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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 22/12/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: Bancari. riservata in decisione all'udienza del 2/12/2025, vertente
TRA
( C.F. ), elettivamente domiciliato in Agropoli alla Parte_1 C.F._1 via Q. Sella n. 5, presso lo studio dell'avv. Luciano Botti, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Gianfranco Caggiano , con il quale elettivamente domiciliata in Agropoli, alla piazza Giovanni XXIII presso la filiale della come da Controparte_2 procura in atti;
APPELLATA – APPELLANTE in via incidentale
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, Controparte_3 quale mandataria, già , in persona del legale Controparte_4 CP_5 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossiin virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio di Venezia-Mestre (rep. 44583; racc. 16958) Persona_1 con domicilio eletto in Verona, Via Settembrini n. 5;
INTERVENTRICE
1 CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 2/12/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Il sig. conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Agropoli la Parte_1 [...] per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'esistenza del Controparte_6 contratto di finanziamento de qua, con obbligo dell'attore di restituire il tantundem e gli interessi pattuiti mediante rate mensili, ad oggi pari ad euro 190,20 fino al mese di gennaio 2016, compreso;
b) accogliere la domanda e per
l'effetto accertare e dichiarare l'attore tenuto a pagare in rate mensili di euro 190,20 cadauna, alla società convenuta la sola residua e complessiva somma di euro 1711,80, pari cioè a euro 190,20 x 9 mesi( periodo maggio
2015/gennaio 2016), ovvero quell'altra somma meglio vista e in ogni caso entro i limiti di competenza massima per valore del giudice adito”, con vittoria di spese da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario.
Deduceva: 1) di aver stipulato un contratto di finanziamento con la società convenuta, impegnandosi al rimborso di rate mensili di circa euro 190,00 comprensive di sorta capitale ed interessi;
2) di aver versato a fronte di rate scadute e non onorate la somma di euro 650,00 mediante assegno in acconto come da ricevuta del 24/2/2014 e di aver versato ulteriore somma di euro 655,00 sempre a mezzo assegno bancario, come da ricevuta del 19/3/2014, imputato alle rate di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013, nonché febbraio e marzo 2014; 3) di aver pagato due volte le rate di febbraio e marzo 2014 e la rata di agosto 2013 e di aver versato complessivamente la somma di euro 1.305,00 e non quella minore risultante dalla contabilità della controparte e pari ad euro 1.140,61; 4) che la controparte gli aveva addebbiato le seguenti voci: spese esattoria, spese sollecito, altri addebiti, interessi di mora e commissioni dilazioni non dovute.
La si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto della domanda con vittoria Controparte_6 di spese, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 3.699,75, oltre interessi convenzionali al tasso dell'8,45% da determinarsi sul minore importo di euro 3,624,29 dall'11 settembre e sino all'effettivo soddisfo, quale saldo del contratto. Rappresentava che parte attrice non aveva ottemperato all'obbligazione assunta secondo quanto previsto nel contratto, che i ritardi nei pagamenti e le diverse modalità della loro esecuzione erano in realtà ammessi dal debitore, che le parti avevano espressamente pattuito per iscritto la debenza di tutte le voci che controparte assumeva non dovute con clausole debitamente
2 sottoscritte dall'attore, che nel caso di specie dovevano trovare applicazione i criteri di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. e che la controparte era incorsa nella risoluzione del contratto per inadempimento, con ciò decadendo dal beneficio del termine.
La causa era istruita con l'ammissione e l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio.
Il primo giudice, sul presupposto che il consulente tecnico di ufficio avesse accertato l'esatto dare e avere fra le parti, condannava parte attrice al pagamento della somma di euro 2629,30, oltre interessi dalla domanda al saldo, compensava le spese di lite e poneva quelle di consulenza tecnica di ufficio a carico della società convenuta.
Avverso suddetta sentenza proponeva appello il sig. per i seguenti motivi: 1) Parte_1 inammissibilità della domanda riconvenzionale;
2) violazione dell'art. 2697 cc. in relazione agli artt. 112 e 116 c.p.c. – errores in iudicando; 3) errata conseguente compensazione delle spese.
Chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda riconvenzionale e di accogliere la domanda formulata in primo grado. con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio subentrata, ex art. 2504 bis c.c., nelle Controparte_1 ragioni di credito originariamente spettanti alla già e concludeva come segue: Controparte_6
1) rigettare tutte le domande proposte da con l'atto di citazione notificato alla già Parte_1 CP_6 in data 13/05/2015, con la quale conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Agropoli;
2) in
[...] accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento formulata dalla convenuta in prime cure e ribadita in questo giudizio con apposito appello incidentale, previa revoca dell'ordinanza del 08/05/2017, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 110/2016 del 27/02/2018, resa inter partes dal Giudice di Pace di
Agropoli nella causa iscritta al n. 695/2015 del Ruolo generale e condannare, per l'effetto, l'appellante al pagamento, in favore di della somma di euro 3.699,75, oltre interessi Controparte_2 convenzionali al tasso dell'8,45% da determinarsi sul minore importo di euro 3.624,29 dall'11/09/2015 sino al soddisfo;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ed alla conseguente restituzione di tutte le somme già corrisposte in favore del ctu, dott. così come statuite nel Persona_2 giudizio di primo grado”.
Interveniva nel giudizio e per essa, quale mandataria, Controparte_3 Controparte_4
che rappresentava di aver acquistato da PS il credito originario e concludeva come segue:
[...]
