CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 03/12/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Trento
Sezione specializzata per i Minorenni
R.G. MIN. 44/2024
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Paolo Giovanni Demarchi EN Presidente Rel.
Dott. Lorenzo Benini Consigliere
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Wilma Longhi Consigliere Esperto
Dott. Daniele Alibrandi Consigliere Esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a ruolo in data 11.03.2024 al n. 44/2024 R.G.V.G., promossa con reclamo d.d. 10.03.2024
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ER OL (C.F. – indirizzo PEC: C.F._2
– FAX: 0464.458782) del Foro di Rovereto ed Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Rovereto (TN), via Paoli
n. 33, come da mandato telematico in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
AVV (C.F. , quale curatrice speciale delle CP_1 C.F._3 minori
C.F.: ); Persona_1 C.F._4
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._5 nominata con ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Trento del 16.08.2022, rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Messina (C.F.: – C.F._6 indirizzo PEC: del Foro di Trento ed elettivamente Email_2 domiciliati presso lo studio della medesima sito in Trento (TN), Via S. Virgilio n. 5, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello
INTERVENIENTE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di reclamo/appello ed in riforma del decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di
Trento Cronol. n. 274/2024 dd. 20.02.2024 nel procedimento sub. n. 10000180/22:
In via principale:
- per i motivi di cui tutti in narrativa, disporre la restituzione/reintegrazione della responsabilità genitoriale in capo al signor Parte_1
- incaricare gli specialisti/assistenti sociali del luogo di residenza o di collocamento delle minori e affinché procedano, coordinino ed organizzino Per_1 Controparte_2 la ripresa immediata dei rapporti tra padre e figlie, anche in carcere alla presenza di un educatore e/o presso la Comunità terapeutica, e, terminata la detenzione carceraria o in comunità, anche con modalità inizialmente in spazio protetto e/o comunque con tutte le modalità che verranno ritenute idonee ed opportune a tutela delle minori stesse;
- procedere a regolamentare i diritti di visita paterni nei confronti delle minori almeno tramite colloqui telefonici e/o videochiamate tramite Skype con le stesse, due volte in settimana, e che venga disposta l'immediata ripresa dei rapporti padre-figlie, anche inizialmente con modalità protette, e/o comunque con tutte le modalità che verranno ritenute idonee ed opportune, nell'interesse prioritario delle minori e con tutte le cautele necessarie, chiedendo al Servizio Sociale di relazionare in merito alle difficoltà incontrate;
pag. 2/8 - demandare, in ogni caso, ai Servizi Sociali il compito di effettuare il monitoraggio e relazionare in ordine alla situazione del padre sig. anche attraverso Parte_1 colloqui conoscitivi da effettuarsi con lo stesso presso la struttura Carceraria e/o la
Comunità terapeutica.
In via istruttoria: come in atti
DI PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, sezione Minorenni, ogni contraria domanda disattesa e respinta,
In via principale di merito:
- Rigettare il reclamo proposto dal signor avverso il decreto del Parte_1
Tribunale per i Minorenni dd. 20.02.2024 n. cronol 274/2024, reso nel procedimento sub 10000180/22 e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto impugnato. Con vittoria di competenze di giudizio, oltre a 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA al 22% e 4% CNPA
In via istruttoria: come in atti
FATTO E SVOLGIMENTO
Con decreto del 20.02.2024, emesso nel procedimento sub R.G. 10000180/22, il
Tribunale per i Minorenni di Trento aveva così disposto:
1. Rigetta la richiesta in ordine alla sospensione della signora dalla Parte_2 responsabilità genitoriale, mantenendo ferma la piena responsabilità della signora sulle figlie e Persona_2 Controparte_2 Persona_1
2. Dichiara la decadenza della responsabilità genitoriale del signor Parte_1 sulle figlie e Controparte_2 Persona_1
3. Incarica il Servizio Sociale di rivalutare, a fronte di condotte collaborative del signor la ripresa della progettualità predisposta a favore delle Parte_1 minori e del loro rapporto con il padre.
