civici 48/1-2-3-4, così restringendola sia in larghezza che in lunghezza.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale aveva (e ciò non costituisce di certo mutatio libelli) qualificato l'azione come possessoria diretta alla reintegrazione nel possesso della porzione di stradina sulla quale era esercitato il passaggio pedonale, prima costituita da un ciglio erboso poi occupato dalle opere suddette;
quindi, accolta la domanda, aveva condannato il al ripristino della situazione quo ante con l'abbattimento del muro ed il ripristino Parte_1
pag. 7/11 del ciglio erboso e del manto asfaltati occupati con tale costruzione. Il resistente era stato, altresì, condannato al pagamento delle spese di lite.”
TERZO MOTIVO DI APPELLO: ERRATA VALUTAZIONE DELLA ECCEZIONE DI NULLITA' DELL'
INTERO PROCEDIMENTO PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO ED
IMPROCEDIBILITA'. NULLITA' DELLA SENTENZA. CARENZA DI MOTIVAZIONE.
Con il terzo motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice non avrebbe considerato che la riassunzione non genera automaticamente il ripristino del termine ad agire, sia in via di manutenzione che di spoglio”.
Tanto col sostenere che il primo Giudice ha ritenuto “che il presente giudizio costituisce un unicum con la fase possessoria per cui devono ritenersi prive di fondamento le argomentazioni relative al decorso dei termini per esperire un'azione possessoria”, ma che in caso di dichiarata nullità di una sentenza per carenza di litisconsorzio, la riassunzione non genera automaticamente il ripristino del termine ad agire, sia in via di manutenzione che di spoglio.
Il Tribunale, per vero, ha dato una motivazione più ampia al riguardo, ossia la seguente.
“Il sosteneva, ancora, che la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio si Parte_1 era automaticamente riversata su tutte le fasi del giudizio di primo grado, tra loro strettamente connesse e giuridicamente interdipendenti e, dunque, anche sulla fase possessoria e su quella di reclamo, ai sensi dell'art. 159 cpc.
Pertanto, con la riassunzione gli attori avevano riassunto anche la fase possessoria (essendo nulla quella già esperita), con conseguente improcedibilità della domanda perché proposta oltre un anno dal lamentato spoglio …….. Quanto alla eccepita nullità dell'intero procedimento, compresa la fase sommaria, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari, si osserva innanzitutto che il presente giudizio costituisce la prosecuzione, a seguito di riassunzione, della causa del merito possessorio, seguita alle fasi sommarie, per cui prive di fondamento devono ritenersi le argomentazioni relative al decorso dei termini utili per esperire un'azione possessoria. Nè può invocarsi la nullità anche della distinta fase sommaria in quanto il litisconsorte pretermesso, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda dei ricorrenti, così evidentemente ritenendo di non essere stato leso nel diritto di difesa.”
Orbene, rilevato che non è spiegato in appello quale fosse il termine annuale per esperire utilmente l'azione possessoria, nel senso di azione cautelare, si ha che la fase sommaria, le cui risultanze sono state espressamente avallate in questa sede dal , unico litisconsorte CP_5 pretermesso, non era contraddistinta da alcuna nullità: nulla è stata dichiarata solo la sentenza di primo grado del merito possessorio, introdotto proprio da (con la conseguenza Parte_1 che la mancata integrazione del contraddittorio di poi ritenuta in appello era a lui imputabile) con istanza dell'8.4.2015 con la quale chiese al Tribulale di voler fissare davanti a se l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito del procedimento possessorio, giudizio il cui svolgimento è, però, solo eventuale ai sensi dell'art. 703, ultimo comma, cpc.
Di ciò per vero, aveva dato atto anche la precedente sentenza di questa Corte col ritenere che:” Ecco quindi che il fatto storico documentato dall'appellante mediante la produzione del pag. 8/11 documento nuovo in grado d'Appello risulta sostanzialmente comprovato dal rituale deposito effettuato dagli stessi appellati della sentenza emessa inter-partes; ne consegue che questa corte deve riscontrare come definitivamente acquisita la prova che la particella in questione
(1227) sia di proprietà del e non del . Controparte_8 Parte_1
Risulta pertanto evidente come la pronuncia di condanna del alla demolizione del Parte_1 muretto sia inutiliter data, in quanto il medesimo non ha la disponibilità e la titolarità giuridica per procedere in tal senso. È evidente quindi che, se l'azione possessoria è quindi correttamente indirizzata al come autore materiale dello spoglio o della molestia, Parte_1 deve prendersi a che il contraddittorio non è integro e che deve essere integrato il contraddittorio ai sensi dell'articolo 102 CPC anche nei confronti del soggetto proprietario
.” Controparte_8
La doglianza è perciò infondata quanto alla vagheggiata nullità della fase cautelare, in ogni caso dirimente apparendo l'adesione del alla richiesta degli odierni appellati. CP_5
QUARTO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEA VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA ATTRIBUZIONE DELLE
SPESE DELLA FASE CAUTELARE POSSESSORIA. NULLITA' DELLA SENTENZA.
Con quarto motivo di censura l'appellante contesta la condanna alle spese di lite.
La Corte d'Appello così statuiva “In ordine alle spese, in conseguenza dell'annullamento della sentenza impugnata, con adozione dei provvedimenti di cui all'art. 354 c.p.c., si stima di provvedere solo in ordine alle spese di appello, (cass. n. 6762 del 5 maggio 2003). Infatti, non ravvisandosi in atti allo stato l'esistenza di sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, non è possibile provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, con la conseguenza che la relativa decisione è rimessa al giudice nuovamente investito della causa. Le spese del solo grado d'appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del dm n. 55/2014 e succ. mod., secondo i valori medi dello scaglione di riferimento e tenuto conto del valore indeterminato medio, esclusa – per il grado d'appello – la fase istruttoria, non tenutasi.”