“1) Dare atto che l'attuale titolare del credito è ; 2) Dichiarare inammissibile Controparte_3
l'appello proposto dal sig. per le ragioni espresse negli atti difensivi della cedente PS nonché Parte_1 nella presente comparsa;
3) Rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
3 4) in accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento formulata dalla convenuta PS in prime cure e ribadita in questo giudizio con apposito appello incidentale, previa revoca dell'ordinanza del 08/05/2017, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 110/2016 del 27/02/2018, resa inter partes dal Giudice di
Pace di Agropoli nella causa iscritta al n. RG 695/2015 e condannare, per l'effetto, l'appellante Parte_1
al pagamento, in favore di , della maggior somma di € 3.699,75, oltre interessi
[...] Controparte_3 convenzionali al tasso dell'8,45% da determinarsi sul minore importo di euro 3.624,29 dall'11/09/2015 sino al soddisfo;
5) Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge
(IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
La causa, dopo alcuni rinvii determinati da esigenze di ruolo, e previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., era assunta in decisione all'udienza del 2/12/2025.
Con il primo motivo di gravame l'appellante principale eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dalla perché tardiva e rappresentava Controparte_6 che l'inammissibilità, che pure il primo giudice avrebbe potuto rilevare di ufficio, era stata ritualmente eccepita anche davanti allo stesso;
la difesa dell'appellata ribatteva che la costituzione in primo grado della essendo avvenuta alla prima udienza di comparizione delle Controparte_6 parti tenutasi il 17/9/2015, era tutt'altro che tardiva a norma dell'art. 319 c.p.c..
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, pur essendo il procedimento dinanzi al giudice di pace disciplinato secondo criteri di "ius singulare" rispetto al procedimento ordinario, il relativo rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che “dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a
"precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, e parimenti l'omissione da parte del giudice del predetto formale invito non impedisce la verificazione della preclusione” (cfr. Cass. civ. n.
12454/2008 e Cass. civ. n. 16578/2005).
La domanda riconvenzionale era formulata dalla nel corso della prima udienza Controparte_6 del 17/9/2015 davanti al Giudice di Pace, cosicchè la stessa, contrariamente a quanto assunto da parte appellante, non può che ritenersi tempestiva.
Con le note depositate in data 29/9/2025 in sostituzione dell'udienza del 30/9/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. parte appellante rappresentava che l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato alla il 13/5/2015, che dalla comparsa di costituzione della controparte CP_6
4 si evinceva che la era stata incorporata dalla con atto dell'11.5.2015, CP_6 CP_7 reg.to all'A.E. di il 12.5.2015, n. 2321, con effetto dall'1/6/2015 e assumeva che, essendosi CP_2 verificata l'estinzione del soggetto originariamente esistente per effetto della fusione, la CP_6 fosse priva già nel corso del giudizio di primo grado della legittimazione processuale, con
[...] conseguente inammissibilità dell'originaria domanda riconvenzionale.
Parte appellante con le note depositate in data 29/9/2025 ha modificato i fatti costitutivi del primo motivo di appello, cosicchè tale ultima domanda non può che essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. per essere mutati i fatti storici esposti nell'atto introduttivo del giudizio ( cfr. Cass. civ. n. 10402/2024).
Col secondo motivo di gravame parte appellante, premesso di aver proposto un giudizio di accertamento negativo, assumeva che il primo giudice avesse errato nell'aderire alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico di ufficio. In particolare deduceva: 1) che il consulente tecnico di ufficio non aveva tenuto conto del doppio pagamento della somma di euro 190,30 avvenuto il 20 e il 21 agosto 2013, che costituiva acconto sul debito scaduto e non saldo e non poteva, dunque, essere oggetto della ricevuta del 19/3/2014; 2) che le somme di denaro versate in data 24/2 e 19/2/2024 assommavano ad euro 1305,00 ( 650,00 + 655,00), mentre nella contabilità risultava annotata unicamente la somma di euro 1.140,61 e che, sommando la somma di euro 164,39 a quella di euro 25,81 versata in data 21 aprile 2025 risultava provato il pagamento di una ulteriore rata, con la conseguenza che le rate dovute erano unicamente nove;
3) che in conseguenza del non corretto computo delle rate dovute, era errata anche la quantificazione degli interesse e delle ulteriori voci dovute, comunque oggetto di una domanda riconvenzionale inammissibile;
4) che il consulente tecnico di ufficio aveva computato anche le spese di esattoria, mai richieste dalla controparte;
5) che il disconoscimento effettuato dalla controparte era generico, che i pagamenti andavano imputati ai sensi dell'art. 1194 c.c. e 6) che le clausole disciplinanti la debenza delle ulteriori spese conteggiate, che si assumevano dovute, erano nulle, in considerazione della sua qualità di consumatore, nonostante l'approvazione per iscritto.
Il secondo motivo dell'appello principale va esaminato unitamente alle ragioni poste a fondamento della domanda, con la quale l'appellante incidentale chiede la condanna del sig.
[...]
al pagamento della somma di euro 3.699,75 e con la quale si propone una ulteriore Parte_1
e differente ricostruzione del rapporto intercorso fra le parti, evidenziando innanzitutto l'insussistenza di qualsiasi violazione dell'art. 2967 c.c. per aver la prodotto Controparte_6 all'atto della costituzione in giudizio, il contratto di finanziamento con i relativi allegati, la lettera
5 del 22/12/2009 con la quale comunicava al cliente le principali condizioni economiche del finanziamento e la lista movimenti con tutte le annotazioni contabili del rapporto, nonchè le rilevazioni dei tassi usura per il periodo dal 01/10 al 31/12/2009 per il periodo dal 01/07 al
30/09/2015.