4. Revoca l'affidamento di tipo educativo assistenziale delle minori CP_2
e al Servizio Sociale, con incarico al medesimo di
[...] Persona_1 effettuare il monitoraggio sulla prosecuzione della progettualità attuata su base consensuale fino a giugno 2024.
pag. 3/8 Con reclamo d.d. 10.03.2024 ha impugnato il decreto, rassegnando le Parte_1 conclusioni sopra riportate e contestando, in primo luogo, un'errata valutazione delle risultanze istruttorie poste a fondamento della pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale. In particolare, il reclamante ha riferito come l'asserita mancata collaborazione con i Servizi non fosse ricollegabile ad un'inadempienza ai doveri genitoriali (come affermato dal primo Giudice), bensì fosse da ricollegare al suo stato di detenzione presso la Casa Circondariale di Trento. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, ha riferito di avere avviato il Pt_1 percorso terapeutico presso il SERD (conformemente alle prescrizioni di cui al decreto provvisorio), prendendo coscienza del proprio problema di dipendenza, ed è anche in attesa di inserimento presso la Comunità Terapeutica Voce Amica. In tale contesto ha precisato di non avere mai esercitato violenza sulle figlie (con le quali, peraltro, mantiene i rapporti tramite chiamate e videochiamate, anche da loro stesse richieste) e ha indicato le proprie fragilità quali conseguenze di una serie di eventi luttuosi (tra i quali la morte del figlio il giorno prima del parto programmato) che hanno innescato il suo stato di dipendenza alcolica e da sostanze. Con il secondo motivo di appello ha contestato la decisione del Tribunale di subordinare la ripresa dei contatti del padre con le figlie ad una successiva ed eventuale valutazione da parte dei Servizi Sociali, con conseguente pregiudizio per le minori, che vedrebbero interrotto il rapporto in essere con il padre. Infine, ha contestato la sussistenza dei gravi motivi legittimanti il giudizio di decadenza della responsabilità genitoriale, riferendo dell'assenza, negli atti di causa, di qualsiasi elemento idoneo a suffragare qualsiasi ipotesi di sussistente pregiudizio in capo alle minori.
Con memoria del 24.06.2024 si è costituita in giudizio l'Avv. , quale CP_1 curatrice delle minori, che, per il tramite del suo difensore, Avv. Chiara Messina, ha chiesto in via principale il rigetto del reclamo proposto, con integrale conferma del provvedimento impugnato.
Con atto del 24.06.2024 è intervenuto il P.G., esprimendo parere favorevole all'accoglimento della parte principale del reclamo ed all'acquisizione di documentazione aggiornata, riservandosi, all'esito, un'eventuale modifica delle conclusioni rassegnate. pag. 4/8 All'udienza del 27.06.2024 il reclamante ha riferito di aver partecipato, previo accordo con il SST, alla festa di fine scuola della figlia minore, avvenuta il giovedì precedente, ove era presente anche l'altra figlia, e che, per quanto di sua conoscenza, l'incontro aveva avuto esito positivo. La curatrice delle minori ha fatto presente di non essere stata edotta di tale evento e ha riferito della data di giugno 2024 quale termine del monitoraggio sulla prosecuzione del progetto da parte del SST. La Dott.ssa Per_3
(accompagnatrice per la Comunità Voce Amica Onlus di Nomi) ha riferito della regolarità settimanale delle videochiamate padre-figlie e del regolare incontro con cadenza quindicinale di anche con la compagna. Per_4
La Corte, in accoglimento dell'istanza di proroga del progetto di riavvicinamento attualmente in essere, avanzata dalla curatrice delle minori, ha prorogato l'incarico al
SST per un ulteriore anno, indicando la data dell'28.01.2025 (con successiva ordinanza, corretta al 23.01.2025) quale successiva data di udienza e assegnando termine ai SST per l'invio di relazione aggiornata.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 27.11.2025 le parti hanno presentato conclusioni congiunte nel senso di una reintegra nella responsabilità genitoriale di
[...]
