Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 30/05/2025, n. 10583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10583 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10583/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05435/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5435 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Michele Picciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principe Eugenio, n. 15;
contro
Ministero dell'Interno e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del decreto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di revoca nulla osta lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
- il ricorrente ha impugnato, previa sospensione dell’efficacia, il decreto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, col quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma ha respinto la richiesta di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato e di autorizzazione all’ingresso presentata in suo favore dal sig. -OMISSIS-, in qualità di rappresentante legale della società “-OMISSIS-”;
- il provvedimento impugnato, nonostante le integrazioni documentali effettuate dalle parti in sede procedimentale, è motivato in ragione della mancata dimostrazione del requisito economico. In particolare, le integrazioni pervenute dal datore di lavoro sono state ritenute inidonee sul punto al superamento dei motivi ostativi rappresentati in sede di preavviso di rigetto, “ in quanto i dati economici dichiarati nell’asseverazione non trovano corrispondenza presso l’Anagrafe Tributaria ”;
- quanto al requisito economico (o meglio alla capacità patrimoniale ed all’equilibrio economico-finanziario), in ragione di quanto richiesto e previsto dall’art. 44 D.L. 73/2022, la circolare n. 3 del 5 luglio 2022 dell’INL (citata dall’amministrazione nel provvedimento impugnato) richiama, ai fini della valutazione di questo presupposto, l’art. 9 D.M. 27.5.2020, che, però, a sua volta, non fa riferimento soltanto al reddito di impresa ma, in alternativa, indica anche il “fatturato” (che nella specie, come dichiarato nell’asseverazione depositata in atti, è stato, per gli anni 2021, 2022 e 2023, pari, rispettivamente, a 35.030 euro, a 203.207,00 euro e a 383.454,00 euro), nonché elementi ulteriori (ad esempio, il numero di dipendenti, il tipo di attività svolta dall’impresa tenendo conto dell’eventuale stagionalità, la regolarità contributiva);
- dunque, il reddito di impresa non può costituire l’unico parametro della valutazione, posto che, per quanto sopra rappresentato, l’Amministrazione resistente deve valutare, anche in chiave prospettica, tutti i diversi elementi suindicati (cfr. in merito di recente anche TAR per l’Umbria, sez. I, n, 609/2024);
-di contro, nel caso di specie, come risulta dalla memoria depositata dalla Prefettura di Roma in data 23 maggio 2025, l’Amministrazione ha preso in considerazione, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito economico, il fatturato al netto degli acquisti e del costo del personale in forza, ossia il reddito dell’impresa;
Ritenuto che:
- il ricorso deve, pertanto, essere accolto nella parte in cui lamenta un difetto di motivazione, con annullamento del provvedimento impugnato, a cui consegue l’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la situazione del ricorrente, questo anche alla luce dei documenti prodotti in giudizio, ed adottare un provvedimento specificamente motivato, alla luce di quanto indicato;
- considerata la particolarità della vicenda, le spese possono essere compensate fra le parti, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in motivazione.
Spese di lite compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.