L'appellante incidentale rappresentava che la somma di euro 650,00 non poteva costituire acconto, stante la concessione del finanziamento nel dicembre 2009, che il ritardo nei pagamenti e le diverse modalità della loro esecuzione erano stati riconosciuti dal debitore, che dovevano trovare applicazione gli artt. 1194, commi 1 e 2, c.c. in tema di imputazione del pagamento, da correlarsi al disposto dell'art. 1224, comma 1, c.c. per il ritardo dei pagamenti, nonché dell'art. 1284, comma 3, c.c. sulla pattuizione scritta degli interessi, che l'attore, con la stipula del citato contratto di finanziamento n. 3983531 del 22/12/2009, aveva convenuto espressamente per iscritto tutte le condizioni economiche regolatrici del rapporto, approvate dall'attore con doppia sottoscrizione, ex art. 1341, comma 2, c.c., che il versamento dell'ulteriore somma di euro 655,00, imputata alle rate di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013, nonché febbraio e marzo
2014 non poteva giammai coprire l'esposizione maturata in un semestre (188,70 x 6 = 1.132,20), che il debitore, per effetto dei prolungati e consistenti ritardi nel pagamento delle rate del prestito, era incorso nella risoluzione del contratto per suo inadempimento, con ciò decadendo dal beneficio del termine, con conseguente pieno diritto della creditrice di esigere l'intera somma dovuta e che il nominato CTU non avesse minimamente tenuto conto dei basilari principi di imputazione di pagamento e delle condizioni regolatrici del rapporto, senza peraltro rispondere ai rilievi del consulente tecnico di parte dott. . Persona_3
Aggiungeva che i rilievi concernenti la validità delle clausole contenute nel contratto di finanziamento erano infondati e soprattutto inammissibili, per non essere stati formulati già in primo grado.
Tanto premesso, va, innanzitutto, esaminata l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali, che l'appellante incidentale chiedeva venissero applicate;
la circostanza che la relativa eccezione sia stata sollevata soltanto nel presente grado non esime il giudice dal suo esame: la preclusione al rilievo della nullità contrattuale, come di tutte le altre eccezioni che il giudice può far valere di ufficio, si determina solo quando la relativa domanda/eccezione sia stata sollevata, il giudice non si sia pronunciato e difetti il motivo di gravame e non anche quando la parte non abbia proposto alcuna eccezione e l'errore del primo giudice è denunciabile per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d'ufficio della questione ( cfr. in motivazione Cass. civ. n. 12259/2019).
6 Osserva il Tribunale che il contratto in esame rientra senz'altro tra quelli le cui clausole sono soggette al sindacato sulla vessatorietà, trattandosi di contratto concluso tra soggetti che rientrano nelle nozioni di “professionista” e di “consumatore” di cui all'art. 3 D.Lgs. 206/2005. Non può affatto ritenersi, né sul punto parte appellata ha argomentato alcunchè, che le clausole contrattuali siano state oggetto di specifica contrattazione;
il contratto era concluso mediante la sottoscrizione di un modulo predisposto per disciplinare in modo uniforme una serie indeterminata di rapporti e, dunque, era onere del professionista provare che le clausole fossero state oggetto di specifica trattativa col consumatore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di contratti del consumatore, il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista va valutato sia alla luce del principio generale, secondo cui sono abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, sia alla luce delle fattispecie tipizzate
( cfr. Cass. civ. n. 6481/2010) ed è del tutto irrilevante che le clausole siano state sottoscritte con la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole.
Se la clausola risolutiva espressa, che attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi tipiche e la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto ( cfr. Cass. civ. n. 17063/2018), non altrettanto può dirsi, a norma dell'art. 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo, per la clausola che imponga al consumatore in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo, come accade per il contratto di finanziamento in cui, in caso di inadempimento, scattano automaticamente interessi di mora molto più elevati del tasso ordinario, penali percentuali sull'intero debito residuo e indennità aggiuntive per il recupero crediti.
Il tasso ordinario per il contratto di finanziamento era pari ad 8,45% T.A.N. e 9,15% T.A.E.G. e il tasso di mora convenzionale era predeterminato nel 15,96%, oltre una clausola penale pari all'8% dell'importo dovuto con un minimo di euro 77,47 ed un massimo di euro 258,23; la comparazione fra il tasso ordinario e quello di mora convenzionale e la differenza esistente fra tale tasso e quello di cui al d. lgs 231/2002, pari per il primo trimestre all'8,50% e per il secondo
7 semestre al 9%, evidenzia chiaramente la manifesta eccessività di quanto richiesto a titolo di clausola penale.
La nullità di tale previsione non travolge l'intero contratto, che troverà applicazione con esclusione delle clausole considerate abusive.
Passando all'esame del merito il Giudice di Pace affidava al consulente tecnico di ufficio l'incarico di rispondere al seguente quesito: “presa visione della documentazione contabile presente nei fascicoli di parte, accerti il CTU il rapporto di dare avere fra le parti in causa in relazione al contratto di finanziamento n. 3983531 intercorso tra l'attore e la società convenuta, accerti ogni altro fatto utile ai fini di giustizia”.
Il consulente tecnico di ufficio, dopo aver evidenziato che con comunicazione del 30/3/2015 la aveva chiesto il pagamento delle rate dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015 Controparte_6
e calcolato le more per il ritardato pagamento delle rate di ottobre, novembre e dicembre 2014, che risultavano pagamenti regolari fino al 31/12/2024 e che il doppio pagamento risalente alle rate del 2013 formava oggetto delle ricevute di saldo del 24/2 e 19/3/2014, effettuava il computo delle rate che assumeva dovute dal 21/3/2015 al 21/1/2016 per sorta capitale, per spese di esattoria, per interessi da ritardato pagamento e invio comunicazioni e per interessi sulla sorta capitale dalla scadenza dell'ultima rata al deposito della consulenza tecnica di ufficio.
La comunicazione della è datata 30 marzo 2015 e dalla stessa si evince il regolare Controparte_8 pagamento fino 31/12/2024; corretta appare l'imputazione alle rate fino al marzo 2014 dei pagamenti effettuati il 19/3/2014, che per ragioni temporali non potevano essere stati conteggiati nella comunicazione della cui la affidava il recupero del credito. Controparte_8 Controparte_6
Ne consegue che l'appellante era tenuto al versamento, sulla base della domanda riconvenzionale formulata dalla del residuo di euro 2.092,00 pari al saldo scaduto del contratto Controparte_6 oltre interessi convenzionali pattuiti in contratto dalla data delle scadenze delle singole rate e fino all'effettivo soddisfo, stante l'accertata nullità delle clausole disciplinanti il diverso tasso di interesse in caso di ritardo nei pagamenti.