e di delega al Servizio Sociale di regolamentare i tempi di frequentazione Pt_1 paterna con le minori mediante un progressivo ampliamento degli stessi finalizzato alla completa liberalizzazione delle visite, tenendo conto dei percorsi in atto e monitorandone l'andamento. L'Avv. OL, dopo aver riferito della data del 07.12.2025 quale termine dell'affidamento in prova di ha riferito della necessità di Pt_1 urgente definizione del procedimento in corso, ai fini della decisione sul rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, decisione attualmente sospesa in attesa della presente pronuncia. Il Sig. ha riferito della disponibilità della Comunità Pt_3
Girasole, previo accordo di tutti gli operatori coinvolti, di proseguire la progettualità in corso, anche con riferimento all'ospitalità. Il P.G. si è riportato alle proprie conclusioni in atti per quanto riguarda la decadenza della responsabilità genitoriale, chiedendo l'accoglimento del reclamo, e, per il resto, si è associato alle conclusioni congiunte delle parti. L'avv OL ha riferito dell'assenza di procedimenti penali e/o denunce nei confronti del reclamante per reati di violenza nei confronti della compagna e dei figli. Il pag. 5/8 reclamante, sentito personalmente, ha dichiarato di aver passato un periodo difficile a causa del decesso del padre, del suo migliore amico e di un figlio e di voler vivere con la sua famiglia a cui ha sempre voluto bene. La Corte si è riservata.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.11.2025, la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
*
Il Collegio, letto il reclamo proposto avverso il decreto del Tribunale dei Minorenni di Trento n.
1136/2025 in data 22.07.2025; visti gli atti e in particolare le ultime relazioni depositate;
viste le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale;
viste le conclusioni congiunte presentate all'udienza del 27.11.2025,
OSSERVA
Le parti, nel corso dell'ultima udienza del 27.11.2025, hanno presentato conclusioni conformi, a cui si è associato anche il P.G, nel senso di una reintegra paterna della responsabilità genitoriale, con delega al Servizio Sociale di regolamentare i tempi di frequentazione paterna con le minori mediante la predisposizione di un percorso di progressivo ampliamento degli stessi, finalizzato alla completa liberalizzazione delle visite, tenendo conto dei percorsi in atto e monitorandone l'andamento.
Occorre prendere atto della positività emersa dalle ultime relazioni in atti, ed in particolare:
- con il verbale UVM dell'APSS del 05.06.2025, è stato dato atto della conclusione, per avvenuto raggiungimento degli obiettivi prefissati, del percorso terapeutico intrapreso da presso la Comunità Terapeutica “voce Pt_1
Amica” di Nomi (TN), attuato nel corso del regime di affidamento in prova in casi particolari, disposto con provvedimento del 20.03.2024, emesso dal
Tribunale di Sorveglianza di Trento;
- con la relazione del 04.10.2025, a firma della Dott.ssa è stato dato atto Pt_4 dell'avvenuto ingresso, in data 01.07.2025, di presso la struttura socio- Pt_1 riabilitativa “Comunità Girasole“ della Cooperativa Kaleidoscopio, in continuità con il percorso intrapreso e concluso presso la Comunità terapeutica “Voce pag. 6/8 Amica” di Nomi. Dalla stessa emerge il positivo impegno del reclamante nel rispettare le regole di collaborazione e di buona convivenza della comunità, avendo cura di sé stesso e degli altri, partecipando alle attività proposte e svolgendo con precisione gli orari di attività socialmente utili assegnategli.
Viene, inoltre, dato atto della positiva evoluzione occupazionale del reclamante, che, in data 14.09.2025, ha positivamente terminato il tirocinio formativo iniziato il 09.06.2025 presso la Cooperativa Chindet di Villalagarina e, in data
22.09.2025, ha iniziato un secondo tirocinio, da svolgersi presso la medesima
Cooperativa, con aumento delle ore lavorative, sempre fatto salvo il perseverante impegno attivo dello stesso nel reperimento di un occupazione lavorativa che gli permetta di fronteggiare il proprio mantenimento e quello della sua famiglia.
