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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
❖➢
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fausto Basile,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 dicembre 2024, all'esito della discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 37477 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio degli Avv.ti
Benedetto Gargani e Marco Amore, che la rappresentano e difendono, in virtù della procura alle liti depositata in data 15.10.2024;
Ricorrente
e nato a [...] il giorno 8 agosto 1970, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1
viale Giuseppe Mazzini n. 88, presso lo studio dell'Avv. Pietro Paternò Raddusa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
1 Oggetto: accertamento della qualità di erede.
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: “a) accertare e dichiarare che il sig. ha accettato CP_1
tacitamente, ex art. 476 c.c., l'eredità della sig.ra nata il [...] a [...]
Roma (RM) (cod. fisc. ) deceduta il 01/02/2020; b) dichiarare, per C.F._1
l'effetto, che il sig. è proprietario per la quota di 50/600 (pari ad 1/12) dei CP_1
seguenti cespiti siti in Roma, Via Canosio n. 51: - Appartamento (A/2) int. 1 piano 2 censito al NCEU al fg. 727, part. 446,
sub. 3; - Lastrico solare (F/5) st censito al NCEU al fg. 727, part. 446, sub. 4; -
Appartamento (A/2) int. 1 piano T censito al NCEU al fg. 727, part. 446, sub. 501; -
Appartamento (A/2) piano T censito al NCEU al fg. 727, part. 446, sub. 502; c) ordinare al competente Conservatore la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di ogni responsabilità a riguardo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per il resistente: “…disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, il ricorso venga rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e compensi processuali da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 24 luglio 2023, Parte_1
ha promosso il presente giudizio affinché questo Tribunale accertasse, in capo al
[...]
resistente , la qualità di erede legittimo di madre del CP_1 Persona_1
convenuto, deceduta in Roma il 1° febbraio 2020, al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni relative agli immobili siti in Roma, in via Canosio n. 51, identificati nell'appartamento (A/2) int. 1 piano 2 censito al NCEU al fg. 727, part. 446, sub. 3, nel lastrico solare (F/5) censito al NCEU al fg. 727, part. 446, sub. 4, nell'appartamento (A/2) int.
2 1 piano T censito al NCEU al fg. 727, part. 446, sub. 501, e nell'appartamento (A/2) piano T censito al NCEU al fg. 727, part. 446, sub. 502, già di proprietà della de cuius ed oggetto di una procedura esecutiva intrapresa dal ricorrente per il recupero di somme dovute dal resistente in forza del decreto ingiuntivo n. 10632/2022 e garantite da ipoteca giudiziale iscritta sui beni sopra epigrafati.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che il resistente sarebbe rimasto nel possesso dell'appartamento identificato con l'interno n. 1 dell'immobile in Roma, via
Canosio n. 51, già di proprietà della madre deceduta, ove il sig. risiederebbe da CP_1
diversi anni. Ciò sarebbe comprovato dal certificato di residenza storico depositato in atti e dalla notificazione presso l'abitazione sita in Roma, via Canosio n. 51 del titolo esecutivo e del precetto al debitore, nonché del ricorso introduttivo del presente giudizio.
, ritualmente evocato, nel costituirsi in giudizio, ha contestato che lo stesso CP_1
non sarebbe mai stato nel possesso dei beni relitti dalla defunta madre, costituiti dal 50% delle porzioni immobiliari edificate in via Canosio n. 51, in Roma e che la circostanza che il convenuto abbia mantenuto la residenza anagrafica in via Canosio n. 51, in quanto solo formale, non dimostrerebbe affatto la sussistenza di una relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l'esercizio di concreti poteri sui beni medesimi.
****
Così sinteticamente ricostruito l'oggetto della causa, rileva il giudicante che la domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Deve innanzitutto osservarsi che la successione per causa di morte può trovare titolo nella legge o nel testamento. Nella specie, l'asserito acquisto ereditario da parte del resistente sarebbe avvenuto in forza di una delazione traente titolo dalla successione legittima.
In mancanza del necessario certificato di morte, tuttavia, dal certificato di eseguita dichiarazione di successione registrato in data 16 febbraio 2021, nonché dalla rinuncia
3 all'eredità del 12 giugno 2023, si evince che sarebbe deceduta ab Persona_1
intestato e che pertanto la sua successione sarebbe interamente regolata dalla legge, con la conseguenza che l'eredità della de cuius si sarebbe devoluta in favore dei familiari più prossimi.
Di conseguenza, l'accoglimento della domanda presuppone l'accertamento del titolo a succedere del resistente;
titolo che, nel caso di successione legittima, consiste in CP_1
un rapporto di coniugio ovvero in un rapporto di parentela con il defunto tra quelli contemplati dagli artt. 566 e ss. c.c. e che va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, rectius, i relativi certificati o estratti per riassunto o per copia integrale, essendo invece inidonee a tal fine le semplici dichiarazione di successione e voltura catastale (cfr.
Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n. 4414; Cass.,
10.2.1995, n. 1484).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha provveduto a fornire la prova ad ella richiesta, non avendo prodotto l'estratto per riassunto dell'atto di nascita di , CP_1
ovvero altra documentazione dello stato civile dalla quale si sarebbe potuta evincere la sussistenza dell'asserito rapporto di filiazione tra il resistente e la de cuius Persona_1
A tal fine, difatti, non rilevano l'atto di ispezione ipotecaria depositato da parte
[...]
attrice in data 23 luglio 2023, né, in modo analogo, le dichiarazioni unilaterali prodotte da parte resistente, quali la dichiarazione di successione e di pagamento d'imposta, depositata in data 22 maggio 2024, e la rinuncia all'eredità effettuata con atto notarile del 12 giugno 2023,
a cui non sia stato allegato il certificato dello stato civile del resistente dal quale possa evincersi con certezza legale la qualità di figlio della de cuius.
In assenza della prova legale che il resistente abbia titolo per l'accettazione dell'eredità della madre, ovverosia che sia legato alla defunta da un rapporto di parentela che ne consenta la vocazione all'eredità e gli attribuisca la qualità di delato, non è possibile stabilire se lo stesso resistente, in mancanza di dichiarazione espressa, abbia o meno posto in essere atti
4 qualificabili quali accettazione tacita dell'eredità della de cuius (art. 476 c.c.), ovvero se sussistano ipotesi di acquisto ipso iure dell'eredità medesima (art. 485, co. 2 e 3 c.c.), precedenti alla dichiarazione di rinuncia all'eredità.
In conclusione, pertanto, la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento, difettando a monte le prove a sostegno dell'accertamento del titolo a succedere del resistente
. CP_1
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, relativamente alle fasi di studio e introduttiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma – VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento della qualità di erede proposta da Pt_1 [...]
nei confronti di , nato a [...] l'[...]; Parte_1 CP_1
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 1.453,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2024.
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
5 Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della Dott.ssa Berdini Giulia, funzionaria addetta all'Ufficio per il processo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
❖➢
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Fausto Basile,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 dicembre 2024, all'esito della discussione orale ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 37477 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio degli Avv.ti
Benedetto Gargani e Marco Amore, che la rappresentano e difendono, in virtù della procura alle liti depositata in data 15.10.2024;
Ricorrente
e nato a [...] il giorno 8 agosto 1970, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1
viale Giuseppe Mazzini n. 88, presso lo studio dell'Avv. Pietro Paternò Raddusa, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Resistente
1 Oggetto: accertamento della qualità di erede.
Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: “a) accertare e dichiarare che il sig. ha accettato CP_1
tacitamente, ex art. 476 c.c., l'eredità della sig.ra nata il [...] a [...]
Roma (RM) (cod. fisc. ) deceduta il 01/02/2020; b) dichiarare, per C.F._1
l'effetto, che il sig. è proprietario per la quota di 50/600 (pari ad 1/12) dei CP_1
seguenti cespiti siti in Roma, Via Canosio n. 51: - Appartamento (A/2) int. 1 piano 2 censito al NCEU al fg. 727, part. 446,
sub. 3; - Lastrico solare (F/5) st censito al NCEU al fg. 727, part. 446, sub. 4; -
Appartamento (A/2) int. 1 piano T censito al NCEU al fg. 727, part. 446, sub. 501; -
Appartamento (A/2) piano T censito al NCEU al fg. 727, part. 446, sub. 502; c) ordinare al competente Conservatore la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero di ogni responsabilità a riguardo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per il resistente: “…disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, il ricorso venga rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e compensi processuali da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 24 luglio 2023, Parte_1
ha promosso il presente giudizio affinché questo Tribunale accertasse, in capo al
[...]
resistente , la qualità di erede legittimo di madre del CP_1 Persona_1
convenuto, deceduta in Roma il 1° febbraio 2020, al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni relative agli immobili siti in Roma, in via Canosio n. 51, identificati nell'appartamento (A/2) int. 1 piano 2 censito al NCEU al fg. 727, part. 446, sub. 3, nel lastrico solare (F/5) censito al NCEU al fg. 727, part. 446, sub. 4, nell'appartamento (A/2) int.