Nessuna altra somma può essere riconosciuta in difetto di prova, con la conseguenza che la domanda di accertamento avanzata in primo grado nell'interesse del sig. e Parte_1 diretta ad accertare la debenza del pagamento di euro 1711,80 non può che essere disattesa, che la domanda riconvenzionale formulata dall'appellante incidentale merita parziale accoglimento e che il calcolo effettuato dal primo giudice, come rilevato dal primo giudice appare errato, con conseguente accoglimento parziale del secondo motivo dell'appello principale.
8 Va, infine, chiarito, quanto segue sulla posizione processuale della intervenuta Controparte_3 nel presente giudizio con atto del 5.12.2023, quale cessionaria del credito vantato da CP_9
[... nel costituirsi in giudizio produceva l'atto di cessione del 28.12.2018, l'elenco CP_3 dei crediti ceduti omissati, la copia-stralcio della pubblicazione dell'atto di cessione sulla G.U. n.
7 del 17.1.2019 e la comunicazione della cessione con raccomandata a/r; parte appellante deduceva che la raccomandata era stata inviata ad un indirizzo diverso da quello di effettiva residenza dell'appellante e contestava sia l'esistenza del contratto di cessione, come evento storico e come negozio giuridico opponibile, sia l'inclusione del credito oggetto di causa in quelli ceduti da PS a , eccependo la carenza di legittimazione attiva della società intervenuta. CP_3
L'art. 58 TUB introduce nel nostro sistema una disciplina speciale di favore per il cessionario del credito nelle c.d. cessioni in blocco con esonero dalle formalità di cui all'art. 1264 c.c..
Nel caso in esame la prova dell'esistenza della cessione si evince dal contenuto del contratto prodotto dalla società intervenuta;
la giurisprudenza di merito e anche quella di legittimità sostengono, con argomentazioni che si condividono, che se la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, non è sufficiente, in caso di contestazioni in ordine alla legittimazione, a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non risulta individuabile il contenuto del contratto di cessione ( cfr. Cass. civ. n. 24798/2020: La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4277/2023 ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Quando, difatti, è provata l'esistenza del contratto di cessione, il fatto da provare è costituito unicamente dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione ovvero della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti
9 oggetto della cessione in blocco e a tale limitato fine possono utilizzarsi le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La descrizione contenuta nel contratto e sulla Gazzetta Ufficiale ( i crediti (i “Crediti”) che, alla Data di Efficacia Economica, rispettavano tutti i seguenti criteri: - derivanti da Contratti di Credito al consumo (ivi inclusi, per chiarezza, Crediti derivanti da contratti di finanziamento nella forma della concessione di carte di credito) che risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata è composta da una componente capitale e da una componente interessi;
- derivano da Contratti di Credito che sono denominati in Euro;
- derivano da Contratti di Credito regolati dalla legge italiana;
- per i quali, al 30 novembre 2018, sia stata comunicata dalla NT ai
Debitori Ceduti la risoluzione o recesso del relativo Contratto di Credito e/o l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento;
Crediti in relazione ai quali non sussistono: (a) procedimenti penali nei confronti della NT o dei suoi dipendenti, funzionari o dirigenti;
ovvero (b) cause passive promosse contro la NT aventi ad oggetto domande restitutorie, risarcitorie, revocatorie;
- Crediti vantati nei confronti di debitori che non abbiano presentato denuncia alla Pubblica Autorità sostenendo che, in relazione alla loro erogazione o gestione, siano stati commessi reati”) e la data di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado consentono nel caso in esame di ritenere sussistente la legittimazione della società intervenuta, anche se in ogni caso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo prosegue fra le parti originarie.
Entrambe le parti chiedevano infine, una modifica della regolamentazione delle spese contenuta nella sentenza di primo grado.
L'appellante principale chiedeva di porre le spese a carico della controparte in applicazione del principio della soccombenza e l'appellante incidentale deduceva che non ricorressero le condizioni per la compensazione delle spese già in considerazione degli esiti del giudizio di primo grado e lamentava altresì, di essere stata condannata al pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio.
In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
Nel caso in esame la domanda di accertamento originariamente formulata dall'attore nel giudizio di primo grado e diretta ad ottenere l'accertamento della debenza unicamente della somma di
10 euro 1711,80 era disattesa e la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta era parzialmente accolta dal giudice di primo grado e anche nel presente giudizio, seppure con una parziale riforma della sentenza di primo grado.
Ne consegue che ricorrono le condizioni per una compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50% e che parte appellante va condannata al pagamento del residuo 50% delle spese, ivi comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio, del giudizio di primo e secondo grado in favore dell'appellata/appellante incidentale e del presente grado di giudizio nei confronti della successore a titolo particolare. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che partecipi al giudizio di appello, non è, difatti, parte del giudizio di primo grado ( cfr. Cass. civ. n.
12663/2020).
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 13/6/2018 da
[...]