- In merito ai rapporti con le minori e con la compagna, sia la relazione del
04.10.2025, sia le relazioni degli assistenti sociali e di Spazio Neutro, rispettivamente del 14 e 15/11/2025, attestano la regolarità e la positività degli incontri di con entrambe le figlie, ma anche con la compagna Pt_1 Pt_2 la quale riferisce di vederlo cambiato. In particolare, viene dato atto dell'adeguatezza paterna nella gestione dei momenti con le figlie e del forte legame che lega la triade padre-figlie, con anche la madre che contribuisce a rendere il clima degli incontri ancora più disteso e gioioso.
Il reclamante, sentito in sede di ultima udienza, ha dato atto che nel passato è stato colpito da un momento di fragilità derivante da una serie di lutti ravvicinati (il padre, il migliore amico e un figlio immediatamente prima del parto) e che le condotte poste alla base del procedimento erano collegate esclusivamente al proprio stato di dipendenza alcolica e da sostanze stupefacenti, dalle quali oggi risulta essersi rimesso.
La Corte ritiene, per quanto esposto, che vi siano i presupposti per accogliere le richieste congiunte delle parti e fatte proprie anche dal P.G. e accoglie, pertanto, il reclamo, disponendo la reintegra nella responsabilità genitoriale di e Parte_1 dando mandato al Servizio Sociale di regolamentare i tempi di frequentazione paterna con le minori mediante un progressivo ampliamento degli stessi, fino alla completa liberalizzazione delle visite, tenendo conto dei percorsi in atto e monitorandone l'andamento. pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento così provvede: in riforma del decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento avente cron. n. 274/2024 del 20.02.2024, emesso nel procedimento sub n. 10000180/22:
- dispone la reintegra di nella responsabilità genitoriale nei Parte_1 confronti delle figlie minori e Per_1 Controparte_2
- incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare gli incontri tra il padre e le minori, come indicato in motivazione, con compiti di vigilanza e monitoraggio delle condizioni di vita delle stesse, del loro rapporto con i singoli genitori e del rapporto dei genitori tra di loro, nonché con obbligo di segnalazione tempestiva di ogni eventuale criticità riscontrata.
Spese del grado interamente compensate.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente rel.
(Demarchi EN)
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Trento
Sezione specializzata per i Minorenni
R.G. MIN. 44/2024
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Paolo Giovanni Demarchi EN Presidente Rel.
Dott. Lorenzo Benini Consigliere
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Wilma Longhi Consigliere Esperto
Dott. Daniele Alibrandi Consigliere Esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a ruolo in data 11.03.2024 al n. 44/2024 R.G.V.G., promossa con reclamo d.d. 10.03.2024
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ER OL (C.F. – indirizzo PEC: C.F._2
– FAX: 0464.458782) del Foro di Rovereto ed Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in Rovereto (TN), via Paoli
n. 33, come da mandato telematico in atti.
PARTE APPELLANTE
CONTRO
AVV (C.F. , quale curatrice speciale delle CP_1 C.F._3 minori
C.F.: ); Persona_1 C.F._4
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._5 nominata con ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Trento del 16.08.2022, rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Messina (C.F.: – C.F._6 indirizzo PEC: del Foro di Trento ed elettivamente Email_2 domiciliati presso lo studio della medesima sito in Trento (TN), Via S. Virgilio n. 5, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello
INTERVENIENTE
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente atto di reclamo/appello ed in riforma del decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di
Trento Cronol. n. 274/2024 dd. 20.02.2024 nel procedimento sub. n. 10000180/22:
In via principale:
- per i motivi di cui tutti in narrativa, disporre la restituzione/reintegrazione della responsabilità genitoriale in capo al signor Parte_1
- incaricare gli specialisti/assistenti sociali del luogo di residenza o di collocamento delle minori e affinché procedano, coordinino ed organizzino Per_1 Controparte_2 la ripresa immediata dei rapporti tra padre e figlie, anche in carcere alla presenza di un educatore e/o presso la Comunità terapeutica, e, terminata la detenzione carceraria o in comunità, anche con modalità inizialmente in spazio protetto e/o comunque con tutte le modalità che verranno ritenute idonee ed opportune a tutela delle minori stesse;
- procedere a regolamentare i diritti di visita paterni nei confronti delle minori almeno tramite colloqui telefonici e/o videochiamate tramite Skype con le stesse, due volte in settimana, e che venga disposta l'immediata ripresa dei rapporti padre-figlie, anche inizialmente con modalità protette, e/o comunque con tutte le modalità che verranno ritenute idonee ed opportune, nell'interesse prioritario delle minori e con tutte le cautele necessarie, chiedendo al Servizio Sociale di relazionare in merito alle difficoltà incontrate;
pag. 2/8 - demandare, in ogni caso, ai Servizi Sociali il compito di effettuare il monitoraggio e relazionare in ordine alla situazione del padre sig. anche attraverso Parte_1 colloqui conoscitivi da effettuarsi con lo stesso presso la struttura Carceraria e/o la
Comunità terapeutica.
