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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1842 /2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1842 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, nella Via Adua n. 216, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Pizzo, giusta procura in atti,
E
, (C.F. ), in Callao (Perù) il Controparte_1 C.F._2
09/05/1971 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea Nicosia, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27/11/2024;
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/10/2024, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento
[...]
del matrimonio civile celebrato in Vittoria (RG) il 24/04/2004, iscritto nel registro degli
Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune medesimo al n.20, parte 1^, Ufficio 1, dell'anno 2004; hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nate le figlie Per_1
(19/08/2007) e (30/07/2009); Per_2
hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto, reso in data 22/12/2021;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 22/12/2021, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo
(pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“1) in ordine alla casa coniugale, sita a Vittoria in via Via Roma n. 381, unitamente ai CP_ mobili e alle suppellettili che la arredano, resterà assegnata alla sig.ra , la quale vi
Per_ coabiterà con le figlie minori e , che saranno, comunque, affidate in modo Per_1
condiviso ad entrambi i genitori, con facoltà per le figlie di vedere e frequentare il padre ogni qual volta loro vorranno.
CP_ 2) Il Sig. verserà, entro il 5 di ogni mese, alla SI , quale contributo per Pt_1
il mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) Ritenere che saranno a carico degli ex coniugi in ragione del 50% cadauno le spese straordinarie relative alle figlie (sanitarie, ludiche, compleanni, ricorrenze particolari ecc. ecc.), previamente concordate e documentate, da intendersi quali spese straordinarie quelle intese tali secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Le condizioni sopra riportate, in ordine ai rapporti economici tra i genitori e le figlie ed all'assegnazione della casa familiare, possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse delle figlie e vertenti su diritti disponibili alle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
il 24/04/2004 a Vittoria e iscritto nel registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune medesimo al n. 20, parte 1^, Ufficio 1, dell'anno 2004;
3 - omologa le condizioni inerenti alle figlie, ai rapporti economici relative alle stesse ed all'assegnazione della casa familiare a in quanto convivente con le Controparte_1
figlie minorenni, provvedendo in conformità;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Vittoria ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
7.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale e riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. PULVIRENTI Presidente dott.ssa Sandra LEVANTI Giudice dott.ssa Emanuela Antonia FAVARA Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 1842 del Ruolo Generale degli affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente, nella Via Adua n. 216, rappresentato e difeso dall'avv. Eleonora Pizzo, giusta procura in atti,
E
, (C.F. ), in Callao (Perù) il Controparte_1 C.F._2
09/05/1971 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Andrea Nicosia, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede;
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 27/11/2024;
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/10/2024, e Parte_1 CP_1
hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento
[...]
del matrimonio civile celebrato in Vittoria (RG) il 24/04/2004, iscritto nel registro degli
Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune medesimo al n.20, parte 1^, Ufficio 1, dell'anno 2004; hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nate le figlie Per_1
(19/08/2007) e (30/07/2009); Per_2
hanno esposto di essere separati consensualmente e che il Tribunale di Ragusa ha omologato la loro separazione con decreto, reso in data 22/12/2021;
hanno dichiarato di non essersi riconciliati, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
hanno depositato, all'uopo, nei termini concessi le note contenenti le istanze relative agli adempimenti di udienza, rinunciando a comparire pur essendo consapevoli della possibilità di poter in alternativa presenziare fisicamente, confermando, altresì, le condizioni tutte di cui al ricorso e chiedendone l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero in sede nulla ha opposto.
>>><<<
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione consensuale, reso dal Tribunale di
Ragusa in data 22/12/2021, e, altresì, dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge al momento del deposito del ricorso introduttivo
(pari a sei mesi, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante
“Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le parti hanno concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni che vengono di seguito riportate:
“1) in ordine alla casa coniugale, sita a Vittoria in via Via Roma n. 381, unitamente ai CP_ mobili e alle suppellettili che la arredano, resterà assegnata alla sig.ra , la quale vi
Per_ coabiterà con le figlie minori e , che saranno, comunque, affidate in modo Per_1
condiviso ad entrambi i genitori, con facoltà per le figlie di vedere e frequentare il padre ogni qual volta loro vorranno.
CP_ 2) Il Sig. verserà, entro il 5 di ogni mese, alla SI , quale contributo per Pt_1
il mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
3) Ritenere che saranno a carico degli ex coniugi in ragione del 50% cadauno le spese straordinarie relative alle figlie (sanitarie, ludiche, compleanni, ricorrenze particolari ecc. ecc.), previamente concordate e documentate, da intendersi quali spese straordinarie quelle intese tali secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Le condizioni sopra riportate, in ordine ai rapporti economici tra i genitori e le figlie ed all'assegnazione della casa familiare, possono essere omologate, in quanto non contrastanti con l'interesse delle figlie e vertenti su diritti disponibili alle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1
il 24/04/2004 a Vittoria e iscritto nel registro degli Atti di Controparte_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune medesimo al n. 20, parte 1^, Ufficio 1, dell'anno 2004;
3 - omologa le condizioni inerenti alle figlie, ai rapporti economici relative alle stesse ed all'assegnazione della casa familiare a in quanto convivente con le Controparte_1
figlie minorenni, provvedendo in conformità;
- manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di Vittoria ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R.
n.396/2000.
- ordina all'Ufficiale di stato civile di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
7.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Emanuela A. Favara dott. Massimo Pulvirenti
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