nei confronti del in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., con l'intervento della e per essa, quale mandataria, Controparte_3
ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: Controparte_4
1) in parziale accoglimento dell'appello principale condanna al pagamento Parte_1 della somma di euro, oltre interessi nella misura convenzionale dalla scadenza delle singole rate e fino al soddisfo;
2) compensa nella misura del 50% le spese di lite fra le parti e condanna il sig. Parte_1 al pagamento in favore del della somma di euro 630,00, oltre Controparte_1 rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge e 50% delle spese di consulenza tecnica di ufficio per il giudizio di primo grado e al pagamento della somma di euro 1.250,00 ciascuno per il giudizio di secondo grado in favore del e della Controparte_1 Controparte_3
e per essa, quale mandataria, oltre rimborso forfetario, IVA e
[...] Controparte_4 quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 22/12/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: Bancari. riservata in decisione all'udienza del 2/12/2025, vertente
TRA
( C.F. ), elettivamente domiciliato in Agropoli alla Parte_1 C.F._1 via Q. Sella n. 5, presso lo studio dell'avv. Luciano Botti, dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Gianfranco Caggiano , con il quale elettivamente domiciliata in Agropoli, alla piazza Giovanni XXIII presso la filiale della come da Controparte_2 procura in atti;
APPELLATA – APPELLANTE in via incidentale
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, Controparte_3 quale mandataria, già , in persona del legale Controparte_4 CP_5 rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossiin virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio di Venezia-Mestre (rep. 44583; racc. 16958) Persona_1 con domicilio eletto in Verona, Via Settembrini n. 5;
INTERVENTRICE
1 CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 2/12/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Il sig. conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Agropoli la Parte_1 [...] per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare l'esistenza del Controparte_6 contratto di finanziamento de qua, con obbligo dell'attore di restituire il tantundem e gli interessi pattuiti mediante rate mensili, ad oggi pari ad euro 190,20 fino al mese di gennaio 2016, compreso;
b) accogliere la domanda e per
l'effetto accertare e dichiarare l'attore tenuto a pagare in rate mensili di euro 190,20 cadauna, alla società convenuta la sola residua e complessiva somma di euro 1711,80, pari cioè a euro 190,20 x 9 mesi( periodo maggio
2015/gennaio 2016), ovvero quell'altra somma meglio vista e in ogni caso entro i limiti di competenza massima per valore del giudice adito”, con vittoria di spese da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario.
Deduceva: 1) di aver stipulato un contratto di finanziamento con la società convenuta, impegnandosi al rimborso di rate mensili di circa euro 190,00 comprensive di sorta capitale ed interessi;
2) di aver versato a fronte di rate scadute e non onorate la somma di euro 650,00 mediante assegno in acconto come da ricevuta del 24/2/2014 e di aver versato ulteriore somma di euro 655,00 sempre a mezzo assegno bancario, come da ricevuta del 19/3/2014, imputato alle rate di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013, nonché febbraio e marzo 2014; 3) di aver pagato due volte le rate di febbraio e marzo 2014 e la rata di agosto 2013 e di aver versato complessivamente la somma di euro 1.305,00 e non quella minore risultante dalla contabilità della controparte e pari ad euro 1.140,61; 4) che la controparte gli aveva addebbiato le seguenti voci: spese esattoria, spese sollecito, altri addebiti, interessi di mora e commissioni dilazioni non dovute.
La si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto della domanda con vittoria Controparte_6 di spese, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 3.699,75, oltre interessi convenzionali al tasso dell'8,45% da determinarsi sul minore importo di euro 3,624,29 dall'11 settembre e sino all'effettivo soddisfo, quale saldo del contratto. Rappresentava che parte attrice non aveva ottemperato all'obbligazione assunta secondo quanto previsto nel contratto, che i ritardi nei pagamenti e le diverse modalità della loro esecuzione erano in realtà ammessi dal debitore, che le parti avevano espressamente pattuito per iscritto la debenza di tutte le voci che controparte assumeva non dovute con clausole debitamente
2 sottoscritte dall'attore, che nel caso di specie dovevano trovare applicazione i criteri di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. e che la controparte era incorsa nella risoluzione del contratto per inadempimento, con ciò decadendo dal beneficio del termine.
La causa era istruita con l'ammissione e l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio.
Il primo giudice, sul presupposto che il consulente tecnico di ufficio avesse accertato l'esatto dare e avere fra le parti, condannava parte attrice al pagamento della somma di euro 2629,30, oltre interessi dalla domanda al saldo, compensava le spese di lite e poneva quelle di consulenza tecnica di ufficio a carico della società convenuta.
Avverso suddetta sentenza proponeva appello il sig. per i seguenti motivi: 1) Parte_1 inammissibilità della domanda riconvenzionale;
2) violazione dell'art. 2697 cc. in relazione agli artt. 112 e 116 c.p.c. – errores in iudicando; 3) errata conseguente compensazione delle spese.
Chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'avversa domanda riconvenzionale e di accogliere la domanda formulata in primo grado. con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio subentrata, ex art. 2504 bis c.c., nelle Controparte_1 ragioni di credito originariamente spettanti alla già e concludeva come segue: Controparte_6
1) rigettare tutte le domande proposte da con l'atto di citazione notificato alla già Parte_1 CP_6 in data 13/05/2015, con la quale conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Agropoli;
2) in
[...] accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento formulata dalla convenuta in prime cure e ribadita in questo giudizio con apposito appello incidentale, previa revoca dell'ordinanza del 08/05/2017, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 110/2016 del 27/02/2018, resa inter partes dal Giudice di Pace di
Agropoli nella causa iscritta al n. 695/2015 del Ruolo generale e condannare, per l'effetto, l'appellante al pagamento, in favore di della somma di euro 3.699,75, oltre interessi Controparte_2 convenzionali al tasso dell'8,45% da determinarsi sul minore importo di euro 3.624,29 dall'11/09/2015 sino al soddisfo;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio ed alla conseguente restituzione di tutte le somme già corrisposte in favore del ctu, dott. così come statuite nel Persona_2 giudizio di primo grado”.
Interveniva nel giudizio e per essa, quale mandataria, Controparte_3 Controparte_4
che rappresentava di aver acquistato da PS il credito originario e concludeva come segue:
[...]
“1) Dare atto che l'attuale titolare del credito è ; 2) Dichiarare inammissibile Controparte_3
l'appello proposto dal sig. per le ragioni espresse negli atti difensivi della cedente PS nonché Parte_1 nella presente comparsa;
3) Rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
3 4) in accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento formulata dalla convenuta PS in prime cure e ribadita in questo giudizio con apposito appello incidentale, previa revoca dell'ordinanza del 08/05/2017, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 110/2016 del 27/02/2018, resa inter partes dal Giudice di
Pace di Agropoli nella causa iscritta al n. RG 695/2015 e condannare, per l'effetto, l'appellante Parte_1
al pagamento, in favore di , della maggior somma di € 3.699,75, oltre interessi
[...] Controparte_3 convenzionali al tasso dell'8,45% da determinarsi sul minore importo di euro 3.624,29 dall'11/09/2015 sino al soddisfo;
5) Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge
(IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
La causa, dopo alcuni rinvii determinati da esigenze di ruolo, e previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., era assunta in decisione all'udienza del 2/12/2025.