In via istruttoria: come in atti
DI PARTE APPELLATA:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, sezione Minorenni, ogni contraria domanda disattesa e respinta,
In via principale di merito:
- Rigettare il reclamo proposto dal signor avverso il decreto del Parte_1
Tribunale per i Minorenni dd. 20.02.2024 n. cronol 274/2024, reso nel procedimento sub 10000180/22 e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto impugnato. Con vittoria di competenze di giudizio, oltre a 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA al 22% e 4% CNPA
In via istruttoria: come in atti
FATTO E SVOLGIMENTO
Con decreto del 20.02.2024, emesso nel procedimento sub R.G. 10000180/22, il
Tribunale per i Minorenni di Trento aveva così disposto:
1. Rigetta la richiesta in ordine alla sospensione della signora dalla Parte_2 responsabilità genitoriale, mantenendo ferma la piena responsabilità della signora sulle figlie e Persona_2 Controparte_2 Persona_1
2. Dichiara la decadenza della responsabilità genitoriale del signor Parte_1 sulle figlie e Controparte_2 Persona_1
3. Incarica il Servizio Sociale di rivalutare, a fronte di condotte collaborative del signor la ripresa della progettualità predisposta a favore delle Parte_1 minori e del loro rapporto con il padre.
4. Revoca l'affidamento di tipo educativo assistenziale delle minori CP_2
e al Servizio Sociale, con incarico al medesimo di
[...] Persona_1 effettuare il monitoraggio sulla prosecuzione della progettualità attuata su base consensuale fino a giugno 2024.
pag. 3/8 Con reclamo d.d. 10.03.2024 ha impugnato il decreto, rassegnando le Parte_1 conclusioni sopra riportate e contestando, in primo luogo, un'errata valutazione delle risultanze istruttorie poste a fondamento della pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale. In particolare, il reclamante ha riferito come l'asserita mancata collaborazione con i Servizi non fosse ricollegabile ad un'inadempienza ai doveri genitoriali (come affermato dal primo Giudice), bensì fosse da ricollegare al suo stato di detenzione presso la Casa Circondariale di Trento. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, ha riferito di avere avviato il Pt_1 percorso terapeutico presso il SERD (conformemente alle prescrizioni di cui al decreto provvisorio), prendendo coscienza del proprio problema di dipendenza, ed è anche in attesa di inserimento presso la Comunità Terapeutica Voce Amica. In tale contesto ha precisato di non avere mai esercitato violenza sulle figlie (con le quali, peraltro, mantiene i rapporti tramite chiamate e videochiamate, anche da loro stesse richieste) e ha indicato le proprie fragilità quali conseguenze di una serie di eventi luttuosi (tra i quali la morte del figlio il giorno prima del parto programmato) che hanno innescato il suo stato di dipendenza alcolica e da sostanze. Con il secondo motivo di appello ha contestato la decisione del Tribunale di subordinare la ripresa dei contatti del padre con le figlie ad una successiva ed eventuale valutazione da parte dei Servizi Sociali, con conseguente pregiudizio per le minori, che vedrebbero interrotto il rapporto in essere con il padre. Infine, ha contestato la sussistenza dei gravi motivi legittimanti il giudizio di decadenza della responsabilità genitoriale, riferendo dell'assenza, negli atti di causa, di qualsiasi elemento idoneo a suffragare qualsiasi ipotesi di sussistente pregiudizio in capo alle minori.