Il Giudice del procedimento riassunto, con la sentenza oggi gravata, ha opinato quanto segue.
“Quanto alle spese del giudizio di primo grado, si è già detto che la Corte d'Appello ha rimesso la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa, ritenendo di non poter provvedere a riguardo non ravvisandosi "sufficienti elementi per stabilire a quale delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice".
Ebbene, la menzionata pronuncia n. 638/20 che ha permesso di accertare l'irregolarità del litisconsorzio è stata emessa ben tre anni dopo la sentenza dichiarata nulla, all'esito di un giudizio petitorio promosso dallo stesso (e da altri presunti comproprietari), il Parte_1 quale si è sempre dichiarato proprietario dell'area su cui insiste il manufatto di cui è stata chiesta la rimozione.
Le irregolarità circa il difetto del contraddittorio non possono, dunque, attribuirsi ai ricorrenti per cui, per il principio della soccombenza, le spese riguardanti la fase del merito possessorio,
pag. 9/11 unica di cui in questa sede si discute, restano a carico del convenuto, nella misura già liquidata dal Tribunale di euro 7.254,00, oltre accessori come per legge.
In applicazione del medesimo principio, il è tenuto anche al pagamento delle spese Parte_1 relative al presente giudizio in favore sia degli attori che dell , liquidate Controparte_5 come da dispositivo.”
Col motivo di appello si adduce che tale motivazione non sia stata frutto di accertamento preciso e circonstanziato sulle responsabilità circa il mancato litisconsorzio e che se la stessa
Corte, pur ribadendo espressamente di non avere elementi tali da indicare a quale delle parti imputare il mancato litisconsorzio, ha ritenuto di dover condannare gli odierni appellati al pagamento delle spese del processo d'appello, sarebbe evidente che il loro comportamento processuale poteva non essere stato da vizi processuali .
Questo Collegio rileva che di evidente c'è solo la soccombenza del , sia nella fase Parte_1 cautelare, conclusasi col provvedimento emesso in sede di reclamo, sia nel merito, dato che egli ebbe ad introdurlo assumendo che il contradittorio andasse integrato nei confronti di ed , che assumeva in maniera del tutto infondata essere Parte_3 Parte_4 comproprietari del fondo servente insieme a lui stesso, non certo nei confronti dell' CP_5
e del , ritenuto, quest'ultimo, dalla Corte proprietario della
[...] Parte_2 particella in base a rilievo d'ufficio, senza alcuna indicazione al riguardo di , peraltro Parte_1 unico autore dello spoglio della servitù di passaggio e , come tale, unico soccombente nel merito.
Sul punto giova ricordare che le spese legali sono governate dal principio di soccombenza e dal principio di causalità nell'insorgere della lite e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento del diritto, per cui la parte obbligata a rimborsare le spese processuali è quella che, col comportamento tenuto, ha dato causa al processo stesso.
Con la sentenza appellata, sostitutiva della precedente sentenza di merito annullata, il tribunale ha, quindi, correttamente liquidato le spese in favore degli attori in possessoria riliquidando le spese del primo giudizio e, facendo applicazione del principio di soccombenza, ha giustamente disposto la condanna alle spese anche per la fase di riassunzione, in cui il
è risultato soccombente. Parte_1
L'appello sul punto è, pertanto, privo di pregio.
QUINTO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEA CONDANNA DEL AL RIPRISTINO DELLO Parte_1
STATUS QUO. NULLITA' DI TALE PARTE DI SENTENZA.
Contesta l'appellante che il giudice di prime cure non avrebbe considerato che nella sentenza di questa Corte sarebbe stato specificato che la condanna del al ripristino dello Parte_1 status quo “sia inuliter data” in quanto accertato che “il muretto non è nella disponibilità e la titolarità giuridica per procedere in tal senso”.
Specifica come la sentenza oggi impugnata ha dato per certa la proprietà dell'area ( part. 1227) su cui e' stato eretto il muretto in capo al Pubblico ed ha condannato esso CP_5
pag. 10/11 alla demolizione dello stesso non tenendo in alcun conto le indicazioni della Corte Parte_1 circa “l'inutile data”.
Questo collegio fa presente all'appellante che “inutiliter data” significa solo che per il Giudice della rimessione al primo grado ordinare demolizioni di sorta senza integrare il contraddittorio col soggetto proprietario dell'area sulla quale demolire avrebbe costituito decisione inutile, non che vi sia una vaneggiata “data inutile”.
La censura, quindi, si commenta da sola, tantopiù che è stata avanzata per sollecitare una CTU ai fini dell'accertamento e della individuazione della proprietà di tale particella , ossia la 1227, della quale è ormai certa la proprietà in capo al e la gestione da parte del , CP_5 CP_6 entrambi correttamente evocati in giudizio a seguito di rimessione ex art. 352 cpc dagli odierni appellati, ulteriormente rilevandosi come l' si sia associata in primo grado Controparte_5
e in appello alla domanda ripristinatoria proposta dagli originari ricorrenti e abbia chiesto di confermare la sentenza di primo grado e la ivi disposta condanna del alla Parte_1 rimozione delle opere da lui abusivamente realizzate.
L'appello deve essere pertanto respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di entrambe le parti appellate in base al compenso medio previsto dal D.M 147/22 e, quindi in € 9.991,00 ciascuna, alla luce del valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza;
2)condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado come in parte motiva;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio il 29.10.2025.
Il Consigliere estensore
TO HI EL
Il Presidente
FR FI
pag. 11/11