Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 04/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
-giudice ausiliario 3) Dott.ssa Antonella GIALDINO ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 267 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 240/2021(RG 3144/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di intervento fondo di garanzia, promossa da:
Parte 1
rappr. e difeso dall'avv. A. LAGIOIA
-Appellante - contro
.in persona del Presidente pro tempore, Controparte 1 rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI e M.NASSO
-Appellata-
OGGETTO: "Intervento Fondo di Garanzia per credito di trattamento di fine rapporto"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 29/5/2021 Parte 1 ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di intervento dell' CP_2
Fondo di garanzia volta alla corresponsione in suo favore del TFR maturato e non corrisposto dalla società datrice di lavoro, CP 3 in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro in data 2/8/2014, essendo la società fallita nel 2017 e poi cancellata dal registro delle imprese nel
2019. Ha assunto il ricorrente l'erroneità della sentenza per avere ritenuto insufficiente la circostanza della cancellazione della società dal registro delle imprese, in mancanza di un titolo nei
CP L'appello è infondato. L'attuale orientamento della Cassazione è nel senso prospettato dall'
Infatti la Cassazione sostiene sul punto 1 che per poter adire il fondo di garanzia, il creditore deve munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, o prima che questi fallisca o si estingua, o dopo la chiusura del fallimento o il rigetto dell'istanza, ove il datore non sia soggetto a fallimento o il fallimento si sia chiuso senza procedere alla formazione dello stato passivo, come nel caso di specie. Essa ha spiegato, con motivazione pienamente condivisibile, che il tentativo di recupero nei confronti del datore di lavoro (munendosi di un titolo valido e azionandolo in via esecutiva) non è inutile, sebbene già si supponga che risulterà infruttuoso, perché serve a costituire un titolo giudiziale del credito che poi si domanderà al fondo di garanzia e a provare l'insolvenza del datore di lavoro. Il fondo di garanzia, infatti, è terzo rispetto al rapporto di lavoro e nessun CP accertamento in ordine alla spettanza e alla consistenza del credito può svolgersi innanzi all CP Insomma davanti all" il lavoratore deve produrre una prova giudiziale del credito, o attraverso il verbale di insinuazione al passivo redatto dall'organo giudiziale del fallimento o un altro valido titolo esecutivo, che faccia piena prova del credito sotteso.
Questa è la ratio del pretendere un'azione esecutiva nei confronti del debitore, anche quando è
.CP scontato che non si realizzerà alcunché, ossia non far gravare sull" un accertamento del credito che non gli spetta e non può eseguire.
È molto chiara la Cassazione nella sentenza n. 1886/2020 laddove spiega che“è sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l'odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013). Si deve piuttosto aggiungere che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul
TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro. Di talché l'ipotesi qui in esame rimane affatto estranea a quelle esaminate da Cass. nn. 8529 del 2012, 11379 del 2008, 9108 del 2007 e 14447 del
2004, pur richiamate nel ricorso per cassazione a sostegno della tesi patrocinata da parte ricorrente, perché ciò che in quei casi è stato escluso, in dipendenza delle peculiarità dei casi di specie, è la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro. Segue da quanto sopra che nessun dubbio di legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 5° può sorgere rispetto a quella di cui al comma
2° dell'art. 2, I. n. 297/1982, giacché entrambi i casi postulano che il diritto al TFR sia stato positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro:
e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso”.
Nel caso di specie, insomma, la lavoratrice, che ha cessato di lavorare il 2/8/2014, avrebbe potuto tranquillamente munirsi di un titolo esecutivo ancor prima della dichiarazione di fallimento, che è intervenuta nel maggio 2017, semplicemente ottenendo un decreto ingiuntivo da notificare alla società debitrice. Allo stesso modo, dopo la chiusura del fallimento senza formazione dello stato passivo, cioè sostanzialmente senza accertamento dei crediti, disposta con provvedimento del
28/2/2018, ella avrebbe potuto riottenere un titolo nei confronti del datore di lavoro, allo scopo di
,CP farlo valere nei confronti dell' ciò prima della cancellazione della società, che è avvenuta solo il 9/5/2019. In un'altra recente pronuncia la Cassazione², infatti, ha ritenuto non necessaria l'escussione dei soci, dopo che la società era stata estinta, ritenendo sufficiente la produzione del titolo giudiziale a riprova del credito, formatosi nei confronti della società prima della cancellazione dal registro delle imprese e la produzione dell'ultimo bilancio di chiusura della liquidazione, da cui si evinceva che non fossero state ripartite somme tra i soci prima della cancellazione. In conclusione in mancanza di un valido titolo giudiziale che comprovi il credito maturato nei confronti del datore di lavoro, nonché in mancanza di un'azione esecutiva tentata nei confronti della società o dei soci, i quali ipoteticamente avrebbero potuto riscuotere delle somme in conseguenza della liquidazione del patrimonio sociale, non può farsi gravare il credito sul fondo di garanzia, non potendo compiersi tali CP accertamenti nei confronti dell' che è terzo rispetto al r4apporto di credito. Né può argomentarsi che il credito deve intendersi provato perché 1,CP- non ha mosso contestazioni in ordine alla sua quantificazione, perchè essendo 1,CP - terzo rispetto al rapporto di lavoro, non era in grado di argomentare in ordine alla sua quantificazione, dovendo l'accertamento svolgersi unicamente nei confronti del datore di lavoro.
L'appello deve essere rigettato.
La natura della causa e la qualità delle parti giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Taranto, 26/2/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 1 Cass. Sez. L , Sentenza n. 1886 del 28/01/2020
2 Cass. Sez. 6 L, Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020