Con memoria del 24.06.2024 si è costituita in giudizio l'Avv. , quale CP_1 curatrice delle minori, che, per il tramite del suo difensore, Avv. Chiara Messina, ha chiesto in via principale il rigetto del reclamo proposto, con integrale conferma del provvedimento impugnato.
Con atto del 24.06.2024 è intervenuto il P.G., esprimendo parere favorevole all'accoglimento della parte principale del reclamo ed all'acquisizione di documentazione aggiornata, riservandosi, all'esito, un'eventuale modifica delle conclusioni rassegnate. pag. 4/8 All'udienza del 27.06.2024 il reclamante ha riferito di aver partecipato, previo accordo con il SST, alla festa di fine scuola della figlia minore, avvenuta il giovedì precedente, ove era presente anche l'altra figlia, e che, per quanto di sua conoscenza, l'incontro aveva avuto esito positivo. La curatrice delle minori ha fatto presente di non essere stata edotta di tale evento e ha riferito della data di giugno 2024 quale termine del monitoraggio sulla prosecuzione del progetto da parte del SST. La Dott.ssa Per_3
(accompagnatrice per la Comunità Voce Amica Onlus di Nomi) ha riferito della regolarità settimanale delle videochiamate padre-figlie e del regolare incontro con cadenza quindicinale di anche con la compagna. Per_4
La Corte, in accoglimento dell'istanza di proroga del progetto di riavvicinamento attualmente in essere, avanzata dalla curatrice delle minori, ha prorogato l'incarico al
SST per un ulteriore anno, indicando la data dell'28.01.2025 (con successiva ordinanza, corretta al 23.01.2025) quale successiva data di udienza e assegnando termine ai SST per l'invio di relazione aggiornata.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 27.11.2025 le parti hanno presentato conclusioni congiunte nel senso di una reintegra nella responsabilità genitoriale di
[...]
e di delega al Servizio Sociale di regolamentare i tempi di frequentazione Pt_1 paterna con le minori mediante un progressivo ampliamento degli stessi finalizzato alla completa liberalizzazione delle visite, tenendo conto dei percorsi in atto e monitorandone l'andamento. L'Avv. OL, dopo aver riferito della data del 07.12.2025 quale termine dell'affidamento in prova di ha riferito della necessità di Pt_1 urgente definizione del procedimento in corso, ai fini della decisione sul rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, decisione attualmente sospesa in attesa della presente pronuncia. Il Sig. ha riferito della disponibilità della Comunità Pt_3
Girasole, previo accordo di tutti gli operatori coinvolti, di proseguire la progettualità in corso, anche con riferimento all'ospitalità. Il P.G. si è riportato alle proprie conclusioni in atti per quanto riguarda la decadenza della responsabilità genitoriale, chiedendo l'accoglimento del reclamo, e, per il resto, si è associato alle conclusioni congiunte delle parti. L'avv OL ha riferito dell'assenza di procedimenti penali e/o denunce nei confronti del reclamante per reati di violenza nei confronti della compagna e dei figli. Il pag. 5/8 reclamante, sentito personalmente, ha dichiarato di aver passato un periodo difficile a causa del decesso del padre, del suo migliore amico e di un figlio e di voler vivere con la sua famiglia a cui ha sempre voluto bene. La Corte si è riservata.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.11.2025, la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
*
Il Collegio, letto il reclamo proposto avverso il decreto del Tribunale dei Minorenni di Trento n.
1136/2025 in data 22.07.2025; visti gli atti e in particolare le ultime relazioni depositate;
viste le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale;
viste le conclusioni congiunte presentate all'udienza del 27.11.2025,
OSSERVA
Le parti, nel corso dell'ultima udienza del 27.11.2025, hanno presentato conclusioni conformi, a cui si è associato anche il P.G, nel senso di una reintegra paterna della responsabilità genitoriale, con delega al Servizio Sociale di regolamentare i tempi di frequentazione paterna con le minori mediante la predisposizione di un percorso di progressivo ampliamento degli stessi, finalizzato alla completa liberalizzazione delle visite, tenendo conto dei percorsi in atto e monitorandone l'andamento.