Con il primo motivo di gravame l'appellante principale eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dalla perché tardiva e rappresentava Controparte_6 che l'inammissibilità, che pure il primo giudice avrebbe potuto rilevare di ufficio, era stata ritualmente eccepita anche davanti allo stesso;
la difesa dell'appellata ribatteva che la costituzione in primo grado della essendo avvenuta alla prima udienza di comparizione delle Controparte_6 parti tenutasi il 17/9/2015, era tutt'altro che tardiva a norma dell'art. 319 c.p.c..
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che, pur essendo il procedimento dinanzi al giudice di pace disciplinato secondo criteri di "ius singulare" rispetto al procedimento ordinario, il relativo rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono pur sempre applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che “dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a
"precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, e parimenti l'omissione da parte del giudice del predetto formale invito non impedisce la verificazione della preclusione” (cfr. Cass. civ. n.
12454/2008 e Cass. civ. n. 16578/2005).
La domanda riconvenzionale era formulata dalla nel corso della prima udienza Controparte_6 del 17/9/2015 davanti al Giudice di Pace, cosicchè la stessa, contrariamente a quanto assunto da parte appellante, non può che ritenersi tempestiva.
Con le note depositate in data 29/9/2025 in sostituzione dell'udienza del 30/9/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. parte appellante rappresentava che l'atto introduttivo del giudizio era stato notificato alla il 13/5/2015, che dalla comparsa di costituzione della controparte CP_6
4 si evinceva che la era stata incorporata dalla con atto dell'11.5.2015, CP_6 CP_7 reg.to all'A.E. di il 12.5.2015, n. 2321, con effetto dall'1/6/2015 e assumeva che, essendosi CP_2 verificata l'estinzione del soggetto originariamente esistente per effetto della fusione, la CP_6 fosse priva già nel corso del giudizio di primo grado della legittimazione processuale, con
[...] conseguente inammissibilità dell'originaria domanda riconvenzionale.
Parte appellante con le note depositate in data 29/9/2025 ha modificato i fatti costitutivi del primo motivo di appello, cosicchè tale ultima domanda non può che essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. per essere mutati i fatti storici esposti nell'atto introduttivo del giudizio ( cfr. Cass. civ. n. 10402/2024).
Col secondo motivo di gravame parte appellante, premesso di aver proposto un giudizio di accertamento negativo, assumeva che il primo giudice avesse errato nell'aderire alle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico di ufficio. In particolare deduceva: 1) che il consulente tecnico di ufficio non aveva tenuto conto del doppio pagamento della somma di euro 190,30 avvenuto il 20 e il 21 agosto 2013, che costituiva acconto sul debito scaduto e non saldo e non poteva, dunque, essere oggetto della ricevuta del 19/3/2014; 2) che le somme di denaro versate in data 24/2 e 19/2/2024 assommavano ad euro 1305,00 ( 650,00 + 655,00), mentre nella contabilità risultava annotata unicamente la somma di euro 1.140,61 e che, sommando la somma di euro 164,39 a quella di euro 25,81 versata in data 21 aprile 2025 risultava provato il pagamento di una ulteriore rata, con la conseguenza che le rate dovute erano unicamente nove;
3) che in conseguenza del non corretto computo delle rate dovute, era errata anche la quantificazione degli interesse e delle ulteriori voci dovute, comunque oggetto di una domanda riconvenzionale inammissibile;
4) che il consulente tecnico di ufficio aveva computato anche le spese di esattoria, mai richieste dalla controparte;
5) che il disconoscimento effettuato dalla controparte era generico, che i pagamenti andavano imputati ai sensi dell'art. 1194 c.c. e 6) che le clausole disciplinanti la debenza delle ulteriori spese conteggiate, che si assumevano dovute, erano nulle, in considerazione della sua qualità di consumatore, nonostante l'approvazione per iscritto.
Il secondo motivo dell'appello principale va esaminato unitamente alle ragioni poste a fondamento della domanda, con la quale l'appellante incidentale chiede la condanna del sig.
[...]
al pagamento della somma di euro 3.699,75 e con la quale si propone una ulteriore Parte_1
e differente ricostruzione del rapporto intercorso fra le parti, evidenziando innanzitutto l'insussistenza di qualsiasi violazione dell'art. 2967 c.c. per aver la prodotto Controparte_6 all'atto della costituzione in giudizio, il contratto di finanziamento con i relativi allegati, la lettera
5 del 22/12/2009 con la quale comunicava al cliente le principali condizioni economiche del finanziamento e la lista movimenti con tutte le annotazioni contabili del rapporto, nonchè le rilevazioni dei tassi usura per il periodo dal 01/10 al 31/12/2009 per il periodo dal 01/07 al
30/09/2015.