2 1 piano T censito al NCEU al fg. 727, part. 446, sub. 501, e nell'appartamento (A/2) piano T censito al NCEU al fg. 727, part. 446, sub. 502, già di proprietà della de cuius ed oggetto di una procedura esecutiva intrapresa dal ricorrente per il recupero di somme dovute dal resistente in forza del decreto ingiuntivo n. 10632/2022 e garantite da ipoteca giudiziale iscritta sui beni sopra epigrafati.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che il resistente sarebbe rimasto nel possesso dell'appartamento identificato con l'interno n. 1 dell'immobile in Roma, via
Canosio n. 51, già di proprietà della madre deceduta, ove il sig. risiederebbe da CP_1
diversi anni. Ciò sarebbe comprovato dal certificato di residenza storico depositato in atti e dalla notificazione presso l'abitazione sita in Roma, via Canosio n. 51 del titolo esecutivo e del precetto al debitore, nonché del ricorso introduttivo del presente giudizio.
, ritualmente evocato, nel costituirsi in giudizio, ha contestato che lo stesso CP_1
non sarebbe mai stato nel possesso dei beni relitti dalla defunta madre, costituiti dal 50% delle porzioni immobiliari edificate in via Canosio n. 51, in Roma e che la circostanza che il convenuto abbia mantenuto la residenza anagrafica in via Canosio n. 51, in quanto solo formale, non dimostrerebbe affatto la sussistenza di una relazione materiale con i beni ereditari idonea a consentire l'esercizio di concreti poteri sui beni medesimi.
****
Così sinteticamente ricostruito l'oggetto della causa, rileva il giudicante che la domanda deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Deve innanzitutto osservarsi che la successione per causa di morte può trovare titolo nella legge o nel testamento. Nella specie, l'asserito acquisto ereditario da parte del resistente sarebbe avvenuto in forza di una delazione traente titolo dalla successione legittima.
In mancanza del necessario certificato di morte, tuttavia, dal certificato di eseguita dichiarazione di successione registrato in data 16 febbraio 2021, nonché dalla rinuncia
3 all'eredità del 12 giugno 2023, si evince che sarebbe deceduta ab Persona_1
intestato e che pertanto la sua successione sarebbe interamente regolata dalla legge, con la conseguenza che l'eredità della de cuius si sarebbe devoluta in favore dei familiari più prossimi.
Di conseguenza, l'accoglimento della domanda presuppone l'accertamento del titolo a succedere del resistente;
titolo che, nel caso di successione legittima, consiste in CP_1
un rapporto di coniugio ovvero in un rapporto di parentela con il defunto tra quelli contemplati dagli artt. 566 e ss. c.c. e che va necessariamente provato mediante gli atti dello stato civile, rectius, i relativi certificati o estratti per riassunto o per copia integrale, essendo invece inidonee a tal fine le semplici dichiarazione di successione e voltura catastale (cfr.
Cass., 29.3.2006, n. 7276; Cass., 12.7.2005, n. 14605; Cass., 4.5.1999, n. 4414; Cass.,
10.2.1995, n. 1484).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente non ha provveduto a fornire la prova ad ella richiesta, non avendo prodotto l'estratto per riassunto dell'atto di nascita di , CP_1
ovvero altra documentazione dello stato civile dalla quale si sarebbe potuta evincere la sussistenza dell'asserito rapporto di filiazione tra il resistente e la de cuius Persona_1
A tal fine, difatti, non rilevano l'atto di ispezione ipotecaria depositato da parte
[...]
attrice in data 23 luglio 2023, né, in modo analogo, le dichiarazioni unilaterali prodotte da parte resistente, quali la dichiarazione di successione e di pagamento d'imposta, depositata in data 22 maggio 2024, e la rinuncia all'eredità effettuata con atto notarile del 12 giugno 2023,
a cui non sia stato allegato il certificato dello stato civile del resistente dal quale possa evincersi con certezza legale la qualità di figlio della de cuius.
In assenza della prova legale che il resistente abbia titolo per l'accettazione dell'eredità della madre, ovverosia che sia legato alla defunta da un rapporto di parentela che ne consenta la vocazione all'eredità e gli attribuisca la qualità di delato, non è possibile stabilire se lo stesso resistente, in mancanza di dichiarazione espressa, abbia o meno posto in essere atti
4 qualificabili quali accettazione tacita dell'eredità della de cuius (art. 476 c.c.), ovvero se sussistano ipotesi di acquisto ipso iure dell'eredità medesima (art. 485, co. 2 e 3 c.c.), precedenti alla dichiarazione di rinuncia all'eredità.
In conclusione, pertanto, la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento, difettando a monte le prove a sostegno dell'accertamento del titolo a succedere del resistente
. CP_1
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno poste a carico di parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, relativamente alle fasi di studio e introduttiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma – VIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento della qualità di erede proposta da Pt_1 [...]
nei confronti di , nato a [...] l'[...]; Parte_1 CP_1
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 1.453,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2024.
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
5 Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della Dott.ssa Berdini Giulia, funzionaria addetta all'Ufficio per il processo.
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