Occorre prendere atto della positività emersa dalle ultime relazioni in atti, ed in particolare:
- con il verbale UVM dell'APSS del 05.06.2025, è stato dato atto della conclusione, per avvenuto raggiungimento degli obiettivi prefissati, del percorso terapeutico intrapreso da presso la Comunità Terapeutica “voce Pt_1
Amica” di Nomi (TN), attuato nel corso del regime di affidamento in prova in casi particolari, disposto con provvedimento del 20.03.2024, emesso dal
Tribunale di Sorveglianza di Trento;
- con la relazione del 04.10.2025, a firma della Dott.ssa è stato dato atto Pt_4 dell'avvenuto ingresso, in data 01.07.2025, di presso la struttura socio- Pt_1 riabilitativa “Comunità Girasole“ della Cooperativa Kaleidoscopio, in continuità con il percorso intrapreso e concluso presso la Comunità terapeutica “Voce pag. 6/8 Amica” di Nomi. Dalla stessa emerge il positivo impegno del reclamante nel rispettare le regole di collaborazione e di buona convivenza della comunità, avendo cura di sé stesso e degli altri, partecipando alle attività proposte e svolgendo con precisione gli orari di attività socialmente utili assegnategli.
Viene, inoltre, dato atto della positiva evoluzione occupazionale del reclamante, che, in data 14.09.2025, ha positivamente terminato il tirocinio formativo iniziato il 09.06.2025 presso la Cooperativa Chindet di Villalagarina e, in data
22.09.2025, ha iniziato un secondo tirocinio, da svolgersi presso la medesima
Cooperativa, con aumento delle ore lavorative, sempre fatto salvo il perseverante impegno attivo dello stesso nel reperimento di un occupazione lavorativa che gli permetta di fronteggiare il proprio mantenimento e quello della sua famiglia.
- In merito ai rapporti con le minori e con la compagna, sia la relazione del
04.10.2025, sia le relazioni degli assistenti sociali e di Spazio Neutro, rispettivamente del 14 e 15/11/2025, attestano la regolarità e la positività degli incontri di con entrambe le figlie, ma anche con la compagna Pt_1 Pt_2 la quale riferisce di vederlo cambiato. In particolare, viene dato atto dell'adeguatezza paterna nella gestione dei momenti con le figlie e del forte legame che lega la triade padre-figlie, con anche la madre che contribuisce a rendere il clima degli incontri ancora più disteso e gioioso.
Il reclamante, sentito in sede di ultima udienza, ha dato atto che nel passato è stato colpito da un momento di fragilità derivante da una serie di lutti ravvicinati (il padre, il migliore amico e un figlio immediatamente prima del parto) e che le condotte poste alla base del procedimento erano collegate esclusivamente al proprio stato di dipendenza alcolica e da sostanze stupefacenti, dalle quali oggi risulta essersi rimesso.
La Corte ritiene, per quanto esposto, che vi siano i presupposti per accogliere le richieste congiunte delle parti e fatte proprie anche dal P.G. e accoglie, pertanto, il reclamo, disponendo la reintegra nella responsabilità genitoriale di e Parte_1 dando mandato al Servizio Sociale di regolamentare i tempi di frequentazione paterna con le minori mediante un progressivo ampliamento degli stessi, fino alla completa liberalizzazione delle visite, tenendo conto dei percorsi in atto e monitorandone l'andamento. pag. 7/8
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento così provvede: in riforma del decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento avente cron. n. 274/2024 del 20.02.2024, emesso nel procedimento sub n. 10000180/22:
- dispone la reintegra di nella responsabilità genitoriale nei Parte_1 confronti delle figlie minori e Per_1 Controparte_2
- incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di regolamentare gli incontri tra il padre e le minori, come indicato in motivazione, con compiti di vigilanza e monitoraggio delle condizioni di vita delle stesse, del loro rapporto con i singoli genitori e del rapporto dei genitori tra di loro, nonché con obbligo di segnalazione tempestiva di ogni eventuale criticità riscontrata.
Spese del grado interamente compensate.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Presidente rel.
(Demarchi EN)
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