L'appellante incidentale rappresentava che la somma di euro 650,00 non poteva costituire acconto, stante la concessione del finanziamento nel dicembre 2009, che il ritardo nei pagamenti e le diverse modalità della loro esecuzione erano stati riconosciuti dal debitore, che dovevano trovare applicazione gli artt. 1194, commi 1 e 2, c.c. in tema di imputazione del pagamento, da correlarsi al disposto dell'art. 1224, comma 1, c.c. per il ritardo dei pagamenti, nonché dell'art. 1284, comma 3, c.c. sulla pattuizione scritta degli interessi, che l'attore, con la stipula del citato contratto di finanziamento n. 3983531 del 22/12/2009, aveva convenuto espressamente per iscritto tutte le condizioni economiche regolatrici del rapporto, approvate dall'attore con doppia sottoscrizione, ex art. 1341, comma 2, c.c., che il versamento dell'ulteriore somma di euro 655,00, imputata alle rate di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2013, nonché febbraio e marzo
2014 non poteva giammai coprire l'esposizione maturata in un semestre (188,70 x 6 = 1.132,20), che il debitore, per effetto dei prolungati e consistenti ritardi nel pagamento delle rate del prestito, era incorso nella risoluzione del contratto per suo inadempimento, con ciò decadendo dal beneficio del termine, con conseguente pieno diritto della creditrice di esigere l'intera somma dovuta e che il nominato CTU non avesse minimamente tenuto conto dei basilari principi di imputazione di pagamento e delle condizioni regolatrici del rapporto, senza peraltro rispondere ai rilievi del consulente tecnico di parte dott. . Persona_3
Aggiungeva che i rilievi concernenti la validità delle clausole contenute nel contratto di finanziamento erano infondati e soprattutto inammissibili, per non essere stati formulati già in primo grado.
Tanto premesso, va, innanzitutto, esaminata l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali, che l'appellante incidentale chiedeva venissero applicate;
la circostanza che la relativa eccezione sia stata sollevata soltanto nel presente grado non esime il giudice dal suo esame: la preclusione al rilievo della nullità contrattuale, come di tutte le altre eccezioni che il giudice può far valere di ufficio, si determina solo quando la relativa domanda/eccezione sia stata sollevata, il giudice non si sia pronunciato e difetti il motivo di gravame e non anche quando la parte non abbia proposto alcuna eccezione e l'errore del primo giudice è denunciabile per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d'ufficio della questione ( cfr. in motivazione Cass. civ. n. 12259/2019).
6 Osserva il Tribunale che il contratto in esame rientra senz'altro tra quelli le cui clausole sono soggette al sindacato sulla vessatorietà, trattandosi di contratto concluso tra soggetti che rientrano nelle nozioni di “professionista” e di “consumatore” di cui all'art. 3 D.Lgs. 206/2005. Non può affatto ritenersi, né sul punto parte appellata ha argomentato alcunchè, che le clausole contrattuali siano state oggetto di specifica contrattazione;
il contratto era concluso mediante la sottoscrizione di un modulo predisposto per disciplinare in modo uniforme una serie indeterminata di rapporti e, dunque, era onere del professionista provare che le clausole fossero state oggetto di specifica trattativa col consumatore.
Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di contratti del consumatore, il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista va valutato sia alla luce del principio generale, secondo cui sono abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, sia alla luce delle fattispecie tipizzate
( cfr. Cass. civ. n. 6481/2010) ed è del tutto irrilevante che le clausole siano state sottoscritte con la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole.
Se la clausola risolutiva espressa, che attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi tipiche e la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto ( cfr. Cass. civ. n. 17063/2018), non altrettanto può dirsi, a norma dell'art. 33, comma 2, lett. f) del Codice del Consumo, per la clausola che imponga al consumatore in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo, come accade per il contratto di finanziamento in cui, in caso di inadempimento, scattano automaticamente interessi di mora molto più elevati del tasso ordinario, penali percentuali sull'intero debito residuo e indennità aggiuntive per il recupero crediti.
Il tasso ordinario per il contratto di finanziamento era pari ad 8,45% T.A.N. e 9,15% T.A.E.G. e il tasso di mora convenzionale era predeterminato nel 15,96%, oltre una clausola penale pari all'8% dell'importo dovuto con un minimo di euro 77,47 ed un massimo di euro 258,23; la comparazione fra il tasso ordinario e quello di mora convenzionale e la differenza esistente fra tale tasso e quello di cui al d. lgs 231/2002, pari per il primo trimestre all'8,50% e per il secondo
7 semestre al 9%, evidenzia chiaramente la manifesta eccessività di quanto richiesto a titolo di clausola penale.
La nullità di tale previsione non travolge l'intero contratto, che troverà applicazione con esclusione delle clausole considerate abusive.
Passando all'esame del merito il Giudice di Pace affidava al consulente tecnico di ufficio l'incarico di rispondere al seguente quesito: “presa visione della documentazione contabile presente nei fascicoli di parte, accerti il CTU il rapporto di dare avere fra le parti in causa in relazione al contratto di finanziamento n. 3983531 intercorso tra l'attore e la società convenuta, accerti ogni altro fatto utile ai fini di giustizia”.
Il consulente tecnico di ufficio, dopo aver evidenziato che con comunicazione del 30/3/2015 la aveva chiesto il pagamento delle rate dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015 Controparte_6
e calcolato le more per il ritardato pagamento delle rate di ottobre, novembre e dicembre 2014, che risultavano pagamenti regolari fino al 31/12/2024 e che il doppio pagamento risalente alle rate del 2013 formava oggetto delle ricevute di saldo del 24/2 e 19/3/2014, effettuava il computo delle rate che assumeva dovute dal 21/3/2015 al 21/1/2016 per sorta capitale, per spese di esattoria, per interessi da ritardato pagamento e invio comunicazioni e per interessi sulla sorta capitale dalla scadenza dell'ultima rata al deposito della consulenza tecnica di ufficio.
La comunicazione della è datata 30 marzo 2015 e dalla stessa si evince il regolare Controparte_8 pagamento fino 31/12/2024; corretta appare l'imputazione alle rate fino al marzo 2014 dei pagamenti effettuati il 19/3/2014, che per ragioni temporali non potevano essere stati conteggiati nella comunicazione della cui la affidava il recupero del credito. Controparte_8 Controparte_6
Ne consegue che l'appellante era tenuto al versamento, sulla base della domanda riconvenzionale formulata dalla del residuo di euro 2.092,00 pari al saldo scaduto del contratto Controparte_6 oltre interessi convenzionali pattuiti in contratto dalla data delle scadenze delle singole rate e fino all'effettivo soddisfo, stante l'accertata nullità delle clausole disciplinanti il diverso tasso di interesse in caso di ritardo nei pagamenti.
Nessuna altra somma può essere riconosciuta in difetto di prova, con la conseguenza che la domanda di accertamento avanzata in primo grado nell'interesse del sig. e Parte_1 diretta ad accertare la debenza del pagamento di euro 1711,80 non può che essere disattesa, che la domanda riconvenzionale formulata dall'appellante incidentale merita parziale accoglimento e che il calcolo effettuato dal primo giudice, come rilevato dal primo giudice appare errato, con conseguente accoglimento parziale del secondo motivo dell'appello principale.
8 Va, infine, chiarito, quanto segue sulla posizione processuale della intervenuta Controparte_3 nel presente giudizio con atto del 5.12.2023, quale cessionaria del credito vantato da CP_9
[... nel costituirsi in giudizio produceva l'atto di cessione del 28.12.2018, l'elenco CP_3 dei crediti ceduti omissati, la copia-stralcio della pubblicazione dell'atto di cessione sulla G.U. n.
7 del 17.1.2019 e la comunicazione della cessione con raccomandata a/r; parte appellante deduceva che la raccomandata era stata inviata ad un indirizzo diverso da quello di effettiva residenza dell'appellante e contestava sia l'esistenza del contratto di cessione, come evento storico e come negozio giuridico opponibile, sia l'inclusione del credito oggetto di causa in quelli ceduti da PS a , eccependo la carenza di legittimazione attiva della società intervenuta. CP_3
L'art. 58 TUB introduce nel nostro sistema una disciplina speciale di favore per il cessionario del credito nelle c.d. cessioni in blocco con esonero dalle formalità di cui all'art. 1264 c.c..
Nel caso in esame la prova dell'esistenza della cessione si evince dal contenuto del contratto prodotto dalla società intervenuta;
la giurisprudenza di merito e anche quella di legittimità sostengono, con argomentazioni che si condividono, che se la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, non è sufficiente, in caso di contestazioni in ordine alla legittimazione, a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non risulta individuabile il contenuto del contratto di cessione ( cfr. Cass. civ. n. 24798/2020: La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4277/2023 ha chiarito che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Quando, difatti, è provata l'esistenza del contratto di cessione, il fatto da provare è costituito unicamente dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione ovvero della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti
9 oggetto della cessione in blocco e a tale limitato fine possono utilizzarsi le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
La descrizione contenuta nel contratto e sulla Gazzetta Ufficiale ( i crediti (i “Crediti”) che, alla Data di Efficacia Economica, rispettavano tutti i seguenti criteri: - derivanti da Contratti di Credito al consumo (ivi inclusi, per chiarezza, Crediti derivanti da contratti di finanziamento nella forma della concessione di carte di credito) che risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata è composta da una componente capitale e da una componente interessi;
- derivano da Contratti di Credito che sono denominati in Euro;
- derivano da Contratti di Credito regolati dalla legge italiana;
- per i quali, al 30 novembre 2018, sia stata comunicata dalla NT ai
Debitori Ceduti la risoluzione o recesso del relativo Contratto di Credito e/o l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento;
Crediti in relazione ai quali non sussistono: (a) procedimenti penali nei confronti della NT o dei suoi dipendenti, funzionari o dirigenti;
ovvero (b) cause passive promosse contro la NT aventi ad oggetto domande restitutorie, risarcitorie, revocatorie;
- Crediti vantati nei confronti di debitori che non abbiano presentato denuncia alla Pubblica Autorità sostenendo che, in relazione alla loro erogazione o gestione, siano stati commessi reati”) e la data di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado consentono nel caso in esame di ritenere sussistente la legittimazione della società intervenuta, anche se in ogni caso, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il processo prosegue fra le parti originarie.
Entrambe le parti chiedevano infine, una modifica della regolamentazione delle spese contenuta nella sentenza di primo grado.
L'appellante principale chiedeva di porre le spese a carico della controparte in applicazione del principio della soccombenza e l'appellante incidentale deduceva che non ricorressero le condizioni per la compensazione delle spese già in considerazione degli esiti del giudizio di primo grado e lamentava altresì, di essere stata condannata al pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio.
In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
Nel caso in esame la domanda di accertamento originariamente formulata dall'attore nel giudizio di primo grado e diretta ad ottenere l'accertamento della debenza unicamente della somma di
10 euro 1711,80 era disattesa e la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta era parzialmente accolta dal giudice di primo grado e anche nel presente giudizio, seppure con una parziale riforma della sentenza di primo grado.
Ne consegue che ricorrono le condizioni per una compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50% e che parte appellante va condannata al pagamento del residuo 50% delle spese, ivi comprese quelle di consulenza tecnica di ufficio, del giudizio di primo e secondo grado in favore dell'appellata/appellante incidentale e del presente grado di giudizio nei confronti della successore a titolo particolare. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che partecipi al giudizio di appello, non è, difatti, parte del giudizio di primo grado ( cfr. Cass. civ. n.
12663/2020).
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 13/6/2018 da
[...]
nei confronti del in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., con l'intervento della e per essa, quale mandataria, Controparte_3
ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: Controparte_4
1) in parziale accoglimento dell'appello principale condanna al pagamento Parte_1 della somma di euro, oltre interessi nella misura convenzionale dalla scadenza delle singole rate e fino al soddisfo;
2) compensa nella misura del 50% le spese di lite fra le parti e condanna il sig. Parte_1 al pagamento in favore del della somma di euro 630,00, oltre Controparte_1 rimborso forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge e 50% delle spese di consulenza tecnica di ufficio per il giudizio di primo grado e al pagamento della somma di euro 1.250,00 ciascuno per il giudizio di secondo grado in favore del e della Controparte_1 Controparte_3
e per essa, quale mandataria, oltre rimborso forfetario, IVA e
[...] Controparte_4 quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 22/12/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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